Quali ripercussioni ha il CCL Prestito di personale sull’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia?

Gruppo di persone 1
I lavoratori assunti a prestito con un salario lordo non superiore allo stipendio massimo assicurato secondo Suva, che sono assoggettati a un CCL d'obbligatorietà generale o obbligatoriamente alla LPP e non percepiscono una rendita AVS: durata delle prestazioni 720 giorni nell'arco di 900 giorni oppure 730 giorni detratto il periodo di attesa. Il periodo di attesa è di 2 giorni. Esso può essere differito fino a 90 giorni, sempreché l'azienda prestatrice si assuma l'onere di pagare, durante il periodo di differimento, l'80% del salario perso in caso di malattia.

Gruppo di persone 2
I lavoratori assunti a prestito con un salario lordo non superiore allo stipendio massimo assicurato secondo Suva, che sono assoggettati esclusivamente al CCL d'obbligatorietà generale per il settore del prestito di personale, che non sono assoggettati obbligatoriamente alla LPP e non percepiscono una rendita AVS: durata delle prestazioni 60 giorni nell'arco di 360 giorni. Il periodo di attesa è di 2 giorni. Esso può essere differito fino a 30 giorni, sempreché l'azienda prestatrice si assuma l'onere di pagare, durante il periodo di differimento, l'80% del salario perso in caso di malattia.

Finanziamento dei premi
I premi dell'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia devono essere finanziati in parti uguali tra datore di lavoro e lavoratore. Al lavoratore può essere detratto al massimo il 3,5% (a partire dal 2021) della somma dei salari assicurata.