Prestito di personale Installazione elettrica e installazione delle telecomunicazioni

01.06.2019

Prolongation de la déclaration de force obligatoire (sans modification) jusqu'au 31 décembre 2021

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 05.03.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.04.2024 - 31.12.2024 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

Il CCL vale per tutto il territorio svizzero.

Fanno eccezione i datori di lavoro e i lavoratori dei Cantoni di Ginevra e Vallese, i quali dispongono di un proprio CCL.

Articolo 3.1

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro fanno stato direttamente per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori di ditte o parti di ditte che realizzano:

  1. nell’ambito della bassa tensione, realizzano a partire dal punto di iniezione installazioni assoggettate all’Ordinanza concernente gli impianti a bassa tensione (OIBT). Tali attività comprendono l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici, impianti di informatica e/o IT per edifici, impianti di generazione di energia elettrica e installazioni provvisorie;
  2. nell’ambito della bassissima tensione, installano e gestiscono la manutenzione di impianti di comunicazione, sicurezza, IT e tecnica di automazione a partire dal punto di transizione dai sistemi pubblici fino agli impianti degli utenti;
  3. eseguono lavori di scanalature, tracciati, posa di tubature e scatole di derivazione nonché altri lavori preparatori per le attività di cui ai punti a. e b.

Il CCL si applica a tutte le aziende affiliate a EIT.swiss nella misura in cui non siano escluse dal campo di applicazione del presente CCL da una dichiarazione della Commissione Paritetica Nazionale (CPN).

Allo scopo di assicurare l’unità aziendale, il CCL si applica a tutti i settori artigianali affini di un’azienda (art. 3.2.1 CCL), nella misura in cui non siano espressamente sottoposti ad un altro CCL in quanto membri di un’altra associazione padronale.

Le disposizioni del CCL relative alle condizioni lavorative e salariali (ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge sui lavoratori distaccati, LDist e della relativa ordinanza, ODist) trovano applicazione anche per i datori di lavoro con sede all’estero che eseguono lavori nell’ambito di validità territoriale di cui all’art 3.1.1.

In caso di dubbi in merito all’assoggettamento, la decisione compete alla Commissione paritetica nazionale (CPN).

Articolo 3.3

Il CCL si applica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici sottoposti al campo di applicazione del CCL. In caso di dubbi in merito all’assoggettamento, la decisione compete alla Commissione paritetica nazionale (CPN).

Per gli apprendisti ai sensi dell’OFPr (ai sensi dell’Ordinanza della SEFRI (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione) del 27 aprile 2015 sulla formazione professionale di base, i quali svolgono un tirocinio con attestato federale di capacità (AFC)], con effetto dal 1° gennaio 2020 trovano applicazione i seguenti articoli del CCL in materia di orario di lavoro (art. 20), giorni festivi (art. 30), indennità per giorni festivi (art. 31), indennità per assenze (art. 32), rimborso spese (art. 33) e corresponsione del salario (art. 35), 13a mensilità e conteggio (art. 18). Gli apprendisti non versano alcun contributo alle spese di applicazione, di formazione e di perfezionamento.

Lavoratori non sottoposti

  1. il titolare dell’azienda ed i suoi familiari, come da art. 4, cpv.1 LL;
  2. i quadri;
  3. i lavoratori che effettuano prevalentemente lavori di tipo amministrativo, come corrispondenza, contabilità salari, contabilità e servizio del personale, oppure che lavorano nei negozi;
  4. i lavoratori che svolgono prevalentemente un’attività nell’ambito della pianificazione, della progettazione, della calcolazione e delle offerte.

