Prestito di personale

30.10.2020

Nuovo nel cantone di Ginevra: Entrata in vigore del salario minimo a partire dal 1° novembre 2020: CHF 23.--/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 19.02.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

Si applica a tutta la Svizzera.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 1

Si applica a tutte le aziende e unità operativa di aziende

  • titolari di un autorizzazione federale o cantonale per l'attività di collocamento di personale conformemente alla Legge sul collocamento (LC) e
  • la cui attività principale è costituita dal prestito di personale.

Le aziende che non rientrano nel presente campo di applicazione sono libere di aderire al CCL per il settore del prestito di personale. In tal caso la disdetta è solo possibile alla scadenza del CCL per il settore del prestito di personale, conformemente all’art. 43 del presente contratto.

Aziende con altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Alla scadenza di uno o più CCL dichiarati d’obbligatorietà generale o di un CCL giusta l’Appendice 1, come parimenti in caso di disdetta o abrogazione di uno di questi CCL, le disposizioni di tali CCL concernenti il salario e la durata del lavoro, così come eventuali disposizioni sul pensionamento flessibile del CCL in questione, rimangono applicabili durante il periodo dei negoziati, fino a che non interviene l’abbandono dei negoziati oppure la conclusione definitiva della la procedura di dichiarazione d’obbligatorietà. I particolari sono stabiliti dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale CPSPP.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 2 e 3

Si applica a tutti i lavoratori impiegati come lavoratori a prestito in aziende ai sensi dell'articolo 2.

Eccezioni

I lavoratori il cui salario supera il guadagno massimo assicurato SUVA non sottostanno al presente CCL per il settore del prestito di personale.

I singoli datori di lavoro che non sottostanno al CCL per il settore del prestito di personale sono liberi di aderire al CCL per il settore del prestito del personale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 4

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

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23.02.2024 13:34
01.03.2024
20.12.2023 15:48
01.01.2024
13.11.2023 15:39
01.01.2023
21.08.2023 11:33
01.01.2023
07.08.2023 17:09
01.01.2023
17.04.2023 11:35
01.01.2023
23.12.2022 16:39
01.01.2023
17.11.2022 17:27
01.12.2021
24.11.2021 14:49
01.12.2021
29.06.2021 12:15
01.07.2021
18.02.2021 14:19
01.01.2021
24.12.2020 11:27
01.01.2021
30.10.2020 16:54
01.11.2020
13.07.2020 14:53
01.01.2019
13.07.2020 14:52
01.01.2019
03.06.2020 18:58
01.01.2019
05.11.2019 09:17
01.01.2019
11.04.2019 18:11
01.01.2019
26.02.2019 09:41
01.01.2019
18.12.2018 16:01
01.01.2019

 

Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus


 

Salari / salari minimi

Salari minimi (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):

Base per il calcolo delle ore annuali: 52,07 settimane a 42 ore ciascuna = 2187 ore. La base di calcolo per il salario e per tutte le prestazioni e deduzioni è costituita in principio dal luogo in cui si trova l’azienda acquisitrice.

Anno Zona Classi salariali Salario annuele Salario mensile Salario orario (salario di base)
2019 Salari normali Non qualificato CHF 45'175.-- CHF 3'475.-- x 13 CHF 19.07
    Formato CHF 49'307.-- CHF 3'793.-- x 13 CHF 20.81
    Qualificato CHF 56'030.-- CHF 4'310.-- x 13 CHF 23.65
  Ticino Non qualificato CHF 39'780.-- CHF 3'060.-- x 13 CHF 16.79
    Formato CHF 46'446.-- CHF 3'573.-- x 13 CHF 19.60
    Qualificato CHF 52'780.-- CHF 4'060.-- x 13 CHF 22.28
  Zona a salario elevato Non qulificato CHF 47'775.-- CHF 3'675.-- x 13 CHF 20.16
    Formato CHF 52'738.-- CHF 4'057.-- x 13 CHF 22.26
    Qualificato CHF 59'930.-- CHF 4'610.-- x 13 CHF 25.29
2020 Salari normali Non qualificato CHF 46'150.-- CHF 3'550.-- x 13 CHF 19.48
    Formato CHF 49'993.-- CHF 3'846.-- x 13 CHF 21.10
    Qualificato CHF 56'810.-- CHF 4'370.-- x 13 CHF 23.98
  Ticino Non qualificato CHF 39'780.-- CHF 3'060.-- x 13 CHF 16.79
    Formato CHF 46'446.-- CHF 3'573.-- x 13 CHF 19.60
    Qualificato CHF 52'780.-- CHF 4'060.-- x 13 CHF 22.28
  Zona a salario elevato Non qualificato CHF 48'750.-- CHF 3'750.-- x 13 CHF 20.58
    Formato CHF 53'425.-- CHF 4'110.-- x 13 CHF 22.55
    Qualificato CHF 60'710.-- CHF 4'670.-- x 13 CHF 25.62

