Prestito di personale Rami professionali della carrozzeria Svizzera

25.03.2024

I cantoni FR, NE, VD e VS sono stati aggiunti al calcolatore del salario minimo. Adattamento del layout di alcune clausole (03.04.2024) / Nuovo decreto della dichiarazione d’obbligatorietà generale dal 1° aprile 2024: modifiche al campo di applicazione territoriale, professionale e personale, nuove categorie salariali per le regioni di Ginevra e Ticino e per il resto della Svizzera e nuovi salari minimi. Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2024: CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 25.03.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.04.2024 - 31.12.2026 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

Il CCL vale per tutto il territorio svizzero.

Il CCL è valido – fatta eccezione per l’art. 36 CCL (salari minimi) e per l’art. 37 CCL (trattative salariali) – anche nel cantone di Ginevra.

Fanno eccezione i datori di lavoro ed i dipendenti del canton Giura e del circondario amministrativo del Giura bernese (distretti di Courtelary, Moutier e La Neuveville).

Articolo 3.1

Il CCL si applica a tutte le aziende associate a carrosserie suisse in tutta la Svizzera.

Il CCL si applica a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozzeria. In particolar modo se vengono eseguiti i lavori seguenti:

  1. carrozzeria e costruzione di veicoli;
  2. selleria di carrozzeria;
  3. carrozzeria-lattoneria;
  4. verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;
  5. aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. levabolli)
  6. reparti di carrozzeria in aziende miste.

Articolo 3.2

Il CCL si applica a tutti i dipendenti di un’azienda, indipendentemente dal loro lavoro, sesso e tipo di retribuzione, vincolati al CCL secondo i capoversi 3.1 e 3.2 e che non siano espressamente esclusi dal campo di applicazione del presente CCL, dietro osservanza dell’articolo 3.4. L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate» e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione

Dipendenti non sottoposti al CCL

Nel campo di applicazione territoriale ai sensi dell'art. 3.1. CCL, fatta eccezione per il cantone di Ginevra, non sono sottoposti al CCL:

  1. i titolari di aziende ed i loro familiari, come da art. 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL);
  2. abrogato
  3. ipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi;
  4. Quadri; Sono considerati quadri i dipendenti incaricati di mansioni direttive superiori che nell’azienda nel suo insieme hanno la facoltà di prendere decisioni su questioni di natura essenziale.

Non sono sottoposti al CCL nel Cantone di Ginevra:

  1. i titolari di aziende ed i loro familiari, come da art. 4, cpv.1 Legge federale sul lavoro LL
  2. abrogato

Articoli 3.3 e 3.4

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
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Versione valida dal:
03.04.2024 16:38
01.04.2024
28.03.2024 16:15
01.04.2024
20.02.2024 11:43
01.12.2021
17.11.2023 15:03
01.12.2021
07.11.2023 17:23
01.12.2021
25.09.2023 11:42
01.12.2021
27.06.2023 12:02
01.12.2021
28.03.2023 13:12
01.12.2021
28.12.2022 17:43
01.12.2021
08.12.2021 10:33
01.12.2021
30.11.2021 16:38
01.12.2021
12.02.2021 13:54
01.04.2020
11.02.2021 15:11
01.04.2020
22.12.2020 12:10
01.04.2020
17.12.2020 13:45
01.04.2020
19.08.2020 14:57
01.04.2020
05.08.2020 11:47
01.04.2020
24.07.2020 16:15
01.04.2020
10.07.2020 13:00
01.04.2020
03.06.2020 18:34
01.04.2020
01.01.2020 00:00
01.04.2020

 

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale

Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.

Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.

Conseguenze in caso di constatazione di violazioni

In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.

Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.

L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.

Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.

 

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Campo d'applicazione aziendale

Il CCL si applica a tutte le aziende associate a carrosserie suisse in tutta la Svizzera.

Il CCL si applica a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozzeria. In particolar modo se vengono eseguiti i lavori seguenti:

  1. carrozzeria e costruzione di veicoli;
  2. selleria di carrozzeria;
  3. carrozzeria-lattoneria;
  4. verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;
  5. aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. levabolli)
  6. reparti di carrozzeria in aziende miste.

Articolo 3.2

Lavoro straordinario / ore supplementari

Le ore straordinarie vengono compensate unicamente se sono state ordinate dal datore di lavoro, rispettivamente dal suo rappresentante, oppure riconosciute in seguito come tali.

Ore straordinarie

È considerato lavoro straordinario quello che supera la durata del lavoro fissata a livello d’azienda secondo l’articolo 23.1 CCL, fino ad un limite di 50 ore settimanali o 45 per il personale amministrativo. Le ore straordinarie devono essere compensate con tempo libero di uguale durata al massimo entro i primi sei mesi dell’anno civile seguente. Un’eventuale compensazione in denaro viene effettuata in base alla prassi aziendale.

Articoli 26.1 – 26.2

Fondo paritetico

Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%. 

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL sono valide per i lavoratori occupati nelle imprese e parti d’imprese ai sensi del capoverso 2.

Sono esclusi:

  1. i titolari di aziende ed i loro familiari, come da art. 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL ; RS 822.11);
  2. i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi;
  3. i dipendenti incaricati di mansioni direttive superiori (quadri) che nell’azienda nel suo insieme hanno la facoltà di prendere decisioni su questioni di natura essenziale.

Nel Cantone di Ginevra, le disposizioni del CCL dichiarate di obbligatorietà generale si applicano anche ai dipendenti di cui alle lettere b. e c.

Per gli apprendisti trovano applicazione le articoli 23 (Durata del lavoro), 27 (Vacanze, durata delle vacanze), 29 (Giorni festivi), 32 (Assenze giustificate) e 38 (Indennità di fine anno) del CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro (CCL), hanno validità per tutte le imprese e parti d’imprese (datori di lavoro) dei rami della carrozzeria. Per i rami professionali della carrozzeria comprende imprese e parti d’imprese che operano nei seguenti settori:

  1. carrozzeria e costruzione di veicoli;
  2. selleria di carrozzeria;
  3. carrozziere-lattoniere;
  4. verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;
  5. lavori di carrozzeria particolari (per es. levabolli).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00

info@swissstaffing.ch

Compiti organi paritetici

Applicazione

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)

Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Salari / salari minimi

Salario

Datore di lavoro e lavoratore concordano il salario su base oraria o mensile.

Il salario orario o quello mensile risulta dalla divisione del salario annuo (senza indennità di fine anno) per le ore di lavoro concordate, in base alla tabella seguente:

Ore annue Ore mensili Ore settimanali
2132  177,7 41
2184  182 42


Salari minimi

Per i lavoratori con capacità lavorativa ridotta, o che non adempiono tutte le condizioni (formazione, lingua, ecc.) necessarie ad una prestazione completa, si può fissare un salario inferiore ai minimi contrattuali. E’ però necessario un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, dove siano specificati i motivi della prestazione ridotta. La richiesta scritta va approvata dalla CPN.

Salari minimi ad eccezione del Cantone Ginevra e del Cantone Ticino  a partire dal 1° luglio 2022 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2024)
Categoria di collaboratori Esperienza all’ora, con 41 ore settimanali (divisore 177.7) all’ora, con 42 ore settimanali (divisore 182) al mese
per i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell’attestato di fine tirocinio (AFC) nel primo anno dopo la procedura di qualificazione PQ 1 CHF 25.30 CHF 24.75 CHF 4'500.– 
due anni dopo PQ 1 CHF 26.45 CHF 25.80 CHF 4'700.– 
per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP) meno di due anni d’esperienza professionale CHF 22.80 CHF 22.25 CHF 4'050.– 
dopo due anni d’esperienza professionale CHF 23.65 CHF 23.10 CHF 4'200.– 
per i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria (compreso il riconoscimentodell'esperienza professionale acquisita all'estero) meno di sette anni d’esperienza professionale CHF 22.50 CHF 22.–  CHF 4'000.– 
dopo sette anni d’esperienza professionale CHF 23.65 CHF 23.10 CHF 4'200.– 


1 I leva bolle sono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC). 

Salari minimi del Cantone Ticino  a partire dal 1° luglio 2022  (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2024)
categoria di collaboratori Esperienza all’ora, con 41 ore settimanali(divisore 177.7) all’ora, con 42 ore settimanali(divisore 182) par mois
per i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell’attestato di fine tirocinio (AFC) nel primo anno dopo la procedura di qualificazione PQ 1 CHF 24.50 CHF 23.90 CHF 4'350.– 
due anni dopo PQ 1 CHF 25.–  CHF 24.45 CHF 4'450.– 
per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP) meno di due anni d’esperienza professionale CHF 22.50 CHF 22.–  CHF 4'000.– 
dopo due anni d’esperienza professionale CHF 23.10 CHF 22.55 CHF 4'100.– 
per i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria (compreso il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita all'estero) meno di due anni d’esperienza professionale CHF 21.70 CHF 21.15 CHF 3'850.– 
dopo due anni d’esperienza professionale CHF 22.50 CHF 22.–  CHF 4'000.– 
dopo sette anni d’esperienza professionale CHF 23.10 CHF 22.55 CHF 4'100.– 


1 I leva bolle sono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC). 

Salari minimi del Cantone Ginevra a partire dal 1° luglio 2022  (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2024)
categoria di collaboratori Esperienza all’ora, con 41 ore settimanali(divisore 177.7) all’ora, con 42 ore settimanali(divisore 182) par mois
per i lavoratori qualificati del ramo della carrozzeria che sono in possesso del certificato di capacità (AFC o CAP) nel primo anno dopo la procedura di qualificazione PQ 1 CHF 25.30 CHF 24.75 CHF 4'500.– 
un anno dopo PQ 1 CHF 26.35 CHF 25.70 CHF 4'680.– 
due anni dopo PQ 1 CHF 27.60 CHF 26.90 CHF 4'900.– 
cinque anni dopo PQ 1 CHF 28.70 CHF 28.–  CHF 5'100.– 
per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP) meno di due anni d’esperienza professionale CHF 23.35 CHF 22.80 CHF 4'150.– 
dopo due anni d’esperienza professionale CHF 23.80 CHF 23.25 CHF 4'230.– 
dopo cinque anni
d’esperienza professionale
CHF 26.40 CHF 25.70 CHF 4'690.– 
per i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria (compreso il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita all'estero) meno di due anni d’esperienza professionale CHF 22.80 CHF 22.25 CHF 4'050.– 
dopo due anni d’esperienza professionale CHF 23.35 CHF 22.80 CHF 4'150.– 
dopo cinque anni d’esperienza professionale CHF 25.–  CHF 24.45 CHF 4'450.– 


1 I leva bolle sono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC). Resta riservato l’art. 36 cpv. 3 CCL.

Cantone di Ginevra

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). 
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Articoli 34.1; 34.2; 36.1 e 36.3; Appendice 8

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) 2 giorni
Dal quarto al sesto mese 7 giorni
A partire dal settimo mese 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

 
I termini di disdetta
giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Controlli

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate. 

Istanza di ricorso

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Orario di lavoro

Durata del lavoro

La durata annuale del lavoro è di 2’132 ore annue, rispettivamente di 177.7 ore mensili, ovvero di 41 ore settimanali. Conformemente a quanto concordato, la durata annuale del lavoro può essere aumentata a 2‘184 ore annue, rispettivamente 182 ore mensili, ovvero 42 ore settimanali, adeguando la corrispettiva compensazione delle vacanze (cfr. art. 27.1 e art. 34.2).

Per il conteggio dell’indennità sostitutiva, rispettivamente per quello delle trattenute sul salario (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, assenze, ecc.), viene utilizzata come base di calcolo la durata del lavoro media sopracitata.

Il datore di lavoro fissa, dopo averne discusso con il lavoratore, la durata del lavoro settimanale, rispettivamente quotidiana, rispettando le disposizioni di legge e tenendo conto dei bisogni dell’azienda. La determinazione della durata del lavoro può essere effettuata in modo differenziato secondo i gruppi coinvolti e gli oggetti da trattare. La compensazione della fluttuazione degli orari viene regolata in modo analogo.

Le pause disciplinate dal regolamento aziendale non valgono come orario di lavoro.

La vigilia dei giorni festivi legali il lavoro termina al più tardi alle ore 17.00.

Ritardo, interruzione, abbandono anticipato del lavoro

Il lavoratore è tenuto a recuperare le ore di lavoro perse se:

  • arriva in ritardo al lavoro per colpa sua;
  • interrompe il lavoro senza motivo valido o lascia il lavoro anzitempo.

Se il tempo di lavoro non viene recuperato il datore di lavoro può procedere ad una deduzione salariale corrispondente.

Lavoro di recupero

Datore di lavoro e lavoratori possono accordarsi per effettuare del lavoro di recupero, per poter compensare giorni liberi non remunerati (ponti). I giorni da compensare, che sono prevedibili per l’anno civile, devono essere fissati per iscritto.

Ogni nuovo lavoratore assunto deve essere informato di questa regolamentazione. Egli deve accettare la modifica della durata del lavoro e prestare le ore di recupero mancanti pro rata o compensarle con una riduzione delle vacanze o del salario. Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l’anno, alla partenza del lavoratore bisogna effettuare un conteggio. La differenza dev’essere saldata con vacanze oppure salario (senza indennità).

Se per ragioni di malattia, infortunio o servizio militare obbligatorio un lavoratore non può beneficiare delle ore di lavoro che ha recuperato in precedenza, egli potrà farlo in data ulteriore, dopo essersi accordato con il datore di lavoro.

Salario

Ogni lavoratore riceve mensilmente un conteggio delle ore e alla fine dell’anno un conteggio finale delle ore di lavoro effettuate. E’ possibile riportare all’anno che segue un massimo di 50 ore lavorative in più o in meno.

Se il conteggio finale di un lavoratore indica un’eccedenza di oltre 50 ore supplementari (calcolate in base alla durata annuale del lavoro), il datore di lavoro ed il lavoratore concordano, dietro osservanza dell’art. 26.2 CCL, se compensarle oppure retribuirle.

Se il conteggio finale di un lavoratore indica un deficit di più di 50 ore, il datore di lavoro e il lavoratore si accordano per stabilirne il pareggio.

Se un lavoratore lascia l’azienda durante l’anno corrente, viene compilato un conteggio finale relativo al periodo dal 1° gennaio, rispettivamente dalla data di assunzione, al momento dell’uscita.

Qualora il conteggio indichi un deficit di ore per colpa dello stesso lavoratore, le ore mancanti possono essere compensate durante il periodo di disdetta, altrimenti è possibile effettuare una trattenuta sul salario.

Articoli 23, 24, 25 e 34.5 34.10

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71

Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88

Dal lunedì al venerdì
08:30 –  12:00
13:00 –  16:45

info@employes.ch


Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino

Via Vallone 27
6500 Bellinzona 

091 821 01 01

info@sicticino.ch

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

 I lavoratori hanno diritto all’indennizzo delle seguenti assenze, purché avvengano in un giorno lavorativo:

Occasione Giorni compensati
Proprio matrimonio 1 2 giorni
Matrimonio di un figlio 1 giorno
Decesso del coniuge, di un figlio, figliastro o figlio adottivo 3 giorni
Decesso di un fratello o sorella, dei genitori, suoceri 2 giorni
Decesso dei nonni o nipoti o una sola volta per il genitore sostitutivo nelle famiglie allargate. 1 giorno
Trasloco della propria economia domestica, purché il rapporto di lavoro non sia stato disdetto 1 giorno all'anno
Giornata d’informazione per l’arruolamento. Il tempo ulteriormente necessario è rimborsato dall’IPG. 1 giorno
Riforma militare 1/2 giorno


Le assenze inerenti l’art. 32.1 lettere a) e l’art. 32.3 CCL che cadono in un giorno non lavorativo possono essere recuperate.

Articoli 32.1 e 32.2

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova. 

Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4

Giorni festivi retribuiti

Lavoro domenicale e nei giorni festivi

Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo (art. 26.5 CCL) devono essere compensate con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso della settimana seguente. Inoltre rimangono applicabili le disposizioni della legge sul lavoro (LL), in particolare il supplemento salariale del 50%.

Giorni festivi

Quando il lavoratore percepisce i giorni festivi fissati dal diritto cantonale non vi è alcuna trattenuta sul salario. Ciò vale per otto giorni festivi cantonali all’anno e per il giorno del 1° agosto, purché cadano in un giorno lavorativo.

I giorni festivi indennizzabili che cadono durante assenze dovute a malattia o infortunio, non possono essere né compensati né recuperati. Se i giorni festivi indennizzabili cadono durante le vacanze, allora essi possono essere compensati.

Eventuali ulteriori giorni festivi o di riposo devono essere recuperati in precedenza o a posteriori oppure possono essere pareggiati con ferie o ore straordinarie.

Il datore di lavoro può esigere il recupero anticipato o posticipato delle ore perse durante i giorni festivi non remunerati, rispettivamente pareggiarle con ferie oppure con ore straordinarie.

A richiesta dei lavoratori, il 1° maggio è concesso, purché non sia già dichiarato giorno festivo cantonale, interamente o parzialmente quale giorno festivo non remunerato.

Indennità per giorni festivi

Per i lavoratori a salario mensile le indennità per giorni festivi sono comprese nel salario. L’indennità per giorni festivi è calcolata, per i lavoratori a salario orario, sia sulla base del salario orario contrattuale normale che sulle ore normali di lavoro non effettuate.

L’indennità per giorni festivi non è dovuta:

  • se il giorno festivo cade di domenica o di sabato non lavorativo;
  • se il lavoratore percepisce un’indennità giornaliera da una cassa malati o dalla SUVA
Salario

Per il conteggio dell’indennità sostitutiva, rispettivamente per quello delle trattenute sul salario (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, assenze, ecc.), viene utilizzata come base di calcolo la durata media del lavoro quotidiano, in base all’art. 23.1 CCL.

Articoli 26.6, 29, 30 e 34.4

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2023: max. CHF 40.35 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.75
Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'100.–


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing

Campo d'applicazione personale

Il CCL si applica a tutti i dipendenti di un’azienda, indipendentemente dal loro lavoro, sesso e tipo di retribuzione, vincolati al CCL secondo i capoversi 3.1 e 3.2 e che non siano espressamente esclusi dal campo di applicazione del presente CCL, dietro osservanza dell’articolo 3.4. L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate» e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione

Dipendenti non sottoposti al CCL

Nel campo di applicazione territoriale ai sensi dell'art. 3.1. CCL, fatta eccezione per il cantone di Ginevra, non sono sottoposti al CCL:

  1. i titolari di aziende ed i loro familiari, come da art. 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL);
  2. abrogato
  3. ipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi;
  4. Quadri; Sono considerati quadri i dipendenti incaricati di mansioni direttive superiori che nell’azienda nel suo insieme hanno la facoltà di prendere decisioni su questioni di natura essenziale.

Non sono sottoposti al CCL nel Cantone di Ginevra:

  1. i titolari di aziende ed i loro familiari, come da art. 4, cpv.1 Legge federale sul lavoro LL
  2. abrogato

Articoli 3.3 e 3.4

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Campo d'applicazione geografico

Il CCL vale per tutto il territorio svizzero.

Il CCL è valido – fatta eccezione per l’art. 36 CCL (salari minimi) e per l’art. 37 CCL (trattative salariali) – anche nel cantone di Ginevra.

Fanno eccezione i datori di lavoro ed i dipendenti del canton Giura e del circondario amministrativo del Giura bernese (distretti di Courtelary, Moutier e La Neuveville).

Articolo 3.1

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
  • l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
  • dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Tipo di lavoro Supplemento
Temporaneo (inferiore a 25 notti per anno civile) 1 50%
Lavoro notturno periodico o regolare ricorrente pari o superiore a 25 notti per anno civile 1 Supplemento di tempo libero pari al 10 % del lavoro notturno da loro effettivamente svolto.
Lavoro domenicale e festivo (23:00-23:00) Supplemento di tempo libero pari al 50 % nel corso della settimana seguente. Inoltre rimangono applicabili le disposizioni della legge sul lavoro (LL), in particolare il supplemento salariale del 50%.


1 È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 23.00 e le ore 06.00. Deroghe nell’ambito della Legge sul lavoro sono permesse.

Articoli 26.4 – 26.6

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

  1. la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
  2. il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
  3. il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
  4. in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
  5. l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
  6. l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
  7. la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Tredicesima mensilità

Il datore di lavoro deve versare al lavoratore, al più tardi nel mese di dicembre, un’indennità di fine anno pari al 100% del salario mensile medio.

Come base di calcolo si considera il salario medio di base mensile, rispettivamente il salario orario medio, moltiplicato per le ore di lavoro normali. L’indennità di fine anno si intende non comprensiva di altre indennità, come gli assegni per i figli, quelle per il lavoro straordinario, ecc.

Se il rapporto di lavoro è iniziato nel corso dell’anno civile o si è concluso nel rispetto dei termini legali di disdetta (fatta eccezione per il licenziamento per causa grave), l’indennità di fine anno è calcolata pro rata temporis. In questo caso contano solo i mesi interi.

Se il rapporto di lavoro viene sciolto durante il periodo di prova, non sussiste alcun diritto all’indennità di fine anno.

Se il lavoratore, d’accordo con il datore di lavoro, beneficia di un congedo non pagato, l’indennità di fine anno viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 38

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.4% di salario
Datori 0.4% di salario


Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.

L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6

Vacanze

La durata delle vacanze per anno civile è pari a (in giorni lavorativi):

Categoria di età con 41 ore settimanali con 42 ore settimanali
fino a 20 anni compiuti 25 giorni 30 giorni
dopo il compimento dei 20 anni 20 giorni 25 giorni
dopo il compimento dei 50 anni 25 giorni 30 giorni
dopo il compimento dei 60 anni ed almeno 5 anni di servizio nell'azienda 30 giorni 35 giorni


Il diritto alle vacanze è calcolato a partire dal mese seguente il compimento degli anni.

Godimento delle vacanze, riduzione del diritto alle vacanze

I giorni festivi remunerati vengono pagati come giorni festivi e non sono dunque considerati come giorni festivi percepiti.

Il datore di lavoro, d’accordo con il lavoratore, fissa la data delle vacanze con almeno tre mesi di anticipo. Bisogna tener conto sia degli interessi dell’azienda, sia di quelli del lavoratore. Una volta stabilita la data delle vacanze, è possibile spostarla soltanto in via eccezionale se esiste un motivo valido ed unicamente previo esplicito accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

Salario

Per il conteggio dell’indennità sostitutiva, rispettivamente per quello delle trattenute sul salario (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, assenze, ecc.), viene utilizzata come base di calcolo la durata media del lavoro quotidiano, in base all’art. 23.1 CCL.

Articoli 27, 28.1, 28.5 et 34.4

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Aumento salariale

 

 

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale è valida per tutta la Svizzera, ad eccezione del Canton Giura e del circondario amministrativo del Giura bernese (distretti di Courtelary, Moutier e La Neuveville).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1

Organi paritetici

Le parti contraenti

affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restando che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione, e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.

Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.

Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.

Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione.

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,  32, 33 e 39.1

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