Prestito di personale Ramo svizzero della tecnica della costruzione
Cantone Ticino: A partire dal 1° dicembre 2022, il salario minimo legale per i «Lavori di costruzione specializzati» (NOGA 43) sarà di 19,50 franchi all'ora, o di 18,00 franchi come salario orario di base in caso di diritto alla tredicesima mensilità e dal 1° gennaio 2023 contribuiti per il pensionamento anticipato di 1.1%. Cantone di Neuchâtel: Dal 1° gennaio 2023 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 20.77 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.17 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2023. (24.11.2022) // Varie modifiche a partire dal 1° gennaio 2022 che riguardano tra l'altro il congedo di paternità, l'indennità giornaliera, la durata del lavoro e un aumento salariale generale di CHF 60.–/mese. Proroga e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° ottobre 2022.
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 15.02.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.03.2024 - 30.06.2025 (CCL del ramo)
Vale per tutto il territorio svizzero.
Fanno eccezione:
i datori di lavoro ed i dipendenti nei cantoni Vallese, Vaud e Ginevra, nella misura in cui aderiscano ad un altro contratto collettivo di lavoro concluso dalle parti contraenti.
Articolo 3.1
Si applica direttamente a tutti i datori di lavoro e a tutti i dipendenti delle aziende di istallazione, di riparazione e di servizio che operano all’interno o all’involucro degli edifici nei rami professionali seguenti:
- lattoneria/involucro degli edifici;
- impianti sanitari incl. tubazioni e condotte d’opera; escluso il drenaggio all'esterno dell'edificio;
- riscaldamento;
- climatizzazione/raffreddamento;
- ventilazione;
- istallazione di impianti fotovoltaici nella tecnica della costruzione (inclusa tubatura/allacciamento senza istallazione 230 V dei singoli elementi tra di loro; condutture a livello del tetto e all'/nell'edificio fino all’allacciamento agli altri impianti tecnici della costruzione per gli impianti fotovoltaici).
Sono altresì contemplate nell’ambito di applicazione tutte le parti d’azienda che eseguono lavori nel campo della costruzione come ad esempio le amministrazioni immobiliari.
Sono escluse le imprese specializzate nelle tecniche del freddo. Sono escluse le aziende di produzione e commercio purché il montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti da essi stessi costruiti.
Conformemente all'art. 3.4 CCL, il CCL si applica pure a tutti gli altri settori affini di un'azienda sottoposta, a condizione che non siano stati espressamente esclusi per decreto dal campo d’applicazione del presente CCL dalla Commissione Paritetica Nazionale (CPN).
Le aziende strutturate devono sottoporre le singole parti aziendali alle relative CCL.
Per motivi di praticabilità, un’azienda può essere vincolata, in base ad una risoluzione della Commissione paritetica nazionale (CPN), ad un determinato contratto collettivo di lavoro come azienda mista omogenea. In tal caso ci si baserà sull'attività principale che contraddistingue l’azienda.
Un'azienda mista omogenea è sottoposta complessivamente ad un unico CCL se:
- i singoli dipendenti non possono essere assegnati inequivocabilmente ad una parte dell'azienda;
- se i lavori nell’ambito delle attività abituali dell’impresa hanno un ruolo secondario;
- se i singoli reparti non sono presenti come operatori indipendenti sul mercato di sbocco;
- se le singole parti aziendali non appaiono come tali dall’esterno.
Il CCL si applica pure a tutti i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di adesione conformemente all'art. 8 CCL qui di seguito.
Articolo 3.2
Si applica a tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato allo stesso, indipendentemente dal loro lavoro e dalla loro retribuzione. Il CCL si applica a tutto il personale addetto al montaggio, compresi i capi operai, i montatori responsabili dei lavori e i capi montatori, così come al personale delle officine e dei magazzini.
Non sono sottoposti al presente CCL:
- I familiari dei titolari di aziende, come da art. 4, cpv. 1 LL
- I quadri di grado superiore, a partire dai capi reparto e capi montaggio, ai quali sottostà del personale o che svolgono funzioni dirigenziali
- Il personale commerciale
- I dipendenti che svolgono prevalentemente attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione o della calcolazione
Per le persone in formazione si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 25 «Durata del lavoro», art. 31 «Giorni festivi», art. 34 «Assenze giustificate» e art. 49.7 «Carenza non pagata» (purché sia stata stipulata un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia per le persone in formazione). L’indennità alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.