Le classi salariali, le assegnazioni alle classi e i salari inseriti nella banca dati elettronica CCL 'tempdata' costituiscono parte integrante del presente contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale.

Sono considerate zone a salario elevato l’agglomerazione di Berna, l’Arco del Lemano, ed i Cantoni BS, BL, ZH e GE. Le zone a salario elevato dell’agglomerazione di Berna e dell’Arco del Lemano sono definite all’Appendice 3.

Da tale validità, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici sono escluse le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell'art. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale. Questa esclusione è convenuta poiché i salari consueti di queste branche sono superiori ai salari minimi indicati all'art. 20 del presente CCL.

Modulo per il calcolo dei salari minimi CCL per il personale non qualificato, qualificato e formato per l’anno 2019:
Non qualificato, da 20 a 49 anni Salario normale CHF 3'475/ mese Salario elevato CHF 3'675/ mese TI CHF 3'060/ mese
Salario di base / ora CHF 19.07 CHF 20.16 CHF 16.79
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) CHF 0.61 CHF 0.65 CHF 0.54
Indennità di vacanza (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) CHF 1.64 CHF 1.73 CHF 1.44
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi +indennità di vacanza) CHF 1.78 CHF 1.88 CHF 1.56
Salario lordo / ora CHF 23.10 CHF 24.42 CHF 20.33
 
Non qualificato, fino a 19 anni oppure oltre 50 anni Salario normale CHF 3'475/ mese Salario elevato CHF 3'675/ mese CHF TI 3'060/ mese
Salario di base / ora CHF 19.07 CHF 20.16 CHF 16.79
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) CHF 0.61 CHF 0.65 CHF 0.54
Indennità di vacanza (10,6% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) CHF 2.09 CHF 2.21 CHF 1.84
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi + indennità di vacanza) CHF 1.81 CHF 1.92 CHF 1.60
Salario lordo / ora CHF 23.58 CHF 24.94 CHF 20.77
 
Qualificato, da 20 a 49 anni Salario normale CHF 4'310/ mese Salario elevato CHF 4'610/ mese TI CHF 4'060/ mese
Salario di base / ora CHF 23.65 CHF 25.29 CHF 22.28
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) CHF 0.76 CHF 0.81 CHF 0.71
Indennità di vacanza (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) CHF 2.03 CHF 2.17 CHF 1.92
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi +indennità di vacanza CHF 2.20 CHF 2.36 CHF 2.07
Salario lordo / ora CHF 28.64 CHF 30.63 CHF 26.98
 
Qualificato, fino a 19 anni oppure oltre 50 anni Salario normale CHF 4'310/ mese Salario elevato CHF 4'610/ mese TI CHF 4'060/ mese
Salario di base / ora CHF 23.65 CHF 25.29 CHF 22.28
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) CHF 0.76 CHF 0.81 CHF 0.71
Indennità di vacanza (10,6% % della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) CHF 2.59 CHF 2.77 CHF 2.44
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi +indennità di vacanza) CHF 2.25 CHF 2.40 CHF 2.12
Salario lordo / ora CHF 29.25 CHF 31.27 CHF 27.55
 
Formato, da 20 a 49 anni Salario normale CHF 3'793/ mese Salario elevato CHF 4'057/ mese TI CHF 3'573/ mese
Salario di base / ora CHF 20.81 CHF 22.26 CHF 19.60
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) CHF 0.67 CHF 0.71 CHF 0.63
Indennità di vacanza (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) CHF 1.79 CHF 1.91 CHF 1.69
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi + indennità di vacanza) CHF 1.94 CHF 2.07 CHF 1.83
Salario lordo / ora CHF 25.21 CHF 26.95 CHF 23.75
 
