Prestito di personale Pittura e gessatura nella Svizzera tedesca e in TI
Proroga del periodo di validità in base all'articolo 3.5 CCL per il settore del prestito
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 28.09.2022 / Pubblicazione valida dal: 01.10.2022 - 31.03.2026 (CCL del ramo)
Valido per il ramo della pittura e gessatura dei Cantoni Zurigo (ad eccezione dei gessatori di Zurigo Città), Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Giura, e per il ramo della pittura del canton Ticino. L'art. 20 del CCL non trova applicazione per il Canton Ticino.
Articolo 1.1
È valido per tutte le aziende e per tutti i reparti aziendali che eseguono o fanno eseguire lavori di pittura e gessatura e che rientrano nella descrizione della professione del pittore o del gessatore. Sono considerati lavori di pittura e gessatura tutti i lavori professionali elencati dall'art. 24.
Ramo della pittura
Fanno parte del ramo della pittura le seguenti professioni:
pittore, pittore per clientela privata, pittore decoratore, restauratore, pittore di strutture rustiche, tappezziere (decorazioni escluse), verniciatore con mordente chimico, doratore, imitatore di legni e pietre, sverniciatore, spruzzatore di pitture, applicatore di plastiche, operatore di macchina traccialinee.
I lavori professionali comprendono tra l'altro:
l'applicazione di pittura, materiali di rivestimento ed intonaci plastici, nonché la posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, l'applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, inoltre l'abbellimento e la manutenzione di edifici e parti di costruzioni, installazioni ed oggetti, come pure la protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici.
Ramo della gessatura
Fanno parte del ramo della gessatura le seguenti professioni:
gessatore, intonacatore, stuccatore, ammanitore, gessatore addetto alla costruzione con elementi a secco (sistemi di costruzione leggera), isolatore di facciate.
Fanno parte dei lavori professionali del ramo della gessatura:
le costruzioni di pareti, soffitti e pavimenti, i rivestimenti, le isolazioni di ogni genere, gli intonaci interni ed esterni e gli stucchi, il risanamento di edifici, la protezione di parti di costruzioni e di materiali contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi.
Articoli 1.2 e 24
È valido per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori e le lavoratrici (di seguito indicati solo con «datore di lavoro» e «lavoratori») delle aziende o dei reparti aziendali di cui all’art. 1.2., ad eccezione degli impiegati dufficio, delle persone appartenenti alla categoria professionale che occupano un posto direttivo superiore come ad esempio gli amministratori di un’impresa, nonché degli apprendisti.
Articolo 1.3
Non sono ancora disponibili contratti futuri.
- Lavoro straordinario / ore supplementari
- Rappresentanza dei datori di lavoro
- Previdenza professionale LPP
- Informazioni organo paritetico
- Versamento del salario
- Compiti organi paritetici
- Procedure di conciliazione e arbitrato
- Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Pensionamento anticipato
- Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
- Campo d'applicazione aziendale
- Congedo maternità / paternità / parentale
- Campo d'applicazione geografico
- Orario di lavoro
- Aumento salariale
- Obbligo della pace
- Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
- Rappresentanza dei lavoratori
- Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
- Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
- Vacanze
- Altri supplementi
- Giorni di congedo retribuiti (assenze)
- Salari / salari minimi
- Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
- Giorni festivi retribuiti
- Malattia
- Fondo paritetico
- Tredicesima mensilità
- Conseguenza in caso di violazione contrattuale
- Campo d'applicazione personale
- Termini di disdetta
- Rimborso spese
- Servizio militare / civile / di protezione civile
- Categorie salariali
- Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
- Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Lavoro straordinario / ore supplementari
Se l’orario di lavoro settimanale massimo di 48 ore viene superato, le ore in eccesso vanno indennizzate con un supplemento in ore pari al 25 %.
Articolo 8
Previdenza professionale LPP
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione:
Chi | Obbligo d'assicurazione |
---|---|
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno |
altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno |
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno |
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente |
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga |
a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria |
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.25 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'175.-- |
Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.40 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'152.50 |
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31
Informazioni organo paritetico
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Versamento del salario
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Compiti organi paritetici
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.
Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)
Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36
Procedure di conciliazione e arbitrato
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Tribunale arbitrale |
2° livello | Presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna |
Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Chi | Contributo |
---|---|
Lavoratori | 0.7% di salario |
Datori | 0.3% di salario |
L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1.2
Congedo maternità / paternità / parentale
Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17
Campo d'applicazione geografico
Articolo 1.1
Orario di lavoro
Orario medio di lavoro: 8ore/giorno, 40ore/settimana
Orario di lavoro settimanale massimo: 48 ore
Orario di lavoro annuale massimo: 2'088 ore
Il lavoro di sabato rimane un’eccezione. La CPPC definisce quali sono casi eccezionali.
Articolo 8
Aumento salariale
I salari effettivamente pagati (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) a tutti i lavoratori assoggettati saranno aumentati generalmente di CHF 46.-- al mese per tutte le categorie di pittori e di CHF 48.-- al mese per tutte le categorie di gessatori.
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 9.4 del CCL.
Accordo aggiuntivo 2019: articolo 9.4; dichiarazione di obbligatorietà generale: II
Obbligo della pace
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
a. Pittori:
applicazione di pittura, materiali di rivestimento ed intonaci plastici, nonché la posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, l'applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, inoltre l'abbellimento e la manutenzione di edifici e parti di costruzioni, installazioni ed oggetti, come pure la protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici.
b. Gessatori:
costruzioni di pareti, soffitti e pavimenti, i rivestimenti, le isolazioni di ogni genere, l'applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, gli intonaci interni ed esterni e gli stucchi, il risanamento di edifici, la protezione di parti di costruzioni e di materiali contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi.
Dichiarazione di obbligatorietà generale: Articolo 2.2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Dichiarazione di obbligatorietà generale: Articolo 2.1
Vacanze
Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze |
---|---|
Fino al compimento del 20° anno di età | 27 |
Dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età | 22 |
Dal compimento del 50° anno di età | 27 |
I lavoratori devono usufruire di 5 giorni risp. di 10 giorni delle vacanze cui hanno diritto durante i mesi invernali (novembre - marzo).
Articolo 12
Altri supplementi
Articolo 18
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio | 1 giorno |
Nascita di un figlio | 1 giorno |
Decesso di fratelli, sorelle e suoceri | 2 giorni |
Decesso del coniuge o della persona convivente, dei figli e dei genitori | 3 giorni |
Trasloco di lavoratori che hanno più di un anno di anzianità di servizio presso la ditta e che hanno una propria economia ed il cui rapporto di lavoro non è stato disdetto | 1 giorno, 1 volta in 3 anni |
Articolo 11
Salari / salari minimi
Salari base mensili | Pittori | Gessatori |
---|---|---|
V Capi operai | CHF 5'534.-- | CHF 5'746.-- |
A Lavoratori qualificati con certificato dopo 3 anni di esperienza professionale | CHF 4'841.-- | CHF 5'057.-- |
B Lavoratori qualificati | CHF 4'457.-- | CHF 4'631.-- |
C Manovali | CHF 4'269.-- | CHF 4'430.-- |
D Estranei al ramo | CHF 3'987.-- | CHF 4'098.-- |
Giovani lavoratori AFC nel 1° anno post-tirocinio | CHF 4'141.-- | CHF 4'303.-- |
Giovani lavoratori AFC nel 2° anno post-tirocinio | CHF 4'376.-- | CHF 4'537.-- |
Giovani lavoratori AFC nel 3° anno post-tirocinio | CHF 4'640.-- | CHF 4'856.-- |
Giovani lavoratori CFP nel 1° anno post-tirocinio | CHF 3'794.-- | CHF 3'937.-- |
Giovani lavoratori CFP nel 2° anno post-tirocinio | CHF 4'016.-- | CHF 4'172.-- |
Giovani lavoratori CFP nel 3° anno post-tirocinio | CHF 4'236.-- | CHF 4'402.-- |
Le disposizioni salariali delle categorie B, C e D sono generalmente applicabili solo ai lavoratori dall’età di 18 anni compiuti.
Per i lavoratori con capacità lavorative ridotte, d’intesa con la Commissione professionale paritetica regionale o, in mancanza d’essa, d’intesa con la Commissione professionale paritetica centrale, è possibile discostarsi dai salari base. In tal caso, dopo un attento esame, la Commissione professionale paritetica competente provvederà a fissare un nuovo salario minimo.
Accordo aggiuntivo 2019: articolo 9.3
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Articolo 8.4
Giorni festivi retribuiti
Ai lavoratori salariati eccezionalmente e giustificatamente all'ora, deve essere versato in ogni caso oltre al salario di base ed eventuali supplementi per le ore straordinarie un'indennità per giorni festivi del 3.59%.
Articolo 12.2
Malattia
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.
La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29
Fondo paritetico
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2
Tredicesima mensilità
Questo sarà pagato alla fine dell’anno o – proporzionalmente – due volte all’anno in giugno e in dicembre.
Articolo 9.6
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Campo d'applicazione personale
Articolo 1.3
Termini di disdetta
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11
Rimborso spese
- variante 1: massimo CHF 20.--/pasto
- variante 2: CHF 262.--/mese (possono essere dedotti CHF 13.50 per ogni assenza (fanno eccezione i giorni di vacanze e festivi))
Uso dell’auto privata: CHF -.70/km
Uso della motocicletta: CHF -.45/km
I lavoratori che vantano un rapporto di lavoro con durata superiore ad un anno, hanno diritto a ricevere gratuitamente dal datore di lavoro due tute da lavoro l’anno.
Articoli 10 e 18; promemoria CPPC: pranzo
Servizio militare / civile / di protezione civile
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
Categorie salariali
Vengono considerati capi operai e/o inquadrati come tali, quei lavoratori che hanno concluso con esito positivo una scuola riconosciuta per capi operai ASIPG o che dispongono di una formazione equivalente acquisita nella CE e che vengono riconosciuti come tali e come tali occupati dal datore di lavoro. I lavoratori finora occupati dal datore di lavoro come capi operai mantengono tale qualifica.
Categoria A – Lavoratori qualificati con certificato di capacità
Vengono considerati lavoratori qualificati con certificato di capacità tutti i lavoratori del settore pittura/gessatura che hanno concluso l’apprendistato di pittore o gessatore AFC dopo 3 anni di esperienza professionale ai sensi dell’articolo 38 della legge federale sulla formazione professionale e tutti i lavoratori con qualifica equivalente che svolgono in modo autonomo lavori del ramo . I lavoratori che hanno concluso apprendistati diversi, ad esem-pio i doratori, non vengono considerati automaticamente lavoratori qualifica-ti con certificato di capacità.
Categoria B – Lavoratori qualificati
Sono considerati lavoratori qualificati coloro che eseguono lavori di pittura/ gessatura, ma non dispongono dei requisiti richiesti ad un lavoratore qualificato con certificato di capacità. Per diplomati CFP (formazioni professionali di base biennali con certificato federale di formazione pratica), dopo 3 anni d’esperienza professionale nel ramo, avviene automaticamente la promozione in categoria B.
Categoria C – Manovali
Sono considerati manovali tutti i lavoratori che durante un periodo massimo di 4 anni al massimo effettuano dei lavori ausiliari nel ramo della pittura e gessatura. Trascors questi 4 anni, avviene automaticamente la promozione nella categoria B.
Categoria D – Lavoratori estranei al ramo
Lavoratori senza esperienza professionale nel ramo della pittura o gessatura sono considerati estranei al ramo per i primi 12 mesi del rapporto di lavoro. Di seguito avviene la promozione automatica nella categoria C (manovali).
Articolo 9.1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Dichiarazione di obbligatorietà generale: Articolo 2.3
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.
Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Documenti
Accordo aggiuntivo 2019 Pittura e gessatura Svizzera tedesca e TI (48 KB, PDF)CCL per il ramo pittura e gessatura 2016-2019 (663 KB, PDF)
Richtlinien und Empfehlungen zum Lehrvertrag für den Maler- und Gipserberuf 2016 (109 KB, PDF)
link
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generaleCommissione professionale paritetica centrale del ramo pittura e gessatura (CPPC)