Prestito di personale Pittura e gessatura nella Svizzera tedesca e in TI

19.01.2021

Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2022. (15.12.2021). / Nuovi salari minimi a partire dal 1° aprile 2021

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 28.09.2022 / Pubblicazione valida dal: 01.10.2022 - 31.03.2026 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

Valido per il ramo della pittura e gessatura dei Cantoni Zurigo (ad eccezione dei gessatori di Zurigo Città), Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Giura, e per il ramo della pittura del canton Ticino. L'art. 20 del CCL non trova applicazione per il Canton Ticino.

Articolo 1.1

È valido per tutte le aziende e per tutti i reparti aziendali che eseguono o fanno eseguire lavori di pittura e gessatura e che rientrano nella descrizione della professione del pittore o del gessatore. Sono considerati lavori di pittura e gessatura tutti i lavori professionali elencati dall'art. 24.

Ramo della pittura

Fanno parte del ramo della pittura le seguenti professioni: 
pittore, pittore per clientela privata, pittore decoratore, restauratore, pittore di strutture rustiche, tappezziere (decorazioni escluse), verniciatore con mordente chimico, doratore, imitatore di legni e pietre, sverniciatore, spruzzatore di pitture, applicatore di plastiche, operatore di macchina traccialinee. 

I lavori professionali comprendono tra l'altro: 
l'applicazione di pittura, materiali di rivestimento ed intonaci plastici, nonché la posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, l'applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, inoltre l'abbellimento e la manutenzione di edifici e parti di costruzioni, installazioni ed oggetti, come pure la protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici.

Ramo della gessatura

Fanno parte del ramo della gessatura le seguenti professioni: 
gessatore, intonacatore, stuccatore, ammanitore, gessatore addetto alla costruzione con elementi a secco (sistemi di costruzione leggera), isolatore di facciate. 

Fanno parte dei lavori professionali del ramo della gessatura: 
le costruzioni di pareti, soffitti e pavimenti, i rivestimenti, le isolazioni di ogni genere, gli intonaci interni ed esterni e gli stucchi, il risanamento di edifici, la protezione di parti di costruzioni e di materiali contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi.  

Articoli 1.2 e 24

È valido per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori e le lavoratrici (di seguito indicati solo con «datore di lavoro» e «lavoratori») delle aziende o dei reparti aziendali di cui all’art. 1.2., ad eccezione degli impiegati dufficio, delle persone appartenenti alla categoria professionale che occupano un posto direttivo superiore come ad esempio gli amministratori di un’impresa, nonché degli apprendisti.

Articolo 1.3

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
04.12.2023 16:40
01.10.2022
26.04.2023 16:07
01.10.2022
19.10.2022 14:59
01.10.2022
28.09.2022 11:00
01.10.2022
15.12.2021 17:59
01.04.2021
23.09.2021 15:14
01.04.2021
11.02.2021 15:23
01.04.2021
19.01.2021 18:20
01.11.2020
22.12.2020 11:09
01.11.2020
11.11.2020 16:55
01.11.2020
02.11.2020 12:12
01.11.2020
30.10.2020 14:28
01.11.2020
29.09.2020 10:09
01.05.2019
04.08.2020 17:12
01.05.2019
29.07.2020 11:30
01.05.2019
24.07.2020 12:00
01.05.2019
03.06.2020 18:54
01.05.2019
12.12.2019 17:04
01.05.2019
11.12.2019 11:51
01.05.2019
04.11.2019 14:45
01.05.2019
24.04.2019 08:54
01.05.2019

 

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valide per tutti i datori di lavoro (aziende e reparti aziendali) del ramo pittura e gessatura. Sono considerati aziende e reparti aziendali quelli che eseguono

a. lavori di applicazione di pittura, materiali di rivestimento e materiali strutturali, di posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, di applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, di abbellimento e manutenzione di edifici, parti di costruzioni, installazioni ed oggetti nonché la loro protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici (lavori di pittura);

b. lavori di costruzione di pareti, soffitti e pavimenti, di rivestimento, di isola-zione di ogni genere, d’intonacatura interna ed esterna, di stuccatura, di risanamento di edifici nonché di protezione di edifici e oggetti contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi (lavori di gessatura).

