Prestito di personale Industria svizzera di mobili

01.05.2020

Nuovo nel cantone di Ginevra: Entrata in vigore del salario minimo a partire dal 1° novembre 2020: CHF 23.--/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 19.04.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.05.2024 - 31.12.2025 (CCL del ramo)

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19.04.2024 15:08
01.05.2024
17.11.2023 11:56
01.05.2023
02.06.2023 15:36
01.05.2023
25.04.2023 12:29
01.05.2023
13.03.2023 16:33
01.05.2022
03.03.2023 10:52
01.05.2022
28.12.2022 15:54
01.05.2022
28.04.2022 17:07
01.05.2022
20.12.2021 14:55
01.09.2021
03.09.2021 11:00
01.09.2021
26.08.2021 16:13
01.09.2021
23.06.2021 13:09
01.01.2021
11.02.2021 14:51
01.01.2021
17.12.2020 15:18
01.01.2021
30.10.2020 17:57
01.05.2020
10.07.2020 12:57
01.05.2020
10.07.2020 12:57
01.05.2020
04.06.2020 13:56
01.05.2020
01.01.2020 00:00
01.05.2020
29.04.2020 23:59
01.01.2020
16.12.2019 11:37
01.01.2020

 

Rimborso spese

Per il lavoro in trasferta (4 km fuori del posto di lavoro) i lavoratori hanno diritto alle seguenti indennità forfetarie:
Tipo di speseIndennità
ColazioneCHF 10.--
PranzoCHF 19.--
CenaCHF 19.--
Pernottamento CHF 75.--
Totale CHF 123.--
Indennità adeguate saranno concordate nel caso in cui i lavoratori effettuino trasferte in località particolarmente costose. Se l’impresa provvede direttamente al vitto e all’alloggio non insorge nessuna pretesa alle indennità di cui agli articoli 17.1 e 17.2.

Le spese di viaggio sostenute dai lavoratori a causa del lavoro in trasferta, saranno rimborsate dall’impresa.
Tipo di speseIndennità
Utilizzo di un’autovettura privata almeno CHF -.65/km
Utilizzo di una motocicletta almeno CHF -.35/km
Utilizzo di un motociclo almeno CHF -.20/km
Il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro consueto è considerato il tragitto di lavoro normale ed è a carico del lavoratore. In caso di attività in trasferta, il tempo di viaggio supplementare vale come tempo di lavoro e i costi di trasporto supplementari sono a carico del datore di lavoro.

Scadenza
In base al conteggio presentato dai lavoratori, il rimborso delle spese sarà effettuato di volta in volta assieme al salario.

Articoli 17 – 19

Aumento salariale

2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2020):
Aumento del salario sul monte salari totale dell’1.5%, di cui lo 0.75% individuale e lo 0.75% generale. Gli aumenti di salario concessi per il 2019 possono essere computati.
Gli apprendisti sono esclusi da questo aumento salariale.
Per i lavoratori con salario orario deve essere applicata la stessa base di calcolo.

I collaboratori, che sono entrati in funzione tra il 01.01.2019 e il 31.12.2019, su base individuale avranno lo 0.5% di aumento salariale.



Articolo 40; Aggiunta all'articolo 6

Lavoro a turni

In caso di lavoro a turni in regime a doppio turno, i lavoratori hanno dirito a un’indennità di turno del 10% calcolata sui salari orari minimi contrattuali di cui all’articolo 6.3.
Per essere considerata lavoro a turni, l’attività lavorativa deve richiedere l’impiego di due o più lavoratori sullo stesso posto di lavoro e deve iniziare prima delle ore 06.00 e/o terminare dopo le ore 18.00.

