Prestito di personale Rami professionali della carrozzeria Svizzera
I cantoni FR, NE, VD e VS sono stati aggiunti al calcolatore del salario minimo. Adattamento del layout di alcune clausole (03.04.2024) / Nuovo decreto della dichiarazione d’obbligatorietà generale dal 1° aprile 2024: modifiche al campo di applicazione territoriale, professionale e personale, nuove categorie salariali per le regioni di Ginevra e Ticino e per il resto della Svizzera e nuovi salari minimi. Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2024: CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 25.03.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.04.2024 - 31.12.2026 (CCL del ramo)
Il CCL vale per tutto il territorio svizzero.
Il CCL è valido – fatta eccezione per l’art. 36 CCL (salari minimi) e per l’art. 37 CCL (trattative salariali) – anche nel cantone di Ginevra.
Fanno eccezione i datori di lavoro ed i dipendenti del canton Giura e del circondario amministrativo del Giura bernese (distretti di Courtelary, Moutier e La Neuveville).
Articolo 3.1
Il CCL si applica a tutte le aziende associate a carrosserie suisse in tutta la Svizzera.
Il CCL si applica a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozzeria. In particolar modo se vengono eseguiti i lavori seguenti:
- carrozzeria e costruzione di veicoli;
- selleria di carrozzeria;
- carrozzeria-lattoneria;
- verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;
- aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. levabolli)
- reparti di carrozzeria in aziende miste.
Articolo 3.2
Il CCL si applica a tutti i dipendenti di un’azienda, indipendentemente dal loro lavoro, sesso e tipo di retribuzione, vincolati al CCL secondo i capoversi 3.1 e 3.2 e che non siano espressamente esclusi dal campo di applicazione del presente CCL, dietro osservanza dell’articolo 3.4. L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate» e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione
Dipendenti non sottoposti al CCL
Nel campo di applicazione territoriale ai sensi dell'art. 3.1. CCL, fatta eccezione per il cantone di Ginevra, non sono sottoposti al CCL:
- i titolari di aziende ed i loro familiari, come da art. 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL);
- abrogato
- ipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi;
- Quadri; Sono considerati quadri i dipendenti incaricati di mansioni direttive superiori che nell’azienda nel suo insieme hanno la facoltà di prendere decisioni su questioni di natura essenziale.
Non sono sottoposti al CCL nel Cantone di Ginevra:
- i titolari di aziende ed i loro familiari, come da art. 4, cpv.1 Legge federale sul lavoro LL
- abrogato
Articoli 3.3 e 3.4
Non sono ancora disponibili contratti futuri.
Documenti
Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito) (14 KB, PDF)CCL per il ramo professionale Svizzero della carrozzeria 2022 – 2025 (1468 KB, PDF)
link
Commissione Paritetica Nazionale (CPN) per i rami professionali della carrozzeriaDecreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale