Prestito di personale Involucro edilizio Svizzera (precedentemente: copritetto e dei costruttori di facciate)
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 16.02.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL del ramo)
Il CCL ha validità in tutta la Svizzera, fatta eccezione per i cantoni Basilea Città, Ginevra, Vaud e Vallese.
Articolo 3.1
Le disposizioni del CCL sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende e dei rami di azienda attivi nel ramo dell’involucro edilizio.
Tra queste vanno annoverate le aziende che si occupano di ambiti non esposti a sollecitazioni statiche quali tetti a falde, tetti piani / impermeabilizzazioni sottoterra e rivestimento di facciate. Di questi fanno parte soprattutto i seguenti elementi dell’edilizia del soprassuolo come:
- inserimento della barriera al freno vapore / isolamento termico / strato di barriera all’aria
- copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
- strati di protezione e strati praticabili
- montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza istallazioni 220 V).
Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, i sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.
Le aziende strutturate sono tenute a sottoporre i singoli rami di azienda ai CCL corrispondenti. La Commissione paritetica nazionale (CPN) decide se l'attività che caratterizza un’azienda mista rientra nel ramo dell'involucro edilizio svizzero.
Un’azienda mista omogenea si può attribuire nell’insieme ad un singolo CCL se:
- i singoli collaboratori non possono essere attribuiti inequivocabilmente a un ramo di azienda
- i lavori svolti acquistano solo un’importanza secondaria nell’ambito delle attività consuete dell’azienda
- i singoli reparti non si presentano sul mercato come prestatori di servizi autonomi
- i singoli rami di azienda non sono identificabili come tali dall’esterno.
Se l’assoggettamento di un'azienda o di un ramo di azienda non è chiaro, la CPN si adopera per trovare una soluzione amichevole con l'azienda e le commissioni paritetiche dell'altro CCL interessato. Se non è possibile raggiungere un'intesa, all'occorrenza si adiscono le vie legali.
Articoli 4.1 – 4.3
In conformità all’art. 5.2 CCL, il CCL si applica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici occupati in aziende o rami di azienda dell’involucro edilizio.
Non sottostanno al CCL:
- l’amministratore dell’azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva;
- i maestri con diploma federale;
- i manager costruzione dell'involucro edilizio o i capi muratori con attestato federale professionale;
- gli impiegati di commercio
- il personale con funzioni principalmente di pianificazione e amministrazione.
I lavoratori devono essere informati su un assoggettamento a un CCL, specificando il contratto.
Ulteriori dettagli circa l’assoggettamento delle persone in formazione figurano nell’Appendice 2.
Il CCL vale a prescindere dalla percentuale di occupazione.
Articoli 5.1 – 5.3
Non sono ancora disponibili contratti futuri.