Articoli 3.3 e 3.4
Non sono ancora disponibili contratti futuri.
- Campo d'applicazione personale
- Campo d'applicazione aziendale
- Fondo paritetico
- Rappresentanza dei lavoratori
- Altri supplementi
- Tredicesima mensilità
- Categorie salariali
- Lavoro straordinario / ore supplementari
- Rappresentanza dei datori di lavoro
- Conseguenza in caso di violazione contrattuale
- Campo d'applicazione geografico
- Versamento del salario
- Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
- Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
- Rimborso spese
- Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
- Informazioni organo paritetico
- Compiti organi paritetici
- Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
- Procedure di conciliazione e arbitrato
- Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
- Giorni festivi retribuiti
- Congedo maternità / paternità / parentale
- Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
- Giorni di congedo retribuiti (assenze)
- Pensionamento anticipato
- Servizio militare / civile / di protezione civile
- Aumento salariale
- Orario di lavoro
- Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
- Malattia
- Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
- Previdenza professionale LPP
- Termini di disdetta
- Salari / salari minimi
- Vacanze
- Servizio di picchetto
Campo d'applicazione personale
Si applica a tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato allo stesso, indipendentemente dal loro lavoro e dalla loro retribuzione. Il CCL si applica a tutto il personale addetto al montaggio, compresi i capi operai, i montatori responsabili dei lavori e i capi montatori, così come al personale delle officine e dei magazzini.
Non sono sottoposti al presente CCL:
- I familiari dei titolari di aziende, come da art. 4, cpv. 1 LL
- I quadri di grado superiore, a partire dai capi reparto e capi montaggio, ai quali sottostà del personale o che svolgono funzioni dirigenziali
- Il personale commerciale
- I dipendenti che svolgono prevalentemente attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione o della calcolazione
Per le persone in formazione si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 25 «Durata del lavoro», art. 31 «Giorni festivi», art. 34 «Assenze giustificate» e art. 49.7 «Carenza non pagata» (purché sia stata stipulata un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia per le persone in formazione). L’indennità alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.
Articoli 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione aziendale
Si applica direttamente a tutti i datori di lavoro e a tutti i dipendenti delle aziende di istallazione, di riparazione e di servizio che operano all’interno o all’involucro degli edifici nei rami professionali seguenti:
- lattoneria/involucro degli edifici;
- impianti sanitari incl. tubazioni e condotte d’opera; escluso il drenaggio all'esterno dell'edificio;
- riscaldamento;
- climatizzazione/raffreddamento;
- ventilazione;
- istallazione di impianti fotovoltaici nella tecnica della costruzione (inclusa tubatura/allacciamento senza istallazione 230 V dei singoli elementi tra di loro; condutture a livello del tetto e all'/nell'edificio fino all’allacciamento agli altri impianti tecnici della costruzione per gli impianti fotovoltaici).
Sono altresì contemplate nell’ambito di applicazione tutte le parti d’azienda che eseguono lavori nel campo della costruzione come ad esempio le amministrazioni immobiliari.
Sono escluse le imprese specializzate nelle tecniche del freddo. Sono escluse le aziende di produzione e commercio purché il montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti da essi stessi costruiti.
Conformemente all'art. 3.4 CCL, il CCL si applica pure a tutti gli altri settori affini di un'azienda sottoposta, a condizione che non siano stati espressamente esclusi per decreto dal campo d’applicazione del presente CCL dalla Commissione Paritetica Nazionale (CPN).
Le aziende strutturate devono sottoporre le singole parti aziendali alle relative CCL.
Per motivi di praticabilità, un’azienda può essere vincolata, in base ad una risoluzione della Commissione paritetica nazionale (CPN), ad un determinato contratto collettivo di lavoro come azienda mista omogenea. In tal caso ci si baserà sull'attività principale che contraddistingue l’azienda.
