Prestito di personale Ramo svizzero della tecnica della costruzione

15.02.2024

Proroga e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2024: Aumento dei salari minimi, aumento salariale generale e modifica della durata del lavoro.

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 15.02.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.03.2024 - 30.06.2025 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

Vale per tutto il territorio svizzero.

Fanno eccezione:
i datori di lavoro ed i dipendenti nei cantoni Vallese, Vaud e Ginevra, nella misura in cui aderiscano ad un altro contratto collettivo di lavoro concluso dalle parti contraenti.

Articolo 3.1

Si applica direttamente a tutti i datori di lavoro e a tutti i dipendenti delle aziende di istallazione, di riparazione e di servizio che operano all’interno o all’involucro degli edifici nei rami professionali seguenti:

  1. lattoneria/involucro degli edifici;
  2. impianti sanitari incl. tubazioni e condotte d’opera; escluso il drenaggio all'esterno dell'edificio;
  3. riscaldamento;
  4. climatizzazione/raffreddamento;
  5. ventilazione;
  6. istallazione di impianti fotovoltaici nella tecnica della costruzione (inclusa tubatura/allacciamento senza istallazione 230 V dei singoli elementi tra di loro; condutture a livello del tetto e all'/nell'edificio fino all’allacciamento agli altri impianti tecnici della costruzione per gli impianti fotovoltaici).

Sono altresì contemplate nell’ambito di applicazione tutte le parti d’azienda che eseguono lavori nel campo della costruzione come ad esempio le amministrazioni immobiliari.

Sono escluse le imprese specializzate nelle tecniche del freddo. Sono escluse le aziende di produzione e commercio purché il montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti da essi stessi costruiti.

Conformemente all'art. 3.4 CCL, il CCL si applica pure a tutti gli altri settori affini di un'azienda sottoposta, a condizione che non siano stati espressamente esclusi per decreto dal campo d’applicazione del presente CCL dalla Commissione Paritetica Nazionale (CPN).

Le aziende strutturate devono sottoporre le singole parti aziendali alle relative CCL.
Per motivi di praticabilità, un’azienda può essere vincolata, in base ad una risoluzione della Commissione paritetica nazionale (CPN), ad un determinato contratto collettivo di lavoro come azienda mista omogenea. In tal caso ci si baserà sull'attività principale che contraddistingue l’azienda.

Un'azienda mista omogenea è sottoposta complessivamente ad un unico CCL se:

  • i singoli dipendenti non possono essere assegnati inequivocabilmente ad una parte dell'azienda;
  • se i lavori nell’ambito delle attività abituali dell’impresa hanno un ruolo secondario;
  • se i singoli reparti non sono presenti come operatori indipendenti sul mercato di sbocco;
  • se le singole parti aziendali non appaiono come tali dall’esterno.

Il CCL si applica pure a tutti i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di adesione conformemente all'art. 8 CCL qui di seguito.

Articolo 3.2

Si applica a tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato allo stesso, indipendentemente dal loro lavoro e dalla loro retribuzione. Il CCL si applica a tutto il personale addetto al montaggio, compresi i capi operai, i montatori responsabili dei lavori e i capi montatori, così come al personale delle officine e dei magazzini.

Non sono sottoposti al presente CCL:

  • I familiari dei titolari di aziende, come da art. 4, cpv. 1 LL
  • I quadri di grado superiore, a partire dai capi reparto e capi montaggio, ai quali sottostà del personale o che svolgono funzioni dirigenziali
  • Il personale commerciale
  • I dipendenti che svolgono prevalentemente attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione o della calcolazione

Per le persone in formazione si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 25 «Durata del lavoro», art. 31 «Giorni festivi», art. 34 «Assenze giustificate» e art. 49.7 «Carenza non pagata» (purché sia stata stipulata un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia per le persone in formazione). L’indennità alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.

