Prestito di personale Settore svizzero dell’isolazione

20.02.2024

Modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2024: aumento generale dei salari effettivi dell’1,7% e aumento delle spese e dei contributi di risparmio per il pensionamento anticipato (1,1% ciascuno per i lavoratori e i datori di lavoro).

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 20.02.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.03.2024 - 31.12.2024 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

La CCL vale per tutto il territorio svizzero.

Fanno eccezione i datori di lavoro dei cantoni Ginevra, Vallese e Vaud.

Articolo 3.1

La CCL si applica a tutti i datori di lavoro contemplati dal campo d'applicazione della CCL, che eseguono lavori d’isolazione nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle istallazioni di protezione antincendio.

I lavori comprendono i settori seguenti:

  • isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo ed il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
  • Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione.
  • Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione.
  • Realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere; isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Conformemente all’articolo 3.2.4 CCL, la CCL si applica pure a tutte le attività svolte da datori di lavoro membri di ISOLSUISSE che non sottostanno ad un altra CCL.

La CCL vale anche per i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di affiliazione conformemente all'art. 8 CCL.

Se diverse CCL sono in vigore in un’azienda che esegue lavori d’isolazione, l’azienda stessa, dopo essersi consultata con i lavoratori e con la commissione paritetica competente, rispettivamente con l’istanza contrattuale delle altre Convenzioni collettive di lavoro, può impegnarsi ad applicare una determinata CCL a cui è affiliata la maggior parte del personale.

Articolo 3.2

La CCL si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici, compresi quelli occupati a tempo parziale, in seguito detti lavoratori, occupati presso un datore di lavoro vincolato alla CCL, indipendentemente dal loro lavoro e dalla loro retribuzione. Agli apprendisti ed alle apprendiste si applicano gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 della CCL.

Lavoratori non sottoposti alla CCL
  • Amministratore dell’impresa.
  • Il personale commerciale.
  • I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo.

Articoli 3.3 e 3.4

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

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Versione valida dal:
20.02.2024 17:24
01.03.2024
17.11.2023 14:12
01.06.2023
24.05.2023 15:49
01.06.2023
25.11.2022 15:25
01.08.2022
22.09.2022 09:35
01.08.2022
16.09.2022 14:44
01.08.2022
16.09.2022 09:35
01.08.2022
28.07.2022 15:45
01.08.2022
16.12.2021 10:43
01.01.2022
30.11.2021 16:29
01.12.2021
08.02.2021 14:13
01.02.2021
29.01.2021 15:31
01.02.2021
22.12.2020 11:31
01.04.2020
18.12.2020 12:09
01.04.2020
15.10.2020 10:59
01.04.2020
19.08.2020 11:28
01.04.2020
04.08.2020 18:14
01.04.2020
24.07.2020 11:57
01.04.2020
10.07.2020 12:30
01.04.2020
03.06.2020 18:23
01.04.2020
13.03.2020 11:52
01.04.2020
30.03.2020 23:59
01.01.2020
30.03.2020 23:59
01.01.2020
30.03.2020 23:59
01.01.2020
18.12.2019 17:22
01.01.2020

 

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

I lavoratori hanno diritto all’indennizzo delle assenze seguenti, purché non cadano in un giorno non lavorativo: 

Occasione Giorni compensati
Matrimonio del lavoratore 2 giorni
Decesso del coniuge, , di figli propri e dei gentori 3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella se vivevano nella stessa economia domestica 3 giorni
giornata informativa scuola reclute Il tempo supplementare viene pagato dall’IPG 1 giorno
Congedo dal servizio militare 1 giorno
fondazione della propria economia domestica o di trasloco, purché non sia legato ad un cambiamento di datore di lavoro, al massimo 1 volta all’anno 1 giorno


L’indennità per l’assenza deve essere versata in base all’ammontare del salario relativo.

Assenze brevi e giustificate (per es. visite mediche o disbrigo di faccende private) devono essere autorizzate in anticipo dal datore di lavoro. Il tempo di lavoro mancante che ne risulta viene compensato, purchè l’assenza non duri più di due ore.