Articolo 3.4

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
05.03.2024 11:09
01.04.2024
11.12.2023 17:01
01.07.2023
10.11.2023 08:52
01.07.2023
26.06.2023 14:30
01.07.2023
26.05.2023 16:43
01.06.2022
26.05.2023 11:47
01.06.2022
24.11.2022 15:27
01.06.2022
24.05.2022 12:36
01.06.2022
03.01.2022 15:44
01.12.2021
26.11.2021 15:41
01.12.2021
10.02.2021 11:00
01.10.2020
22.12.2020 10:31
01.10.2020
21.12.2020 14:54
01.10.2020
30.09.2020 17:28
01.10.2020
28.09.2020 11:05
01.06.2019
25.08.2020 14:57
01.06.2019
24.07.2020 12:07
01.06.2019
10.07.2020 08:48
01.06.2019
26.06.2020 11:49
01.06.2019
03.06.2020 18:15
01.06.2019
21.11.2019 10:24
01.06.2019
10.10.2019 16:10
01.06.2019
01.10.2019 14:17
01.06.2019
28.05.2019 10:12
01.06.2019

 

Rimborso spese

Rimborso spese per lavoro fuori sede con rientro quotidiano:
Il lavoratore ha diritto a un importo di CHF 12.-- al giorno a titolo di rimborso delle spese di vitto supplementari se
a) il rientro a mezzogiorno al luogo di lavoro/alla sede della ditta o a casa non è possibile oppure
b) il datore di lavoro dispone che a mezzogiorno il lavoratore rimanga al luogo di lavoro esterno
c) non vi è la possibilità di rientrare al proprio luogo di lavoro/alla sede della ditta o a casa, quando il luogo di lavoro fuori sede si trova al di fuori di un raggio di 10 km di distanza dal luogo di lavoro/dalla sede della ditta o dal domicilio del lavoratore oppure se il tragitto (semplice) corrispondente supera 15 km.
In caso di lavoro prolungato fuori sede all’interno della frontiera del nostro paese il lavoratore ha il diritto di rientrare al proprio domicilio per il fine settimana. Il datore di lavoro si assume le spese di viaggio.

Utilizzo di un veicolo privatoIndennità
Vettura privata CHF -.60/ km
Motocicletta/motorino CHF 50.--/ mese
Bicicletta CHF 20.--/ mese

Articoli 41 e 42; appendice 8: accordo 2015

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Salari / salari minimi

A decorrere dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2017):
Categoria di collaboratoriEsperienza professionale / nel ramoMensilitàSalario orario
Montatore elettricista / Installatore elettricista AFCSenza esperienza professionale / nel ramoCHF 4'475.--CHF 25.72
1 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 4'575.--CHF 26.29
2 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 4'650.--CHF 26.72
3 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 4'750.--CHF 27.30
4 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 4'850.--CHF 27.87
5 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 5'000.--CHF 28.74
Elettricista di montaggio AFCSenza esperienza professionale / nel ramoCHF 4'050.--CHF 23.28
1 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 4'200.--CHF 24.14
2 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 4'300.--CHF 24.71
3 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 4'400.--CHF 25.29
4 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 4'550.--CHF 26.15
5 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 4'700.--CHF 27.01
Telematico AFCSenza esperienza professionale / nel ramoCHF 4'650.--CHF 26.72
1 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 4'750.--CHF 27.30
2 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 4'850.--CHF 27.87
3 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 5'000.--CHF 28.74
4 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 5'200.--CHF 29.89
5 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 5'300.--CHF 30.46
Collaboratori solo con titolo scolastico nel ramo dell’installazione elettrica e dell’installazione delle telecomunicazioniSenza esperienza professionale / nel ramoCHF 3'850.--CHF 22.13
1 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 4'000.--CHF 22.99
2 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 4'200.--CHF 24.14
3 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 4'300.--CHF 24.71
4 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 4'450.--CHF 25.57
5 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 4'700.--CHF 27.01
Collaboratori senza titolo professionale nel ramo dal 20 anno di etàSenza esperienza professionale / nel ramoCHF 3'850.--CHF 22.13
1 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 3'900.--CHF 22.41
2 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 4'000.--CHF 22.99
3 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 4'300.--CHF 24.71
4 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 4'400.--CHF 25.29
5 anno esperienza professionale / nel ramoCHF 4'520.--CHF 25.98
Per i giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno d’età i salari minimi non sono applicabili.

Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Articolo 35; appendice 8: accordo 2017

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale fanno stato direttamente per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori di ditte o parti di ditte predetti.

Fanno eccezione:
a) i familiari dei datori di lavoro, come da art. 4, cpv. 1Legge sul lavoro4;
b) ai quadri, nella misura in cui siano responsabili del personale;
c) ai lavoratori che effettuano prevalentemente lavori di tipo amministrativo, come corrispondenza, contabilità salari, contabilità e servizio del personale, oppure che lavorano nei negozi;
d) ai lavoratori che svolgono prevalentemente attività nell’ambito della pianificazione, della progettazione, della calcolazione e delle offerte;
e) agli apprendisti.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Pensionamento anticipato

Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 58° anno d’età.

Articolo 31

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese

Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Aumento salariale

2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2019):
I salari di tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici registrano un aumento generale dell'1% (supplementi esclusi).
I datori di lavoro che Hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'allegato 8 del CCL.



Articoli 10.6 e 38; appendice 8: accordo 2019; conferimento del carattere obbligatorio generale: III

Campo d'applicazione personale

Valido per tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato al CCL. Singole disposizioni CCL /DOG valgono anche per lavoratori da agenzie di collocamento e uffici per il personale a prestito.
Fatta eccezione per i membri dei sindacati Unia e SYNA, non sono sottoposti al CCL:
- il titolare dell’azienda e i suoi familiari
- i quadri che sono responsabili del personale
- il personale d’ufficio e amministrativo, il personale che lavora nei negozi
- i lavoratori che svolgono prevalentemente attività nell’ambito della pianificazione, della progettazione, della calcolazione e delle offerte
- gli apprendisti

Articoli 3.3 e 3.4

Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus

Il lavoratore riceve un’indennità di fine anno del 100% del salario medio mensile. Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l’anno, l’indennità di fine anno è pagata pro rata temporis.

Articolo 37

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

OccasioneGiorni compensati
Matrimonio2 giorni
Nascita di un figlio del lavoratore1 giorno
Decesso del coniuge, di un figlio o dei genitori3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella se vivevano nella stessa economia domestica3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella se non vivevano nella stessa economia domestica1 giorno
Militare: giornata d’informazione per l’arruolamento1 giorno
Fondazione/trasloco della propria economia domestica, purché non sia legato ad un cambiamento di datore di lavoro1 giorno/anno al massimo

Articolo 32.1

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Compiti organi paritetici

Applicazione:
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).



Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiegoTermine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi)2 giorni
Dal quarto al sesto mese7 giorni
A partire dal settimo mese1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale fanno stato direttamente per tutti i ditte o parti di ditte che
a) installano impianti elettrici e/o impianti di telecomunicazione/impianti tecnici di comunicazione e/o
b) realizzano altre installazioni assoggettate alla legge federale sugli impianti elettrici e all’ordinanza sugli impianti a bassa tensione e/o
c) svolgono altre attività in rapporto con gli impianti elettrici:
– la realizzazione di tracciati;
– l’esecuzione di scanalature;
– la realizzazione di linee pneumatiche o idrauliche nel settore MSR;
– la realizzazione di impianti EED, IT e a fibre ottiche;
– la realizzazione della componente elettrici di impianti fotovoltaici fino al punto di alimentazione della rete a bassa tensione.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Campo d'applicazione geografico

Il CCL vale per tutto il territorio svizzero. Fanno eccezione i datori di lavoro e i lavoratori del Cantone di Ginevra. Nel Canton Vallese il CCL è applicabile, purché il contratto cantonale non disponga diversamente.

Articolo 3.1

Campo d'applicazione aziendale

Il CCL si applica a tutte le aziende affiliate all’USIE nella misura in cui non siano espressamente sottoposte a un altro CCL oppure non siano escluse dal campo di applicazione del presente CCL da una dichiarazione della Commissione Paritetica Nazionale (CPN).
Allo scopo di assicurare l’unità aziendale, il CCL si applica a tutti i settori artigianali affini di un’azienda (art. 3.2.1 CCL), nella Misura in cui non siano espressamente sottoposti ad un altro CCL in quanto membri di un’altra associazione padronale oppure ne siano esclusi secondo l’art. 3.1.2 CCL.
Il CCL si applica pure a tutti i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di adesione a norma dell’art. 8 CCL.