Articoli 3.3 e 3.4

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
15.02.2024 14:37
01.03.2024
09.11.2023 14:49
01.06.2023
07.11.2023 16:23
01.06.2023
05.10.2023 11:08
01.06.2023
01.06.2023 09:56
01.06.2023
24.05.2023 16:31
01.06.2023
17.04.2023 17:46
01.10.2022
24.11.2022 14:01
01.10.2022
05.10.2022 15:33
01.10.2022
23.09.2022 14:29
01.10.2022
30.11.2021 15:14
01.12.2021
11.02.2021 15:15
01.05.2020
22.12.2020 10:32
01.05.2020
17.12.2020 14:59
01.05.2020
10.07.2020 08:54
01.05.2020
10.07.2020 08:53
01.05.2020
04.06.2020 12:25
01.05.2020
01.01.2020 00:00
01.05.2020
29.04.2020 23:59
01.05.2019
04.02.2020 16:03
01.05.2019
26.11.2019 16:33
01.05.2019
17.04.2019 11:35
01.05.2019
29.04.2019 23:59
01.02.2019
29.04.2019 23:59
01.02.2019
30.01.2019 16:56
01.02.2019

 

Campo d'applicazione personale

Si applica a tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato allo stesso, indipendentemente dal loro lavoro e dalla loro retribuzione. Il CCL si applica a tutto il personale addetto al montaggio, compresi i capi operai, i montatori responsabili dei lavori e i capi montatori, così come al personale delle officine e dei magazzini.

Non sono sottoposti al presente CCL:

  • I familiari dei titolari di aziende, come da art. 4, cpv. 1 LL
  • I quadri di grado superiore, a partire dai capi reparto e capi montaggio, ai quali sottostà del personale o che svolgono funzioni dirigenziali
  • Il personale commerciale
  • I dipendenti che svolgono prevalentemente attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione o della calcolazione

Per le persone in formazione si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 25 «Durata del lavoro», art. 31 «Giorni festivi», art. 34 «Assenze giustificate» e art. 49.7 «Carenza non pagata» (purché sia stata stipulata un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia per le persone in formazione). L’indennità alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.

Articoli 3.3 e 3.4

Campo d'applicazione aziendale

Si applica direttamente a tutti i datori di lavoro e a tutti i dipendenti delle aziende di istallazione, di riparazione e di servizio che operano all’interno o all’involucro degli edifici nei rami professionali seguenti:

  1. lattoneria/involucro degli edifici;
  2. impianti sanitari incl. tubazioni e condotte d’opera; escluso il drenaggio all'esterno dell'edificio;
  3. riscaldamento;
  4. climatizzazione/raffreddamento;
  5. ventilazione;
  6. istallazione di impianti fotovoltaici nella tecnica della costruzione (inclusa tubatura/allacciamento senza istallazione 230 V dei singoli elementi tra di loro; condutture a livello del tetto e all'/nell'edificio fino all’allacciamento agli altri impianti tecnici della costruzione per gli impianti fotovoltaici).

Sono altresì contemplate nell’ambito di applicazione tutte le parti d’azienda che eseguono lavori nel campo della costruzione come ad esempio le amministrazioni immobiliari.

Sono escluse le imprese specializzate nelle tecniche del freddo. Sono escluse le aziende di produzione e commercio purché il montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti da essi stessi costruiti.

Conformemente all'art. 3.4 CCL, il CCL si applica pure a tutti gli altri settori affini di un'azienda sottoposta, a condizione che non siano stati espressamente esclusi per decreto dal campo d’applicazione del presente CCL dalla Commissione Paritetica Nazionale (CPN).

Le aziende strutturate devono sottoporre le singole parti aziendali alle relative CCL.
Per motivi di praticabilità, un’azienda può essere vincolata, in base ad una risoluzione della Commissione paritetica nazionale (CPN), ad un determinato contratto collettivo di lavoro come azienda mista omogenea. In tal caso ci si baserà sull'attività principale che contraddistingue l’azienda.