Formato, fino a 19 anni oppure oltre 50 anni Salario normale CHF 3'793/ mese Salario elevato CHF 4'057/ mese TI CHF 3'573/ mese
Salario di base / ora CHF 20.81 CHF 22.26 CHF 19.60
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) CHF 0.67 CHF 0.71 CHF 0.63
Indennità di vacanza (10,6% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) CHF 2.28 CHF 2.44 CHF 2.14
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi + indennità di vacanza) CHF 1.98 CHF 2.12 CHF 1.86
Salario lordo / ora CHF 25.74 CHF 27.53 CHF 24.23

Modulo per il calcolo dei salari minimi CCL per il personale non qualificato, qualificato e formato per l’anno 2020:
Non qualificato, da 20 a 49 anni Salario normale CHF 3'550/mese Salario elevato CHF 3'750/mese TI CHF 3'060/mese
Salario di base / ora CHF 19.48 CHF 20.58 CHF 16.79
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) CHF 0.62 CHF 0.66 CHF 0.54
Indennità di vacanza (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) CHF 1.67 CHF 1.77 CHF 1.44
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi +indennità di vacanza) CHF 1.81 CHF 1.92 CHF 1.56
Salario lordo/ora CHF 23.58 CHF 24.93 CHF 20.33
 
Non qualificato, fino a 19 anni oppure oltre 50 anni Salario normale CHF 3'550/ mese Salario elevato CHF 3'750/ mese CHF TI 3'060/ mese
Salario di base / ora CHF 19.48 CHF 20.58 CHF 16.79
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) CHF 0.62 CHF 0.66 CHF 0.54
Indennità di vacanza (10,6% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) CHF 2.13 CHF 2.25 CHF 1.84
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi + indennità di vacanza) CHF 1.85 CHF 1.96 CHF 1.60
Salario lordo / ora CHF 24.08 CHF 25.45 CHF 20.77
 
Qualificato, da 20 a 49 anni Salario normale CHF 4'370/ mese Salario elevato CHF 4'670/ mese TI CHF 4'060/ mese
Salario di base / ora CHF 23.98 CHF 25.62 CHF 22.28
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) CHF 0.77 CHF 0.82 CHF 0.71
Indennità di vacanza (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) CHF 2.06 CHF 2.20 CHF 1.92
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi +indennità di vacanza CHF 2.23 CHF 2.39 CHF 2.07
Salario lordo / ora CHF 29.04 CHF 31.03 CHF 26.98
 
Qualificato, fino a 19 anni oppure oltre 50 anni Salario normale CHF 4'370/ mese Salario elevato CHF 4'670/ mese TI CHF 4'060/ mese
Salario di base / ora CHF 23.98 CHF 25.62 CHF 22.28
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) CHF 0.77 CHF 0.82 CHF 0.71
Indennità di vacanza (10,6% % della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) CHF 2.62 CHF 2.80 CHF 2.44
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi +indennità di vacanza) CHF 2.28 CHF 2.44 CHF 2.12
Salario lordo / ora CHF 29.65 CHF 31.68 CHF 27.55
 
Formato, da 20 a 49 anni Salario normale CHF 3'846/ mese Salario elevato CHF 4'110/ mese TI CHF 3'573/ mese
Salario di base / ora CHF 21.10 CHF 22.55 CHF 19.60
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) CHF 0.68 CHF 0.72 CHF 0.63
Indennità di vacanza (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) CHF 1.81 CHF 1.94 CHF 1.69
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi + indennità di vacanza) CHF 1.97 CHF 2.10 CHF 1.83
Salario lordo / ora CHF 25.56 CHF 27.31 CHF 23.75
 
Formato, fino a 19 anni oppure oltre 50 anni Salario normale CHF 3'846/ mese Salario elevato CHF 4'110/ mese TI CHF 3'573/ mese
Salario di base / ora CHF 21.10 CHF 22.55 CHF 19.60
Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) CHF 0.68 CHF 0.72 CHF 0.63
Indennità di vacanza (10,6% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) CHF 2.31 CHF 2.47 CHF 2.14
13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi + indennità di vacanza) CHF 2.01 CHF 2.14 CHF 1.86
Salario lordo / ora CHF 26.10 CHF 27.88 CHF 24.23


Nel primo anno dopo l'apprendistato il salario minimo (per lavoratori qualificati) può essere ridotto del 10%.