Dichiarazione di obbligatorietà generale: Articolo 2.2

Tredicesima mensilità

I lavoratori beneficiano di un intero ulteriore salario mensile medio. Questo sarà pagato alla fine dell’anno o – proporzionalmente – due volte all’anno in giugno e in dicembre.

I lavoratori il cui rapporto di lavoro dal momento dell’assunzione non è durato almeno un mese, non hanno diritto alla 13a mensilità. Inoltre, il lavoratore non può far valere alcuna pretesa se non ha disdetto correttamente il rapporto di lavoro o se gli è stata data una disdetta senza preavviso per cause gravi.

Se il rapporto di lavoro viene disdetto normalmente nel corso dell’anno civile ed è durato almeno un mese, il lavoratore ha diritto al versamento della 13a mensilità pro rata temporis. In tal caso, la 13a mensilità viene versata con l’ultima paga.

Articolo 9.6

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni del CCL dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici occupati in aziende o rami di azienda di cui al capoverso 2. Ne sono esclusi:
a. gli impiegati d’ufficio;
b. le persone appartenenti alla categoria professionale che esercitano una funzione dirigenziale superiore come ad esempio il direttore di un’impresa;
c. gli apprendisti.

Dichiarazione di obbligatorietà generale: Articolo 2.3

Categorie salariali

Inquadramento

I lavoratori sottoposti (…) al momento dell’assunzione vengono inquadrati in base alla loro attività, funzione e qualifica professionale.

Categoria  
V – Capi operai Vengono considerati capi operai e/o inquadrati come tali, quei lavoratori che hanno concluso con esito positivo una scuola riconosciuta per capi operai ASIPG o che dispongono di una formazione equivalente acquisita nella CE e che vengono riconosciuti come tali e come tali occupati dal datore di lavoro. I lavoratori finora occupati dal datore di lavoro come capi operai mantengono tale qualifica.
A – Lavoratori qualificati con certificato di capacità Vengono considerati lavoratori qualificati con certificato di capacità tutti i lavoratori del settore pittura/gessatura che hanno concluso l’apprendistato di pittore o gessatore AFC dopo 3 anni di esperienza professionale (art. 38 della Legge federale sulla formazione professionale) e tutti i lavoratori con qualifica equivalente che svolgono in modo autonomo lavori del ramo di cui all’art. 24 del Contratto collettivo di lavoro. I lavoratori che hanno concluso apprendistati diversi, ad es i doratori, non vengono considerati automaticamente lavoratori qualifica-ti con certificato di capacità.
B – Lavoratori qualificati Sono considerati lavoratori qualificati coloro che eseguono lavori di pittura/ gessatura, ma non dispongono dei requisiti richiesti ad un lavoratore qualificato con certificato di capacità. Per diplomati CFP (formazioni professionali di base biennali con certificato federale di formazione pratica), dopo 3 anni d’esperienza professionale nel ramo, avviene automaticamente la promozione in categoria B.
C – Manovali Sono considerati manovali tutti i lavoratori che durante un periodo di 4 anni al massimo effettuano dei lavori ausiliari nel ramo della pittura e gessatura. Trascorsi questi 4 anni, avviene automaticamente la promozione nella categoria B.
D – Lavoratori estranei al ramo Lavoratori senza esperienza professionale nel ramo dei pittori o gessatori sono considerati estranei al ramo durante i primi 12 mesi del rapporto di lavoro. Di seguito avviene la promozione automatica nella categoria C (Manovali).

Articolo 9.1

Campo d'applicazione aziendale

È valido per tutte le aziende e per tutti i reparti aziendali che eseguono o fanno eseguire lavori di pittura e gessatura e che rientrano nella descrizione della professione del pittore o del gessatore. Sono considerati lavori di pittura e gessatura tutti i lavori professionali elencati dall'art. 24.

Fanno parte del ramo della pittura le seguenti professioni: 
pittore, pittore per clientela privata, pittore decoratore, restauratore, pittore di strutture rustiche, tappezziere (decorazioni escluse), verniciatore con mordente chimico, doratore, imitatore di legni e pietre, sverniciatore, spruzzatore di pitture, applicatore di plastiche, operatore di macchina traccialinee. 

I lavori professionali comprendono tra l'altro: 
l'applicazione di pittura, materiali di rivestimento ed intonaci plastici, nonché la posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, l'applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, inoltre l'abbellimento e la manutenzione di edifici e parti di costruzioni, installazioni ed oggetti, come pure la protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici.

