Prestito di personale Ramo svizzero della tecnica della costruzione

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 15.02.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.03.2024 - 30.06.2025 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

Vale per tutto il territorio svizzero.

Fanno eccezione:
i datori di lavoro ed i dipendenti nei cantoni Vallese, Vaud e Ginevra, nella misura in cui aderiscano ad un altro contratto collettivo di lavoro concluso dalle parti contraenti.

Articolo 3.1

Si applica direttamente a tutti i datori di lavoro e a tutti i dipendenti delle aziende di istallazione, di riparazione e di servizio che operano all’interno o all’involucro degli edifici nei rami professionali seguenti:

  1. lattoneria/involucro degli edifici;
  2. impianti sanitari incl. tubazioni e condotte d’opera; escluso il drenaggio all'esterno dell'edificio;
  3. riscaldamento;
  4. climatizzazione/raffreddamento;
  5. ventilazione;
  6. istallazione di impianti fotovoltaici nella tecnica della costruzione (inclusa tubatura/allacciamento senza istallazione 230 V dei singoli elementi tra di loro; condutture a livello del tetto e all'/nell'edificio fino all’allacciamento agli altri impianti tecnici della costruzione per gli impianti fotovoltaici).

Sono altresì contemplate nell’ambito di applicazione tutte le parti d’azienda che eseguono lavori nel campo della costruzione come ad esempio le amministrazioni immobiliari.

Sono escluse le imprese specializzate nelle tecniche del freddo. Sono escluse le aziende di produzione e commercio purché il montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti da essi stessi costruiti.

Conformemente all'art. 3.4 CCL, il CCL si applica pure a tutti gli altri settori affini di un'azienda sottoposta, a condizione che non siano stati espressamente esclusi per decreto dal campo d’applicazione del presente CCL dalla Commissione Paritetica Nazionale (CPN).

Le aziende strutturate devono sottoporre le singole parti aziendali alle relative CCL.
Per motivi di praticabilità, un’azienda può essere vincolata, in base ad una risoluzione della Commissione paritetica nazionale (CPN), ad un determinato contratto collettivo di lavoro come azienda mista omogenea. In tal caso ci si baserà sull'attività principale che contraddistingue l’azienda.

Un'azienda mista omogenea è sottoposta complessivamente ad un unico CCL se:

  • i singoli dipendenti non possono essere assegnati inequivocabilmente ad una parte dell'azienda;
  • se i lavori nell’ambito delle attività abituali dell’impresa hanno un ruolo secondario;
  • se i singoli reparti non sono presenti come operatori indipendenti sul mercato di sbocco;
  • se le singole parti aziendali non appaiono come tali dall’esterno.

Il CCL si applica pure a tutti i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di adesione conformemente all'art. 8 CCL qui di seguito.

Articolo 3.2

Si applica a tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato allo stesso, indipendentemente dal loro lavoro e dalla loro retribuzione. Il CCL si applica a tutto il personale addetto al montaggio, compresi i capi operai, i montatori responsabili dei lavori e i capi montatori, così come al personale delle officine e dei magazzini.

Non sono sottoposti al presente CCL:

  • I familiari dei titolari di aziende, come da art. 4, cpv. 1 LL
  • I quadri di grado superiore, a partire dai capi reparto e capi montaggio, ai quali sottostà del personale o che svolgono funzioni dirigenziali
  • Il personale commerciale
  • I dipendenti che svolgono prevalentemente attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione o della calcolazione

Per le persone in formazione si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 25 «Durata del lavoro», art. 31 «Giorni festivi», art. 34 «Assenze giustificate» e art. 49.7 «Carenza non pagata» (purché sia stata stipulata un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia per le persone in formazione). L’indennità alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.