Dietro richiesta, la Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP) può - con il consenso della commissione professionale paritetica competente - autorizzare salari fino al 15% inferiori alle tariffe fissate per i lavoratori d'età inferiore ai 17 anni, studenti, praticanti e persone che lavorano al massimo due mesi durante l'anno civile, nonché per persone con limitate capacità di rendimento fisico o intellettuale.

Cantone di Ginevra

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Cantone di Neuchâtel 

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 18, 20, 21 e 22; appendici 2 e 3

Tredicesima mensilità

Sussiste un diritto alla 13a mensilità.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 18.2

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Lavoro a turni

Turni di lavoro notturno temporaeno prestati provvisoriamente
(23 alle 6, 22 alle 5 o 00 alle 7): supplemento salariale del 25%



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 25

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali:
ChiContributo
Lavoratori0.7% di salario
Datori0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiegoTermine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi)2 giorni
Dal quarto al sesto mese7 giorni
A partire dal settimo mese1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Lavoro straordinario / ore supplementari

Numero oreSupplemento
Orario normale42 ore la settimana
Ore supplementari43a (> 42 ore) - 45a ora settimanalePagamento senza supplemento, risp. compensazione 1:1
Lavoro straordinario46a (> 45 ore) ora settimanale o 10a ora e mezza (> 9 ore e 30 min.) ora giornalierasupplemento del 25% (salario di base + parte 13e mensilità) per i giorni settimanali e del 50% (salario di base + parte 13e mensilità) per le domeniche

I supplementi per il lavoro straordinario giornaliero e quello settimanale non vengono accumulati. Per il supplemento fa state quella categoria di lavoro straordinario con i maggior numero di ore per settimana. Per i supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale non possono essere accumulati. Viene preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato.

Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo ecc.). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o aziendali vigenti in questi
ambiti si applicano anche al personale a prestito.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 12 e 24

Giorni festivi retribuiti

Trascorse 13 settimane, il lavoratore ha diritto all'indennità per la perdita di guadagno per tutti i giorni festivi ufficiali equiparabili alla domenica che cadono su un giorno lavorativo. II datore di lavoro è libero di indennizzare il giorno festivo con un supplemento forfettario pari al 3,2% (per le modalità di conteggio fa state l'Appendice 2). Il lavoratore ha diritto sin dal primo giorno di lavoro all'indennità per la perdita di guadagno per il 1° agosto, ammesso che esso cada su un giorno lavorativo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 14, appendice 2

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

OccasioneGiorni remunerati (*1)
Matrimonio (al matrimonio é equiparata l'unione domestica registrata) del lavoratore3 giorni
Decesso di un membro del nucleo famigliare o del partner convivente3 giorni
Decesso di fratelli/sorelle, genitori, nonni e suoceri1 giorno
Nascita o matrimonio (al matrimonio é equiparata l'unione domestica registrata) di un/a figlio/a1 giorno
Proprio trasloco1 giorno
Ispezione militare1/2 giorno
Cura dei propri figli malati, o di quelli che vivono nella stessa economia domestica: al massimo, per ogni caso di malattia3 giorni
Adempimento di obblighi legaliLe ore necessarie
(*1) Gli giorni sono remunerati dopo il periodo di prova. L'indennità è calcolata in base all'orario di lavoro normale stabilito dal contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 15

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese

Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Ore di lavoro notturno prestate provvisoriamente (23 alle 6): supplemento salariale del 25%
Turni di lavoro notturno prestati provvisoriamente
(23 alle 6, 22 alle 5 o 00 alle 7): supplemento salariale del 25%

I supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale non possono essere accumulati. Viene preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato.

Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo ecc.). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o aziendali vigenti in questi
ambiti si applicano anche al personale a prestito.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 24 e 25

Rimborso spese

Pasti fuori sede:
Se un contratto collettivo settoriale, le cui disposizioni salariali sono parte integrante del presente contratto, prevede un'indennità per i pasti in caso di lavoro fuori sede, tale indennità è dovuta anche al personale a prestito.