Articolo 38

Aumento salariale

2024 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2024)

Aumento generale dei salari effettivi dell'1,7% per tutti i dipendenti assoggettati il cui salario lordo attuale è inferiore o uguale a CHF 5'950.–.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 10 del CCL.

Appendice 10: articolo 2; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II

Campo d'applicazione aziendale

La CCL si applica a tutti i datori di lavoro contemplati dal campo d'applicazione della CCL, che eseguono lavori d’isolazione nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle istallazioni di protezione antincendio.

I lavori comprendono i settori seguenti:

  • isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo ed il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
  • Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione.
  • Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione.
  • Realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere; isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Conformemente all’articolo 3.2.4 CCL, la CCL si applica pure a tutte le attività svolte da datori di lavoro membri di ISOLSUISSE che non sottostanno ad un altra CCL.

La CCL vale anche per i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di affiliazione conformemente all'art. 8 CCL.

Se diverse CCL sono in vigore in un’azienda che esegue lavori d’isolazione, l’azienda stessa, dopo essersi consultata con i lavoratori e con la commissione paritetica competente, rispettivamente con l’istanza contrattuale delle altre Convenzioni collettive di lavoro, può impegnarsi ad applicare una determinata CCL a cui è affiliata la maggior parte del personale.

Articolo 3.2

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Per il lavoro effettuato di notte, di domenica e nei giorni festivi vengono pagate le seguenti indennità: 

Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi Orario Indennità
Domeniche e giorni festivi 23.00-23.00 100%
Lavoro serale, purchè si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno 20.00-23.00 50%
Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile 23.00-06.00 50%
Sabato 16.00-20.00 50%


Il lavoro effettuato di notte, di domenica e nei giorni festivi deve essere compensato in primo luogo con un supplemento di tempo (secondo l’art. 45.1 CCL) e conformemente all’art. 28.6. Se una compensazione non è realizzabile, esso deve essere retribuito con un’indennità di salario (art. 45.1 CCL). Se il lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi viene compensato con tempo libero di uguale durata, l’indennità di salario (secondo l’art. 45.1 CCL) deve essere comunque versata al lavoratore.

In caso di lavoro notturno effettuato regolarmente oppure continuamente durante 25 o più notti per anno civile, i lavoratori beneficiano … di una compensazione di tempo equivalente al 10 % del lavoro notturno effettivamente prestato

Articolo 45

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova. 

Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4

Salari / salari minimi

Salari minimi dall 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020):
Il salario orario è calcolato sulla base dell’articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.

Categorie di lavoratori

Anni di età1

Salario orario

Salario mensile

Salario annuale

Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato

20.

CHF 24.81

CHF 4'300.–

CHF 55'900.–

21.

CHF 25.39

CHF 4'400.–

CHF 57'200.–

22.

CHF 25.68

CHF 4'450.–

CHF 57'850.–

23.

CHF 26.26

CHF 4'550.–

CHF 59'150.–

24.

CHF 27.12

CHF 4'700.–

CHF 61'100.–

25.

CHF 27.99

CHF 4'850.–

CHF 63'050.–

26.

CHF 28.56

CHF 4'950.–

CHF 64'350.–

27.

CHF 29.14

CHF 5'050.–

CHF 65'650.–

28.

CHF 29.72

CHF 5'150.–

CHF 66'950.–

29.

CHF 30.29

CHF 5'250.–

CHF 68'250.–

30.

CHF 30.87

CHF 5'350.–

CHF 69'550.–

41.

CHF 31.74

CHF 5'500.–

CHF 71'500.–

Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini

20.

CHF 23.95

CHF 4'150.–

CHF 53'950.–

21.

CHF 24.52

CHF 4'250.–

CHF 55'250.–

22.

CHF 24.81

CHF 4'300.–

CHF 55'900.–

23.

CHF 25.39

CHF 4'400.–

CHF 57'200.–

24.

CHF 25.97

CHF 4'500.–

CHF 58'500.–

25.

CHF 26.54

CHF 4'600.–

CHF 59'800.–

26.

CHF 27.41

CHF 4'750.–

CHF 61'750.–

27.

CHF 27.99

CHF 4'850.–

CHF 63'050.–

28.

CHF 28.56

CHF 4'950.–

CHF 64'350.–

29.

CHF 29.14

CHF 5'050.–

CHF 65'650.–

30.

CHF 30.01

CHF 5'200.–

CHF 67'600.–

41.

CHF 30.29

CHF 5'250.–

CHF 68'250.–

Lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo)

20.

CHF 23.37

CHF 4'050.–

CHF 52'650.–

21.

CHF 23.37

CHF 4'050.–

CHF 52'650.–

22.

CHF 23.66

CHF 4'100.–

CHF 53'300.–

23.

CHF 23.95

CHF 4'150.–

CHF 53'950.–

24.

CHF 24.52

CHF 4'250.–

CHF 55'250.–

25.

CHF 25.39

CHF 4'400.–

CHF 57'200.–

26.

CHF 25.97

CHF 4'500.–

CHF 58'500.–

27.

CHF 26.54

CHF 4'600.–

CHF 59'800.–

28.

CHF 27.12

CHF 4'700.–

CHF 61'100.–

29.

CHF 27.70

CHF 4'800.–

CHF 62'400.–

30.

CHF 27.99

CHF 4'850.–

CHF 63'050.–

41.

CHF 28.85

CHF 5'000.–

CHF 65'000.–

Primo anno dopo l’apprendistato (per un massimo di 12 mesi; in seguito valgono le categorie per i salari minimi corrispondenti)

 

 

CHF 4'000.–

 


1 Base di calcolo per l’età: valida dal 1° gennaio dell’anno civile in cui il lavoratore compie l’età corrispondente.

Cantone di Neuchâtel

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 21.09 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.47 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
Dal 1° gennaio 2023 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 20.77 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.17 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone Ticino

In caso di assenza di un salario minimo per una categoria, si applica il salario minimo cantonale previsto dalla legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019.
Il salario minimo cantonale ammonta al 55% della mediana salariale nazionale, differenziato per settore economico. L’appartenenza ad un settore economico è determinata dal codice NOGA, che è attribuito all’azienda dall’Ufficio federale di statistica (UST).

A partire dal 1° dicembre 2023, il salario minimo legale per Lavori di costruzione specializzati (NOGA 43) è di CHF 19.57 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.07 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. A partire dal 1° dicembre 2022, il salario minimo legale per Lavori di costruzione specializzati (NOGA 43) è di CHF 19.50 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.00 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.

Il Consiglio di Stato fissa all’inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario di riferimento per settore economico. Va ricordato che la legge prevede delle eccezioni per le quali il salario minimo non viene applicato. Si prega di fare riferimento alla legislazione per verificare che nessuna delle eccezioni sia applicabile. Il salario minimo legale non si applica se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale fissa dei salari minimi. Poiché il CCL prevede che i salari minimi non vengano applicati a certe categorie di lavoratrici e lavoratori, il salario minimo cantonale deve essere applicato a questi/queste lavoratrici e lavoratori.


Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)

Anno di apprendistato

Salario mensile

Salario annuale

1° anno di tirocinio

CHF 1'000.–

CHF 13'000.–

2° anno di tirocinio

CHF 1'350.–

CHF 17'550.–

3° anno di tirocinio

CHF 1'850.–

CHF 24'050.–

Rimborso spese supplementare

CHF 320.–/mese

 


Articoli 41 e 43; Appendice 10: articolo 3

Fondo paritetico

Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%. 

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7

Rimborso spese

Rimborso delle spese per lavoro fuori sede

Principio: se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rifondere queste spese.

I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti:

  1. per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell’azienda del datore di lavoro:
    • CHF 18.– per giorno di lavoro, oppure
    • CHF 340.– al mese (12×) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all’esterno;

In caso di lavoro prolungato all’estero, datore di lavoro e lavoratore si accordano tra loro in merito ai punti indicati all’articolo 46.1 CCL.

Indennità per l’utilizzo di un veicolo privato

Datore di lavore e lavoratore possono convenire che quest’ultimo utilizzi il proprio veicolo per trasferte di servizio. In questo caso, il lavoratore riceve un’indennità in conformità all’articolo 47.4 CCL.