Articoli 3.3 e 3.4

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
15.02.2024 14:37
01.03.2024
09.11.2023 14:49
01.06.2023
07.11.2023 16:23
01.06.2023
05.10.2023 11:08
01.06.2023
01.06.2023 09:56
01.06.2023
24.05.2023 16:31
01.06.2023
17.04.2023 17:46
01.10.2022
24.11.2022 14:01
01.10.2022
05.10.2022 15:33
01.10.2022
23.09.2022 14:29
01.10.2022
30.11.2021 15:14
01.12.2021
11.02.2021 15:15
01.05.2020
22.12.2020 10:32
01.05.2020
17.12.2020 14:59
01.05.2020
10.07.2020 08:54
01.05.2020
10.07.2020 08:53
01.05.2020
04.06.2020 12:25
01.05.2020
01.01.2020 00:00
01.05.2020
29.04.2020 23:59
01.05.2019
04.02.2020 16:03
01.05.2019
26.11.2019 16:33
01.05.2019
17.04.2019 11:35
01.05.2019
29.04.2019 23:59
01.02.2019
29.04.2019 23:59
01.02.2019
30.01.2019 16:56
01.02.2019

 

Infortunio

Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.

La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28, 29 e 30

Malattia

Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.

La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28, 29 e 30

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese

Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Compiti organi paritetici

Applicazione:
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).



Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Servizio di picchetto

In caso di servizio di riparazione ("servizio di picchetto"), purché il dipendente non debba tenersi a disposizione all'interno dell'azienda, occorre versare un fortait settimanale (da lunedì a domenica) di CHF 180.--.

Articolo 43.4

Vacanze

Categoria d'etàNumero di giorni di vacanze
gino a 20 anni compiuti 27 giorni
20-49 anni 25 giorni
50-54 anni 27 giorni
55-60 anni 28 giorni
61-65 anni 30 giorni

Articolo 29.1

Orario di lavoro

In virtù dell’articolo 25.2 CCL per il 2019 le parti contraenti fissano la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) a 2088 ore.

La ripartizione delle ore di lavoro (determinazione della durata quotidiana o settimanale del lavoro) è di competenza del datore di lavoro. I dipendenti partecipano per tempo alle discussioni per prendere una decisione. (…) Il datore di lavoro deve organizzarsi, affinché mensilmente sia preparato il saldo delle ore lavorative e dei giorni di vacanza.

Di regola vale la settimana di 5 giorni (da lunedì a venerdì); in via eccezionale si può venir meno a questo principio. La regolare ripartizione della durata del lavoro settimanale massima su 6 giorni non è ammissibile. Il lavoro del sabato è un’eccezione.

La durata annuale determinante del lavoro è calcolata su una media di 40 ore settimanali, rispettivamente 2080 ore in media all’anno. Per il conteggio dell’indennità sostitutiva (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, ecc.) viene utilizzata come base di calcolo una durata quotidiana media del lavoro di 8 ore. Per i dipendenti occupati a tempo parziale essa è ridotta in percentuale.

È considerato tempo di lavoro quello in cui il dipendente è a disposizione del datore di lavoro. Se il lavoro inizia in azienda, non vale come tempo lavorativo quello necessario per il percorso dal domicilio del dipendente al laboratorio e viceversa.

Se il lavoro viene effettuato al di fuori del posto di lavoro abituale e se ciò causa un prolungamento del tragitto usuale, il tempo necessario a percorrere la distanza supplementare è considerato come tempo di lavoro.

Il datore di lavoro stabilisce un periodo di conteggio di 12 mesi alla fine di un trimestre. Alla fine di tale periodo possono essere di volta in volta riportate al periodo di conteggio successivo al massimo 120 ore in più o in meno – esclusi il lavoro di recupero o le ferie godute in precedenza su richiesta del lavoratore – calcolate sulla base della durata annuale del lavoro secondo l’articolo 25.2 CCL. I saldi negativi delle ore che superano questo limite massimo non devono essere recuperate dal lavoratore, purché risultino mancanti a causa di una disposizione del datore di lavoro. Le ore in più che superano questo limite valgono come ore straordinarie.

Articolo 25; Appendice 8: articolo 1

Rimborso spese

Rimborso spese per lavoro fuori sede:
Ai sensi dell'art. 44. 2 CCL sussiste un diritto ad un'indennità per le spese derivanti dal lavoro fuori sede, se il luogo di lavoro esterno si trova dista oltre 10 km (un tragitto) dalla sede dell' azienda / luogo di assunzione.

In base all'art. 44.3 CCL, l'indennità per il pranzo ammonta a CHF 15.-- al giorno.

Rimborso spese per l'utilizzo di un veicolo privato:
In base all'art. 45.2 CCL, l'indennità per l'uso dell'auto privata ammonta a CHF -.70 / km.