Attenzione:
Per le disposizioni salariali e sulla durata del lavoro ai sensi dell' articolo 20 LC (RS 823.11) e dell' articolo 48a OC (RS 823.111) vige il principio della precedenza di tali disposizioni dei CCL dichiarati d' obbligatorietà generale, e dei CCL figuranti nell' elenco all' Appendice 1.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 27

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Campo d'applicazione personale

Si applica a tutti i lavoratori impiegati come lavoratori a prestito in aziende ai sensi del'articolo 2.

Eccezioni: lavoratori il cui salario supera il guadagno massimo assicurato SUVA non sottostanno al presente CCL per il settore del prestito di personale.

I singoli datori di lavoro che non sottostanno al CCL per il settore del prestito di personale sono liberi di aderire al CCL per il settore del prestito del personale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 4

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Campo d'applicazione geografico

Si applica a tutta la Svizzera.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 1

Vacanze

Categoria d'etàGiorni di vacanzeIndennità
Fino al compimento del 20° anno di età25 giorni lavorativi10.6%
A partire dal 20° anno di età20 giorni lavorativi8.33%
A partire dal 50° anno di età25 giorni lavorativi10.6%

Per rapporti di lavoro di durata massima di 3 mesi, il salario per le vacanze può essere versato direttamente con il salario, ma deve essere indicato separatamente nel conteggio salariale. Per tutti gli altri rapporti di lavoro, il salario per le vacanze può essere versato soltanto al momento delle vacanze o in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, ammesso che fruire delle vacanze durante il periodo di disdetta non sia possibile o sia vietato dalla legge. I conteggi salariali devono regolarmente riportare il saldo aggiornato dei giorni di vacanze.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 13 e appendice 2

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione:
ChiObbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoriadal 1° giorno
altri lavoratorifacoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesiobbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesinessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesiobbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavorosempre obbligatoria

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'175.--

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'152.50

Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

La dichiarazione d’obbligatorietà è valida per tutte le aziende
a. che possiedono un permesso di lavoro a prestito federale o cantonale conformemente alle Legge federale sul collocamento e
b. la cui attività principale è costituita dal prestito di personale.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Categorie salariali

Categorie salarialiDescrizione
QualificatiSono considerati lavoratori qualificati quelli in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) del settore, oppure una formazione professionale di base conclusa, della durata di almeno tre anni, idonea per l'attività in questione, oppure un certificato federale di formazione pratica (CFP) nel settore in questione e con almeno tre anni di esperienza nell'attività in questione
FormatoSono considerati lavoratori formati, colore che possono vantare almeno quattro anni di esperienza professionale nel l'attività in questione, sempre che per l'attività esista una formazione professionale, e che hanno svolto almeno 1000 ore di lavoro per anno civile. Il salario minimo per i lavoratori formati corrisponde all'88% dei salari minimi dei lavoratori qualificati
Non qualificati



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 20

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

La dichiarazione d’obbligatorietà generale vale per i lavoratori che vengono prestati dalle aziende conformemente alla cifra 2. Sono esclusi i lavoratori con salari al di sopra del guadagno massimo assicurato in base alla SUVA. Sono anche esclusi lavoratori che vengono prestati nelle aziende agricole in caso di difficoltà (per esempio assenze dovute alle vacanze e impedimenti al lavoro del dirigente dell’azienda o a situazioni di ingente lavoro).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

La dichiarazione d’obbligatorietà generale è valida per tutto il territorio della Svizzera.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.

Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Malattia

Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.

La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Campo d'applicazione aziendale

Si applica a tutte le aziende e unità operativa di aziende titolari di un autorizzazione federale o cantonale per l'attività di collocamento di personale conformemente alla Legge sul collocamento (LC) e la cui attività principale è costituita dal prestito di personale.

Le aziende che non rientrano nel presente campo di applicazione sono libere di aderire al CCL per il settore del prestito di personale. In tal caso la disdetta è solo possibile alla scadenza del CCL per il settore del prestito di personale, conformemente all’art. 43 del presente contratto.

Aziende con altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei CCL DOG dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validità, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici sono escluse le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell'art. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 2 e 3

Orario di lavoro

42 ore a settimana



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 12

Compiti organi paritetici

Applicazione:
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).



Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

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