Articolo 6.5

Vacanze

utti i lavoratori hanno diritto per ogni anno civile (1° gennaio fino al 31 dicembre) alle seguenti vacanze retribuite:
Categoria di età Giorni di vacanza
Giovani e apprendisti25 giorni lavorativi
Dal primo anno di servizio 21 giorni lavorativi
Dal 40.mo fino al 50mo anno di età 22 giorni lavorativi
Dal 50.mo anno di età 25 giorni lavorativi
Dal 60.mo anno di età 30 giorni lavorativi
Nell’anno in cui si compie il 50.mo rispettivamente il 60.mo anno di età sussiste il diritto ad un pro rata sulla quinta rispettivamente sesta settimana di vacanze. Le vacanze aziendali devono essere comunicate al personale dipendente entro il 15 dicembre.

Se il rapporto di lavoro nell’anno corrispondente è durato meno di 12 mesi, i lavoratori hanno diritto a vacanze pro rata temporis. Se il rapporto di lavoro in un mese è durato 15 o più gorni, il mese in questione verrà considerato per intero. Se invece il rapporto di lavoro in un mese è durato meno di 15 giorni, viene meno per quel mese ogni diritto alle vacanze.

In caso di limitazione aziendali o perdite di lavoro imputabili a colpa propria per oltre due mesi, esiste solo un diritto pro rata alle vacanze. Se a causa di malattia, infortunio o servizio militare subentra una perdita di lavoro superiore a due mesi, il diritto alle vacanze può essere proporzionalmente ridotto. Le prime 4 settimane di servizio militare non danno adito a riduzione delle vacanze. In caso di scioglimento del rapporto di lavoro, i lavoratori hanno un diritto pro rata.
Un giorno di vacanza è calcolato sulla base di 8.2 ore.

Per i lavoratori a cottimo fa testo il salario medio degli ultimi 3 periodi di retribuzione precedenti l’inizio delle vacanze.

I giorni festivi o di riposo che cadono durante le vacanze, e che sono indennizzati conformemente all’articolo 21, non valgono come giorni di vacanza.

Se non esiste un diritto al pagamento del salario in misura corrispondente alle vacanze aziendali (ad esempio, per anni di servizio incompleto, anticipi presi sulle vacanze, ecc.), i giorni che non danno diritto a remunerazione sono da considerare come vacanze non retribuite, ma possono essere, tuttavia, recuperati anticipatamente o posticipatamente.

Articolo 20

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Salari / salari minimi

Salari minimi dal 2013 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° ottobre 2013):
Categoria 18° anno di età 19° anno di età 20° anno di età - 1° anno di esperienza 2° anno di esperienza 3° anno di esperienza 4° anno di esperienza dal 5° anno di esperienza
Professionisti: professionisti con attestato professionale (AP), ecc (A1)     CHF 4'284.-- al mese, risp. CHF 24.07 per ora CHF 4'493.-- al mese, risp. CHF 25.24 per ora CHF 4'702.-- al mese, risp. CHF 26.42 per ora CHF 4'963.-- al mese, risp. CHF 27.88 per ora CHF 5'224.-- al mese, risp. CHF 29.35 per ora
Professionisti: professionisti con CFC, ecc. (A2)   CHF 4'042.-- al mese, risp. CHF 22.71 per ora CHF 4'135.-- al mese, risp. CHF 23.23 per ora CHF 4'274.-- al mese, risp. CHF 24.01 per ora CHF 4'367.-- al mese, risp. CHF 24.53 per ora CHF 4'506.-- al mese, risp. CHF 25.31 per ora CHF 4'646.-- al mese, risp. CHF 26.10 per ora
Professionisti: lavoratori con CFP, praticanti e lavoratrici/lavoratori che svolgono funzioni che necessitano di un prolungato periodo di apprendimento empirico, lavoratori qualificati che non rispondono al profilo della categoria A2 (B1) CHF 3'725.-- al mese, risp. CHF 20.93 per ora CHF 3'725.-- al mese, risp. CHF 20.93 per ora CHF 3'807.-- al mese, risp. CHF 21.39 per ora CHF 3'890.-- al mese, risp. CHF 21.85 per ora CHF 3'973.-- al mese, risp. CHF 22.32 per ora CHF 4'056.-- al mese, risp. CHF 22.79 per ora CHF 4'139.-- al mese, risp. CHF 23.25 per ora
Collaboratrici e collaboratori senza qualifica: collaboratori ausiliari (B2) CHF 3'515.-- al mese, risp. CHF 19.75 per ora CHF 3'515.-- al mese, risp. CHF 19.75 per ora CHF 3'589.-- al mese, risp. CHF 20.16 per ora CHF 3'700.-- al mese, risp. CHF 20.79 per ora      

