Prestito di personale Panetteria svizzera
Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2022: CHF 23.27/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.48 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovo nel cantone di Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2022 a CHF 20.08/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.54 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. (23.12.2021) / Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2021: CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovo nel cantone di Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2021 a CHF 19.90/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.37 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 22.02.2023 / Pubblicazione valida dal: 01.03.2023 - 31.12.2024 (CCL del ramo)
Articolo 4
Articolo 5
- attestato federale di capacità come panettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere;
- attestato federale di capacità come pasticcere-confettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere-confettiere;
- certificato federale di formazione pratica come panettiere-pasticcere-confettiere.
Valido per Personale addetto alla vendita - in possesso dei seguenti attestati:
- certificato federale di formazione pratica come assistente del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come venditore (del settore o esterno);
- attestato federale di capacità come impiegato del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come impiegato di vendita;
- attestato professionale federale come specialista del settore panetteria-pasticceria-confetteria.
Disposizioni generali
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto concerne i diritti e gli obblighi del presente CCL. Coloro che hanno svolto una formazione professionale all’estero sono di principio sottoposti al presente CCL, con riserva dell’art. 6, cpv. 4 CCL, solo se ciò è stato stipulato per iscritto nel contratto individuale di lavoro. I lavoratori a tempo parziale che adempiono le condizioni previste dagli articoli 4 a 6 CCL sono sottoposti al CCL nell’ambito del loro impiego, purché la durata media del loro lavoro settimanale sia di almeno 8 ore. Tutti i lavoratori non specificati nell’art. 6, cpv. 1-6 CCL come pure i familiari del titolare dell’azienda (ossia il/la coniuge, i parenti consanguinei in linea ascendente e discendente, come pure i figliastri e i figli adottivi) sono sottoposti al CCL solo in base ad un esplicito accordo scritto.
Articolo 6
Non sono ancora disponibili contratti futuri.
- Compiti organi paritetici
- Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
- Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
- Conseguenza in caso di violazione contrattuale
- Lavoro straordinario / ore supplementari
- Fondo paritetico
- Campo d'applicazione personale
- Rappresentanza dei lavoratori
- Campo d'applicazione aziendale
- Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
- Rimborso spese
- Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
- Categorie salariali
- Tredicesima mensilità
- Salari / salari minimi
- Orario di lavoro
- Servizio militare / civile / di protezione civile
- Giorni di congedo retribuiti (assenze)
- Malattia
- Termini di disdetta
- Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
- Vacanze
- Informazioni organo paritetico
- Versamento del salario
- Campo d'applicazione geografico
- Procedure di conciliazione e arbitrato
- Obbligo della pace
- Giorni festivi retribuiti
- Rappresentanza dei datori di lavoro
- Previdenza professionale LPP
Compiti organi paritetici
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.
Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)
Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le aziende nella gastronomia che formano un’unità con le aziende di cui sopra, appartengono anch’esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a
condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.
Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Lavoro straordinario / ore supplementari
Le ore straordinarie vanno per principio compensate entro un periodo di 12 mesi con del tempo libero di uguale durata. Nel contratto di lavoro individuale è possibile stabilire che le ore straordinarie vengano eccezionalmente pagate in contanti, conformemente al capoverso 5 del presente articolo del CCL.
Il diritto ad un supplemento salariale del 25% sussiste solo per le ore straordinarie che non sono già state compensate tramite tempo libero. Il datore di lavoro stabilisce il momento in cui le stesse vanno compensate. I lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari non percepiscono alcun supplemento salariale fino a che non superano la durata normale di lavoro in azienda (di regola 42 ore). Per i lavoratori il cui salario mensile medio ammonta ad almeno CHF 6'750.-- (esclusa la 13a mensilità), si può concordare liberamente un'indennità per le ore supplementari nell'ambito della legge).
Articolo 18
Fondo paritetico
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2
Campo d'applicazione personale
- attestato federale di capacità come panettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere;
- attestato federale di capacità come pasticcere-confettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere-confettiere;
- certificato federale di formazione pratica come panettiere-pasticcere-confettiere.
I certificati professionali come panettiere, pasticcere e/o confettiere degli Stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati ai titoli professionali svizzeri riconosciuti ai sensi dell’art. 6, cpv.1 CCL, qualora i professionisti siano in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC).
Valido per Personale addetto alla vendita - in possesso dei seguenti attestati:
- certificato federale di formazione pratica come assistente del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come venditore (del settore o esterno);
- attestato federale di capacità come impiegato del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come impiegato di vendita;
- attestato professionale federale come specialista del settore panetteria-pasticceria-confetteria.