Un'azienda mista omogenea è sottoposta complessivamente ad un unico CCL se:

  • i singoli dipendenti non possono essere assegnati inequivocabilmente ad una parte dell'azienda;
  • se i lavori nell’ambito delle attività abituali dell’impresa hanno un ruolo secondario;
  • se i singoli reparti non sono presenti come operatori indipendenti sul mercato di sbocco;
  • se le singole parti aziendali non appaiono come tali dall’esterno.

Il CCL si applica pure a tutti i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di adesione conformemente all'art. 8 CCL qui di seguito.

Articolo 3.2

Fondo paritetico

Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%. 

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Altri supplementi

Per lavori che causano gravi inconvenienti, in particolare lavoro particolarmente pericoloso, con eccessiva sporcizia, in circostanze straordinarie, servizio di picchetto, ecc., possono essere concordate ulteriori indennità da versare caso per caso.

Articolo 46.1

Tredicesima mensilità

Il dipendente riceve un’indennità del 100% del salario medio mensile.

Articolo 40

Categorie salariali

Categoria Descrizione
lnstallatore I Dipendenti in possesso di un attestato di capacità svizzero (AFC) o di un attestato estero equivalente
Installatore 2 Dipendenti con attestato federale di capacità per un'attività artigianale in un ramo della lavorazione del metallo oppure dipendenti con certiticato federale di formazione pratica (CFP) nel ramo della tecnica della costruzione
Installatore 3 Dipendenti senza attestato di capacità che hanno compiuto i 20 anni di età


Articolo 39.3

Lavoro straordinario / ore supplementari

Il lavoro straordinario viene compensato unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante, o riconosciuto in seguito come tale.

Compensazione se possibile in tempo: altrimenti supplemento salariale del 25%.

Le indennità per lavoro straordinario si calcolano come segue:

  1. Per i lavoratori assunti con salario mensile: salario lordo orario più quota 13a mensilità (senza considerare il supplemento per le vacanze e i giorni festivi).
  2. Per i lavoratori assunti con salario orario: salario lordo orario più quota 13a mensilità più supplemento per le vacanze e i giorni festivi.

Articoli 28 e 42; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale

Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.

Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.

Conseguenze in caso di constatazione di violazioni

In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.

Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.

L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.

Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.

 

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Organi paritetici

Le parti contraenti

affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restando che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione, e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.

Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.

Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.

Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione.

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,  32, 33 e 39.1

Campo d'applicazione geografico

Vale per tutto il territorio svizzero.

Fanno eccezione:
i datori di lavoro ed i dipendenti nei cantoni Vallese, Vaud e Ginevra, nella misura in cui aderiscano ad un altro contratto collettivo di lavoro concluso dalle parti contraenti.

Articolo 3.1

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni del contratto collettivo dichiarate d’obbligatorietà generale si applicano a tutti i datori di lavoro (aziende e reparti aziendali) e a tutti i dipendenti delle aziende di istallazione, di riparazione e di servizio che operano all'interno degli edifici o all'involucro degli edifici nei rami professionali seguenti:

  1. lattoneria/involucro degli edifici;
  2. impianti sanitari incluse tubazioni e condotte d’opera; escluso il drenaggio all’esterno dell’edificio;
  3. riscaldamento;
  4. climatizzazione/raffreddamento;
  5. ventilazione;
  6. installazione di impianti fotovoltaici nella tecnica della costruzione (inclusa tubatura/allacciamento senza istallazione 230 V dei singoli elementi tra loro; condutture a livello del tetto e all'/nell'edificio fino all'allacciamento agli altri impianti tecnici della costruzione per gli impianti fotovoltaici).

Sono escluse le imprese specializzate nelle tecniche del freddo. Sono escluse le aziende di produzione e commercio purché il montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti da essi stessi costruiti.