Nella misura in cui lo si possa ragionevolmente pretendere da lui, il lavoratore è tenuto a trasportare nel suo veicolo tanti altri lavoratori quanti ne permette il permesso di circolazione. Lo stesso vale per il trasporto di materiale ed attrezzi nel quadro delle disposizioni della Legge sulla circolazione stradale.

Il lavoratore, rispettivamente il titolare del veicolo, deve concludere a proprie spese un’assicurazione responsabilità civile con copertura illimitata per il veicolo a motore privato che serve per le trasferte di servizio.

L’indennità per i chilometri effettuati per le trasferte di servizio è pari a 60 centesimi al chilometro. Datore di lavoro e lavoratore possono anche stabilire un’indennità forfettaria.

Articoli 46 e 47; Accordo complementare 2024

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.4% di salario
Datori 0.4% di salario


Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.

L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni dichiarate d’obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro (CCL) valgono per tutti i datori di lavoro che eseguono i seguenti lavori d’solazione nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle istallazioni di protezione antincendio:

  1. isolazione di impianti tecnici in edifici e fabbricati, tubature, armature, apparecchi, contenitori e canali contro il caldo, il freddo e il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella a elementi prefabbricati;
  2. costruzione ed installazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio delle relative porte e barriere; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione;
  3. montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’in­dustria e dell’abitazione;
  4. realizzazione e montaggio di protezioni antincendio passivi e di sistemi di protezione antincendio passivi di ogni genere; isolazione di pareti, soffitti e travi in acciaio di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
  5. insufflaggio in cavità.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2

Controlli

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate. 

Istanza di ricorso

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Vacanze

Vacanze

Il saldo delle vacanze si applica dal 1° gennaio dell’anno civile in cui il lavoratore compie l’anno d’età corrispondente. 

Categoria di età Giorni di vacanze
Apprendisti/e fino al compimento del 20° anno d’età 30 giorni
Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno d’età 25 giorni
Dopo il compimento del 20° anno d’età 25 giorni
Dopo il compimento del 50° anno d’età 27 giorni
dopo il compimento del 60° anno d’età 30 giorni

Riduzione del diritto e periodo delle vacanze, salario durante le vacanze
Riduzione del diritto alle vacanze

Se nel corso di un anno civile il lavoratore è impedito a lavorare per più di un mese in totale, il datore di lavoro può ridurre la durata delle vacanze di un dodicesimo a partire dal secondo mese completo di assenza e per ogni mese ulteriore.

Se nel corso di un anno civile l’impedimento dura complessivamente più di due mesi ed è causato da motivi inerenti alla persona del lavoratore, come malattia, infortunio, adempimento di un obbligo legale, esercizio di una funzione pubblica o congedo giovanile, senza che vi sia colpa da parte sua, il datore di lavoro può ridurre la durata delle vacanze di un dodicesimo a partire dal terzo mese completo di assenza e per ogni mese ulteriore.

Periodo delle vacanze

Se ha luogo una chiusura aziendale per ferie collettive, tutti i lavoratori devono prendere le vacanze che spettano loro, per quanto possibile, in tale periodo. D’altra parte hanno il diritto di prendere, immediatamente prima o dopo la chiusura aziendale, le ulteriori vacanze che spettano loro al di là di quelle collettive.

In caso di chiusura aziendale per ferie collettive oppure di ponti nei giorni festivi, bisogna dare al lavoratore la possibilità di compensare anticipatamente o posticipatamente le ore mancanti.

Salario durante le vacanze

Il datore di lavoro deve versare al lavoratore il salario totale relativo al periodo delle vacanze

Articoli 32 e 33

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)

Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Organi paritetici

Le parti contraenti

affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restando che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione, e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.

Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.

Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.

Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione.

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,  32, 33 e 39.1

Categorie salariali

  1. Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato
  2. Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)
  3. Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio). Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo, il salario rninimo può essere inferiore del 10% al massimo.

