Prestito di personale Panetteria svizzera
Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2024: CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovo nel cantone di Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2024 a CHF 21.09 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 19.47 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. (30.11.2023) / Proroga e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2023: aumento dei salari minimi
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 22.02.2023 / Pubblicazione valida dal: 01.03.2023 - 31.12.2024 (CCL del ramo)
Articolo 4
Articolo 5
- attestato federale di capacità come panettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere;
- attestato federale di capacità come pasticcere-confettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere-confettiere;
- certificato federale di formazione pratica come panettiere-pasticcere-confettiere.
Valido per Personale addetto alla vendita - in possesso dei seguenti attestati:
- certificato federale di formazione pratica come assistente del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come venditore (del settore o esterno);
- attestato federale di capacità come impiegato del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come impiegato di vendita;
- attestato professionale federale come specialista del settore panetteria-pasticceria-confetteria.
Disposizioni generali
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto concerne i diritti e gli obblighi del presente CCL. Coloro che hanno svolto una formazione professionale all’estero sono di principio sottoposti al presente CCL, con riserva dell’art. 6, cpv. 4 CCL, solo se ciò è stato stipulato per iscritto nel contratto individuale di lavoro. I lavoratori a tempo parziale che adempiono le condizioni previste dagli articoli 4 a 6 CCL sono sottoposti al CCL nell’ambito del loro impiego, purché la durata media del loro lavoro settimanale sia di almeno 8 ore. Tutti i lavoratori non specificati nell’art. 6, cpv. 1-6 CCL come pure i familiari del titolare dell’azienda (ossia il/la coniuge, i parenti consanguinei in linea ascendente e discendente, come pure i figliastri e i figli adottivi) sono sottoposti al CCL solo in base ad un esplicito accordo scritto.
Articolo 6
Non sono ancora disponibili contratti futuri.
- Categorie salariali
- Procedure di conciliazione e arbitrato
- Campo d'applicazione geografico
- Rappresentanza dei lavoratori
- Lavoro straordinario / ore supplementari
- Obbligo della pace
- Campo d'applicazione personale
- Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
- Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
- Informazioni organo paritetico
- Tredicesima mensilità
- Rappresentanza dei datori di lavoro
- Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
- Vacanze
- Campo d'applicazione aziendale
- Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
- Previdenza professionale LPP
- Giorni di congedo retribuiti (assenze)
- Versamento del salario
- Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
- Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Salari / salari minimi
- Compiti organi paritetici
- Orario di lavoro
- Servizio militare / civile / di protezione civile
- Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
- Termini di disdetta
- Malattia
- Fondo paritetico
- Conseguenza in caso di violazione contrattuale
- Giorni festivi retribuiti
- Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Categorie salariali
Categoria | Descrizione |
---|---|
I - Lavoratori non formati | Sono considerati lavoratori non formati coloro che non sono in possesso di un attestato professionale federale (AFC o CFP) |
coloro la cui formazione professionale effettuata all'estero non è stata equiparata conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL | |
coloro che sono in possesso di un attestato professionale federale (o di un attestato equivalente conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL) ma che non lavorano prevalentemente nella professione appresa | |
II - Lavoratori formati | Sono considerati lavoratori formati i titolari di attestati federali (AFC, CFP, EP, EPS), a condizione di essere prevalentemente attivi nella professione appresa (conformità dell'attestato di formazione e funzione prevalentemente esercitata in azienda) |
Diplomi esteri: I certificati professionali per panettieri e confettieri (produzione) degli stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati agli attestati professionali svizzeri riconosciuti conformemente al cpv.1 di cui sopra, se i professionisti sono in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC) | |
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto riguarda i diritti e i doveri derivanti dal presente CCL | |
All'inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve chiedere informazioni al lavoratore sui suoi diplomi/sulle sue dichiarazioni di equivalenza. L'esito della richiesta di informazioni va messo per iscritto. I diritti del lavoratore formato iniziano a partire dalla ricezione e dalla presa di conoscenza da parte del datore di lavoro dell'esistenza di un attestato professionale conformemente al cpv. 1 di cui sopra o della sua dichiarazione di equivalenza conformemente al cpv. 2 di cui sopra. Fino a quel momento, i lavoratori possono solo far valere salari minimi di lavoratori non formati |
Personale addetto alla produzione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella produzione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
Categoria | Descrizione | Pratica* |
---|---|---|
I | non formati | |
II 1 | formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP) | dal 1° anno di servizio |
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice | ||
II 2 | formati, con attestato federale di capacità (AFC) | dal 1° anno di servizio |
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice | ||
II 3 | formati, con esame federale di professione, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione | |
II 4 | formati, con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione |
* L’anno di servizio corrisponde ad un periodo di 12 mesi a partire dal momento in cui il lavoratore ha concluso il suo tirocinio e ha iniziato a svolgere la sua attività lavorativa in una qualsiasi azienda.
