Prestito di personale Infrastruttura di rete

30.11.2023

Modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2024: Modifiche al campo di applicazione, all'orario di lavoro, agli straordinari, al picchetto e alle spese.

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 30.11.2023 / Pubblicazione valida dal: 01.01.2024 - 31.12.2026 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

Si applica per tutto il territorio svizzero

Articolo 2.2

Le disposizioni del CCL (...) non dichiarate di obbligatorietà generale si applicano direttamente a tutte le imprese affiliate a una delle due associazioni svizzere dell’infrastruttura di rete (SNiv e AILC) e ai loro dipendenti che rientrano nel campo d’applicazione definito all’articolo 2, paragrafo 2, del CCL.

Si applica direttamente per tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro), la cui attività è principalmente, cioè per la maggior parte, nella realizzazione o nella manutenzione, per terzi, di cavi ed impianti di infrastruttura di rete aerei o sotterranei nei comparti dell'energia elettrica, delle telecomunicazioni o dei sistemi di trasporto e linea di contatto, effettuata davanti o al punto di consegna dalla rete di distribuzione alla rete utenti (installazioni elettriche ovvero nell' edificio) disciplinata dall'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT).

l settori dell'infrastruttura di rete comprendono:

  • reti a corrente forte e a corrente debole di tutti i livelli di rete sottoposti alla Legge sugli impianti elettrici (LlE);
  • reti di comunicazione e trasmissione di dati attraverso la tecnologia cavo ottico, rame, coassiale e radio rispettivamente wireless;
  • sistemi di linea di contatto, segnaletica, illuminazione esterna e sicurezza nel settore del trasporto rispettivamente nello spazio pubblico:
  • lavori di protezione dalla corrosione su impianti in questi comparti dell’infrastruttura di rete.

Articoli 2.1 e 2.2

Le disposizioni del CCL (...) non dichiarate di obbligatorietà generale si applicano direttamente a tutte le imprese affiliate a una delle due associazioni svizzere dell’infrastruttura di rete (SNiv e AILC) e ai loro dipendenti che rientrano nel campo d’applicazione definito all’articolo 2, paragrafo 2, del CCL.

Le disposizioni del CCL (...) valgono per lavoratori di imprese e parti di imprese secondo il capoverso 2.

Sono escluse le seguenti categorie di persone, se non sono impegnate principalmente, cioè non prevalentemente, in attività di montaggio:

  1. membri della direzione aziendale;
  2. quadri;
  3. personale amministrativo;
  4. collaboratrici e collaboratori che svolgono attività nell’ambito della logistica, della pianificazione e della progettazione.

Per le persone in formazione valgono le disposizioni del CCL, fatta eccezione per l’articolo 5.3 (Trattative salariali).

Articoli 2.1 e 2.2.3

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

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pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
11.12.2023 16:25
01.01.2024
02.05.2023 13:06
01.04.2023
27.04.2023 16:45
01.04.2023
26.04.2023 16:10
01.04.2023
27.03.2023 10:15
01.04.2023
24.05.2022 17:59
01.06.2022
11.08.2020 17:33
01.06.2020
24.07.2020 13:50
01.06.2020
13.07.2020 16:26
01.06.2020
01.01.2020 00:00
01.06.2020
31.05.2020 23:59
01.01.2019
23.12.2019 10:58
01.01.2019
03.12.2019 10:36
01.01.2019
03.12.2019 09:57
01.01.2019
20.12.2018 10:48
01.01.2019

 

Rimborso spese

L’azienda decide se intende pagare un risarcimento forfettario oppure un risarcimento sulla base del singolo evento. Le collaboratrici e i collaboratori vengono informati.

L’importo dell’indennità forfettaria, l’importo dell’indennità basata su eventi individuali e l’importo delle indennità giornaliere sono elencati nell’appendice 2.

Regolmento spese

In applicazione dell'art. 5.4 CCL per il settore dell'infrastructura di rete, si applicano le seguenti disposizioni sia per quanto riguarda l’importo dell’indennità forfettaria e l’importo dell’indennità basata su eventi individuali:

  • L'indennità forfettaria mensile per i pranzi fuori casa è di CHF 350.. L'indennità forfettaria per le spese viene interrotta in caso di assenza prolungata (a partire da 1 mese di assenza) per malattia o infortunio.
  • L'indennità in base al singolo evento è di CHF 8. per la colazione, CHF 20. per il pranzo e CHF 24. per la cena. Le indennità effettive dei dipendenti per il viaggio e pernottamenti saranno rimborsate separatamente con ricevuta/fattura. Per il pernottamento si applica una tariffa minima forfettaria di CHF 60..
  • Per i dipendenti che si recano direttamente sul posto di lavori (senza rientro giornaliero), il forfait giornaliero ammonta a CHF 117. per giorno lavorativo. Se non è possibile tornare a casa durante il fine settimana, deve essere pagata anche la tariffa giornaliera. La tariffa giornaliera comprende tutti i costi, compreso il tempo di viaggio per raggiungere il luogo di lavoro.