Sono altresì esclusi:

  1. i familiari dei titolari di aziende;
  2. i quadri di grado superiore, dal livello dei capi reparto e capi montaggio, cui sottostà del personale o che svolgono funzioni dirigenziali;
  3. il personale commerciale;
  4. i dipendenti che svolgono prevalentemente attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione o della calcolazione.

Per le persone in formazione, dall’inizio del tirocinio 2014 si applicano i seguenti articoli del CCL: articolo 25 (Durata del lavoro), articolo 31 (Giorni festivi), articolo 34 (Assenze giustificate) e articolo 40 (Indennità di fine anno).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00

info@swissstaffing.ch

Rimborso spese

Rimborso spese per lavoro fuori sede:

Ai sensi dell'art. 44. 2 CCL sussiste un diritto ad un'indennità per le spese derivanti dal lavoro fuori sede, se il luogo di lavoro esterno si trova dista oltre 10 km (un tragitto) dalla sede dell' azienda / luogo di assunzione.

In base all'art. 44.3 CCL, l'indennità per il pranzo ammonta a CHF 15.– al giorno.

Rimborso spese per l'utilizzo di un veicolo privato:

In base all'art. 45.2 CCL, l'indennità per l'uso dell'auto privata ammonta a CHF –.70 / km.

Articoli 44 e 45; Appendice 8: articoli 4 e 5

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)

Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Compiti organi paritetici

Applicazione

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni del contratto collettivo dichiarate d’obbligatorietà generale si applicano a tutti i datori di lavoro (aziende e reparti aziendali) e a tutti i dipendenti delle aziende di istallazione, di riparazione e di servizio che operano all’interno degli edifici o all’involucro degli edifici nei rami professionali seguenti:

  1. lattoneria/involucro degli edifici;
  2. impianti sanitari incluse tubazioni e condotte d’opera; escluso il drenaggio all’esterno dell’edificio;
  3. riscaldamento;
  4. climatizzazione/raffreddamento;
  5. ventilazione;
  6. installazione di impianti fotovoltaici nella tecnica della costruzione (inclusa tubatura/allacciamento senza istallazione 230 V dei singoli elementi tra loro; condutture a livello del tetto e all’/nell’edificio fino all’allacciamento agli altri impianti tecnici della costruzione per gli impianti fotovoltaici).

Sono escluse le imprese specializzate nelle tecniche del freddo. Sono escluse le aziende di produzione e commercio purché il montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti da essi stessi costruiti.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Giorni festivi retribuiti

Al massimo 9 giorni festivi federali o cantonali all’anno sono indennizzabili, purché cadano in un giorno lavorativo. I 9 giorni festivi vengono fissati in base alle disposizioni legali federali e cantonali.

Articolo 31

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.4% di salario
Datori 0.4% di salario


Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.

L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero, eccettuati i Cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

Occasione Giorni compensati
Matrimonio del dipendente 2 giorni
Matrimonio di un figlio, per partecipare all’avvenimento 1 giorno
Decesso del coniuge, di un figlio, di un genitore del lavoratore 3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella, se vivevano nella stessa economia domestica 3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica 1 giorno
Riforma militare, giornata d’informazione per l’arruolamento 1 giorno
Fondazione o trasloco della propria economia domestica, purché non sia legato ad un cambiamento di datore di lavoro, al massimo una volta all’anno 1 giorno
per la cura di membri malati della famiglia per i quali sussiste un obbligo legale di assistenza, che vivono nella stessa economia domestica, quando la cura non possa venir organizzata altrimenti e d’intesa con il datore di lavoro fino a 3 giorni


Non viene concesso alcun indennizzo se un giorno di assenza secondo l’art. 34.1 CCL cade su un giorno non lavorativo, oppure se il dipendente riceve già per questo giorno una prestazione sostitutiva.

Articolo 34

Pensionamento anticipato

Per il cantone Ticino:

C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).

Articolo 33

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
  • l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
  • dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Controlli

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate. 

Istanza di ricorso

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Aumento salariale

2024 (dichiarato d'obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2024):

Tutte le imprese concedono a tutti i dipendenti assoggettati al CCL, con giorno di riferimento 1° gennaio 2024, un aumento salariale generale di CHF 120.– al mese. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui sopra, gli adeguamenti delle scale salariali minime sono considerati come un aumento salariale.

Questo non si applica ai dipendenti assunti dal 1° ottobre 2023. Gli aumenti salariali concessi dal 1° ottobre 2023 saranno conteggiati ai fini del calcolo.

Questo non si applica alle società di pianificazione in tutta la Svizzera e a tutte le società nei cantoni di GE, VD e VS.

 

Articolo 41.1; Accordo salariale: appendice 8

Orario di lavoro

In virtù dell’articolo 25.2 CCL, per il 2024 le parti contraenti fissano la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) a 2096 ore.

La ripartizione delle ore di lavoro (determinazione della durata quotidiana o settimanale del lavoro) è di competenza del datore di lavoro. I dipendenti partecipano per tempo alle discussioni per prendere una decisione. (…) Il datore di lavoro deve organizzarsi, affinché mensilmente sia preparato il saldo delle ore lavorative e dei giorni di vacanza.

Di regola vale la settimana di 5 giorni (da lunedì a venerdì); in via eccezionale si può venir meno a questo principio. La regolare ripartizione della durata del lavoro settimanale massima su 6 giorni non è ammissibile. Il lavoro del sabato è un’eccezione.

La durata annuale determinante del lavoro è calcolata su una media di 40 ore settimanali, rispettivamente 2080 ore in media all’anno. Per il conteggio dell’indennità sostitutiva (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, ecc.) viene utilizzata come base di calcolo una durata quotidiana media del lavoro di 8 ore. Per i dipendenti occupati a tempo parziale essa è ridotta in percentuale.

È considerato tempo di lavoro quello in cui il dipendente è a disposizione del datore di lavoro. Se il lavoro inizia in azienda, non vale come tempo lavorativo quello necessario per il percorso dal domicilio del dipendente al laboratorio e viceversa.

Se il lavoro viene effettuato al di fuori del posto di lavoro abituale e se ciò causa un prolungamento del tragitto usuale, il tempo necessario a percorrere la distanza supplementare è considerato come tempo di lavoro.

Il datore di lavoro stabilisce un periodo di conteggio di 12 mesi alla fine di un trimestre. Alla fine di tale periodo possono essere di volta in volta riportate al periodo di conteggio successivo al massimo 120 ore in più o in meno – esclusi il lavoro di recupero o le ferie godute in precedenza su richiesta del lavoratore – calcolate sulla base della durata annuale del lavoro secondo l’articolo 25.2 CCL. I saldi negativi delle ore che superano questo limite massimo non devono essere recuperate dal lavoratore, purché risultino mancanti a causa di una disposizione del datore di lavoro. Le ore in più che superano questo limite valgono come ore straordinarie.

Articolo 25; Appendice 8: articolo 1; Accordo salariale: appendice 8

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Orario di lavoro Orario Supplemento
Domeniche e giorni festivi 00:00-24:00 100%
Lavoro serale, purché si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno 20:00-23:00 25%
Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile 23:00-06:00 50%
Lavoro notturno regolare o periodico durante 25 notti o più per anno civile 23:00-06:00 Compensazione di tempo equivalente al 10%


In caso di lavoro notturno regolare o periodico durante 25 notti o più per anno civile, i dipendenti hanno diritto ad una compensazione di tempo equivalente al 10% del lavoro notturno effettivamente prestato.

Articolo 43

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

  1. la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
  2. il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
  3. il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
  4. in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
  5. l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
  6. l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
  7. la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71

Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88

Dal lunedì al venerdì
08:30 –  12:00
13:00 –  16:45

info@employes.ch


Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino

Via Vallone 27
6500 Bellinzona 

091 821 01 01

info@sicticino.ch

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2023: max. CHF 40.35 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.75
Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'100.–


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova. 

Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) 2 giorni
Dal quarto al sesto mese 7 giorni
A partire dal settimo mese 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

 
I termini di disdetta
giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Salari / salari minimi

Salari minimi dal 1° gennaio 2024 (dichiarato d'obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2024):
Categoria di lavoratori Esperienza Salario mensile Salario orario
Installatore l Il 1° anno dopo l'apprendistato CHF 4'500.– CHF 25.97
Il 3° anno dopo l'apprendistato CHF 4'800.– CHF 27.70
Il 5° anno dopo l'apprendistato CHF 5'100.– CHF 29.43
Il 7° anno dopo l'apprendistato CHF 5'400.– CHF 31.16
Installatore 2 Il 1° anno dopo l'apprendistato CHF 3'900.– CHF 22.50
Il 2° anno dopo l'apprendistato CHF 4'000.– CHF 23.08
Il 3° anno dopo l'apprendistato CHF 4'200.– CHF 24.24
Il 4° anno dopo l'apprendistato CHF 4'400.– CHF 25.39
Installatore 3 Il 1 ° anno di assunzione CHF 3'700.– CHF 21.35
Il 2° anno di assunzione CHF 3'750.– CHF 21.64
Il 3° anno di assunzione CHF 3'800.– CHF 21.93
Il 4° anno di assunzione CHF 4'000.– CHF 23.08


Conformemente all'art. 37.2 CCL, il calcolo del salario a ore avviene sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.

Se i salari minimi sopra indicati non possono essere pagati poiché sussiste una situazione particolare e per motivi legati alla persona del lavoratore, bisogna sottoporre alla CPN, rispettivamente alla CP, una richiesta motivata per il pagamento di un salario inferiore al salario minimo, ai sensi dell’art. 10.2 lett. l) CCL, rispettivamente art. 11.4 lett. h) CCL. La CPN deciderà in merito tenendo conto degli aspetti della promozione dell’integrazione e della tolleranza sociale. Il formulario per la domanda può essere richiesto alla segreteria della CPN oppure scaricato dal sito della CPN.

Cantone di Neuchâtel

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 21.09 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.47 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone Ticino

In caso di assenza di un salario minimo per una categoria, si applica il salario minimo cantonale previsto dalla legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019.
Il salario minimo cantonale ammonta al 55% della mediana salariale nazionale, differenziato per settore economico. L’appartenenza ad un settore economico è determinata dal codice NOGA, che è attribuito all’azienda dall’Ufficio federale di statistica (UST).

A partire dal 1° dicembre 2023, il salario minimo legale per Lavori di costruzione specializzati (NOGA 43) è di CHF 19.57 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.07 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. 

Il Consiglio di Stato fissa all’inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario di riferimento per settore economico. Va ricordato che la legge prevede delle eccezioni per le quali il salario minimo non viene applicato. Si prega di fare riferimento alla legislazione per verificare che nessuna delle eccezioni sia applicabile. Il salario minimo legale non si applica se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale fissa dei salari minimi. Poiché il CCL prevede che i salari minimi non vengano applicati a certe categorie di lavoratrici e lavoratori, il salario minimo cantonale deve essere applicato a questi/queste lavoratrici e lavoratori.

Articolo 39; Appendice 8: articolo 3; Accordo salariale: appendice 8

Vacanze

Categoria d'età Numero di giorni di vacanze
gino a 20 anni compiuti 27 giorni
20-49 anni 25 giorni
50-54 anni 27 giorni
55-60 anni 28 giorni
61-65 anni 30 giorni


Articolo 29.1

Servizio di picchetto

In caso di servizio di riparazione ("servizio di picchetto"), purché il dipendente non debba tenersi a disposizione all'interno dell'azienda, occorre versare un fortait settimanale (da lunedì a domenica) di CHF 180.–.

Articolo 43.4

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