Definizione di responsabile di produzione:
I lavoratori dipendenti che ricoprono la funzione di responsabile di produzione devono dirigere altri collaboratori. Essi sono responsabili della formazione degli apprendisti, devono allestire e controllare la pianificazione della produzione (lista di produzione, ecc.), organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Inoltre in caso di assenza el titolare, sono tenuti a rappresentarlo.
Personale addetto alle vendite:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella vendita, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
Categoria | Descrizione |
---|---|
I | non formati |
non formati, con certificato del corso di vendita dei Panettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe) | |
II | formati (nel’attività corrispondente alla loro funzione) |
II 1 | formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP) |
II 2a | formati, con attestato federale di capacità (AFC), interno al ramo |
II 2b | formati, con attestato federale di capacità (AFC), esterno al ramo, a partire dal 7° mese d'impiego (salario nei primi 6 mesi: II 1.) |
II 3 | formati, con attestato professionale federale di specialista del ramo, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale |
Definizione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale:
I lavoratori che ricoprono la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale devono dirigere altri collaboratori. Essi devono essere responsabili della formazione degli apprendisti, devono stabilire e controllare la pianificazione delle vendite, organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Nell'ambito delle loro mansioni rientra inoltre la rappresentanza del datore di lavoro durante l'assenza di quest'ultimo.
Personale addetto alla ristorazione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella ristorazione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
Categoria | Descrizione |
---|---|
I | non formati |
non formati, con formazione Progresso e ottenimento del relativo certificato | |
II 1 | formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP) |
II 2 | formati, con attestato federale di capacità (AFC) |
II 2a | formati, con attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione |
II 3 | formati, con esame federale di professione |
Personale addetto ad altre mansioni:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale rimanente ("personale addetto alla logistica, all'amministrazione, alla manutenzione") non contemplato nella regolamentazione salariale per il personale addetto a "Produzione", "Vendita" e "Ristorazione", operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
Categoria | Descrizione |
---|---|
I | non formati |
II 1 | formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP) |
II 2 | formati, con attestato federale di capacità (AFC) |
II 3 | formati, con esame federale di professione oppure con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire una funzione direttiva |
Articolo 6, Appendice 1 - 4
Procedure di conciliazione e arbitrato
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Tribunale arbitrale |
2° livello | Presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna |
Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40
Campo d'applicazione geografico
Articolo 4
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Lavoro straordinario / ore supplementari
Le ore straordinarie vanno per principio compensate entro un periodo di 12 mesi con del tempo libero di uguale durata. Nel contratto di lavoro individuale è possibile stabilire che le ore straordinarie vengano eccezionalmente pagate in contanti, conformemente al capoverso 5 del presente articolo del CCL.
Il diritto ad un supplemento salariale del 25% sussiste solo per le ore straordinarie che non sono già state compensate tramite tempo libero. Il datore di lavoro stabilisce il momento in cui le stesse vanno compensate. I lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari non percepiscono alcun supplemento salariale fino a che non superano la durata normale di lavoro in azienda (di regola 42 ore). Per i lavoratori il cui salario mensile medio ammonta ad almeno CHF 6'750.-- (esclusa la 13a mensilità), si può concordare liberamente un'indennità per le ore supplementari nell'ambito della legge).
Articolo 18
Obbligo della pace
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
Campo d'applicazione personale
- attestato federale di capacità come panettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere;
- attestato federale di capacità come pasticcere-confettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere-confettiere;
- certificato federale di formazione pratica come panettiere-pasticcere-confettiere.
Valido per Personale addetto alla vendita - in possesso dei seguenti attestati:
- certificato federale di formazione pratica come assistente del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come venditore (del settore o esterno);
- attestato federale di capacità come impiegato del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come impiegato di vendita;
- attestato professionale federale come specialista del settore panetteria-pasticceria-confetteria.
Disposizioni generali
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto concerne i diritti e gli obblighi del presente CCL. Coloro che hanno svolto una formazione professionale all’estero sono di principio sottoposti al presente CCL, con riserva dell’art. 6, cpv. 4 CCL, solo se ciò è stato stipulato per iscritto nel contratto individuale di lavoro. I lavoratori a tempo parziale che adempiono le condizioni previste dagli articoli 4 a 6 CCL sono sottoposti al CCL nell’ambito del loro impiego, purché la durata media del loro lavoro settimanale sia di almeno 8 ore. Tutti i lavoratori non specificati nell’art. 6, cpv. 1-6 CCL come pure i familiari del titolare dell’azienda (ossia il/la coniuge, i parenti consanguinei in linea ascendente e discendente, come pure i figliastri e i figli adottivi) sono sottoposti al CCL solo in base ad un esplicito accordo scritto.