Fanno parte del ramo della gessatura le seguenti professioni: 
gessatore, intonacatore, stuccatore, ammanitore, gessatore addetto alla costruzione con elementi a secco (sistemi di costruzione leggera), isolatore di facciate. 

Fanno parte dei lavori professionali del ramo della gessatura: 
le costruzioni di pareti, soffitti e pavimenti, i rivestimenti, le isolazioni di ogni genere, gli intonaci interni ed esterni e gli stucchi, il risanamento di edifici, la protezione di parti di costruzioni e di materiali contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi.  

Articolo 1.2 e 24

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
  • l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
  • dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.7% di salario
Datori 0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

Il lavoratore ha diritto a giorni di congedo indennizzati a pieno salario:

Occasione Giorni compensati
per il trasloco dei lavoratori che hanno più di un anno di anzianità di servizio presso la ditta e che hanno una propria economia domestica ed il cui rapporto di lavoro non è stato disdetto. Questo congedo è concesso una sola volta nell’arco di tre anni 1 giorno
per il matrimonio del lavoratore 1 giorno
per la nascita di un figlio, a meno che non venga introdotto per legge un congedo di paternità di durata uguale o superiore 5 giorni
per il decesso di fratelli, sorelle e suoceri del lavoratore 2 giorni
per il decesso del coniuge o della persona convivente, dei figli e dei genitori del lavoratore 3 giorni

 

Per le seguenti assenze brevi la perdita di guadagno viene compensata per una durata limitata:
a. per l’espletamento di obblighi legali, ammesso che ciò non possa avvenire al di fuori dell’orario di lavoro;
b. per l’esercizio di cariche pubbliche, se al momento dell’accettazione della carica è stato convenuto un obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro;
c. per visite mediche o dentistiche, ma solamente a titolo eccezionale e trattandosi di casi acuti o di infortuni.

Nei casi relativi alle lettere a e b, eventuali compensazioni, indennità giornaliere ecc., sono da computare sul salario dovuto dal datore di lavoro, nella misura in cui non si tratti esclusivamente di rimborso spese.


Articolo 11

Lavoro straordinario / ore supplementari

Supplementi e compensazione delle ore straordinarie

Se l’orario di lavoro settimanale massimo di 48 ore viene superato, le ore di lavoro straordinario vanno indennizzate con un supplemento in ore pari al 25%. 

Compensazione di ore supplementari

In linea di massima, le ore supplementari ordinate e i supplementi per le ore di lavoro straordinario sono da compensare con tempo libero.
Se alla fine di un anno civile l’orario di lavoro normale annuo (2096 ore [2020], 2088 ore [2021]) è superato, queste ore straordinarie devono essere compensate per principio con tempo libero della stessa durata entro la fine del mese di aprile dell’anno seguente. In casi eccezionali e unicamente su richiesta del lavoratore il termine per la compensazione delle ore straordinarie può essere prolungato fino alla fine del mese di settembre dell’anno seguente e non oltre. Il datore di lavoro deve notificare questi casi alla CPPR competente entro la fine di aprile dell’anno corrispondente.

Se le ore straordinarie non sono compensate con tempo libero della stessa durata, esse devono in ogni caso essere retribuite con un supplemento del 25% inclusa l’aliquota della 13a mensilità entro la fine del mese di aprile dell’anno seguente e non oltre. Su richiesta del lavoratore e con un accordo scritto in materia, il datore di lavoro può retribuire senza supplementi salariali unicamente le ore straordinarie che superano il numero di 80. Quando le ore di lavoro dovute in quel momento sono superate al termine di un rapporto di lavoro, le ore straordinarie finora non compensate devono essere retribuite con un supplemento del 25% inclusa l’aliquota della 13a mensilità.