Articolo 5.4; appendice 2: Regolamento spese

Lavoro straordinario / ore supplementari

Ore supplementari

Sono considerate ore supplementari le ore di lavoro tra la durata media del lavoro settimanale (art. 4.1) fino a 45 ore settimanali incluse. Queste ore possono variare in modo flessibile fino a un saldo massimo di +130 ore (ore supplementari) o di -80 ore. I saldi definiti non possono essere superati in nessun momento. Se le ore supplementari non sono compensate con tempo libero di pari durata, il datore di lavoro deve pagare almeno il salario normale (100%) per le ore supplementari.

Lavoro straordinario

Sono considerate ore straordinarie le ore che eccedono le 45 ore settimanali e che vengono richieste in via straordinaria dal superiore gerarchico o autorizzate immediatamente in funzione dei servizi svolti. D’intesa con il lavoratore, le ore straordinarie vengono compensate con tempo libero di pari du-rata entro un adeguato lasso di tempo. Qualora questo non sia possibile, la compensazione delle ore straordinarie viene effettuata con un supplemento salariale del 25%. Il numero massimo delle ore di lavoro straordinario consentito in un anno solare non può superare le 170 ore in totale.

Persone in formazione

Gli straordinari devono essere preventivamente approvati dal formatore/dalla formatrice. Per gli straordinari effettuati dev’essere corrisposto fondamentalmente un supplemento salariale di almeno il 25%. Solo di comune accordo con il/la singol(a) praticante gli straordinari possono essere compensati, entro i successivi 14 giorni e di comune accordo con il formatore/la formatrice, concedendo tempo libero di pari durata.

Articoli 4.4 e 4.5; Appendice 1: articolo 3.3

Campo d'applicazione geografico

Si applica per tutto il territorio svizzero

Articolo 2.2

Servizio di picchetto

Indennità per il servizio di picchetto (reperibilità)

Le collaboratrici e i collaboratori possono essere assegnati dai loro preposti al servizio di picchetto in base alle esigenze dell’azienda. Nell’ambito del servizio di picchetto, la collaboratrice/il collaboratore si mette a disposizione al di fuori dell’orario di lavoro per poter svolgere immediatamente il lavoro in caso di necessità.

Il servizio di picchetto si compone di un orario di picchetto e di un eventuale orario d’intervento.

L’orario di intervento vale come tempo di lavoro, eventualmente con un supplemento per lavoro notturno o domenicale.

Forfait picchetto per reperibilità: CHF 200. per ogni settimana di picchetto (7 giorni consecutivi).

In aggiunta al forfait picchetto è previsto un forfait di intervento pari a CHF 50.– per ciascun intervento effettivamente effettuato.

Articolo 4.9

Salari / salari minimi

In applicazione dell’art. 5.2. del CCL settore delle infrastrutture di rete, i seguenti salari di base si intendono per categoria salariale in franchi svizzeri come salario men-sile (pagato 13 volte, comprese le ferie e i giorni festivi) o come salario orario (escluse le ferie, i giorni festivi e la tredicesima). (Dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2024):

categoria salariale Salario mensile (Vale per tutti i rami) Salario orario (Vale per tutti i rami)
Collaboratori senza formazione di base specialistica Personale non qualificato (fino a 3 anni di esperienza nel settore oppure età max. 25 anni) CHF 4'340. CHF 23.85
Personale non qualificato (più di 3 anni di esperienza nel settore oppure di età superiore a 25 anni) CHF 4'440. CHF 24.40
Dipendenti senza titolo professionale del settore con funzione di responsabile di squadra CHF 5'020. CHF 27.58
Personale specializzato con formazione professionale di base Elettricista per reti di distribuzione AFC dopo qualifica professionale oppure specializzazione equivalente CHF 4'770. CHF 26.21
Elettricista per reti di distribuzione AFC dopo 3 anni di esperienza professionale oppure specializzazione/esperienza professionale equivalente CHF 4'920. CHF 27.03
Personale specializzato con formazione professionale superiore – (con 2 anni di esperienza professionale dopo aver conseguito il diploma superiore) Elettricista per reti di distribuzione AFC con esame professionale (APF) – Tecnico di rete con funzione operativa esecutiva oppure specializzazione equivalente o esperienza professionale equivalente CHF 6'020. CHF 33.08
Elettricista per reti di distribuzione AFC con esame professionale superiore (EPS) – Maestro elettricista per reti di distribuzione con funzione esecutiva operativa oppure specializzazione equivalente o esperienza professionale equivalente CHF 6'720. CHF 36.92

Salario annuo e versamento

Il salario annuo o la retribuzione mensile o oraria concordata, nonché il grado di occupazione concordato per il quale si applica tale retribuzione, viene stabilito nel contratto individuale di lavoro.

Articoli 5.1 e 5.2; appendice 2: articoli 2.1 – 2.3

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

Indipendentemente dalle vacanze, nei seguenti casi le collaboratrici e i collaboratori hanno diritto alle seguenti vacanze retribuite:

Occasione Giorni renumerati
per il proprio matrimonio 3 giorni
per il decesso del/della coniuge, di un figlio o di un genitore 3 giorni
per il decesso di un parente prossimo 1 giorno
per l’assistenza in caso di malattia di un familiare prossimo fino a 3 giorni
per il proprio trasloco 1 giorno
per il reclutamento o la consegna dell’equipaggiamento militare secondo la convocazione


Articolo 7.7

Tredicesima mensilità

Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a un’indennità di fine anno (13a mensilità) del salario mensile medio. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno civile intero, tale indennità sarà calcolata proporzionalmente.

Articolo 5.2

Aumento salariale

2023 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2023)

I datori di lavoro aumenteranno i salari dei dipendenti soggetti alla legge (…) mediante un aumento generale dei salari di almeno CHF 140.– franchi svizzeri (al mese, …).
I datori di lavoro che hanno concesso un aumento salariale ai dipendenti dal 1° gennaio 2023 possono compensarlo con l’aumento salariale in conformità all’Appendice 2 CCL.

Appendice 2: B adeguamenti salariali

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

  1. la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
  2. il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
  3. il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
  4. in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
  5. l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
  6. l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
  7. la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Fondo paritetico

Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%. 

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7

Compiti organi paritetici

Applicazione

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.4% di salario
Datori 0.4% di salario


Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.

L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
  • l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
  • dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) 2 giorni
Dal quarto al sesto mese 7 giorni
A partire dal settimo mese 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

 
I termini di disdetta
giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Orario di lavoro

Orario normale di lavoro

L’orario di lavoro variabile e il modello del tempo di lavoro annualizzato costituiscono i modelli normativi.

L'orario di lavoro previsto viene stabilito fino alla fine del 2024 tramite il tempo di lavoro annualizzato di 2184 ore, basato su una durata media del lavoro di 42 ore settimanali.

A partire dal 1° gennaio 2025, si applicherà un orario di lavoro annuale di 2132 ore con un orario di lavoro settimanale medio di 41 ore.

Pause quotidiane

Per il pasto di mezzogiorno, il lavoro va interrotto per almeno 30 minuti. Questa interruzione non è considerata come tempo di lavoro. A partire da 9 ore al giorno la pausa dura almeno 1 ora e può essere effettuata in modo scaglionato, rispettando la durata minima di 30 minuti a pranzo.

Persone in formazione

Fatta eccezione per il punto indicato qui di seguito, si applicano in linea di massima le disposizioni del CCL per il settore dell’infrastruttura di rete:

Si applica il normale orario di lavoro previsto dal CCL per il settore dell’infrastruttura di rete. L’orario scolastico vale come orario di lavoro. Una giornata intera di scuola corrisponde a un intero giorno di lavoro; una mezza giornata di scuola vale come mezza giornata di lavoro. L’orario di lavoro giornaliero non può superare le nove ore (comprese eventuali ore supplementari e lezioni).

Orario di lavoro variabile

Le disposizioni inerenti l’orario di lavoro variabile valgono anche per le persone in formazione, ma in forma limitata. Il saldo positivo può essere al massimo di +30 ore e quello negativo di -10 ore. Il formatore/la formatrice responsabile può all’occorrenza concordare con la persona in formazione misure particolari relative all’orario di lavoro nell’ambito delle disposizioni di legge. Scopo di tali misure è di agevolare in modo ottimale l’acquisizione di competenze da parte della persona in formazione tenendo conto delle esigenze aziendali. D’intesa con il formatore/la formatrice, il saldo positivo dell’orario di lavoro può essere compensato con mezze giornate o giornate intere. Il saldo positivo dell’orario di lavoro deve essere ridotto a zero per la fine del tirocinio.

Articoli 3.4, 4.1 – 4.2; Appendice 1: articoli 3.1 e 4

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Giorni festivi retribuiti

I giorni festivi previsti dalla legge sono considerati giorni di non lavoro retribuiti. Vengono garantiti almeno 8 giorni festivi pagati all’anno.

Persone in formazione: Fanno testo i giorni festivi per il luogo di formazione indicati nel contratto di tirocinio e almeno nella stessa misura del CCL per il settore dell’infrastruttura di rete.

Articolo 7.6; Appendice 1: articolo 7.2

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Altri supplementi

Indennità per lavoro in galleria (intervalli regolari)

Per il lavoro regolare in galleria (più lunga di 500 metri) è previsto un supplemento forfettario di CHF 15. al giorno.

Articolo 4.10

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Indennità per lavoro notturno regolare (intervalli regolari)

Le collaboratrici e i collaboratori che lavorano regolarmente (a partire da 25 notti per anno solare) a turno la notte, ovvero tra le ore 22 e le ore 6, ricevono un supplemento forfettario di CHF 10.– all'ora e hanno diritto a una compensazione di tempo equivalente al 15%.

Indennità per lavoro notturno irregolare (casi isolati)

Il lavoro notturno irregolare svolto tra le 22.00 e le 06.00 viene indennizzato con un supplemento del 50%.

Indennità per lavoro domenicale e festivo irregolare

Le collaboratrici e i collaboratori che prestano lavoro domenicale o festivo, ricevono un supplemento pari al 100%.

Persone in formazione, lavoro notturno e domenicale

Il lavoro notturno e domenicale è consentito solo in casi eccezionali e tenuto conto delle disposizioni giuridiche e previste dal CCL.

Articoli 4.6 – 4.8; Appendice 1: articolo 3.3

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2023: max. CHF 40.35 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.75
Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'100.–


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing

Vacanze

Per ogni anno civile, la collaboratrice/il collaboratore ha diritto alle seguenti vacanze pagate, di cui almeno due settimane consecutive:

Categoria d'età Numero di giorni di vacanze per anno civile
fino all'anno civile in cui compie 49 anni 25 giorni lavorativi
dall'inizio dell'anno civile in cui viene compiuto il 50° anno di età 30 giorni lavorativi


Se il lavoratore assume o lascia il lavoro nel corso dell'anno, le vacanze sono stabilite in ragione della durata del rapporto di lavoro nell'anno considerato. Le frazioni di giorni di vacanza vengono arrotondate a mezze giornate. I giorni festivi che cadono durante le vacanze non sono considerati giorni di ferie.

I giorni di malattia o infortunio durante le vacanze non vengono conteggiati come giorni di ferie qualora venga presentato un relativo certificato medico.

Se un giorno festivo pagato cade nel periodo in cui si usufruisce delle vacanze, tale giorno potrà essere percepito in un secondo momento.

In caso di impedimento al lavoro superiore a due mesi a seguito di servizio militare obbligatorio, servizio civile, Croce Rossa, servizio militare femminile, malattia o infortunio senza colpa, il diritto alle vacanze viene ridotto di un dodicesimo per ogni ulteriore mese iniziato.

In caso di impedimento al lavoro superiore a un mese dovuto ad altre motivazioni il diritto alle vacanze viene ridotto ai sensi dell’art. 329b CO.

Vacanze non retribuite

Su presentazione di una richiesta motivata, l’azienda può concedere vacanze non retribuite. La decisione spetta alla direzione aziendale. Per le vacanze non retribuite di durata superiore a un mese il lavoratore non matura diritto alle vacanze. In caso di vacanze non retribuite di durata superiore al mese, l’azienda non mantiene le assicurazioni in essere. Durante tale arco di tempo il lavoratore può volontariamente mantenere le assicurazioni a proprie spese.

Persone in formazione

Per ogni anno civile le persone in formazione hanno diritto a sei settimane di vacanze. Se il tirocinio inizia o finisce nel corso dell’anno, le vacanze a cui si ha diritto sono ridotte proporzionalmente (pro rata temporis).
Le vacanze non possono essere prese nei giorni di scuola professionale di base. Le vacanze devono essere prese entro la fine dell’anno civile, e per almeno due settimane consecutive.

Articoli 7.1 – 7.5 e 7.8; Appendice 1: articolo 7.1

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71

Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88

Dal lunedì al venerdì
08:30 –  12:00
13:00 –  16:45

info@employes.ch


Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino

Via Vallone 27
6500 Bellinzona 

091 821 01 01

info@sicticino.ch

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)

Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarate d’obbligatorietà generale valgono direttamente per tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro), la cui attività consiste principalmente, cioè per la maggior parte, nella realizzazione o nella manutenzione, per terzi, di cavi ed impianti di infrastruttura di rete aerei o sotterranei nei comparti dell’energia elettrica, delle telecomunicazioni o dei sistemi di trasporto e linea di contatto, effettuata davanti o al punto di consegna dalla rete di distribuzione alla rete utenti (installazioni elettriche ovvero nell’edificio) disciplinata dall’ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT).

I settori dell’infrastruttura di rete comprendono:

  • reti a corrente forte e a corrente debole di tutti i livelli di rete sottoposti alla legge sugli impianti elettrici (LIE);
  • reti di comunicazione e trasmissione di dati attraverso la tecnologia cavo ottico, rame, coassiale e radio rispettivamente wireless;
  • sistemi di linea di contatto, segnaletica, illuminazione esterna e sicurezza nel settore del trasporto rispettivamente nello spazio pubblico.
  • lavori di protezione dalla corrosione su impianti in questi comparti dell'infrastruttura di rete.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale

Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.

Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.

Conseguenze in caso di constatazione di violazioni

In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.

Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.

L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.

Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.

 

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni del CCL dichiarate d’obbligatorietà generale valgono per lavoratori di imprese e parti di imprese secondo il capoverso 2.

Sono escluse le seguenti categorie di persone, se non sono impegnate principalmente, cioè non prevalentemente, in attività di montaggio:

  1. membri della direzione aziendale;
  2. quadri;
  3. personale amministrativo;
  4. collaboratrici e collaboratori che svolgono attività nell’ambito della logistica, della pianificazione e della progettazione.

Per le persone in formazione valgono le disposizioni del CCL, fatta eccezione per l’articolo 5.3 (Trattative salariali).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00

info@swissstaffing.ch

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova. 

Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4

Organi paritetici

Le parti contraenti

affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restando che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione, e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.

Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.

Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.

Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione.

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,  32, 33 e 39.1

Campo d'applicazione aziendale

Le disposizioni del CCL (...) non dichiarate di obbligatorietà generale si applicano direttamente a tutte le imprese affiliate a una delle due associazioni svizzere dell’infrastruttura di rete (SNiv e AILC) e ai loro dipendenti che rientrano nel campo d’applicazione definito all’articolo 2, paragrafo 2, del CCL.

Si applica direttamente per tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro), la cui attività è principalmente, cioè per la maggior parte, nella realizzazione o nella manutenzione, per terzi, di cavi ed impianti di infrastruttura di rete aerei o sotterranei nei comparti dell'energia elettrica, delle telecomunicazioni o dei sistemi di trasporto e linea di contatto, effettuata davanti o al punto di consegna dalla rete di distribuzione alla rete utenti (installazioni elettriche ovvero nell' edificio) disciplinata dall'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT).

l settori dell'infrastruttura di rete comprendono:

  • reti a corrente forte e a corrente debole di tutti i livelli di rete sottoposti alla Legge sugli impianti elettrici (LlE);
  • reti di comunicazione e trasmissione di dati attraverso la tecnologia cavo ottico, rame, coassiale e radio rispettivamente wireless;
  • sistemi di linea di contatto, segnaletica, illuminazione esterna e sicurezza nel settore del trasporto rispettivamente nello spazio pubblico:
  • lavori di protezione dalla corrosione su impianti in questi comparti dell’infrastruttura di rete.

Articoli 2.1 e 2.2

Campo d'applicazione personale

Le disposizioni del CCL (...) non dichiarate di obbligatorietà generale si applicano direttamente a tutte le imprese affiliate a una delle due associazioni svizzere dell’infrastruttura di rete (SNiv e AILC) e ai loro dipendenti che rientrano nel campo d’applicazione definito all’articolo 2, paragrafo 2, del CCL.

Le disposizioni del CCL (...) valgono per lavoratori di imprese e parti di imprese secondo il capoverso 2.

Sono escluse le seguenti categorie di persone, se non sono impegnate principalmente, cioè non prevalentemente, in attività di montaggio:

  1. membri della direzione aziendale;
  2. quadri;
  3. personale amministrativo;
  4. collaboratrici e collaboratori che svolgono attività nell’ambito della logistica, della pianificazione e della progettazione.

Per le persone in formazione valgono le disposizioni del CCL, fatta eccezione per l’articolo 5.3 (Trattative salariali).

Articoli 2.1 e 2.2.3

Controlli

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate. 

Istanza di ricorso

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Registrazione dell’orario di lavoro

Rilevamento dell’orario di lavoro

Il tempo lavorativo viene rilevato mediante appositi rapporti di lavoro.

Articolo 4.3

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