Articolo 6
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Supplementi salariali | |
---|---|
Supplemento effettivo | per ogni ora di lavoro prestata è pari al 25%. |
Supplemento forfettario | per ogni ora di lavoro prestata in media settimanalmente è pari allo 0,4% del salario mensile convenuto per contratto |
Il disciplinamento conformemente al capoverso 2 (supplemento effettivo) vale a condizione che le parti contraenti non possano accordarsi su un supplemento forfettario conformemente al capoverso 3.
Articoli 17 e 21
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Tredicesima mensilità
Durante il periodo di prova, non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità. Nel caso di un anno di lavoro incompleto, sussiste un diritto proporzionale.
Per contro, il lavoratore prevalentemente impiegato nella ristorazione (personale addetto alla ristorazione) ha diritto, fin dall'inizio del contratto di lavoro, alla 13a mensilità. Nel caso di anni di servizio incompleti, il diritto proporzionale viene tuttavia a cadere se il rapporto di lavoro con il personale addetto alla ristorazione è sciolto durante il periodo di prova.
Se, durante l’anno di servizio, il lavoratore è impossibilitato a fornire i suoi servizi per oltre un mese in seguito a malattia, gravidanza, maternità, infortunio professionale o non professionale, servizio militare o civile (eccettuati i corsi militari di ripetizione o complementari ordinari), per il periodo eccedente il mese non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità, a meno che non sia stata stipulata un'eventuale prestazione assicurativa che comprende la 13a mensilità.
Articolo 13
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le aziende nella gastronomia che formano un'unità con le aziende di cui al punto 2 appartengono anch'esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.
In modo esaustivo sono esclusi dal campo d'applicazione:
- quadri superiori con funzioni direttive (conformemente all'art. 3 LL), come direttori aziendali, direttori, ecc.;
- familiari del titolare dell'azienda o del direttore aziendale (vale a dire il coniuge, i genito-ri, i fratelli o le sorelle, i discendenti);
- gli apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale;
- gli allievi di scuole professionali durante l'attività scolastica;
- musicisti, artisti, disc jockey;
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Vacanze
Articolo 22
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 5
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
swissstaffing
Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf
044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00
Previdenza professionale LPP
Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione
Chi | Obbligo d'assicurazione |
---|---|
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno |
altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno |
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno |
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente |
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga |
a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria |
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.40 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'152.50 |
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Occasione | Giorni compensati (massimo di cinque giorni lavorativi complessivi sull’arco di un intero anno civile) |
---|---|
Il proprio matrimonio/registrazione dell’unione domestica | 2 giorni |
Congedo paternità | 2 giorni |
Decesso del coniuge, risp. del partner, di un proprio figlio | 3 giorni |
Decesso di un genitore | 2 giorni |
Decesso di fratelli e sorelle | 1 giorno |
Trasloco della propria economia domestica | 1 giorno |
Reclutamento militare 1 | 1-2 Tage |
Visita medica | la stessa va effettuata nel limite del possibile durante i giorni di congedo o le ore liberese questo non è possibile, calcolare il tempo necessario a tale visita |
Collaborazione in commissioni di esame degli apprendisti e di esami professionali o maestria in qualità di esperto, attività di esperto per gli apprendisti, collaborazione in commissioni AVS/cassa pensione/CCL, ecc. | tempo necessario |
1 Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro riguardo ad una sua chiamata al servizio militare (affisso di chiamata in servizio, chiamata in servizio personale) non appena ne è a conoscenza.
