CCL Prestito di personale

Il Consiglio federale ha approvato una proroga della dichiarazione di obbligatorietà generale del CCL Prestito di personale con effetto dal 1° marzo 2021. I salari minimi sono stati ripresi senza modifiche. Si prega di notare le modifiche all'Art. 29, cpv. 2

Premi:

  1. Pagamento dei premi: la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.
  2. Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

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