Un'azienda mista omogenea è sottoposta complessivamente ad un unico CCL se:
- i singoli dipendenti non possono essere assegnati inequivocabilmente ad una parte dell'azienda;
- se i lavori nell’ambito delle attività abituali dell’impresa hanno un ruolo secondario;
- se i singoli reparti non sono presenti come operatori indipendenti sul mercato di sbocco;
- se le singole parti aziendali non appaiono come tali dall’esterno.
Il CCL si applica pure a tutti i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di adesione conformemente all'art. 8 CCL qui di seguito.
Articolo 3.2
Fondo paritetico
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Altri supplementi
Per lavori che causano gravi inconvenienti, in particolare lavoro particolarmente pericoloso, con eccessiva sporcizia, in circostanze straordinarie, servizio di picchetto, ecc., possono essere concordate ulteriori indennità da versare caso per caso.
Articolo 46.1
Tredicesima mensilità
Il dipendente riceve un’indennità del 100% del salario medio mensile.
Articolo 40
Categorie salariali
Categoria | Descrizione |
---|---|
lnstallatore I | Dipendenti in possesso di un attestato di capacità svizzero (AFC) o di un attestato estero equivalente |
Installatore 2 | Dipendenti con attestato federale di capacità per un'attività artigianale in un ramo della lavorazione del metallo oppure dipendenti con certiticato federale di formazione pratica (CFP) nel ramo della tecnica della costruzione |
Installatore 3 | Dipendenti senza attestato di capacità che hanno compiuto i 20 anni di età |
Articolo 39.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
Il lavoro straordinario viene compensato unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante, o riconosciuto in seguito come tale.
Compensazione se possibile in tempo: altrimenti supplemento salariale del 25%.
Le indennità per lavoro straordinario si calcolano come segue:
- Per i lavoratori assunti con salario mensile: salario lordo orario più quota 13a mensilità (senza considerare il supplemento per le vacanze e i giorni festivi).
- Per i lavoratori assunti con salario orario: salario lordo orario più quota 13a mensilità più supplemento per le vacanze e i giorni festivi.
Articoli 28 e 42; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Campo d'applicazione geografico
Vale per tutto il territorio svizzero.
Fanno eccezione:
i datori di lavoro ed i dipendenti nei cantoni Vallese, Vaud e Ginevra, nella misura in cui aderiscano ad un altro contratto collettivo di lavoro concluso dalle parti contraenti.
Articolo 3.1
Versamento del salario
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo dichiarate d’obbligatorietà generale si applicano a tutti i datori di lavoro (aziende e reparti aziendali) e a tutti i dipendenti delle aziende di istallazione, di riparazione e di servizio che operano all'interno degli edifici o all'involucro degli edifici nei rami professionali seguenti:
- lattoneria/involucro degli edifici;
- impianti sanitari incluse tubazioni e condotte d’opera; escluso il drenaggio all’esterno dell’edificio;
- riscaldamento;
- climatizzazione/raffreddamento;
- ventilazione;
- installazione di impianti fotovoltaici nella tecnica della costruzione (inclusa tubatura/allacciamento senza istallazione 230 V dei singoli elementi tra loro; condutture a livello del tetto e all'/nell'edificio fino all'allacciamento agli altri impianti tecnici della costruzione per gli impianti fotovoltaici).
Sono escluse le imprese specializzate nelle tecniche del freddo. Sono escluse le aziende di produzione e commercio purché il montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti da essi stessi costruiti.
Sono altresì esclusi:
- i familiari dei titolari di aziende;
- i quadri di grado superiore, dal livello dei capi reparto e capi montaggio, cui sottostà del personale o che svolgono funzioni dirigenziali;
- il personale commerciale;
- i dipendenti che svolgono prevalentemente attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione o della calcolazione.
Per le persone in formazione, dall’inizio del tirocinio 2014 si applicano i seguenti articoli del CCL: articolo 25 (Durata del lavoro), articolo 31 (Giorni festivi), articolo 34 (Assenze giustificate) e articolo 40 (Indennità di fine anno).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
swissstaffing
Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf
044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00
Rimborso spese
Rimborso spese per lavoro fuori sede:
Ai sensi dell'art. 44. 2 CCL sussiste un diritto ad un'indennità per le spese derivanti dal lavoro fuori sede, se il luogo di lavoro esterno si trova dista oltre 10 km (un tragitto) dalla sede dell' azienda / luogo di assunzione.