Articolo 41.6

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00

info@swissstaffing.ch

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Tredicesima mensilità

Il lavoratore riceve un’indennità pari al 100% del salario mensile medio calcolato sulla base della durata annuale del lavoro giusta l’articolo 28.3 risp. l’Appendice 10 CCL.

L’indennità di fine anno viene versata al più tardi nel mese di dicembre dell’anno in cui è dovuta; se il lavoratore lascia definitivamente il suo lavoro, nel mese di partenza.

Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l’anno, I’indennità è pagata pro rata temporis. Il diritto al pagamento pro rata dell’indennità sussiste unicamente se il rapporto di lavoro non è stato disdetto durante il periodo di prova.

Se il lavoratore, per un motivo qualsiasi (eccetto a seguito di malattia o infortunio), è impedito a fornire la sua prestazione lavorativa per più di due mesi complessivi nel corso di un anno civile, l’indennità di fine anno può essere ridotta di 1/12 per ogni ulteriore mese intero (ovvero a partire dal terzo mese) di impedimento.

Articolo 42

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

  1. la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
  2. il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
  3. il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
  4. in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
  5. l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
  6. l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
  7. la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale

Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.

Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.

Conseguenze in caso di constatazione di violazioni

In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.

Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.

L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.

Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.

 

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni Ginevra, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71

Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88

Dal lunedì al venerdì
08:30 –  12:00
13:00 –  16:45

info@employes.ch


Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino

Via Vallone 27
6500 Bellinzona 

091 821 01 01

info@sicticino.ch

Lavoro straordinario / ore supplementari

E considerato lavoro straordinario regolare il tempo di lavoro che supera il tempo di lavoro annuale secondo l’appendice 10 CCL.

Conformemente all'art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell’anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore in più – escluso il lavoro di recupero. Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore supplementari, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201a ora devono essere:

  1. pagate entro il 30 giugno, oppure
  2. compensate con tempo libero, oppure
  3. versate sul conto di risparmio del lavoratore conformemente agli articoli 19 e 37 CCL.

Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro

Indennità per lavoro straordinario

Sono considerate lavoro straordinario le ore di lavoro effettuate entro i limiti dell’orario giornaliero di lavoro (dalle ore 06.00 alle 20.00) secondo l’articolo 10 cpv. 1 LL, risp. 50 ore alla settimana secondo l’articolo 9 cpv. 1 let. b LL e che superano la durata annuale del lavoro secondo l’Appendice 10 CCL. Le disposizioni della LL circa la durata massima del lavoro (tempo di lavoro e tempo di viaggio) devono essere rispettate.

Il lavoro straordinario deve essere compensato mediante tempo libero di uguale durata. Se una compensazione non è possibile per motivi inerenti all’azienda, il lavoro straordinario deve essere indennizzato con un supplemento in denaro del 25 %. Gli averi riguardanti il lavoro straordinario possono essere riportati al periodo successivo ai sensi dell’art. 28.6 CCL.

Se il rapporto di lavoro è durato meno di un anno civile completo, sono considerate come lavoro straordinario le ore di lavoro che superano i seguenti valori:

  1. numero di giorni lavorativi (comprese le vacanze e i giorni festivi) moltiplicati per 8 ore; oppure
  2. numero di settimane lavorative (comprese le vacanze e i giorni festivi) moltiplicate per 40 ore.

Articoli 28.6, 31 e 44; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)

Campo d'applicazione geografico

La CCL vale per tutto il territorio svizzero.

Fanno eccezione i datori di lavoro dei cantoni Ginevra, Vallese e Vaud.

Articolo 3.1

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Campo d'applicazione personale

La CCL si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici, compresi quelli occupati a tempo parziale, in seguito detti lavoratori, occupati presso un datore di lavoro vincolato alla CCL, indipendentemente dal loro lavoro e dalla loro retribuzione. Agli apprendisti ed alle apprendiste si applicano gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 della CCL.

Lavoratori non sottoposti alla CCL
  • Amministratore dell’impresa.
  • Il personale commerciale.
  • I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo.

Articoli 3.3 e 3.4

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Compiti organi paritetici

Applicazione

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni dichiarate d’obbligatorietà generale del CCL valgono per tutti i lavoratori delle imprese secondo il capoverso 2. Per gli apprendisti, sono applicabili gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 del CCL.