Articoli 24, 28.4
Versamento del salario
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia
Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16
031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00
Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch
Syna
Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten
044 279 71 71
Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45
Employés Suisse
Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten
021 625 62 88
Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45
Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino
Via Vallone 27
6500 Bellinzona
091 821 01 01
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi professionali
Chi | Contributo |
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Lavoratori | 0.7% di salario |
Datori | 0.3% di salario |
L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8
Salari / salari minimi
I salari minimi mensili per il personale impiegato a tempo pieno ammontano a:
Personale addetto alla ristorazione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2023)
Catégorie | Descrizione | Salari minimi |
---|---|---|
I | Lavoratori conformemente all’articolo 6b CCL Ossia privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto (conformemente all’art. 6a cpv. 2) nel settore d’attività corrispondente alla loro funzione: | CHF 3'582.– |
I | In caso di formazione «Progresso» e ottenimento del relativo | CHF 3'803.– |
II 1 | Certificato federale di formazione pratica (CFP) | CHF 3'927.– |
II 2 | Attestato federale di capacità (AFC) | CHF 4'369.– |
II 2a | Attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione | CHF 4'473.– |
II 3 | Esame federale di professione: | CHF 5'108.– |
Personale addetto alla produzione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2023)
Categoria | Descrizione | Dal 1° anno di servizio | Dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice |
---|---|---|---|
I | Lavoratori conformemente all’articolo 6b CCL. Ossia privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto (conformemente all’art. 6a cpv. 2) nel settore d’attività corrispondente alla loro funzione | CHF 3504.– | CHF 3'504.– |
II 1 | Certificato federale di formazione pratica (CFP) | CHF 3'745.– | CHF 3'798.– |
II 2 | Attestato federale di capacità (AFC) | CHF 4'202.– | CHF 4'255.– |
II 3 | Esame federale di professione, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione | CHF 5'187.– | CHF 5'187.– |
II 4 | Esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione: | CHF 5'472.– | CHF 5'472.– |
Personale addetto alle vendite - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2023)
Categoria | Descrizione | Salari minimi |
---|---|---|
I | Lavoratori conformemente all’articolo 6b CCL. Ossia privi di attestato professionale o senza atte-stato professionale riconosciuto (conformemente all’art. 6a cpv. 2) nel settore d’attività corrispondente alla loro funzione | CHF 3'504.– |
I | Certificato del corso di vendita dell’Associazione dei Panettieri-Confettieri del Cantone di Ginevra (ABCGe) | CHF 3'570.– |
II 1 | Certificato federale di formazione pratica (CFP): | CHF 3'745.– |
II 2a | Attestato federale di capacità (AFC) Interno al ramo: | CHF 4'202.– |
II 2b | Attestato federale di capacità (AFC) Esterno al ramo, a partire dal 7° mese d’impiego (salario nei primi 6 mesi: II 1.) | CHF 4'202.– |
II 3 | Attestato professionale federale di specialista del ramo, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale: | CHF 4'969.– |
Personale addetto ad altre mansioni - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2023)
Categoria | Descrizione | Salari minimi |
---|---|---|
I | Lavoratori conformemente all’articolo 6b CCL. Ossia privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto (conformemente all’art. 6a cpv. 2) nel settore d’attività corrispondente alla loro funzione | CHF 3'504.– |
II 1 | Certificato federale di formazione pratica (CFP) | CHF 3'708.– |
II 2 | Attestato federale di capacità (AFC) | CHF 4'160.– |
II 3 | Esame federale di professione oppure con esame professionale federale superiore a condi-zione di ricoprire una funzione direttiva: | CHF 4'969.– |
Salari minimi / regolamentazioni salariali
I salari minimi mensili sono fissati in base all'attestato di formazione e alla funzione, conformemente all'art. 6 CCL, in regolamentazioni salariali separate che costituiscono parte integrante del presente CCL. La regolamentazione salariale applicabile è definita in base all'attività maggiormente esercitata. Si applica una sola regolamentazione salariale per lavoratore.
Nel caso di lavoratori che non sono in grado di raggiungere una prestazione lavorativa media, il datore di lavoro e il lavoratore possono presentare insieme una domanda scritta alla commissione permanente per approvare un salario lordo al di sotto del salario minimo conformemente a quanto stabilito nella regolamentazione salariale.
Cantone di Neuchâtel
i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2023 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 20.77 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.17 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Cantone di Ginevra
i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° gennaio 2023 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.– /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.15 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Articolo 11; Regolamentazione salariale 2023
Compiti organi paritetici
Applicazione
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.
Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)
Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36
Orario di lavoro
Nella media annua vale la settimana lavorativa di cinque giorni.
Articolo 15
Servizio militare / civile / di protezione civile
- l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le aziende nella gastronomia che formano un’unità con le aziende di cui sopra, appartengono anch’esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a
condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Termini di disdetta
Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11
Malattia
Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.
Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:
- per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
- per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
- per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.
Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.
Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia
Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:
l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))
Premi
Pagamento dei premi:
la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.
Pagamento differito delle indennità giornaliere:
qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.
Condizioni minime d’assicurazione:
le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:
a) la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
b) il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
c) il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
d) in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
e) l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
f) l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
g) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29
Fondo paritetico
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Giorni festivi retribuiti
civile (compresa la festa nazionale).
Articolo 20
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro
Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.
Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.
I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Durata dell'impiego
Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Documenti
CCL della panetteria-pasticceria-confetteria 2019 (5990 KB, PDF)Regolamentazione salariale 2023 panetteria-pasticceria-confetteria (4365 KB, PDF)
link
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generaleCommissione paritetica Panettieri-Confettieri svizzeri