In base all'art. 44.3 CCL, l'indennità per il pranzo ammonta a CHF 15.– al giorno.
Rimborso spese per l'utilizzo di un veicolo privato:
In base all'art. 45.2 CCL, l'indennità per l'uso dell'auto privata ammonta a CHF –.70 / km.
Articoli 44 e 45; Appendice 8: articoli 4 e 5
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Compiti organi paritetici
Applicazione
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.
Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)
Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo dichiarate d’obbligatorietà generale si applicano a tutti i datori di lavoro (aziende e reparti aziendali) e a tutti i dipendenti delle aziende di istallazione, di riparazione e di servizio che operano all’interno degli edifici o all’involucro degli edifici nei rami professionali seguenti:
- lattoneria/involucro degli edifici;
- impianti sanitari incluse tubazioni e condotte d’opera; escluso il drenaggio all’esterno dell’edificio;
- riscaldamento;
- climatizzazione/raffreddamento;
- ventilazione;
- installazione di impianti fotovoltaici nella tecnica della costruzione (inclusa tubatura/allacciamento senza istallazione 230 V dei singoli elementi tra loro; condutture a livello del tetto e all’/nell’edificio fino all’allacciamento agli altri impianti tecnici della costruzione per gli impianti fotovoltaici).
Sono escluse le imprese specializzate nelle tecniche del freddo. Sono escluse le aziende di produzione e commercio purché il montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti da essi stessi costruiti.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Procedure di conciliazione e arbitrato
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Tribunale arbitrale |
2° livello | Presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna |
Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro
Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.
Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.
I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Durata dell'impiego
Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Giorni festivi retribuiti
Al massimo 9 giorni festivi federali o cantonali all’anno sono indennizzabili, purché cadano in un giorno lavorativo. I 9 giorni festivi vengono fissati in base alle disposizioni legali federali e cantonali.
Articolo 31
Congedo maternità / paternità / parentale
Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi professionali
Chi | Contributo |
---|---|
Lavoratori | 0.7% di salario |
Datori | 0.3% di salario |
L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero, eccettuati i Cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio del dipendente | 2 giorni |
Matrimonio di un figlio, per partecipare all’avvenimento | 1 giorno |
Decesso del coniuge, di un figlio, di un genitore del lavoratore | 3 giorni |
Decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella, se vivevano nella stessa economia domestica | 3 giorni |
Decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica | 1 giorno |
Riforma militare, giornata d’informazione per l’arruolamento | 1 giorno |
Fondazione o trasloco della propria economia domestica, purché non sia legato ad un cambiamento di datore di lavoro, al massimo una volta all’anno | 1 giorno |
per la cura di membri malati della famiglia per i quali sussiste un obbligo legale di assistenza, che vivono nella stessa economia domestica, quando la cura non possa venir organizzata altrimenti e d’intesa con il datore di lavoro | fino a 3 giorni |
Non viene concesso alcun indennizzo se un giorno di assenza secondo l’art. 34.1 CCL cade su un giorno non lavorativo, oppure se il dipendente riceve già per questo giorno una prestazione sostitutiva.
Articolo 34
Pensionamento anticipato
Per il cantone Ticino:
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Articolo 33
Servizio militare / civile / di protezione civile
- l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
Aumento salariale
2022 (dichiarato d'obbligatorietà generale a partire dal 1° ottobre 2022):
Tutte le imprese sottomesse … concedono a tutti i dipendenti assoggettati …, con giorno di riferimento 01.01.2022, un aumento salariale generale di 60 franchi al mese. Non vengono considerati i dipendenti assunti a partire dal 01.07.2021. Altri aumenti salariali già concessi dal 01.07.2021 possono essere dedotti dai 60 franchi dovuti. Gli adeguamenti dei minimi delle classi salariali sono considerati quale aumento salariale.
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° luglio 2021, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all’appendice 8 del CCL.
Articolo 41.1; Appendice 8: articolo 2; Conferimento del carattere obbligatorio generale: II e III
Orario di lavoro
In virtù dell’art. 25.2 CCL, per il 2022 la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) ammonta a 2080 ore.