Articolo 3.2

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale è pronunciata per tutta la svizzera eccettuati i cantoni Vallese e Ginevra.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Giorni festivi retribuiti

Nove giorni festivi federali o cantonali all’anno sono indennizzabili, purché cadano in un giorno lavorativo. I nove giorni festivi vengono fissati in base alle disposizioni legali federali e cantonali. Altri giorni festivi o di riposo federali, cantonali o pubblici devono essere compensati anticipatamente o posticipatamente; questi giorni non vengono quindi indennizzati.

L’indennità per giorni festivi è calcolata sulla base dell’orario normale di lavoro a salario normale.La vigilia dei giorni festivi legali il lavoro termina un’ora prima del consueto. Ai lavoratori con salario orario quest’ora viene pagata dal datore di lavoro.



Articoli 29 e 30

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Sorta di lavoroSupplemento
Lavoro notturno (00h00-06h00 e 23h00-24h00)50% (domenica: 100%)
Lavoro di sabato (13h00-23h00)25%
Lavoro domenicale e festivo (00h00-24h00)100%

Articolo 40.1

Lavoro straordinario / ore supplementari

Il lavoro straordinario viene compensato unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante, o riconosciuto in seguito come tale. Sono considerate lavoro straordinario normale le ore di lavoro effettuate entro i limiti dell’orario giornaliero (dalle ore 06.00 alle ore 23.00) e che superano la durata annuale lorda del lavoro. Il lavoro straordinario normale deve essere compensato con tempo libero di uguale durata entro i nove mesi seguenti. Se una compensazione non è realizzabile per motivi inerenti l’azienda, il lavoro straordinario deve essere pagato con un’indennità del 25 %. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 23.4 CCL, il conto delle ore straordinarie dev’essere compensato entro la fine dell’anno civile. Se una compensazione è possibile ma il lavoratore desidera un pagamento in contanti, il datore di lavoro decide, tenendo conto della situazione aziendale, se il lavoro straordinario deve essere compensato con tempo libero o remunerato in denaro, però senza indennità.

Le ore straordinarie effettuate di sabato devono essere compensate per principio con un supplemento di tempo (in base all’art. 40.1 CCL) in tempo libero di uguale durata. Se una compensazione non è realizzabile per motivi inerenti l’azienda, le ore straordinarie devono essere retribuite con un’indennità di salario (come da art. 40.1 CCL).

Articoli 39 e 40

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali:
ChiContributo
Lavoratori0.7% di salario
Datori0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Vacanze

Categoria d'etàNumero di giorni di vacanze
fino a 20 anni compiuti25 giorni
21-35 anni compiuti24 giorni
36-55 anni compiuti25 giorni
56-65 anni compiuti30 giorni

Articolo 27

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Malattia

Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.

La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Orario di lavoro

La durata annuale lorda del lavoro effettiva (tutti i giorni della settimana inclusi i giorni festivi, ma senza i sabati e le domeniche) è pari a 2080 ore.

La durata media lorda del lavoro annuale è calcolata in base alla seguente ormula: 365 (oppure 366) giorni / 7 giorni = numero di settimane per l’anno n questione × 40 ore la settimana = ore di lavoro all’anno. a durata effettiva lorda del lavoro annuale (...) e comunicata nell’appendice
8 del CCL.

Il datore di lavoro fissa la durata del lavoro quotidiana e settimanale rispettando le disposizioni della Legge sul lavoro e tenendo conto dei bisogni dell’azienda, rispettivamente della situazione delle ordinazioni, e dopo averne discusso con il lavoratore.

Articolo 23.2; appendice 8: accordo 2018

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.

Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione:
ChiObbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoriadal 1° giorno
altri lavoratorifacoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesiobbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesinessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesiobbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavorosempre obbligatoria

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'175.--

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'152.50

Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

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