Per giovani lavoratori con meno di 18 anni di età, il salario sarà fissato individualmente.

Condizioni di salario particolari
Per i lavoratori con una durevole incapacità al pieno rendimento dovuta a infermità fisica o mentale, comprovata da un certificato medico, i salari minimi rappresentano solo un valore indicativo. Qualora il salario sia inferiore al salario minimo, l’accordo salariale deve essere fissato per iscritto con esplicito riferimento alla menomazione. Situazioni transitorie o una pratica professionale insufficiente o carente non soddisfano la fattispecie della minore capacità di rendimento.
Sono ammesse per periodi di tempo delimitati misure di reintegrazione a seguito di necessità sociali comprovate e confermate dalle autorità. Nei casi controversi di cui al secondo capoverso, gli accordi vanno sottoposti alla Commissione professionale paritetica (PARISEM) che deciderà (...) Anche questi lavoratori hanno diritto agli aumenti salariali dovuti al carovita. Ai lavoratori occupati a cottimo è garantito il salario base concordato. Determinante, a tal fine, è il reddito salariale medio di due periodi di paga consecutivi. Ai lavoratori occupati a cottimo è garantito il salario base concordato. Determinante, a tal fine, è il reddito salariale medio di due periodi di paga consecutivi.

Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08/ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone di Ginevra: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)


Articoli 6 e 7.1 – 7.2; Modello di livello salariale

Tredicesima mensilità

I lavoratori hanno diritto annualmente ad una 13.ma mensilità. Resta riservata una eventuale riduzione conformemente all’articolo 4.7. e 8.5. Per i lavoratori pagati ad ora il salario mensile è calcolato conformemente alle disposizioni dell’articolo 4 capoverso 1.

Se il rapporto di lavoro ha inizio o cessa regolarmente nel corso di un anno civile, sussiste il diritto pro rata alla 13.ma mensilità, fatte salve le disposizioni dell’articolo 8 capoverso 1. Se il rapporto di lavoro viene sciolto durante il periodo di prova non sussiste il diritto pro rata alla 13.ma mensilità.

Se nel corso dell’anno civile il lavoratore non è in grado di fornire la prestazione lavorativa per un periodo complessivo superiore a due mesi, la 13a mensilità viene ridotta di un dodicesimo per ogni mese intero di assenza. Per eventuale periodi di diritto a indennità giornaliere non sussiste il diritto pro rata alla 13a mensilità. Nell’indennità tale quota è già compresa. Il servizio militare obbligatorio fino a 4 settimane non è reso in considerazione.

Articoli 8.1 – 8.5

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

L'articolo 6 e l'articolo 36 non sono validi per il personale commerciale. L’articolo 6 non è applicabile al personale in formazione. Per i conducenti professionisti vale, per quanto attiene l'orario di lavoro e di riposo, l'ordinanza federale sulla durata del lavoro e di riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (ordinanza per gli autisti).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

OccasioneGiorni compensati
Matrimonio proprio1 giorno
Nascita di figli legittimi 3 giorni
Morte del coniuge e dei propri figli 3 giorni
Decesso di genitori, suoceri, fratelli, sorelle (*1)1 giorno
Decesso di nipoti, cognati, cognate o nonni (*1)1 giorno
Trasloco di lavoratori aventi una economia domestica propria e che non hanno disdetto il rapporto di lavoro 1 giorno al massimo 1 volta l'anno
Ispezioni militare 1/2 giorno (min.)
(*1) l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio

Il diritto all’indennità ai sensi del capoverso 1 sussiste solamente se le assenze hanno effettivamente luogo e quindi provocano una perdita di salario. L’intera perdita di salario sarà versata, a titolo d’indennità, con il salario corrente.

Articolo 15

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese

Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Esso è valido per i rapporti di lavoro tra le imprese che producono, a livello industriale, mobili in generale e mobili da salotto in senso lato, mobili per ufficio e letti, e i loro lavoratori con formazione professionale, con qualifica empirica, non qualificati e in formazione.
Sono esclusi:
- i dipendenti con funzioni aziendali direttive ed i lavoratori con procura ai sensi dell'articolo 458 e 462 del Codice delle obbligazioni

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2

Campo d'applicazione personale

È valido per i lavoratori con formazione professionale, con qualifica empirica, non qualificati e in formazione, in quanto non sottoposti ad altri CCL. Sono esclusi i dipendenti con funzioni aziendali direttiva e con procura. L’art. 6 'Salari' e l’art. 37 'Contributo ai costi di esecuzione, di perfezionamento professionale e alle opere sociali' non sono validi per il personale di commercio. L’art. 6 non è applicabile al personale in formazione. Per le conducenti e i conducenti professionisti vale, per quanto attiene l’orario di lavoro e si riposo, l’ordinanza federale sull’orario di lavoro e di riposo dei conducenti di veicoli a motore.

Articoli 1.2 e 1.3

Campo d'applicazione geografico

È valido per tutta la Svizzera.

Articolo 1.1

Malattia

Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.

La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Tipo di lavoro Supplemento
lavoro notturno 50%
Lavoro di domenica 100%

Articoli 5.4 et 5.5

Compiti organi paritetici

Applicazione:
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).



Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Categorie salariali

Categoria salarialeFormazione
A1Professionisti con attestato professionale (AP)Professionisti i cui compiti esigono competenze chiaramente superiori al tirocinio (caporeparto, caposquadra, capomacchinista, maestro imbottitore/maestra imbottitrice di mobili (ecc.).
A2Professionisti con CFCDiploma specifico del ramo, conseguito dopo avere assolto un apprendistato di almeno tre anni (oppure l’attestato di capacità federale conseguita in base all’articolo 41 della LFP), così come lavoratori con formazione equivalente.
B1Lavoratori con Certificato federale di formazione pratica (CFP)Praticanti e lavoratrici/lavoratori che svolgono funzioni che necessitano di un prolungato periodo di apprendimento empirico e possiedono pertanto determinate abilità e conoscenze dei materiali e delle attrezzature dell’azienda, così come i lavoratori qualificati che non rispondono al profilo della categoria A2.
B2Collaboratrici e collaboratori senza qualifica che vengono impiegati come collaboratori ausiliari.
Qualora sussistano dei dubbi riguardo all’assegnazione a una categoria salariale, la decisione spetta alla Commissione paritetica professionale.

Articolo 6.2

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Giorni festivi retribuiti

A tutti i lavoratori è riconosciuto il diritto a 9 giorni festivi o di riposo pagati che cadono in un giorno lavorativo.

I giorni festivi e di riposo per i quali deve essere pagata un’indennità, sono da fissare anticipatamente di comune accordo fra l’azienda e le maestranze. A titolo di indennità si deve corrispondere il salario completo che si sarebbe potuto guadagnare in detti giorni, versandolo di volta in volta con il salario corrente. L’indennità non deve esser corrisposta qualora i lavoratori si assentino dal lavoro senza motivi plausibili immediatamente prima o dopo il giorno festivo o di riposo.

Ai lavoratori impiegati eccezionalmente con retribuzione oraria deve essere in ogni caso versata, oltre al salario base e ad eventuali supplementi per lavoro straordinario, un’indennità per giorni festivi pari al 3.59%.

