Prestito di personale Rami professionali della carrozzeria Svizzera
Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2021.
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 25.03.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.04.2024 - 31.12.2026 (CCL del ramo)
Il CCL vale per tutto il territorio svizzero.
Il CCL è valido – fatta eccezione per l’art. 36 CCL (salari minimi) e per l’art. 37 CCL (trattative salariali) – anche nel cantone di Ginevra.
Fanno eccezione i datori di lavoro ed i dipendenti del canton Giura e del circondario amministrativo del Giura bernese (distretti di Courtelary, Moutier e La Neuveville).
Articolo 3.1
Il CCL si applica a tutte le aziende associate a carrosserie suisse in tutta la Svizzera.
Il CCL si applica a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozzeria. In particolar modo se vengono eseguiti i lavori seguenti:
- carrozzeria e costruzione di veicoli;
- selleria di carrozzeria;
- carrozzeria-lattoneria;
- verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;
- aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. levabolli)
- reparti di carrozzeria in aziende miste.
Articolo 3.2
Il CCL si applica a tutti i dipendenti di un’azienda, indipendentemente dal loro lavoro, sesso e tipo di retribuzione, vincolati al CCL secondo i capoversi 3.1 e 3.2 e che non siano espressamente esclusi dal campo di applicazione del presente CCL, dietro osservanza dell’articolo 3.4. L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate» e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione
Dipendenti non sottoposti al CCL
Nel campo di applicazione territoriale ai sensi dell'art. 3.1. CCL, fatta eccezione per il cantone di Ginevra, non sono sottoposti al CCL:
- i titolari di aziende ed i loro familiari, come da art. 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL);
- abrogato
- ipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi;
- Quadri; Sono considerati quadri i dipendenti incaricati di mansioni direttive superiori che nell’azienda nel suo insieme hanno la facoltà di prendere decisioni su questioni di natura essenziale.
Non sono sottoposti al CCL nel Cantone di Ginevra:
- i titolari di aziende ed i loro familiari, come da art. 4, cpv.1 Legge federale sul lavoro LL
- abrogato
Articoli 3.3 e 3.4
Non sono ancora disponibili contratti futuri.
- Termini di disdetta
- Tredicesima mensilità
- Salari / salari minimi
- Informazioni organo paritetico
- Malattia
- Orario di lavoro
- Vacanze
- Giorni di congedo retribuiti (assenze)
- Congedo maternità / paternità / parentale
- Servizio militare / civile / di protezione civile
- Pensionamento anticipato
- Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Lavoro straordinario / ore supplementari
- Rimborso spese
- Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
- Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
- Campo d'applicazione personale
- Giorni festivi retribuiti
- Conseguenza in caso di violazione contrattuale
- Procedure di conciliazione e arbitrato
- Categorie salariali
- Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
- Versamento del salario
- Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
- Previdenza professionale LPP
- Fondo paritetico
- Rappresentanza dei datori di lavoro
- Compiti organi paritetici
- Rappresentanza dei lavoratori
- Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
- Campo d'applicazione geografico
- Campo d'applicazione aziendale
- Obbligo della pace
Termini di disdetta
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11
Tredicesima mensilità
Cantone di Ginevra 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.12.2015):
Tutti i lavoratori che sottostanno al CCL hanno diritto a un’intera tredicesima mensilità
(100 %) pro rata temporis; la tredicesima mensilità è dovuta anche agli apprendisti.
Articolo 38.1; Appendice 7.3: articolo 5
Salari / salari minimi
categoria di collaboratori | esperienza | all'ora, con 41 ore settimanali | all'ora, con 42 ore settimanali | al mese |
---|---|---|---|---|
Lavoratori con AFC | nel primo anno dopo la procedura di qualificazione (*1) | CHF 25.04 | CHF 24.45 | CHF 4'450.-- |
Lavoratori con CFP | nel primo anno dopo l’ottenimento del certificato | CHF 22.23 | CHF 21.70 | CHF 3'950.-- |
Lavoratori senza attestato | a partire dal 20° anno di età | CHF 21.67 | CHF 21.15 | CHF 3850.-- |
I salari minimi orari si calcolano secondo l'articolo 34.2 CCL con il divisore di 177.7 o di 182 in rapporto al salario mensile.
Cantone di Ginevra 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2017):
Categoria di collaboratori | Salario mensile |
---|---|
Per i lavoratori titolari AFC o CAP: | |
- nel 1° anno dopo la fine del tirocinio | CHF 4'500.-- |
- dopo un anno di esperienza professionale | CHF 4'680.-- |
- dopo due anni di esperienza professionale | CHF 4'900.-- |
- dopo cinque anni di esperienza professionale | CHF 5'100.-- |
Per i lavoratori titolari di un CFP | |
– con meno di 2 anni di esperienza professionale | CHF 4'150.-- |
– con più di 2 anni di esperienza professionale | CHF 4'230.-- |
– dopo cinque anni di esperienza professionale | CHF 4'690.-- |
Per i lavoratori senza AFC o CAP: | |
- con meno di 2 anni di esperienza professionale | CHF 4'050.-- |
- con più di 2 anni di esperienza professionale | CHF 4'150.-- |
- con più di 5 anni di esperienza professionale | CHF 4'450.-- |
Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC | |
- 1° anno | CHF 600.-- |
- 2° anno | CHF 800.-- |
- 3° anno | CHF 1'000.-- |
- 4° anno | CHF 1'300.-- |
Apprendisti verniciare e carozzeria CFP: | |
- 1° anno | CHF 600.-- |
- 2° anno | CHF 800.-- |
Articolo 36; Appendice 8
Informazioni organo paritetico
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Malattia
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.