Disposizioni generali
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto concerne i diritti e gli obblighi del presente CCL. Coloro che hanno svolto una formazione professionale all’estero sono di principio sottoposti al presente CCL, con riserva dell’art. 6, cpv. 4 CCL, solo se ciò è stato stipulato per iscritto nel contratto individuale di lavoro. I lavoratori a tempo parziale che adempiono le condizioni previste dagli articoli 4 a 6 CCL sono sottoposti al CCL nell’ambito del loro impiego, purché la durata media del loro lavoro settimanale sia di almeno 8 ore. Tutti i lavoratori non specificati nell’art. 6, cpv. 1-6 CCL come pure i familiari del titolare dell’azienda (ossia il/la coniuge, i parenti consanguinei in linea ascendente e discendente, come pure i figliastri e i figli adottivi) sono sottoposti al CCL solo in base ad un esplicito accordo scritto.
Articolo 6
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 5
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le aziende nella gastronomia che formano un'unità con le aziende di cui al punto 2 appartengono anch'esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.
In modo esaustivo sono esclusi dal campo d'applicazione:
a. quadri superiori con funzioni direttive (conformemente all'art. 3 LL), come direttori aziendali, direttori, ecc.;
b. familiari del titolare dell'azienda o del direttore aziendale (vale a dire il coniuge, i genito-ri, i fratelli o le sorelle, i discendenti);
c. gli apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale;
d. gli allievi di scuole professionali durante l'attività scolastica;
e. musicisti, artisti, disc jockey;
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro2 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la commissione permanente del CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Rimborso spese
2 Mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo può essere convenuto o stabilito un rimborso in forma d’indennità fissa, come diarie o indennità complessive settimanali o mensili, a condizione che copra tutte le spese necessarie.
3 È nullo ogni accordo, per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte le spese necessarie.
Articolo 327a CO
1 Se il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, proprio o messo a sua disposizione dal datore di lavoro, egli ha diritto al rimborso delle spese correnti d’esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro.
2 Se il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, mette a disposizione un veicolo a motore, gli devono essere inoltre rimborsati le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell’assicurazione per la responsabilità civile e un’equa indennità per l’usura del veicolo, nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro.
Articolo 327b CO
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Supplementi salariali | |
---|---|
Supplemento effettivo | per ogni ora di lavoro prestata è pari al 25%. |
Supplemento forfettario | per ogni ora di lavoro prestata in media settimanalmente è pari allo 0,4% del salario mensile convenuto per contratto |
Lavoro domenicale e nei giorni festivi
vietato occupare i lavoratori la domenica o nei giorni festivi ufficiali, fatta eccezione per le disposizioni di legge o i permessi dell'autorità (art. 18 e seg. LL). Nell’ambito della legge sul lavoro (art. 23-27 OLL 2), il personale addetto alla produzione, alla vendita e alla ristorazione può essere chiamato a prestare lavoro domenicale e festivo senza permesso dell'autorità. Il lavoratore chiamato a prestare lavoro domenicale non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi. Sono fatte salve le disposizioni sul lavoro continuo (art. 21 cpv. 3 OLL 1). Per il resto, il lavoro domenicale si conforma alla legge sul lavoro (art 19 e seg. LL).
Articoli 17 e 21
Categorie salariali
Categoria | Descrizione |
---|---|
I - Lavoratori non formati | Sono considerati lavoratori non formati coloro che non sono in possesso di un attestato professionale federale (AFC o CFP) |
coloro la cui formazione professionale effettuata all'estero non è stata equiparata conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL | |
coloro che sono in possesso di un attestato professionale federale (o di un attestato equivalente conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL) ma che non lavorano prevalentemente nella professione appresa | |
II - Lavoratori formati | Sono considerati lavoratori formati i titolari di attestati federali (AFC, CFP, EP, EPS), a condizione di essere prevalentemente attivi nella professione appresa (conformità dell'attestato di formazione e funzione prevalentemente esercitata in azienda) |
Diplomi esteri: I certificati professionali per panettieri e confettieri (produzione) degli stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati agli attestati professionali svizzeri riconosciuti conformemente al cpv.1 di cui sopra, se i professionisti sono in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC) | |
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto riguarda i diritti e i doveri derivanti dal presente CCL | |
All'inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve chiedere informazioni al lavoratore sui suoi diplomi/sulle sue dichiarazioni di equivalenza. L'esito della richiesta di informazioni va messo per iscritto. I diritti del lavoratore formato iniziano a partire dalla ricezione e dalla presa di conoscenza da parte del datore di lavoro dell'esistenza di un attestato professionale conformemente al cpv. 1 di cui sopra o della sua dichiarazione di equivalenza conformemente al cpv. 2 di cui sopra. Fino a quel momento, i lavoratori possono solo far valere salari minimi di lavoratori non formati |
Personale addetto alla produzione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella produzione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
Categoria | Descrizione | Pratica* |
---|---|---|
I | non formati | |
II 1 | formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP) | dal 1° anno di servizio |
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice | ||
II 2 | formati, con attestato federale di capacità (AFC) | dal 1° anno di servizio |
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice | ||
II 3 | formati, con esame federale di professione, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione | |
II 4 | formati, con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione |
Definizione di responsabile di produzione:
I lavoratori dipendenti che ricoprono la funzione di responsabile di produzione devono dirigere altri collaboratori. Essi sono responsabili della formazione degli apprendisti, devono allestire e controllare la pianificazione della produzione (lista di produzione, ecc.), organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Inoltre in caso di assenza el titolare, sono tenuti a rappresentarlo.
Personale addetto alle vendite:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella vendita, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
Categoria | Descrizione |
---|---|
I | non formati |
non formati, con certificato del corso di vendita dei Panettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe) | |
II | formati (nel’attività corrispondente alla loro funzione) |
II 1 | formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP) |
II 2a | formati, con attestato federale di capacità (AFC), interno al ramo |
II 2b | formati, con attestato federale di capacità (AFC), esterno al ramo, a partire dal 7° mese d'impiego (salario nei primi 6 mesi: II 1.) |
II 3 | formati, con attestato professionale federale di specialista del ramo, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale |
I lavoratori che ricoprono la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale devono dirigere altri collaboratori. Essi devono essere responsabili della formazione degli apprendisti, devono stabilire e controllare la pianificazione delle vendite, organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Nell'ambito delle loro mansioni rientra inoltre la rappresentanza del datore di lavoro durante l'assenza di quest'ultimo.
Personale addetto alla ristorazione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella ristorazione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
Categoria | Descrizione |
---|---|
I | non formati |
non formati, con formazione Progresso e ottenimento del relativo certificato | |
II 1 | formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP) |
II 2 | formati, con attestato federale di capacità (AFC) |
II 2a | formati, con attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione |
II 3 | formati, con esame federale di professione |
Personale addetto ad altre mansioni:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale rimanente ("personale addetto alla logistica, all'amministrazione, alla manutenzione") non contemplato nella regolamentazione salariale per il personale addetto a "Produzione", "Vendita" e "Ristorazione", operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
Categoria | Descrizione |
---|---|
I | non formati |
II 1 | formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP) |
II 2 | formati, con attestato federale di capacità (AFC) |
II 3 | formati, con esame federale di professione oppure con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire una funzione direttiva |
Articolo 6, Appendice 1 - 4
Tredicesima mensilità
Durante il periodo di prova, non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità. Nel caso di un anno di lavoro incompleto, sussiste un diritto proporzionale.
Per contro, il lavoratore prevalentemente impiegato nella ristorazione (personale addetto alla ristorazione) ha diritto, fin dall'inizio del contratto di lavoro, alla 13a mensilità. Nel caso di anni di servizio incompleti, il diritto proporzionale viene tuttavia a cadere se il rapporto di lavoro con il personale addetto alla ristorazione è sciolto durante il periodo di prova.
Se, durante l’anno di servizio, il lavoratore è impossibilitato a fornire i suoi servizi per oltre un mese in seguito a malattia, gravidanza, maternità, infortunio professionale o non professionale, servizio militare o civile (eccettuati i corsi militari di ripetizione o complementari ordinari), per il periodo eccedente il mese non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità, a meno che non sia stata stipulata un'eventuale prestazione assicurativa che comprende la 13a mensilità.
Articolo 13
Salari / salari minimi
Personale addetto alla produzione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)
Categoria | Pratica | dal 2019 | dal 2020 |
---|---|---|---|
I | dal 1° anno di servizio | CHF 3'435.-- | |
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice | CHF 3'435.-- | ||
II 1 | dal 1° anno di servizio | CHF 3'600.-- | CHF 3'636.-- |
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice | CHF 3'651.-- | CHF 3'687.-- | |
II 2 | dal 1° anno di servizio | CHF 4'000.-- | CHF 4'040.-- |
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice | CHF 4'051.-- | CHF 4'091.-- | |
II 3 | dal 1° anno di servizio | CHF 5'036.-- | |
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice | CHF 5'036.-- | ||
II 4 | dal 1° anno di servizio | CHF 5'313.-- | |
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice | CHF 5'313.-- |
Personale addetto alle vendite - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)
Categoria | Certificato | dal 2019 | dal 2020 |
---|---|---|---|
I | CHF 3'435.-- | CHF 3'435.-- | |
I | con certificato del corso di vendita dei Pa-nettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe) | CHF 3'500.-- | CHF 3'500.-- |
II 1 | CHF 3'600.-- | CHF 3'636.-- | |
II 2a | CHF 4'000.-- | CHF 4'040.-- | |
II 2b | CHF 4'000.-- | CHF 4'040.-- | |
II 3 | CHF 4'824.-- | CHF 4'824.-- |
Personale addetto alla ristorazione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019)
Categoria | Certificato | dal 2019 |
---|---|---|
I | CHF 3'470.-- | |
I | in caso di formazione "Progresso" e ottenimento del relativo certificato | CHF 3'675.-- |
II 1 | CHF 3'785.-- | |
II 2 | CHF 4'195.-- | |
II 2a | + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione | CHF 4'295.-- |
II 3 | CHF 4'910.-- |
Personale addetto ad altre mansioni - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)
Categoria | dal 2019 |
---|---|
I | CHF 3'435.-- |
II 1 | CHF 3'600.-- |
II 2 | CHF 4'000.-- |
II 3 | CHF 4'824.-- |
Salari minimi / regolamentazioni salariali:
I salari minimi mensili sono fissati in base all'attestato di formazione e alla funzione, conformemente all'art. 6 CCL, in regolamentazioni salariali separate che costituiscono parte integrante del presente CCL. La regolamentazione salariale applicabile è definita in base all'attività maggiormente esercitata. Si applica una sola regolamentazione salariale per lavoratore.
Nel caso di lavoratori che non sono in grado di raggiungere una prestazione lavorativa media, il datore di lavoro e il lavoratore possono presentare insieme una domanda scritta alla commissione permanente per approvare un salario lordo al di sotto del salario minimo conformemente a quanto stabilito nella regolamentazione salariale.
Cantone di Neuchâtel
i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02/ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Cantone di Ginevra
i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Articolo 11; Appendice 1 - 4; Articolo 32d LEmpl Neuchâtel
Orario di lavoro
Nella media annua vale la settimana lavorativa di cinque giorni.
Articolo 15
Servizio militare / civile / di protezione civile
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Occasione | Giorni compensati (massimo di cinque giorni lavorativi complessivi sull’arco di un intero anno civile) |
---|---|
Il proprio matrimonio/registrazione dell’unione domestica | 2 giorni |
Congedo paternità | 2 giorni |
Decesso del coniuge, risp. del partner, di un proprio figlio | 3 giorni |
Decesso di un genitore | 2 giorni |
Decesso di fratelli e sorelle | 1 giorno |
Trasloco della propria economia domestica | 1 giorno |
Reclutamento militare* | 1-2 Tage |
Visita medica | la stessa va effettuata nel limite del possibile durante i giorni di congedo o le ore liberese questo non è possibile, calcolare il tempo necessario a tale visita |
Collaborazione in commissioni di esame degli apprendisti e di esami professionali o maestria in qualità di esperto, attività di esperto per gli apprendisti, collaborazione in commissioni AVS/cassa pensione/CCL, ecc. | tempo necessario |
*Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro riguardo ad una sua chiamata al servizio militare (affisso di chiamata in servizio, chiamata in servizio personale) non appena ne è a conoscenza.
Articoli 24, 28.4
Malattia
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.
La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29
Termini di disdetta
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Chi | Contributo |
---|---|
Lavoratori | 0.7% di salario |
Datori | 0.3% di salario |
L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Vacanze
Articolo 22
Informazioni organo paritetico
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Versamento del salario
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Campo d'applicazione geografico
Articolo 4
Procedure di conciliazione e arbitrato
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Tribunale arbitrale |
2° livello | Presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna |
Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40
Obbligo della pace
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
Giorni festivi retribuiti
civile (compresa la festa nazionale).
Articolo 20
Previdenza professionale LPP
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione:
Chi | Obbligo d'assicurazione |
---|---|
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno |
altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno |
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno |
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente |
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga |
a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria |
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
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Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.25 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'175.-- |
Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.40 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'152.50 |
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31
Documenti
CCL della panetteria-pasticceria-confetteria 2019 (5990 KB, PDF)Regolamentazione salariale per il personale addetto alla produzione 2019 panetteria-pasticceria-confetteria (124 KB, PDF)
Regolamentazione salariale per il personale addetto alle vendite 2019 panetteria-pasticceria-confetteria (110 KB, PDF)
Regolamentazione salariale per il personale addetto ad altre mansioni 2019 panetteria-pasticceria-confetteria (107 KB, PDF)
link
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generaleCommissione paritetica Panettieri-Confettieri svizzeri