Articoli 44 e 45; Appendice 8: articoli 4 e 5

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Orario di lavoroOrarioSupplemento
Domeniche e giorni festivi00:00-24:00100%
Lavoro serale, purché si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno20:00-23:0025%
Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile23:00-06:0050%
Lavoro notturno regolare o periodico durante 25 notti o più per anno civile23:00-06:00Compensazione di tempo equivalente al 10%

In caso di lavoro notturno regolare o periodico durante 25 notti o più per anno civile, i dipendenti hanno diritto ad una compensazione di tempo equivalente al 10% del lavoro notturno effettivamente prestato.

Articolo 43

Lavoro straordinario / ore supplementari

Il lavoro straordinario viene compensato unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante, o riconosciuto in seguito come tale.

Compensazione se possibile in tempo: altrimenti supplemento salariale del 25%.

Le indennità per lavoro straordinario si calcolano come segue:
Per i lavoratori assunti con salario mensile: salario lordo orario più quota 13a mensilità (senza considerare il supplemento per le vacanze e i giorni festivi).
Per i lavoratori assunti con salario orario: salario lordo orario più quota 13a mensilità più supplemento per le vacanze e i giorni festivi.

Articoli 28 e 42; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero, eccettuati i Cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

OccasioneGiorni compensati
Matrimonio del dipendente2 giorni
Matrimonio di un figlio, per partecipare all’avvenimento1 giorno
Nascita di un figlio del dipendente1 giorno
Decesso del coniuge, di un figlio, di un genitore del lavoratore3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella, se vivevano nella stessa economia domestica3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica1 giorno
Riforma militare, giornata d’informazione per l’arruolamento1 giorno
Fondazione o trasloco della propria economia domestica, purché non sia legato ad un cambiamento di datore di lavoro, al massimo una volta all’anno1 giorno
per la cura di membri malati della famiglia per i quali sussiste un obbligo legale di assistenza, che vivono nella stessa economia domestica, quando la cura non possa venir organizzata altrimenti e d’intesa con il datore di lavorofino a 3 giorni



Non viene concesso alcun indennizzo se un giorno di assenza secondo l’art. 34.1 CCL cade su un giorno non lavorativo, oppure se il dipendente riceve già per questo giorno una prestazione sostitutiva.

Articolo 34

Pensionamento anticipato

Allo scopo di proteggere i dipendenti più anziani da licenziamenti con motivazioni economiche e da sovraccarichi fisici, il dipendente e il datore di lavoro possono prendere accordi, basandosi su questo CCL, per un pensionamento flessibile. Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 58° anno d’età.

Per il cantone Ticino:
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).

Articolo 33

Campo d'applicazione geografico

Vale per tutto il territorio svizzero.

Fanno eccezione:
i datori di lavoro ed i dipendenti nei cantoni Vallese, Vaud e Ginevra, nella misura in cui aderiscano ad un altro contratto collettivo di lavoro concluso dalle parti contraenti.

Articolo 3.1

Campo d'applicazione aziendale

Si applica direttamente a tutti i datori di lavoro e a tutti i dipendenti delle aziende di istallazione, di riparazione e di servizio che operano all’interno o all’involucro degli edifici nei rami professionali seguenti:
a) lattoneria/involucro degli edifici;
b) impianti sanitari incl. tubazioni e condotte d’opera; escluso il drenaggio all'esterno dell'edificio;
c) riscaldamento;
d) climatizzazione/raffreddamento;
e) ventilazione;
f) istallazione di impianti fotovoltaici nella tecnica della costruzione (inclusa tubatura/allacciamento senza istallazione 230 V dei singoli elementi tra di loro; condutture a livello del tetto e all'/nell'edificio fino all’allacciamento agli altri impianti tecnici della costruzione per gli impianti fotovoltaici).

Sono altresì contemplate nell’ambito di applicazione tutte le parti d’azienda che eseguono lavori nel campo della costruzione come ad esempio le amministrazioni immobiliari.

Sono escluse le imprese specializzate nelle tecniche del freddo. Sono escluse le aziende di produzione e commercio purché il montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti da essi stessi costruiti.

Conformemente all'art. 3.4 CCL, il CCL si applica pure a tutti gli altri settori affini di un'azienda sottoposta, a condizione che non siano stati espressamente esclusi per decreto dal campo d’applicazione del presente CCL dalla Commissione Paritetica Nazionale (CPN).

Le aziende strutturate devono sottoporre le singole parti aziendali alle relative CCL.
Per motivi di praticabilità, un’azienda può essere vincolata, in base ad una risoluzione della Commissione paritetica nazionale (CPN), ad un determinato contratto collettivo di lavoro come azienda mista omogenea. In tal caso ci si baserà sull'attività principale
che contraddistingue l’azienda.
Un'azienda mista omogenea è sottoposta complessivamente ad un unico CCL se:
– i singoli dipendenti non possono essere assegnati inequivocabilmente ad una parte dell'azienda;
– se i lavori nell’ambito delle attività abituali dell’impresa hanno un ruolo secondario;
– se i singoli reparti non sono presenti come operatori indipendenti sul mercato di sbocco;
– se le singole parti aziendali non appaiono come tali dall’esterno.

Il CCL si applica pure a tutti i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di adesione conformemente all'art. 8 CCL qui di seguito.

Articolo 3.2

Campo d'applicazione personale

Si applica a tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato allo stesso, indipendentemente dal loro lavoro e dalla loro retribuzione. Il CCL si applica a tutto il personale addetto al montaggio, compresi i capi operai, i montatori responsabili dei lavori e i capi montatori, così come al personale delle officine e dei magazzini.

Non sono sottoposti al presente CCL:
– I familiari dei titolari di aziende, come da art. 4, cpv. 1 LL
– I quadri di grado superiore, a partire dai capi reparto e capi montaggio, ai quali sottostà del personale o che svolgono funzioni dirigenziali
– Il personale commerciale
– I dipendenti che svolgono prevalentemente attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione o della calcolazione

Per le persone in formazione, dall’inizio del tirocinio 2014 si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 25 «Durata del lavoro», art. 31 «Giorni festivi» e art. 34 «Assenze giustificate». L’indennità alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.

Articoli 3.3 e 3.4

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni contrattuali dichiarate d’obbligatorietà generale si applicano direttamente a tutti i datori di lavoro e a tutti i dipendenti delle aziende di istallazione, di riparazione e di servizio che operano all’interno o all’involucro degli edifici nei rami professionali seguenti:
a) lattoneria/involucro degli edifici;
b) impianti sanitari incl. tubazioni e condotte d’opera; escluso il drenaggio all’esterno dell’edificio;
c) riscaldamento;
d) climatizzazione/raffreddamento;
e) ventilazione;
f) istallazione di impianti fotovoltaici nella tecnica della costruzione (inclusa tubatura/allacciamento senza istallazione 230 V dei singoli elementi tra di loro; condutture a livello del tetto e all’/nell’edificio fino all’allacciamento agli altri impianti tecnici della costruzione per gli impianti fotovoltaici).

Sono escluse le imprese specializzate nelle tecniche del freddo. Sono escluse le aziende di produzione e commercio purché il montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti da essi stessi costruiti.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni contrattuali dichiarate d'obbligatorietà generale si applicano direttamente a tutti i datori di lavoro e a tutti i dipendenti delle aziende di istallazione, di riparazione e di servizio che operano all'interno o all'involucro degli edifici nei rami professionali seguenti:
a) lattoneria/involucro degli edifici;
b) impianti sanitari incl. tubazioni e condotte d’opera; escluso il drenaggio
all’esterno dell’edificio;
c) riscaldamento;
d) climatizzazione/raffreddamento;
e) ventilazione;
f) istallazione di impianti fotovoltaici nella tecnica della costruzione (inclusa tubatura/allacciamento senza istallazione 230 V dei singoli elementi tra di loro; condutture a livello del tetto e all'/nell'edificio fino all'allacciamento agli altri impianti tecnici della costruzione per gli impianti fotovoltaici).

Sono escluse le imprese specializzate nelle tecniche del freddo. Sono escluse le aziende di produzione e commercio purché il montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti da essi stessi costruiti.

Sono altresì esclusi:
a. I familiari dei titolari di aziende;
b. Non sono sottoposti al presente CCL i quadri di grado superiore, a partire dai capi reparto e capi montaggio, ai quali sottostà del personale o che svolgono funzioni dirigenziali.
c. Il personale commerciale;
d. I dipendenti che svolgono prevalentemente attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione o della calcolazione.

Per le persone in formazione, dall’inizio del tirocinio 2014 si applicano i seguenti articoli del CCL: articolo 25 (Durata del lavoro), articolo 31 (Giorni festivi), articolo 34 (Assenze giustificate) e articolo 40 (Indennità di fine anno).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Salari / salari minimi

Salari minimi dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d'obbligatorietà generale a partire dal 1° febbraio 2019):
Categoria di lavoratoriEsperienzaSalario mensileSalario orario
Installatore lIl 1° anno dopo l'apprendistatoCHF 4'100.--CHF 23.66
Il 3° anno dopo l'apprendistatoCHF 4'400.--CHF 25.39
Il 5° anno dopo l'apprendistatoCHF 4'900.--CHF 28.27
Il 7° anno dopo l'apprendistatoCHF 5'100.--CHF 29.43
Installatore 2Il 1° anno dopo l'apprendistatoCHF 3'800.-- CHF 21.93
Il 2° anno dopo l'apprendistatoCHF 3'900.--CHF 22.50
Il 3° anno dopo l'apprendistatoCHF 4'100.--CHF 23.66
Il 4° anno dopo l'apprendistatoCHF 4'300.--CHF 24.81
Installatore 3Il 1 ° anno di assunzioneCHF 3'700.-- CHF 21.35
Il 2° anno di assunzioneCHF 3'750.--CHF 21.64
Il 3° anno di assunzioneCHF 3'800.--CHF 21.93
Il 4° anno di assunzioneCHF 4'000.--CHF 23.08
Conformemente all'art. 37.2 CCL, il calcolo del salario a ore avviene sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.

Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Articolo 39; Appendice 8: articolo 3

Aumento salariale

2019 (dichiarato d'obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2019):
Tutte le imprese che aderiscono … utilizzano lo 0,4 % dell’intera massa salariale AVS dei lavoratori assoggettati … , con giorno di riferimento 31 dicembre 2018 per concedere aumenti salariali generali a favore dei lavoratori e lo 0,6 % dell’intera massa salariale AVS dei lavoratori assoggettati … , con giorno di riferimento 31 dicembre 2018, per concedere aumenti salariali individuali a favore dei lavoratori. Non sono registrati i lavoratori e le lavoratrici entrati in servizio dal 1° luglio 2018. Gli adeguamenti delle categorie di salario minimo sono considerati aumenti salariali.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.



Articolo 41.1; Appendice 8: articolo 2; Conferimento del carattere obbligatorio generale: II

Tredicesima mensilità

Il dipendente riceve un’indennità del 100% del salario medio mensile.

Articolo 40

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali:
ChiContributo
Lavoratori0.7% di salario
Datori0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiegoTermine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi)2 giorni
Dal quarto al sesto mese7 giorni
A partire dal settimo mese1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Categorie salariali

CategoriaDescrizione
lnstallatore IDipendenti in possesso di un attestato di capacità svizzero (AFC) o di un attestato estero equivalente
Installatore 2Dipendenti con attestato federale di capacità per un'attività artigianale in un ramo della lavorazione del metallo oppure dipendenti con certiticato federale di formazione pratica (CFP) nel ramo della tecnica della costruzione
Installatore 3Dipendenti senza attestato di capacità che hanno compiuto i 20 anni di età

Articolo 39.3

Altri supplementi

Per lavori che causano gravi inconvenienti, in particolare lavoro particolarmente pericoloso, con eccessiva sporcizia, in circostanze straordinarie, servizio di picchetto, ecc., possono essere concordate ulteriori indennità da versare caso per caso.

Articolo 46.1

Giorni festivi retribuiti

Al massimo 9 giorni festivi federali o cantonali all’anno sono indennizzabili, purché cadano in un giorno lavorativo. I 9 giorni festivi vengono fissati in base alle disposizioni legali federali e cantonali.

Articolo 31

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.

Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione:
ChiObbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoriadal 1° giorno
altri lavoratorifacoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesiobbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesinessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesiobbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavorosempre obbligatoria

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'175.--

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'152.50

Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

Export

PDF Dokument