La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29
Orario di lavoro
Ore annue | Ore mensili | Ore settimanali |
---|---|---|
2132 | 177.7 | 41 |
2184 | 182 | 42 |
D'intesa con l'intero personale o con i suoi rappresentanti, le aziende Hanno la possibilità di fissare la durata del lavoro (durata normale del lavoro) fino a un massimo di 42 ore settimanali, aumentando di conseguenza i giorni vacanza (conformemente all'art. 27 CCL).
Articoli 23.1 e 26.2
Vacanze
Categoria di età | con 41 ore settimanali | con 42 ore settimanali |
---|---|---|
fino a 20 anni compiuti | 25 giorni | 30 giorni |
dopo il compimento dei 20 anni | 20 giorni | 25 giorni |
dopo il compimento dei 50 anni | 25 giorni | 30 giorni |
dopo il compimento dei 60 anni ed almeno 5 anni di servizio nell'azienda | 30 giorni | 35 giorni |
Apprendisti cantone di Ginevra:
Apprendistato | Vacanza |
---|---|
1° anno (indipende dell'età) | 6 settimane |
2°, 3° e 4° anno (indipende dell'età) | 5 settimane |
Articolo 27
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio | 2 giorni |
Matrimonio di un figlio | 1 giorno |
Nascita di un figlio | 1 giorno |
Decesso del coniuge, di un figlio, figliastro o figlio adottivo | 3 giorni |
Decesso di un fratello o una sorella o dei genitori, suoceri, nonni o nipoti o del genitore sostitutivo nelle famiglie allargate | 1 giorno |
Riforma militare | 1/2 giorno |
Giornata d’informazione per l’arruolamento | 1 giorno |
Trasloco della propria economia domestica, purché il rapporto di lavoro non sia stato disdetto | 1 giorno |
Articolo 32.1
Congedo maternità / paternità / parentale
Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17
Servizio militare / civile / di protezione civile
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
Pensionamento anticipato
Articolo 31
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Chi | Contributo |
---|---|
Lavoratori | 0.7% di salario |
Datori | 0.3% di salario |
L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8
Lavoro straordinario / ore supplementari
Articoli 26.1 – 26.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Dipendenti non sottoposti al CCL
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» si applicano anche alle persone in formazione.
Obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Obbligatorietà generale: articolo 1
Campo d'applicazione personale
Dipendenti non sottoposti al CCL
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.
Articolo 3.3
Giorni festivi retribuiti
È considerato lavoro domenicale e nei giorni festivi quello effettuato la domenica e nei giorni festivi fissati in base al diritto cantonale oppure federale. Il lavoro svolto di domenica e nei giorni festivi deve essere pagato con un'indennità del 50%.
Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo devono essere compensate in primo luogo con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso dei sei mesi seguenti. Se una compensazione in tempo libero non è realizzabile, tali ore devono essere retribuite con un'indemnità di salario del 50%.
Articoli 26.5 – 26.6 e 29.1
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Procedure di conciliazione e arbitrato
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Tribunale arbitrale |
2° livello | Presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna |
Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40
Categorie salariali
Categorie salariali | Pratica | Descrizione |
---|---|---|
Lavoratori con AFC | nel primo anno dopo la procedura di qualificazione | per i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell'attestato di fine tirocinio (AFC) |
Lavoratori con CFP | nel primo anno dopo l'ottenimento del certificato | per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP) |
Lavoratori senza attestato | a partire dal 20° anno di età | per i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria, a partire dal 20° anno di età |
AFC: Attestato federale di capacità
CFP: Certificato federale di formazione pratica
PQ: Procedura di qualificazione = esami di fine tirocinio
Articolo 36; Appendice 8
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
– carrozzeria e costruzione di veicoli;
– selleria di carrozzeria;
– carrozzeria-lattoniere;
– verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;
– aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. levabolli);
– reparti di carrozzeria in aziende miste.
Obbligatorietà generale: articolo 2
Versamento del salario
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.
Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Previdenza professionale LPP
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione:
Chi | Obbligo d'assicurazione |
---|---|
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno |
altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno |
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno |
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente |
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga |
a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria |
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.25 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'175.-- |
Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.40 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'152.50 |
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31
Fondo paritetico
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2
Compiti organi paritetici
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.
Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)
Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Tipo di lavoro | Supplemento |
---|---|
Lavoro notturno (23:00-06:00) | |
- temporaneo (inferiore a 25 notti per anno civile) | 50% |
- periodico o regolare (pari o superiore a 25 notti per anno civile) | compensazione di tempo equivalente al 10% oppure ad un supplemento di tempo libero pari al 10% |
Lavoro domenicale e festivo (23:00-23:00) | 50% |
Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo (art. 26.5 CCL) devono essere compensate con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso della settimana seguente. Inoltre rimangono applicabili le disposizioni della legge sul lavoro (LL), in particolare il supplemento salariale del 50%.
Articoli 26.4 – 26.6
Campo d'applicazione geografico
Articolo 3.1
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 3.2
Obbligo della pace
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
Documenti
Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito) (14 KB, PDF)CCL per i rami professionali della carrozzeria 2018 (1837 KB, PDF)
Accordo salariale 2019 carrozzeria (126 KB, PDF)
Accordo salariale 2020 carrozzeria (109 KB, PDF)
link
Commissione Paritetica Nazionale (CPN) per i rami professionali della carrozzeriaDecreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale