Prestito di personale Involucro edilizio Svizzera (precedentemente: copritetto e dei costruttori di facciate)

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 16.02.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

Il CCL ha validità in tutta la Svizzera, fatta eccezione per i cantoni Basilea Città, Ginevra, Vaud e Vallese.

Articolo 3.1

Le disposizioni del CCL sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende e dei rami di azienda attivi nel ramo dell’involucro edilizio. 

Tra queste vanno annoverate le aziende che si occupano di ambiti non esposti a sollecitazioni statiche quali tetti a falde, tetti piani / impermeabilizzazioni sottoterra e rivestimento di facciate. Di questi fanno parte soprattutto i seguenti elementi dell’edilizia del soprassuolo come:

  • inserimento della barriera al freno vapore / isolamento termico / strato di barriera all’aria
  • copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
  • strati di protezione e strati praticabili
  • montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza istallazioni 220 V).

Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, i sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.

Le aziende strutturate sono tenute a sottoporre i singoli rami di azienda ai CCL corrispondenti. La Commissione paritetica nazionale (CPN) decide se l'attività che caratterizza un’azienda mista rientra nel ramo dell'involucro edilizio svizzero.
Un’azienda mista omogenea si può attribuire nell’insieme ad un singolo CCL se:

  • i singoli collaboratori non possono essere attribuiti inequivocabilmente a un ramo di azienda
  • i lavori svolti acquistano solo un’importanza secondaria nell’ambito delle attività consuete dell’azienda
  • i singoli reparti non si presentano sul mercato come prestatori di servizi autonomi
  • i singoli rami di azienda non sono identificabili come tali dall’esterno.

Se l’assoggettamento di un'azienda o di un ramo di azienda non è chiaro, la CPN si adopera per trovare una soluzione amichevole con l'azienda e le commissioni paritetiche dell'altro CCL interessato. Se non è possibile raggiungere un'intesa, all'occorrenza si adiscono le vie legali.

Articoli 4.1 – 4.3

In conformità all’art. 5.2 CCL, il CCL si applica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici occupati in aziende o rami di azienda dell’involucro edilizio.

Non sottostanno al CCL:

  1.  l’amministratore dell’azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva;
  2. i maestri con diploma federale;
  3. i manager costruzione dell'involucro edilizio o i capi muratori con attestato federale professionale;
  4. gli impiegati di commercio
  5. il personale con funzioni principalmente di pianificazione e amministrazione.

I lavoratori devono essere informati su un assoggettamento a un CCL, specificando il contratto.

Ulteriori dettagli circa l’assoggettamento delle persone in formazione figurano nell’Appendice 2. 

Il CCL vale a prescindere dalla percentuale di occupazione.

Articoli 5.1 – 5.3

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
16.02.2024 16:38
01.03.2024
15.12.2023 14:55
01.01.2024
27.09.2023 15:54
01.03.2023
22.02.2023 08:57
01.03.2023
22.12.2022 17:39
01.02.2022
26.01.2022 17:39
01.02.2022
17.12.2021 11:17
01.07.2020
01.11.2021 10:14
01.07.2020
22.12.2020 10:41
01.07.2020
16.12.2020 11:54
01.07.2020
05.08.2020 09:32
01.07.2020
05.08.2020 09:32
01.07.2020
04.08.2020 15:21
01.07.2020
04.08.2020 14:36
01.07.2020
10.07.2020 10:26
01.07.2020
03.07.2020 14:58
01.07.2020
30.06.2020 23:59
01.01.2020
04.06.2020 12:26
01.01.2020
03.12.2019 15:31
01.01.2020
30.12.2019 23:59
01.01.2019
30.12.2019 23:59
01.01.2019
07.11.2019 17:23
01.01.2019
04.11.2019 14:58
01.01.2019
12.12.2018 10:05
01.01.2019

 

Campo d'applicazione geografico

Valido per tutta la Svizzera, fatta eccezione per i cantoni Basilea Città, Ginevra, Vaud e Vallese.

Articolo 3.1

Campo d'applicazione aziendale

Applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio. Tra queste vanno annoverate le aziende che si occupano di tetti a falde, tetti piani / impermeabilizzazioni sottoterra e facciate, come altresì quelle che eseguono interventi con elementi a partire dalle sotto-costruzioni statiche nell’edilizia come:
- inserimento della barriera al freno vapore / isolamento termico / strato di barriera all’aria
- copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
- strati di protezione e strati praticabili
- montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza istallazioni 220 V)

Sono escluse le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo.

Articolo 4

Campo d'applicazione personale

Si applica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici occupati nelle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio.

Non sono sottoposti al CCL:
a) l’amministratore dell’azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva
b) i capimastri con diploma federale
c) gli impiegati di commercio e il personale addetto alla vendita
I lavoratori devono essere informati se e a quale CCL essi sono sottoposti.

Dettagli complementari circa l’assoggettamento delle persone in formazione sono fissati nell’Appendice 2.

In generale, occorre rispettare le disposizioni del CCL anche per le persone a tempo parziale con mansioni prevalentemente manuali.

Articolo 5

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Salari / salari minimi

Salari minimi a partire dal 1° gennaio 2014 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2014):
Lavoratori qualificati Lavoratori semi-qualificatiLavoratori ausiliari
Esperienza prof. nel ramoSalari mensiliSalari orariSalari mensiliSalari orariSalari mensiliSalari orari
< = 12 mesi CHF 4'438.--CHF 24.35 CHF 4'100.--CHF 22.55 CHF 3'900.--CHF 21.45
> 12 mesi CHF 4'616.--CHF 25.35 CHF 4'244.--CHF 23.30 CHF 4'017.--CHF 22.05
> 24 mesi CHF 4'801.--CHF 26.40 CHF 4'393.--CHF 24.15 CHF 4'138.--CHF 22.75
> 36 mesi CHF 4'993.--CHF 27.45 CHF 4'547.--CHF 25.-- CHF 4'262.--CHF 23.40
> 48 mesi CHF 5'193.--CHF 28.55 CHF 4'706.--CHF 25.85 CHF 4'390.--CHF 24.10
> 60 mesi CHF 5'401.--CHF 29.70 CHF 4'871.--CHF 26.75 CHF 4'522.--CHF 24.85
Il diritto al salario minimo conforme al CCL esiste a partire dai 18 anni compiuti (maggiore età).

Salario minimo per le persone in formazione a partire dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
Salari minimi1° anno di tirocinio2° anno di tirocinio3° anno di tirocinio
Tirocini con attestato federale di capacità (AFC)CHF 900.--CHF 1'100.--CHF 1'300.--
Formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica (CFP)CHF 800.--CHF 1'000.--

Articoli 24 e 27; Appendice 2

Aumento salariale

2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
I salari effettivi dei lavoratori sottoposti … saranno oggetto in via generale di un aumento di 40 franchi al mese, ovvero 22 centesimi per ora e lavoratore. L’aumento automatico del salario reale verrà corrisposto fino a concorrenza di un salario massimo superiore del 25% rispetto all’importo massimo stabilito per il salario minimo di tutte le categorie (lavoratori professionali > 60 mesi)

Viene inoltre corrisposto un aumento salariale individuale commisurato alle prestazioni, pari in media a 20 franchi al mese. La relativa ripartizione viene stabilita dal datore di lavoro. Ai lavoratori dell’azienda sottoposti … spetta un diritto complessivo a questo aumento.



Articolo 27.1; Appendice 6: articolo 1.1

Categorie salariali

Lavoratore qualificato:
Sono considerati lavoratori qualificati tutti i lavoratori che hanno concluso il proprio apprendistato nell’ambito professionale degli addetti alle policostruzioni e che sono sottoposti al CCL. Alla presente categoria appartengono inoltre i lavoratori qualificati che provengono da professioni nel settore delle costruzioni, purché svolgano la loro professione. Sono considerati lavoratori equivalenti i lattonieri e i carpentieri.

Lavoratore semi-qualificato:
Sono considerati lavoratori semi-qualificati tutti i lavoratori che dispongono di un certificato di formazione pratica nell’ambito professionale degli addetti alle policostruzioni e che sono sottoposti al CCL. Alla presente categoria appartengono inoltre i lavoratori con certificato che provengono da professioni nel settore delle costruzioni e che svolgono la propria professione.

Lavoratore ausiliario:
A questa categoria appartengono tutti i lavoratori impiegati in un’azienda sottoposta al CCL e che non rientrano nella categoria dei lavoratori qualificati e dei lavoratori semi-qualificati.

Articolo 24.6

Tredicesima mensilità

I lavoratori retribuiti mensilmente hanno diritto ad un’indennità di fine anno pari al 100% del salario lordo mensile medio. I lavoratori che percepiscono un salario a ore: un’indennità pari all'8.33% del salario totale lordo percepito nel corso dell’anno trascorso.

Articolo 28

Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus

I lavoratori retribuiti mensilmente hanno diritto ad un’indennità di fine anno pari al 100% del salario lordo mensile medio. I lavoratori che percepiscono un salario a ore: un’indennità pari all'8.33% del salario totale lordo percepito nel corso dell’anno trascorso.

Articolo 28

Premio per anzianità di servizio

I lavoratori retribuiti mensilmente hanno diritto ad un’indennità di fine anno pari al 100% del salario lordo mensile medio. I lavoratori che percepiscono un salario a ore: un’indennità pari all'8.33% del salario totale lordo percepito nel corso dell’anno trascorso.

Articolo 28

Lavoro straordinario / ore supplementari

Il lavoro straordinario viene indennizzato unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante.
Sono considerate lavoro straordinario normale le ore di lavoro effettuate entro i limiti dell’orario giornaliero secondo la legge sul lavoro (dalle ore 06.00 alle ore 20.00). Il lavoro straordinario normale deve essere compensato con tempo libero di uguale durata entro 5 mesi, contando a partire dal 31 dicembre di un anno civile. Se la compensazione dovesse risultare impossibile entro il termine stabilito, occorre presentare alla CPN una richiesta di proroga del termine debitamente motivata. In tal caso non ammessa una compensazione in denaro. L‘eccezione disciplinata dall‘articolo 34 CCL.

Eccezione: lavoro aggiuntivo volontario
Se i lavoratori intendono effettuare volontariamente e per loro scelta ore di lavoro aggiuntive, essi devono precedentemente accordarsi con il datore di lavoro riguardo al periodo e all’entità del lavoro aggiuntivo. Tale accordo deve essere stipulato imperativamente per iscritto. Il lavoro aggiuntivo concordato in sede separata non è computabile al lavoro annuale e verrà retribuito in aggiunta al salario ordinario senza ulteriori indennità. Questo anche nel caso in cui il lavoro aggiuntivo venisse prestato di sabato. Nel conteggio salariale, il lavoro aggiuntivo concordato deve essere riportato separatamente.
Il limite ammissibile attinente alla durata massima del lavoro ai sensi della legge sul lavoro non può essere superato.
L’accordo sul lavoro aggiuntivo volontario è soggetto all’obbligo di autorizzazione. Di conseguenza occorre presentare all’attenzione della CPN una domanda, debitamente motivata, mediante l’apposito modulo.

Articoli 25 e 34; appendice 1

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Le ore straordinarie dovute a lavoro di sabato, di sera, devono essere compensate in primo luogo con un supplemento di tempo libero nel corso dei cinque mesi seguenti. Se una compensazione in tempo libero non è realizzabile, tali ore devono essere retribuite con un’indennità di salario, come indicato nella tabella riportata qui di seguito.
Se le ore straordinarie vengono compensate con tempo libero di uguale durata, l’indennità di salario deve essere comunque versata al lavoratore, conformemente alla tabella seguente.

Tipo di lavoroOrarioIndennità di salario
Lavoro domenicale e festivo23.00-23.00100%
Lavoro di sabato06.00-12.0025%
12.00-20.0050%
Lavoro serale20.00-23.0050%
lavoro notturno23.00-06.0050%

Articolo 26

Rimborso spese

Principio
Se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rifondere queste spese. I tassi di indennizzo delle spese … sono riportati all’appendice 6 CCL.

Per la pausa di mezzogiorno il lavoro va interrotto per almeno 1 ora, di cui al massimo metà può essere impiegata per il tragitto (andata e ritorno) fino al luogo di lavoro normale. Se ciò non è possibile, il datore di lavoro è tenuto a versare un supplemento.
L’indennità per il pasto di mezzogiorno ammonta a CHF 17.-- al giorno.

Rientro al domicilio
In caso di lavoro fuori sede prolungato il lavoratore ha il diritto di rientrare al suo domicilio ogni fine settimana. Le spese di viaggio vanno a carico del datore di lavoro. La durata del viaggio è retribuita come tempo di lavoro.

Utilizzo di un veicolo privato
Datore di lavoro e lavoratore possono convenire che quest’ultimo utilizzi il proprio veicolo per trasferte di servizio. Possono anche convenire che il lavoratore trasporti nella propria auto tanti altri lavoratori quanti ne permette il permesso di circolazione. In tal caso il lavoratore ha diritto ad un’indennità proporzionalmente superiore. Per l’utilizzo di un veicolo appartenente ad un lavoratore vengono rimborsate le indennità fissate all’appendice 6 CCL … . Le indennità versate secondo l’articolo 30.2 valgono come pagamento ai sensi dell’articolo 327b capoverso 1 e 2 CO. Il lavoratore, rispettivamente il titolare del veicolo, deve concludere a proprie spese un’assicurazione di responsabilità civile con copertura illimitata per il veicolo a motore privato.

In conformità alle disposizioni dell’articolo 30 CCL, l’indennità per l’utilizzo di un veicolo privato è di CHF -.70 al km.

Articoli 29 e 30; Appendice 6: articoli 4 e 5

Orario di lavoro

2'184 ore l’anno (incluso il percorso di lavoro remunerato; mediamente 42 ore la settimana; 182 ore il mese)

Articolo 31.2

Vacanze

Categoria d'ètaGiorni di vacanza
Fino al 20° anno di età compiuto25 giorni
Fino al 50° anno di età compiuto25 giorni
Fino al 60° anno di età compiuto25 giorni
A partire dal 61° anno di età30 giorni

In caso di adeguamenti del credito di vacanza in base all’età, il diritto ad un numero maggiore o minore di giorni è computabile pro rata a partire dal mese seguente il compimento dell’anno di età.

Articolo 37.1; appendice 1: articolo 2.1

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

Purché non coincidano con dei giorni non lavorativi:
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 2 giorni
Nascita di un figlio 3 giorni
Matrimonio di un figlio 1 giorno
Decesso del coniuge, di un figlio o dei genitori 3 giorni
Decesso dei nonni, suoceri, genero, nuora o di un fratello/ una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica del lavoratore 3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero, nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica del lavoratore 1 giorno
Militare: proscioglimento 1 giorno
Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro 1 giorno

Articolo 43.1

Giorni festivi retribuiti

Se non vi sono disposizioni complementari in merito, valgono i giorni festivi seguenti: 1° gennaio (Anno Nuovo), 2 gennaio o 1° novembre, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto (festa nazionale), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre).

L’indennità per giorni festivi è calcolata sulla base dell’orario normale di lavoro a salario orario normale come da art. 31.2 CCL. I giorni festivi remunerati che cadono nel periodo delle vacanze vengono indennizzati e non sono considerati giorni di vacanza. I giorni festivi che cadono su un sabato o una domenica non lavorativi non possono essere compensati. Tale disposizione si applica pure ai giorni festivi che cadono in giorni di malattia, infortunio, servizio militare o di protezione civile nonché durante assenze non retribuite.

Articoli 41 e 42; Appendice 1: articolo 2.1

Malattia

Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.

La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28, 29 e 30

Infortunio

Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.

La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28, 29 e 30

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese

Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Pensionamento anticipato

Modello di prepensionamento (MPA):
Le parti contraenti hanno stipulato un contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel ramo Involucro edilizio Svizzera (CCL MPA Involucro edilizio) e si impegnano per l’esecuzione e l’applicazione comuni.

Articolo 62

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali:
ChiContributo
Lavoratori0.7% di salario
Datori0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiegoTermine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi)2 giorni
Dal quarto al sesto mese7 giorni
A partire dal settimo mese1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Compiti organi paritetici

Applicazione:
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).



Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero, eccetuati i Cantoni di Basilea Campagna, Basilea Città, Ginevra, Vaud e Valais.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio. Tra queste vanno annoverate le aziende che si occupano di tetti a falde, tetti piani / impermeabilizzazioni sottoterra e facciate, come altresì quelle che eseguono interventi con elementi a partire dalle sotto-costruzioni statiche nell’edilizia come:
– inserimento della barriera al freno vapore / isolamento termico / strato di barriera all’aria
– copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
– strati di protezione e strati praticabili
– montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza istallazioni 220 V)

Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Il CCL si applica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici occupati nelle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio. Dettagli complementari circa l’assoggettamento delle persone in formazione sono fissati nell’Appendice 2.

Non sono sottoposti al CCL:
a) l’amministratore dell’azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva
b) i capimastri con diploma federale
c) gli impiegati di commercio e il personale addetto alla vendita

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la Commissione Paritetica del CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.3 e 2.4

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.

Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione:
ChiObbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoriadal 1° giorno
altri lavoratorifacoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesiobbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesinessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesiobbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavorosempre obbligatoria

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'175.--

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'152.50

Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

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