Sono esclusi:

  1. Amministratore dell’impresa;
  2. il personale commerciale;
  3. I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3

Pensionamento anticipato

Pensionamento flessibile

Allo scopo di proteggere i lavoratori più anziani da licenziamenti con motivazioni economiche e da lavori usuranti, il lavoratore e il datore di lavoro possono prendere accordi, basandosi su questa CCL, per un pensionamento flessibile.

In tal caso bisogna attenersi alle disposizioni seguenti:

  1. Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 58° anno d’età.
  2. L’entrata in vigore di un pensionamento flessibile deve essere concordata tra lavoratore e datore di lavoro per iscritto con 3 mesi di anticipo.
  3. Tramite il pensionamento flessibile il lavoratore può diminuire la durata del proprio lavoro. Questa riduzione della durata del lavoro può essere effettuata in modo scalare, aumentandola col passare degli anni.
  4. Il pensionamento flessibile comporta una diminuzione proporzionale del salario del lavoratore.
  5. I premi versati per la previdenza professionale (2° pilastro) restano al livello precedente l’introduzione della riduzione della durata del lavoro, purchè il lavoratore abbia almeno 10 anni di servizio presso l’azienda.
  6. L’ufficio della CPN può essere consultato.
Conto di risparmio per il pensionamento anticipato

In base all’articolo 19 CCL il datore di lavoro apre presso la Spida Sozialversicherungen di Zurigo un conto di risparmio per ogni lavoratore a partire dal 25° anno di età.

Il conto di risparmio ha lo scopo di facilitare il pensionamento anticipato del lavoratore.

Il datore di lavoro e il lavoratore alimentano il conto di risparmio nella maniera seguente:

  1. versamento obbligatorio pari all’1.1% del salario annuo AVS lordo da parte del datore di lavoro;
  2. versamento obbligatorio pari all’1.1% del salario annuo AVS lordo da parte del lavoratore;
  3. oltre a ciò, il lavoratore può effettuare versamenti facoltativi sul proprio conto di risparmio personale, p. es. relativi alle ore di straordinario conformemente all’articolo. 28.6 lett. c. CCL

Il datore di lavoro deduce il contributo obbligatorio del lavoratore dal suo salario e versa ogni mese l’intero importo contributivo (quello del datore di lavoro e quello del lavoratore per un totale del 2.2%) sul conto di risparmio, conformemente alle istruzioni della Spida Sozialversicherungen.

Il contributo obbligatorio comprende il contributo di risparmio e il contributo di rischio. Inoltre può essere riscosso un contributo alle spese amministrative e anche un contributo al risanamento in caso di copertura insufficiente. Il Consiglio di fondazione composto pariteticamente decide in merito alla ripartizione di questi due contributi.

Il capitale risparmiato è fruttifero d’interessi.

Il capitale alimentato dai versamenti obbligatori del datore di lavoro e del lavoratore nonché da eventuali altri versamenti facoltativi è amministrato dalla Spida Sozialversicherungen. L’ufficio di esecuzione incaricato dell’incasso e dell’amministrazione ha in particolare i seguenti compiti:

  1. incasso dei contributi presso i datori di lavoro;
  2. gestione dei conti individuali dei lavoratori;
  3. investimento e interessi fruttiferi di tali importi e del patrimonio;
  4. allestimento di conteggi periodici sullo stato del capitale individuale dei singoli lavoratori;
  5. informazione e consulenza ai lavoratori per il ritiro del capitale.

Il versamento del capitale risparmiato è previsto al momento del pensionamento tra l’età minima per il pensionamento ai sensi dell’articolo 36.2 e il 65° anno d’età. Il capitale risparmiato può essere utilizzato per:

  1. un investimento nella cassa pensione del datore di lavoro al fine di migliorarne le prestazioni, a patto che questo sia previsto dal regolamento della cassa pensione;
  2. misure volte ad accompagnare o facilitare il pensionamento anticipato o flessibile conformemente all’articolo 36 CCL;
  3. un versamento in capitale.

Un versamento prima del raggiungimento dell’età pensionabile può essere richiesto nei seguenti casi:

  1. partenza definitiva dalla Svizzera;
  2. decesso del lavoratore;
  3. invalidità duratura completa o parziale;
  4. avviamento di un’attività in proprio;
  5. prelevamento anticipato nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni.
Esonero

Le ditte che dispongono di una previdenza professionale estesa e adempiono già alle disposizioni complementari in materia di contributi e prestazioni possono presentare una domanda di esonero per i contributi di risparmio. Il datore di lavoro deve confermare ogni anno che i presupposti per l’esonero siano soddisfatti. Per esempio attraverso una dichiarazione del Consiglio di fondazione della cassa pensione. Della valutazione della domanda è responsabile il comitato della CPN. In caso di dubbi esso ha la facoltà di ricorrere alla Spida Assicurazioni sociali o un perito esterno per una consulenza in materia.

Articoli 36 e 37; Accordo 2024: Modifica parziale art. 37.3

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) 2 giorni
Dal quarto al sesto mese 7 giorni
A partire dal settimo mese 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

 
I termini di disdetta
giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
  • l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
  • dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Orario di lavoro

La ripartizione della durata del lavoro (determinazione della durata del lavoro quotidiana, risp. settimanale) è di competenza del datore di lavoro. I lavoratori partecipano per tempo alle discussioni per prendere la relativa decisione. Restano riservate le disposizioni della legge federale sul lavoro. Nel caso di lavoro retribuito a salario orario, il grado di occupazione concordato può subire una riduzione massima del 15°% alla settimana

La durata del lavoro settimanale è pari in media a 40 ore. Una giornata lavorativa è pari a 8 ore di lavoro. Per il conteggio dell’indennità sostitutiva (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, ecc.) si utilizza come base di calcolo una durata quotidiana media di 8 ore. La durata del lavoro annuale è definita all’Appendice 10 in considerazione dell’articolo 28.3. Va osservata la durata massima del lavoro stabilita per legge.

Il calcolo del salario a ore avviene sulla base di una durata media mensile di 173,3 ore, rispettivamente 40 ore alla settimana.

Conformemente all'art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell’anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore in più – escluso il lavoro di recupero. Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore supplementari, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201a ora devono essere:

  1. pagate entro il 30 giugno, oppure
  2. compensate con tempo libero, oppure
  3. versate sul conto di risparmio del lavoratore conformemente agli articoli 19 e 37 CCL.

Su esplicita richiesta scritta del lavoratore, la CPN o la CP possono autorizzare delle deroghe. Il lavoratore inoltra la sua domanda motivata al più tardi nell’ultimo trimestre dell’anno civile.

Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro

Nel contratto individuale di lavoro non può essere concordata nessuna durata del lavoro superiore.

Durata del lavoro

In virtù dell’articolo 28.3 CCL la durata annuale lorda del lavoro 2024 (tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) è di 2096 ore.

Articoli 28.1, 28.3 – 28.4, 28.6 e 28.7; Appendice 10: articolo 1

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2023: max. CHF 40.35 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.75
Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'100.–


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Giorni festivi retribuiti

Al massimo 9 giorni festivi federali oppure cantonali all’anno sono indennizzabili, purchè cadano in un giorno lavorativo.

Articolo 34

Registrazione dell’orario di lavoro

Controllo dell’orario di lavoro

Nelle imprese e sulla base dei rapporti di lavoro si deve tenere una contabilità precisa delle ore lavorative. A tale scopo va utilizzato l’apposito modulo messo a disposizione dalla CPN (cfr. appendici al Contratto collettivo di lavoro) o, in sostituzione, un sistema equivalente sotto tutti i punti di vista. Alle imprese che infrangono queste disposizioni verrà comminata una multa convenzionale ai sensi dell’art. 13.4 lett. c CCL. Alla fine dell’anno e alla fine del rapporto di lavoro il conteggio delle ore di lavoro va consegnato al lavoratore. In qualsiasi momento il lavoratore ha diritto di prendere visione del conteggio relativo all’orario di lavoro.

Articolo 28.2

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