Prestito di personale Involucro edilizio Svizzera (precedentemente: copritetto e dei costruttori di facciate)

01.07.2020

Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2022. Nuovo nel cantone di Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2022 a CHF 20.08/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.54 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2021 a CHF 19.90/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.37 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 16.02.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

Il CCL ha validità in tutta la Svizzera, fatta eccezione per i cantoni Basilea Città, Ginevra, Vaud e Vallese.

Articolo 3.1

Le disposizioni del CCL sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende e dei rami di azienda attivi nel ramo dell’involucro edilizio. 

Tra queste vanno annoverate le aziende che si occupano di ambiti non esposti a sollecitazioni statiche quali tetti a falde, tetti piani / impermeabilizzazioni sottoterra e rivestimento di facciate. Di questi fanno parte soprattutto i seguenti elementi dell’edilizia del soprassuolo come:

  • inserimento della barriera al freno vapore / isolamento termico / strato di barriera all’aria
  • copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
  • strati di protezione e strati praticabili
  • montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza istallazioni 220 V).

Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, i sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.

Le aziende strutturate sono tenute a sottoporre i singoli rami di azienda ai CCL corrispondenti. La Commissione paritetica nazionale (CPN) decide se l'attività che caratterizza un’azienda mista rientra nel ramo dell'involucro edilizio svizzero.
Un’azienda mista omogenea si può attribuire nell’insieme ad un singolo CCL se:

  • i singoli collaboratori non possono essere attribuiti inequivocabilmente a un ramo di azienda
  • i lavori svolti acquistano solo un’importanza secondaria nell’ambito delle attività consuete dell’azienda
  • i singoli reparti non si presentano sul mercato come prestatori di servizi autonomi
  • i singoli rami di azienda non sono identificabili come tali dall’esterno.

Se l’assoggettamento di un'azienda o di un ramo di azienda non è chiaro, la CPN si adopera per trovare una soluzione amichevole con l'azienda e le commissioni paritetiche dell'altro CCL interessato. Se non è possibile raggiungere un'intesa, all'occorrenza si adiscono le vie legali.

Articoli 4.1 – 4.3

In conformità all’art. 5.2 CCL, il CCL si applica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici occupati in aziende o rami di azienda dell’involucro edilizio.

Non sottostanno al CCL:

  1.  l’amministratore dell’azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva;
  2. i maestri con diploma federale;
  3. i manager costruzione dell'involucro edilizio o i capi muratori con attestato federale professionale;
  4. gli impiegati di commercio
  5. il personale con funzioni principalmente di pianificazione e amministrazione.

I lavoratori devono essere informati su un assoggettamento a un CCL, specificando il contratto.

Ulteriori dettagli circa l’assoggettamento delle persone in formazione figurano nell’Appendice 2. 

Il CCL vale a prescindere dalla percentuale di occupazione.

Articoli 5.1 – 5.3

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
16.02.2024 16:38
01.03.2024
15.12.2023 14:55
01.01.2024
27.09.2023 15:54
01.03.2023
22.02.2023 08:57
01.03.2023
22.12.2022 17:39
01.02.2022
26.01.2022 17:39
01.02.2022
17.12.2021 11:17
01.07.2020
01.11.2021 10:14
01.07.2020
22.12.2020 10:41
01.07.2020
16.12.2020 11:54
01.07.2020
05.08.2020 09:32
01.07.2020
05.08.2020 09:32
01.07.2020
04.08.2020 15:21
01.07.2020
04.08.2020 14:36
01.07.2020
10.07.2020 10:26
01.07.2020
03.07.2020 14:58
01.07.2020
30.06.2020 23:59
01.01.2020
04.06.2020 12:26
01.01.2020
03.12.2019 15:31
01.01.2020
30.12.2019 23:59
01.01.2019
30.12.2019 23:59
01.01.2019
07.11.2019 17:23
01.01.2019
04.11.2019 14:58
01.01.2019
12.12.2018 10:05
01.01.2019

 

Campo d'applicazione geografico

Valido per tutta la Svizzera, fatta eccezione per i cantoni Basilea Città, Ginevra, Vaud e Vallese.

Articolo 3.1

Salari / salari minimi

In base alla regolamentazione sulla durata annuale del lavoro definita nell’articolo 28 CCL, in linea di principio i collaboratori sono assunti e retribuiti su base mensile. In conformità all’articolo 28.2 CCL, il lavoratore ha diritto a 12 versamenti dello stesso ammontare. Sono esclusi dalla suddetta regolamentazione gli impieghi stagionali e quelli di breve durata.

Il salario orario corrispondente a quello mensile risulta dal calcolo seguente: 
somma dei 12 salari mensili di un lavoratore divisa per la durata del lavoro annuale di 2'184 ore prevista dal CCL. Nel caso della settimana di 42 ore il salario orario risulta dalla divisione del salario mensile per 182.

Salari minimi a partire dal 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2020): 

Salari minimi mensili Operai qualificati Operai formati Operai edili
Esperienza prof. nel ramo      
< = 12 mesi CHF 4'482.-- CHF 4'141.-- CHF 3'939.--
> 12 mesi CHF 4'662.-- CHF 4'286.-- CHF 4'118.--
> 24 mesi CHF 4'849.-- CHF 4'437.-- CHF 4'306.--
> 36 mesi CHF 5'043.-- CHF 4'592.-- CHF 4'502.--
> 48 mesi CHF 5'245.-- CHF 4'753.-- CHF 4'706.--
> 60 mesi CHF 5'444.-- CHF 4'920.-- CHF 4'920.--
 
Salari minimi orari Operai qualificati Operai formati Operai edili
Esperienza professionale nel ramo      
< = 12 mesi CHF 24.65 CHF 22.75 CHF 21.65
> 12 mesi CHF 25.60 CHF 23.55 CHF 22.65
> 24 mesi CHF 26.65 CHF 24.40 CHF 23.65
> 36 mesi CHF 27.70 CHF 25.25 CHF 24.75
> 48 mesi CHF 28.80 CHF 26.10 CHF 25.85
> 60 mesi CHF 29.90 CHF 27.05 CHF 27.05

Il diritto al salario minimo conforme al CCL esiste a partire dal compimento di 18 anni (maggiore età).

Salario minimo per le persone in formazione a partire dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019): 
Salari minimi 1° anno di tirocinio 2° anno di tirocinio 3° anno di tirocinio
Tirocini con attestato federale di capacità (AFC) CHF 900.-- CHF 1'100.-- CHF 1'300.--
Formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica (CFP) CHF 800.-- CHF 1'000.--

 

Le eccezioni concernenti i salari minimi devono essere sottoposte alla CPN.

Per i lavoratori con una durevole incapacità al pieno rendimento dovuta a infermità fisica o mentale, comprovata da un certificato medico, i salari minimi rappresentano solo un valore indicativo. Qualora il salario sia inferiore al salario minimo, l’accordo salariale deve essere fissato per iscritto con esplicito riferimento all’inabilità. Situazioni transitorie o persone con esperienza professionale insufficiente o carente non soddisfanno la fattispecie della minore capacità di rendimento. Sono ammesse per periodi di tempo delimitati misure di reintegro a seguito di necessità sociali comprovate e confermate dalle autorità. In caso di controversie la decisione spetta alla CPN.

Cantone di Neuchâtel

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage). Dal 1° gennaio 2022 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 20.08 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.54 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Articoli 20.1 – 20.3, 21.1 – 21.4; appendice 2 e appendice 6: articolo 2.1

Orario di lavoro

La ripartizione dell’orario di lavoro (orario di lavoro giornaliero, settimanale e annuale) è di competenza del datore di lavoro. Essa può tuttavia venire effettuata in modo differenziato a seconda delle squadre e degli oggetti. I lavoratori partecipano per tempo alle discussioni per prendere una decisione. (...) Di regola il sabato è libero.

L’orario di lavoro annuale, tempo di viaggio retribuito incluso, è di 2184 ore (in media 42 ore la settimana o 182 ore al mese).

Ai fini del calcolo delle prestazioni sostitutive del salario (ad es. giorni di attesa in caso di infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi ecc.) come base di calcolo viene utilizzato un orario di lavoro medio giornaliero di 8,40 ore (8 ore e 24 minuti). L’orario di lavoro annuale è determinante per il calcolo del salario fisso mensile da corrispondere ai lavoratori retribuiti su base oraria. In caso di rescissione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno viene effettuato un calcolo delle ore pro rata. La durata settimanale del lavoro è pari al massimo a 50 ore.

È considerato tempo di lavoro quello in cui il dipendente è a disposizione del datore di lavoro. Il tempo necessario per il percorso dal domicilio del dipendente all’azienda e ritorno non vale come tempo di lavoro. Il tempo necessario per percorrere un’eventuale distanza supplementare è considerato come tempo di lavoro.

Ripartizione dell’orario di lavoro
La ripartizione annuale dell’orario di lavoro viene comunicata al più tardi all’inizio dell’anno e contiene i giorni di compensazione prevedibili per anno civile. Se l’orario di lavoro si discosta dal piano annuale, questo deve essere comunicato con almeno 14 giorni di anticipo. Ciò vale anche per il lavoro di recupero anticipato e posticipato ai sensi dell’articolo 23.1 CCL.

Controllo dell’orario di lavoro
Le prestazioni lavorative del personale aziendale devono essere registrate con esattezza sulla base dei rapporti delle ore di lavoro aziendali. Le registrazioni devono indicare la situazione, l’orario, il luogo, la durata della pausa pranzo e il giorno settimanale. Ai fini della registrazione delle prestazioni lavorative la CPN mette a disposizione un sistema di rilevamento dell’orario di lavoro. Le aziende hanno facoltà di utilizzare un sistema equivalente proprio.

Ritardo, interruzione, abbandono anticipato del posto di lavoro
Il lavoratore è tenuto a recuperare le ore perse se:
a) arriva in ritardo al lavoro per colpa propria;
b) interrompe il lavoro senza ragione;
c) lascia il lavoro anzitempo senza motivo valido.
Se il tempo di lavoro non viene recuperato, il datore di lavoro può procedere a una corrispondente detrazione salariale.

Interruzione del lavoro quotidiano
Si consiglia di interrompere la durata del lavoro con una pausa non retribuita. Il momento e la durata della pausa vengono stabiliti di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore. Per il pasto di mezzogiorno il lavoro va interrotto per almeno 1 ora. Questa interruzione non è considerata tempo di lavoro. Per lo spuntino di mezzanotte il lavoro va interrotto per almeno 1 ora. Questa interruzione è considerata tempo di lavoro.

Articoli 28.1 – 28.4, 29.1 e 31.1 – 33.3

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato fino al 2018
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60) CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'175.--

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'152.50


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

Aumento salariale

2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2020): 
A partire dall’entrata in vigore di questa estensione e poi ogni anno per il 1° gennaio fino all’anno 2023, i salari effettivi dei lavoratori assoggettati (...) verranno aumentati per ogni lavoratore a CHF 20.-- al mese o CHF 0.11 all’ora. Questo aumento automatico dei salari effettivi viene corrisposto fino a un salario massimo superiore del 25% al salario minimo più alto di tutte le categorie (operai qualificati > 60 mesi).

Viene inoltre corrisposto un aumento salariale individuale basato sul merito, pari a un importo medio mensile di CHF 20.--. Spetta al datore di lavoro definire la ripartizione. I dipendenti assoggettati dell’azienda hanno un diritto collettivo a questo aumento.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 6 del contratto collettivo di lavoro.

(Gli aumenti di salario previsti dall'art. 1.1 dell'Appendice 6 non si applicano al personale i cui servizi vengono prestati.)

Articolo 24.1; Appendice 6: articolo 1.1; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00

info@swissstaffing.ch

Campo d'applicazione aziendale

Le disposizioni del CCL sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende e dei rami di azienda attivi nel ramo dell’involucro edilizio. 

Tra queste vanno annoverate le aziende che si occupano di ambiti non esposti a sollecitazioni statiche quali tetti a falde, tetti piani / impermeabilizzazioni sottoterra e rivestimento di facciate. Di questi fanno parte soprattutto i seguenti elementi dell’edilizia del soprassuolo come:
– inserimento della barriera al freno vapore / isolamento termico / strato di barriera all’aria
– copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
– strati di protezione e strati praticabili
– montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza istallazioni 220 V).

Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, i sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.

Le aziende strutturate sono tenute a sottoporre i singoli rami di azienda ai CCL corrispondenti. La Commissione paritetica nazionale (CPN) decide se l'attività che caratterizza un’azienda mista rientra nel ramo dell'involucro edilizio svizzero.
Un’azienda mista omogenea si può attribuire nell’insieme ad un singolo CCL se:
– i singoli collaboratori non possono essere attribuiti inequivocabilmente a un ramo di azienda
– i lavori svolti acquistano solo un’importanza secondaria nell’ambito delle attività consuete dell’azienda
– i singoli reparti non si presentano sul mercato come prestatori di servizi autonomi
– i singoli rami di azienda non sono identificabili come tali dall’esterno.

Se l’assoggettamento di un'azienda o di un ramo di azienda non è chiaro, la CPN si adopera per trovare una soluzione amichevole con l'azienda e le commissioni paritetiche dell'altro CCL interessato. Se non è possibile raggiungere un'intesa, all'occorrenza si adiscono le vie legali.

Articoli 4.1 – 4.3

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Giorni festivi retribuiti

Nove giorni festivi federali o cantonali per anno civile sono da indennizzare, purché cadano in un giorno lavorativo.
I nove giorni festivi vengono fissati in base alle disposizioni legali federali e cantonali. Si rinvia all’Appendice 9 CCL.
Valgono i giorni festivi seguenti:
– 1° gennaio (Anno Nuovo)
– 2 gennaio o 1° novembre
– Venerdì Santo
– Lunedì di Pasqua
– Ascensione
– Lunedì di Pentecoste
– 1° agosto (festa nazionale)
– Natale (25 dicembre)
– Santo Stefano (26 dicembre)

Indennità per giorni festivi
L’indennità per giorni festivi è calcolata sulla base dell’orario normale di lavoro a salario orario normale come previsto dall’articolo 28.2 CCL. I giorni festivi remunerati che cadono nel periodo delle vacanze vengono indennizzati e non sono considerati giorni di vacanza. I giorni festivi che cadono su un sabato o una domenica non lavorativi non possono essere compensati. Tale disposizione si applica anche ai giorni festivi che cadono in giorni di malattia, infortunio, servizio militare o di protezione civile nonché durante assenze non retribuite.

Articoli 38 e 39; Appendice 9

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi:

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

a) la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,

b) il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,

c) il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,

d) in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,

e) l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,

f) l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,

g) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutti i datori di lavoro (aziende e rami di azienda) attivi nel ramo dell’involucro edilizio.

Sono considerati aziende e rami di azienda dell’involucro edilizio quelli che si occupano di ambiti non esposti a sollecitazioni statiche quali tetti a falde, tetti piani, impermeabilizzazioni sottoterra e rivestimenti di facciate e che inseriscono freni al vapore, isolamenti termici e strati di barriera all’aria, effettuano lavori di copertura, impermeabilizzazione e rivestimento con diversi materiali, posano strati di protezione e strati praticabili e si occupano del montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza installazioni 220 V).

Non rientrano nel ramo dell’involucro edilizio il montaggio di finestre e porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, i sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71

Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88

Dal lunedì al venerdì
08:30 –  12:00
13:00 –  16:45

info@employes.ch


Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino

Via Vallone 27
6500 Bellinzona 

091 821 01 01

info@sicticino.ch

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)

Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Il lavoro che viene conteggiato come lavoro di recupero anticipato o posticipato non dà diritto al supplemento per il lavoro il sabato e il lavoro serale, purché sia stato ordinato con almeno 2 settimane di anticipo. Per il resto trova applicazione l’articolo 23.2 CCL.

Nei casi che non rientrano nell’articolo 23.1 CCL, alla fine del mese il lavoro serale, notturno, domenicale, il sabato e nei giorni festivi viene retribuito conformemente alla seguente tabella:

Tipo di lavoro Ora / Tempo Supplemento salariale
Lavoro domenicale e nei giorni festivi 23.00-23.00 100%
Lavoro il sabato fino a 5 ore 25%
  oltre 5 ore 50%
Lavoro serale 20.00-23.00 50%
lavoro notturno 23.00-06.00 50%

Articolo 23

Campo d'applicazione personale

In conformità all’art. 5.2 CCL, il CCL si applica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici occupati in aziende o rami di azienda dell’involucro edilizio.

Non sottostanno al CCL:
a) l’amministratore dell’azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva;
b) i maestri con diploma federale;
c) i manager costruzione dell'involucro edilizio o i capi muratori con attestato federale professionale;
d) gli impiegati di commercio
e) il personale con funzioni principalmente di pianificazione e amministrazione.

I lavoratori devono essere informati su un assoggettamento a un CCL, specificando il contratto.

Ulteriori dettagli circa l’assoggettamento delle persone in formazione figurano nell’Appendice 2. 

Il CCL vale a prescindere dalla percentuale di occupazione.

Articoli 5.1 – 5.3

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Lavoro straordinario / ore supplementari

Il lavoro straordinario viene indennizzato unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo sostituto. Sono considerate lavoro straordinario le ore supplementari prestate ai sensi dell’articolo 30.2. CCL. Di regola, il lavoro straordinario deve essere compensato con tempo libero di uguale durata entro 5 mesi, a decorrere dal 31 dicembre. Se la compensazione dovesse risultare impossibile entro detto termine, le ore di lavoro straordinario vengono retribuite con il salario di maggio con un supplemento del 25%.

Il saldo delle ore di lavoro prestate viene calcolato a fine anno. Il lavoro supplementare che supera l'orario di lavoro annuale (2'184 ore) è considerato lavoro straordinario (art. 22.2 CCL). Le ore di lavoro in meno decadono e restano a carico del datore di lavoro; fanno eccezione le ore negative causate dal lavoratore.

Articoli 22 e 30

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.7% di salario
Datori 0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
  • l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
  • dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) 2 giorni
Dal quarto al sesto mese 7 giorni
A partire dal settimo mese 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Compiti organi paritetici

Applicazione

L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).




Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

Il datore di lavoro accorda un congedo retribuito, purché le assenze non coincidano con dei giorni non lavorativi, nei seguenti casi:

Occasione Giorni compensati
in caso di proprio matrimonio 2 giorni
in caso di nascita di un figlio del dipendente 5 giorni
in caso di matrimonio di un figlio, per partecipare all’avvenimento, purché si svolga in un giorno lavorativo 1 giorno
in caso di decesso del coniuge, di un figlio o dei genitori 3 giorni
Decesso dei nonni, suoceri, genero, nuora o di un fratello/ una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica del lavoratore 3 giorni
in caso di decesso dei nonni, suoceri, un genero, una nuora, un fratello o una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica del lavoratore 1 giorno
in caso di riforma militare 1 giorno
in caso di fondazione o di trasloco della propria economia domestica, purché l’evento si svolga in un giorno lavorativo e non sia legato a un cambiamento di datore di lavoro 1 giorno (al massimo 1 giorno all’anno)


Articolo 40.1

Rimborso spese

Principio
Se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rifondere queste spese. I tassi di indennizzo delle spese (…) sono riportati all’appendice 6 CCL.

Per la pausa di mezzogiorno il lavoro va interrotto per almeno 1 ora. Se durante la pausa di mezzogiorno i lavoratori non possono tornare alla sede dell’azienda, perché l’andata e il ritorno dal luogo d’impiego richiedono più di mezz’ora, il datore di lavoro è tenuto a versare un supplemento.

L'indennità per il pranzo ammonta a CHF 18.-- al giorno.
In sostituzione dell'indennità giornaliera per il pranzo può essere concordata di volta in volta un'indennità forfettaria mensile di almeno CHF 300.-- per la durata di un anno.
Se in caso di lavoro fuori sede è necessario assumere la colazione o la cena lontano dalla sede dell'azienda, l'indennità per la colazione ammonta a CHF 15.-- e l'indennità per la cena a CHF 20.--.

Rientro al domicilio
In caso di lavoro fuori sede prolungato il lavoratore ha il diritto di rientrare al suo domicilio ogni fine settimana. Le spese di viaggio vanno a carico del datore di lavoro. La durata del viaggio è retribuita come tempo di lavoro.

Utilizzo di un veicolo privato
Datore di lavoro e lavoratore possono convenire che quest’ultimo utilizzi il proprio veicolo per trasferte di servizio. Possono anche convenire che il lavoratore trasporti nella propria auto tanti altri lavoratori quanti ne permette il permesso di circolazione. In tal caso il lavoratore ha diritto ad un’indennità più elevata. Per l’utilizzo di un veicolo appartenente ad un lavoratore vengono rimborsate le indennità fissate all’appendice 6 CCL (…). Le indennità versate secondo l’articolo 27.2 valgono come pagamento ai sensi dell’articolo 327b capoverso 1 e 2 CO. Il lavoratore, rispettivamente il titolare del veicolo, deve concludere a proprie spese un’assicurazione di responsabilità civile con copertura illimitata per il veicolo a motore privato.

In conformità alle disposizioni dell’art. 27 CCL, l’indennità per l’utilizzo di un veicolo privato è di CHF 0.70 al km.

Articoli 26 e 27; Appendice 6: articoli 4 e 5

Tredicesima mensilità

A fine anno i lavoratori retribuiti su base mensile hanno diritto a un intero salario mensile lordo medio supplementare (esclusi i supplementi per il lavoro straordinario, il rimborso spese ecc.). 

A fine anno i lavoratori retribuiti su base oraria hanno diritto a un’indennità pari all’8,33% del salario totale lordo percepito nel corso dell’anno (esclusi i supplementi per il lavoro straordinario, il rimborso spese ecc.).

Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l’anno, i lavoratori che percepiscono un salario orario o mensile ricevono un’indennità supplementare pari all’8,33% del salario totale lordo percepito nel corso dell’anno (esclusi i supplementi per il lavoro straordinario, il rimborso spese ecc.). Se quote della 13a mensilità vengono versate nel corso oppure alla fine dell’anno civile, esse devono risultare chiaramente nel conteggio del salario. La 13a mensilità non dà alcun diritto alle vacanze.

Articolo 25

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Altri supplementi

Consegna di materiale, attrezzi e istruzioni
Il datore di lavoro mette per tempo a disposizione del lavoratore:
a) gli attrezzi adeguati ed in buono stato;
b) il materiale necessario;
c) le istruzioni di lavoro appropriate.

L’attrezzatura deve essere conservata sotto chiave. Essa è contenuta in un inventario. Il lavoratore è responsabile per gli attrezzi mancanti. Il lavoratore deve disporre durante l’orario normale di lavoro del tempo necessario per riordinare il proprio posto di lavoro e i suoi attrezzi.

Articolo 63

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni del CCL dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici occupati in aziende o rami di azienda di cui al capoverso 

Ne sono esclusi:
a) l’amministratore dell’azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva;
b) i maestri con diploma federale;
c) i manager costruzione dell’involucro edilizio o i capi muratori con attestato federale professionale;
d) gli impiegati di commercio
e) il personale con funzioni principalmente di pianificazione e amministrazione.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.3

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni Basilea Città, Basilea Campagna, Ginevra, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1

Vacanze

Aventi diritto Numero di giorni di lavoro
Fino al 20° anno di età compiuto 25 giorni
Fino al 50° anno di età compiuto 25 giorni
Fino al 60° anno di età compiuto 25 giorni
A partire dal 61° anno di età 30 giorni

In caso di adeguamenti del credito di vacanza in base all’età, il diritto a un numero maggiore o minore di giorni è computabile pro rata a partire dal mese seguente il compimento dell’anno di età.

Riduzione delle vacanze
Se nel corso di un anno di servizio il lavoratore è impedito al lavoro per colpa propria complessivamente per più di un mese, il datore di lavoro ha il diritto di ridurre la durata delle vacanze di 1/12 per ogni mese completo di assenza. Se il dipendente è impedito al lavoro, senza colpa propria, per motivi legati alla sua persona come malattia, infortunio, adempimento di un obbligo legale o di una funzione politica, congedo giovanile secondo l’articolo 329e CO, la durata delle vacanze non potrà essere ridotta se la durata complessiva delle assenze è inferiore a un mese per anno di servizio. A partire dal secondo mese di assenza, le vacanze possono però essere ridotte di 1/12 per ogni mese completo di assenza.

Periodo delle vacanze e fruizione consecutiva
Il datore di lavoro e il lavoratore fissano la data delle vacanze. Il lavoratore deve tener conto degli interessi dell’azienda e il datore di lavoro delle condizioni familiari del lavoratore. Se ha luogo una chiusura aziendale per ferie collettive, una parte delle vacanze deve essere fruita in tale periodo. Giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non vengono considerati giorni di vacanza, purché il lavoratore presenti un certificato medico. La dichiarazione di malattia corredata di certificato medico va immediatamente inoltrata al datore di lavoro. (...) Occorre (...) osservare che in caso di una vacanza all’estero, il certificato medico deve essere rilasciato da un ospedale. Il datore di lavoro informa il lavoratore in merito alle relative disposizioni dell’assicurazione per perdita di guadagno.

Salario durante le vacanze
Se il rapporto di lavoro cessa dopo il primo anno di servizio e il lavoratore ha già usufruito, dietro sua richiesta, delle vacanze per l’anno in corso, il datore di lavoro ha il diritto di dedurre dall’ultimo salario l’importo corrispondente alle vacanze pagate in eccedenza. Il credito residuo delle vacanze deve per quanto possibile essere fruito entro il termine di disdetta.

Articoli 34 – 37; appendice 1: articolo 2.1

Categorie salariali

Le categorie di salario minimo si orientano da un lato all’esperienza professionale nel settore quantificata in mesi. Dall’altro, a seconda del livello di formazione professionale conseguito, si suddividono in tre categorie, definite come segue:

Categoria operai  
Operai qualificati Sono considerati operai qualificati tutti i lavoratori che hanno concluso con successo un apprendistato nel campo professionale come copritetto, impermeabilizzatore, costruttore di facciate o costruttore di ponteggi e sottostanno al CCL (attestato federale di capacità AFC). Appartengono inoltre alla presente categoria gli operai qualificati provenienti dal settore delle costruzioni, purché svolgano la loro professione. Sono equiparati agli operai qualificati i lattonieri e i carpentieri con attestato federale di capacità AFC.
Operai formati Sono considerati operai formati tutti i lavoratori che hanno conseguito un certificato federale di formazione pratica nel campo professionale come addetto alla copertura di tetti, addetto alle impermeabilizzazioni, addetto alla costruzione di facciate o addetto alla costruzione di ponteggi e sottostanno al CCL (certificato federale di formazione pratica CFFP). Appartengono inoltre alla presente categoria gli operai formati con certificato federale di formazione pratica provenienti dal settore delle costruzioni, purché svolgano la loro professione.
Operai edili Appartengono alla presente categoria tutti i lavoratori occupati in un’azienda che sottostà al CCL e non possono essere assegnati alle categorie degli operai qualificati e degli operai formati. I salari minimi sono disciplinati nell’Appendice 6 CCL e i salari minimi degli apprendisti nell’Appendice 2 CCL.

 

Operai formati con formazione supplementare
I lavoratori che hanno conseguito una formazione supplementare come capogruppo policostrutture nei campi professionali della copertura di tetti, dell’impermeabilizzazione e della costruzione di facciate devono essere inquadrati come operai qualificati.

Lavoratori con formazione supplementare come capoprogetto montaggio solare
I lavoratori che hanno conseguito una formazione come capoprogetto montaggio solare con attestato professionale federale devono essere inquadrati almeno come operai qualificati. Deve inoltre essere considerato il numero degli anni di esperienza professionale in qualità di installatore solare.

Articoli 21.5, 21.7 e 21.8

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