Articolo 8.4

Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione

ZH (ecc. dei gessatori di Zurigo Città), BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, JU, e per il ramo della pittura del canton Ticino

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato fino al 2018
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60) CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'175.--

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'152.50


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71

Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88

Dal lunedì al venerdì
08:30 –  12:00
13:00 –  16:45

info@employes.ch


Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino

Via Vallone 27
6500 Bellinzona 

091 821 01 01

info@sicticino.ch

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi:

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

a) la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,

b) il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,

c) il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,

d) in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,

e) l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,

f) l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,

g) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale fa stato per il ramo della pittura e gessatura dei Cantoni Zurigo (ad eccezione dei gessatori di Zurigo Città), Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Giura, e per il ramo della pittura del canton Ticino. L’articolo 20 del Contratto collettivo di lavoro non trova applicazione per il Canton Ticino.

Dichiarazione di obbligatorietà generale: Articolo 2.1

Campo d'applicazione geografico

Valido per il ramo della pittura e gessatura dei Cantoni Zurigo (ad eccezione dei gessatori di Zurigo Città), Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Giura, e per il ramo della pittura del canton Ticino. L'art. 20 del CCL non trova applicazione per il Canton Ticino.

Articolo 1.1

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)

Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Compiti organi paritetici

Applicazione

L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).




Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Giorni festivi retribuiti

Tutti i lavoratori hanno diritto alla retribuzione della perdita salariale per 9 giorni festivi al massimo (inclusa la Festa nazionale il 1° agosto), se questi cadono su un giorno lavorativo (da lunedì a venerdì).

Ai lavoratori salariati eccezionalmente e giustificatamente all’ora, deve essere versato in ogni caso oltre al salario di base ed eventuali supplementi per le ore straordinarie un’indennità per giorni festivi del 3.59%. I giorni festivi che danno diritto all’indennità e che cadono durante il periodo delle vacanze non possono essere conteggiati come giornate di ferie.

Articolo 12.2

Registrazione dell’orario di lavoro

Controllo dell’orario di lavoro

Nelle aziende e sulla base dei rapporti di lavoro aziendali deve essere effettuato un controllo preciso sulle ore lavorative. A tale scopo deve essere utilizzato il controllo dell’orario di Lavoro messo a disposizione dalla CPPC o, in sua sostituzione, un sistema equivalente sotto tutti i punti di vista. Alle imprese che violano questo obbligo verrà comminata una multa convenzionale ai sensi dell’articolo 6.5 lett. b cifra 1 CCL.
Alla fine dell’anno o del rapporto di lavoro il conteggio delle ore di lavoro va consegnato al lavoratore. In qualsiasi momento il lavoratore ha diritto di prendere visione del conteggio relativo all’orario di lavoro.

Articolo 8.9

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Vacanze

Categoria d'età Numero di giorni di vacanze
Fino al compimento del 20° anno di età 27
Dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età 22
Dal compimento del 50° anno di età 27

I lavoratori devono usufruire di 5 giorni risp. di 10 giorni delle vacanze cui hanno diritto ai sensi dell’articolo 12 durante i mesi invernali (novembre–marzo); la data esatta viene fissata dal datore di lavoro. Se ragioni aziendali lo giustificano il datore di lavoro può fissare dei singoli giorni di ferie tra Natale e Capodanno.

Articolo 12.1

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00

info@swissstaffing.ch

Aumento salariale

A partire dal 1° aprile 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2020) e partire dal 1° aprile 2021

I salari mensili effettivi (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) di tutti i lavoratori assoggettati ... vengono aumentati a partire dall’entrata in vigore della presente dichiarazione di obbligatorietà generale e a partire dal 1° aprile 2021 di CHF 20.-- al mese per tutte le categorie.

Deve inoltre essere corrisposto un aumento salariale individuale medio di CHF 
10.-- al mese per lavoratore. Anche la componente individuale dell’aumento deve essere versata, ma può essere distribuita tra uno o più lavoratori a discrezione del datore di lavoro.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’articolo 9.4 del CCL.

Articolo 9.4; Dichiarazione di obbligatorietà generale: Articolo 4

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Rimborso spese

Indennità per il pranzo

Per i pranzi consumati in trasferta il datore di lavoro versa ai lavoratori un’indennità che compensa i costi. Durante la validità del CCL e d’intesa con i lavoratori l’impresa può scegliere fra due varianti:
a. un’indennità globale di CHF 262.-- al mese;
b. un’indennità di CHF 20.-- per pranzo al massimo.

In caso dell’indennità globale secondo la variante a. possono essere dedotti CHF 13.50 per ogni assenza (fanno eccezione i giorni di vacanze e festivi). 
L’indennità secondo la variante b. è dovuta se, in caso di lavoro in trasferta, i lavoratori non riescono a tornare al normale luogo dove si consuma il vitto (domicilio della ditta) oppure se i lavoratori durante la pausa di pranzo non possono tornare a casa, subendo così una perdita finanziaria. Inoltre l’indennità secondo la variante b. è soltanto dovuta in caso di pranzo in un ristorante, uno snack bar o una mensa e dietro consegna al datore di lavoro della ricevuta corrispondente (non è dovuta l’indennità in caso di catering o sostenimento sul cantiere).

Indennità chilometrica

Se i lavoratori utilizzano la loro auto privata dietro ordine esplicito dell’azienda, hanno diritto ad un indennizzo di almeno CHF -.70 al chilometro. Se viene utilizzata la moto l’indennità è di CHF -.45 al chilometro.

Articolo 10

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) 2 giorni
Dal quarto al sesto mese 7 giorni
A partire dal settimo mese 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Orario di lavoro

Principio

In linea di principio, la settimana lavorativa è di 5 giorni (dal lunedì al venerdì); a questo principio è possibile derogare solo in casi eccezionali. La regolare ripartizione dell’orario di lavoro settimanale massimo su sei giorni non è ammessa. Il lavoro di sabato rimane un’eccezione. La CPPC determina le eccezioni.

Orari di lavoro normali

L’orario di lavoro normale produttivo è in media di 8 ore al giorno. L’orario di lavoro normale produttivo è in media di 40 ore a settimana.

L’orario di lavoro normale annuo:

Anno  
2020 2096 ore lorde (base di calcolo: 262 giorni di lavoro x 8 ore)
2021 2088 ore lorde (base di calcolo: 261 giorni di lavoro x 8 ore)

Si considera orario di lavoro produttivo ogni attività che viene svolta su incarico del datore di lavoro o del suo sostituto, quindi l’accettazione dell’incarico, il carico e lo scarico dei materiali, il tempo di viaggio inden-nizzabile, il trasferimento da un cantiere all’altro e tutti i lavori di prepara-zione, di fine giornata e di pulizia nel cantiere o in magazzino. Il tempo necessario per cambiarsi e le pause non fanno parte dell’orario di lavoro produttivo.

Orario di lavoro settimanale massimo

L’orario di lavoro settimanale massimo è di 48 ore.

Calcolo delle prestazioni d’indennizzo salariale

Per il calcolo delle prestazioni d’indennizzo salariale, nonché per il relativo conteggio nell’ambito del controllo dell’orario di lavoro, si applica l’orario di lavoro normale di 8 ore.

Assenze

Nei seguenti casi vige l’obbligo di versamento del salario e di accredito di 8 ore al giorno nell’ambito del controllo dell’orario di lavoro:
– le vacanze ai sensi dell’articolo 12.1 del Contratto collettivo di lavoro
– i giorni festivi ai sensi dell’articolo 12.2 del Contratto collettivo di lavoro
– le assenze inevitabili e le assenze brevi ai sensi dell’articolo 11 del Contratto collettivo di lavoro
– servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile, giornata informativa e giornate di reclutamento ai sensi dell’articolo 16 del Contratto collettivo di lavoro
– l’infortunio ai sensi dell’articolo 14 del Contratto collettivo di lavoro
– la malattia ai sensi dell’articolo 13 del Contratto collettivo di lavoro
– le assenze per gravidanza e maternità ai sensi dell’articolo 15 del Contratto collettivo di lavoro
– il lavoro ridotto e le perdite a causa di intemperie
– gli altri giorni o le altre ore stabiliti a livello aziendale

Ore mancanti

Vengono considerate ore mancanti causate dal lavoratore tutte le assenze non elencate all’articolo 8.6. Le ore mancanti che vengono recuperate, in via anticipata o posticipata, non sono in nessun caso considerate ore supplementari, ma vengono conteggiate nella misura 1:1. Nel caso di ore mancanti alla fine dell’anno o del rapporto di lavoro, causate dal lavoratore, queste possono essere computate sul salario. Se alla fine dell’anno o alla fine del rapporto di lavoro il lavoratore non ha raggiunto le ore di lavoro dovute a causa del datore di lavoro, le ore mancanti non possono essergli detratte.

Articoli 8.1 – 8.3 e 8.5 – 8.8

Campo d'applicazione personale

Valido per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori e le lavoratrici (di seguito indicati solo con "datore di lavoro" e "lavoratori") delle aziende o dei reparti aziendali di cui all'art. 1.2., ad eccezione degli impiegati d'ufficio, delle persone appartenenti alla categoria professionale che occupano un posto direttivo superiore come ad esempio gli amministratori di un'impresa, nonché degli apprendisti. 

Articolo 1.3

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

In caso di lavoro notturno temporaneo (dalle 20.00 alle 6.00), lavoro di domenica o festivo viene corrisposto un supplemento in ore del 100%.

Articolo 8.4.1

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Altri supplementi

Tute da lavoro
I lavoratori che vantano un rapporto di lavoro con durata superiore ad un anno, hanno diritto a ricevere gratuitamente dal datore di lavoro due tute da lavoro l’anno.

Articolo 18

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Salari / salari minimi

Salari base (salari minimi) (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2020):
Salari base mensili Pittori Gessatori
V Capi operai CHF 5'564.-- CHF 5'776.--
A Lavoratori qualificati con certificato dopo 3 anni di esperienza professionale CHF 4'871.-- CHF 5'087.--
B Lavoratori qualificati CHF 4'487.-- CHF 4'661.--
C Manovali CHF 4'299.-- CHF 4'460.--
D Estranei al ramo CHF 4'017.-- CHF 4'128.--
Giovani lavoratori AFC nel 1° anno post-tirocinio CHF 4'171.-- CHF 4'333.--
Giovani lavoratori AFC nel 2° anno post-tirocinio CHF 4'406.-- CHF 4'567.--
Giovani lavoratori AFC nel 3° anno post-tirocinio CHF 4'670.-- CHF 4'886.--
Giovani lavoratori CFP nel 1° anno post-tirocinio CHF 3'824.-- CHF 3'967.--
Giovani lavoratori CFP nel 2° anno post-tirocinio CHF 4'046.-- CHF 4'202.--
Giovani lavoratori CFP nel 3° anno post-tirocinio CHF 4'266.-- CHF 4'432.--
 
Con effetto al 1° aprile 2021, per ogni categoria salariale sono dovuti i seguenti salari minimi (lordi, CHF) (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2021):
Salari base mensili Pittori Gessatori
V Capi operai CHF 5'594.-- CHF 5'806.--
A Lavoratori qualificati con certificato dopo 3 anni di esperienza professionale CHF 4'901.-- CHF 5'117.--
B Lavoratori qualificati CHF 4'517.-- CHF 4'691.--
C Manovali CHF 4'329.-- CHF 4'490.--
D Estranei al ramo CHF 4'047.-- CHF 4'158.--
Giovani lavoratori AFC nel 1° anno post-tirocinio CHF 4'201.-- CHF 4'363.--
Giovani lavoratori AFC nel 2° anno post-tirocinio CHF 4'436.-- CHF 4'597.--
Giovani lavoratori AFC nel 3° anno post-tirocinio CHF 4'700.-- CHF 4'916.--
Giovani lavoratori CFP nel 1° anno post-tirocinio CHF 3'854.-- CHF 3'997.--
Giovani lavoratori CFP nel 2° anno post-tirocinio CHF 4'076.-- CHF 4'232.--
Giovani lavoratori CFP nel 3° anno post-tirocinio CHF 4'296.-- CHF 4'462.--

 



Le disposizioni salariali delle categorie B, C e D sono generalmente applicabili solo ai lavoratori dall’età di 18 anni compiuti.

Per i lavoratori con capacità lavorative ridotte, d’intesa con la Commissione professionale paritetica regionale o, in mancanza d’essa, d’intesa con la Commissione professionale paritetica centrale, è possibile discostarsi dai salari base. In tal caso, dopo un attento esame, la Commissione professionale paritetica competente provvederà a fissare un nuovo salario minimo.

Divieto del lavoro a cottimo

Nel settore pittura e gessatura è vietato il lavoro a cottimo. Per lavoro a cottimo si intende qualsiasi attività la cui retribuzione non dipende dal tempo, bensì dalla quantità del lavoro svolto o dal successo lavorativo. 
Versamenti o premi subordinati non vengono considerati come lavoro a cottimo.

Articoli 9.3 e 21

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