Articolo 21

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.

Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione:
ChiObbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoriadal 1° giorno
altri lavoratorifacoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesiobbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesinessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesiobbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavorosempre obbligatoria

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'175.--

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'152.50

Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiegoTermine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi)2 giorni
Dal quarto al sesto mese7 giorni
A partire dal settimo mese1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Lavoro straordinario / ore supplementari

È considerato lavoro straordinario quello che supera le 45 ore settimanali. Al riguardo non viene tenuto conto delle ore di recupero.
Se non viene effettuata una compensazione in tempo libero, l’impresa dovrà corrispondere i seguenti supplementi: per ore di lavoro supplementari (lavoro straordinario) normali 25%

Per il tempo di viaggio non è dovuto nessun supplemento.

La retribuzione oraria dei lavoratori che percepiscono un salario mensile viene calcolata partendo da una base di 178 ore di lavoro mensili.

Articoli 5.2, 5.4 e 5.6

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali:
ChiContributo
Lavoratori0.7% di salario
Datori0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Campo d'applicazione aziendale

È valido per le ditte aderenti alla SEM, nonché per altre imprese che producono, a livello industriale, mobili in generale e mobili da salotto in senso lato, mobili per ufficio e letti.

Articolo 1.2

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Orario di lavoro

L’orario di lavoro settimanale può essere definito con flessibilità a livello aziendale nel modo seguente:
Media settimanaleFascia oraria settimanaleMedia mensileTotale delle ore annue
41 ore32–45 ore178 ore2138 ore

Se, per motivi non imputabili ai lavoratori, la fascia oraria mensile non raggiunge 139 ore, la differenza tra il lavoro prestato e la fascia oraria minima dev’essere compensata a spese del datore di lavoro.
(...)
La settimana lavorativa conta 5 giorni.

I lavoratori hanno diritto ad un salario mensile invariabile. La media annuale dell’orario di lavoro mensile costituisce la base per il calcolo
– del salario mensile fisso;
– del salario in durante le vacanze e giorni festivi;
– del salario in caso di malattia ed infortunio;
– del salario durante il servizio militare e protezione civile;
– del salario in caso di giorni di assenza secondo l’articolo 15;
– del salario in caso di riduzione dell’orario di lavoro.

L’impresa ha l’obbligo di effettuare un controllo dell’orario di lavoro di tutti i lavoratori e di comunicare loro mensilmente il saldo del conto orario di lavoro. La documentazione di detto controllo deve essere conservata per cinque anni dall’impresa.

A fine anno, risp. a un determinato giorno fisso stabilito dall’impresa, si possono riportare al massimo 100 ore in più o in meno sul conto dell’anno successivo. Oltre questo limite, le ulteriori ore in più devono essere compensate in base all’articolo 5. Le ore in meno non imputabili a colpe dei lavoratori sono a carico dell’impresa. Se l’impresa non sceglie l’ultimo giorno dell’anno quale scadenza fissa, essa deve comunicare alla Commissione professionale paritetica la data scelta in alternativa.

Gli orari di lavoro settimanale flessibili devono essere concordati con il personale dipendente, rispettivamente con la commissione aziendale, una settimana prima della loro introduzione. Ciò vale anche per la suddivisione dell’orario di lavoro giornaliero. Dev’essere rispettata una pausa di almeno mezz’ora per il pranzo. Lo sgombero del posto di lavoro e il riordino degli attrezzi avviene durante il tempo di lavoro, posto che a tale compito debbano provvedere i lavoratori.

I lavoratori sono tenuti a rispettare con precisione gli orari di lavoro. I dipendenti che mancano al lavoro ingiustificatamente, senza motivo valido e senza autorizzazione dell’azienda, dovranno subire una riduzione della quota della 13ma mensilità pari al 5% per ogni 41 ore di lavoro perso, a meno che l’ammanco non venga recuperato.

Articoli 4.1 – 4.7

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