La ripartizione delle ore di lavoro (determinazione della durata quotidiana o settimanale del lavoro) è di competenza del datore di lavoro. I dipendenti partecipano per tempo alle discussioni per prendere una decisione. (…) Il datore di lavoro deve organizzarsi, affinché mensilmente sia preparato il saldo delle ore lavorative e dei giorni di vacanza.
Di regola vale la settimana di 5 giorni (da lunedì a venerdì); in via eccezionale si può venir meno a questo principio. La regolare ripartizione della durata del lavoro settimanale massima su 6 giorni non è ammissibile. Il lavoro del sabato è un’eccezione.
La durata annuale determinante del lavoro è calcolata su una media di 40 ore settimanali, rispettivamente 2080 ore in media all’anno. Per il conteggio dell’indennità sostitutiva (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, ecc.) viene utilizzata come base di calcolo una durata quotidiana media del lavoro di 8 ore. Per i dipendenti occupati a tempo parziale essa è ridotta in percentuale.
È considerato tempo di lavoro quello in cui il dipendente è a disposizione del datore di lavoro. Se il lavoro inizia in azienda, non vale come tempo lavorativo quello necessario per il percorso dal domicilio del dipendente al laboratorio e viceversa.
Se il lavoro viene effettuato al di fuori del posto di lavoro abituale e se ciò causa un prolungamento del tragitto usuale, il tempo necessario a percorrere la distanza supplementare è considerato come tempo di lavoro.
Il datore di lavoro stabilisce un periodo di conteggio di 12 mesi alla fine di un trimestre. Alla fine di tale periodo possono essere di volta in volta riportate al periodo di conteggio successivo al massimo 120 ore in più o in meno – esclusi il lavoro di recupero o le ferie godute in precedenza su richiesta del lavoratore – calcolate sulla base della durata annuale del lavoro secondo l’articolo 25.2 CCL. I saldi negativi delle ore che superano questo limite massimo non devono essere recuperate dal lavoratore, purché risultino mancanti a causa di una disposizione del datore di lavoro. Le ore in più che superano questo limite valgono come ore straordinarie.
Articolo 25; Appendice 8: articolo 1
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Orario di lavoro | Orario | Supplemento |
---|---|---|
Domeniche e giorni festivi | 00:00-24:00 | 100% |
Lavoro serale, purché si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno | 20:00-23:00 | 25% |
Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile | 23:00-06:00 | 50% |
Lavoro notturno regolare o periodico durante 25 notti o più per anno civile | 23:00-06:00 | Compensazione di tempo equivalente al 10% |
In caso di lavoro notturno regolare o periodico durante 25 notti o più per anno civile, i dipendenti hanno diritto ad una compensazione di tempo equivalente al 10% del lavoro notturno effettivamente prestato.
Articolo 43
Malattia
Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.
Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:
- per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
- per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
- per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.
Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.
Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia
Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:
l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))
Premi
Pagamento dei premi:
la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.
Pagamento differito delle indennità giornaliere:
qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.
Condizioni minime d’assicurazione:
le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:
a) la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
b) il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
c) il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
d) in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
e) l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
f) l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
g) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia
Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16
031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00
Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch
Syna
Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten
044 279 71 71
Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45
Employés Suisse
Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten
021 625 62 88
Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45
Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino
Via Vallone 27
6500 Bellinzona
091 821 01 01
Previdenza professionale LPP
Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione
Chi | Obbligo d'assicurazione |
---|---|
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno |
altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno |
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno |
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente |
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga |
a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria |
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.40 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'152.50 |
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31
Termini di disdetta
Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11
Salari / salari minimi
Salari minimi dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d'obbligatorietà generale a partire dal 1° febbraio 2019):
Categoria di lavoratori | Esperienza | Salario mensile | Salario orario |
---|---|---|---|
Installatore l | Il 1° anno dopo l'apprendistato | CHF 4'100.– | CHF 23.66 |
Il 3° anno dopo l'apprendistato | CHF 4'400.– | CHF 25.39 | |
Il 5° anno dopo l'apprendistato | CHF 4'900.– | CHF 28.27 | |
Il 7° anno dopo l'apprendistato | CHF 5'100.– | CHF 29.43 | |
Installatore 2 | Il 1° anno dopo l'apprendistato | CHF 3'800.– | CHF 21.93 |
Il 2° anno dopo l'apprendistato | CHF 3'900.– | CHF 22.50 | |
Il 3° anno dopo l'apprendistato | CHF 4'100.– | CHF 23.66 | |
Il 4° anno dopo l'apprendistato | CHF 4'300.– | CHF 24.81 | |
Installatore 3 | Il 1 ° anno di assunzione | CHF 3'700.– | CHF 21.35 |
Il 2° anno di assunzione | CHF 3'750.– | CHF 21.64 | |
Il 3° anno di assunzione | CHF 3'800.– | CHF 21.93 | |
Il 4° anno di assunzione | CHF 4'000.– | CHF 23.08 |
Conformemente all'art. 37.2 CCL, il calcolo del salario a ore avviene sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
Cantone di Neuchâtel
I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2023 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 20.77 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.17 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
Dal 1° gennaio 2022 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 20.08 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.54 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Cantone Ticino
In caso di assenza di un salario minimo per una categoria, si applica il salario minimo cantonale previsto dalla legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019.
Il salario minimo cantonale (salario orario minimo per settore economico) ammonta al 55% della mediana salariale nazionale, differenziato per settore economico. L’appartenenza ad un settore economico è determinata dal codice NOGA, che è attribuito all’azienda dall’Ufficio federale di statistica (UST).
A partire dal 1° dicembre 2022, il salario minimo legale per i «Lavori di costruzione specializzati» (NOGA 43) sarà di 19,50 franchi all'ora, o di 18,00 franchi come salario orario di base in caso di diritto alla tredicesima mensilità.
La legge sul salario minimo, segnatamente agli articoli 4 e 11, prevede dei termini di attuazione provvisori prima dell’entrata in vigore delle soglie definitive.
La fase 1, da attuare entro il 31 dicembre 2021, prevede che il salario minimo orario deve essere compreso in un intervallo tra una soglia inferiore di CHF 19.00 e una soglia superiore di CHF 19.50 (fase 1). Se in un ramo economico il 55% del salario orario mediano in Svizzera si trova al di sotto della soglia minima inferiore, il salario minimo legale corrisponde almeno a quello della soglia inferiore. Se in un ramo economico il 55% del salario orario mediano in Svizzera si trova al di sopra della soglia superiore, il salario minimo legale corrisponde a quello della soglia superiore.
Se si ha diritto alla tredicesima mensilità, le soglie sono le seguenti: soglia inferiore CHF 17.54 / soglia superiore CHF 18.00.
Il Consiglio di Stato fissa all’inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario di riferimento per settore economico.
Va ricordato che la legge prevede delle eccezioni per le quali il salario minimo non viene applicato. Si prega di fare riferimento alla legislazione per verificare che nessuna delle eccezioni sia applicabile. www.ti.ch/salario-minimo
Articolo 39; Appendice 8: articolo 3
Vacanze
Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze |
---|---|
gino a 20 anni compiuti | 27 giorni |
20-49 anni | 25 giorni |
50-54 anni | 27 giorni |
55-60 anni | 28 giorni |
61-65 anni | 30 giorni |
Articolo 29.1
Servizio di picchetto
In caso di servizio di riparazione ("servizio di picchetto"), purché il dipendente non debba tenersi a disposizione all'interno dell'azienda, occorre versare un fortait settimanale (da lunedì a domenica) di CHF 180.–.
Articolo 43.4
Documenti
egolamento in materia di durata del lavoro, lavoro straordinario e indennità di fine anno per i lavoratori retribuiti a ore per un periodo inferiore a un anno (per il prestito di personale vale dal 5° febbraio 2020) (135 KB, PDF)CCL nel ramo svizzero della tecnica della costruzione 2019 -2a edizione, gennaio 2022 (1548 KB, PDF)
Appendice 8 del 1° gennaio 2022 (115 KB, PDF)
link
Commissione Paritetica Nazionale (CPN) per il ramo svizzero della tecnica della costruzioneDecreti del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale