Prestito di personale Infrastruttura di rete
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 30.11.2023 / Pubblicazione valida dal: 01.01.2024 - 31.12.2026 (CCL del ramo)
Si applica per tutto il territorio svizzero
Articolo 2.2
Le disposizioni del CCL (...) non dichiarate di obbligatorietà generale si applicano direttamente a tutte le imprese affiliate a una delle due associazioni svizzere dell’infrastruttura di rete (SNiv e AILC) e ai loro dipendenti che rientrano nel campo d’applicazione definito all’articolo 2, paragrafo 2, del CCL.
Si applica direttamente per tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro), la cui attività è principalmente, cioè per la maggior parte, nella realizzazione o nella manutenzione, per terzi, di cavi ed impianti di infrastruttura di rete aerei o sotterranei nei comparti dell'energia elettrica, delle telecomunicazioni o dei sistemi di trasporto e linea di contatto, effettuata davanti o al punto di consegna dalla rete di distribuzione alla rete utenti (installazioni elettriche ovvero nell' edificio) disciplinata dall'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT).
l settori dell'infrastruttura di rete comprendono:
- reti a corrente forte e a corrente debole di tutti i livelli di rete sottoposti alla Legge sugli impianti elettrici (LlE);
- reti di comunicazione e trasmissione di dati attraverso la tecnologia cavo ottico, rame, coassiale e radio rispettivamente wireless;
- sistemi di linea di contatto, segnaletica, illuminazione esterna e sicurezza nel settore del trasporto rispettivamente nello spazio pubblico:
- lavori di protezione dalla corrosione su impianti in questi comparti dell’infrastruttura di rete.
Articoli 2.1 e 2.2
Le disposizioni del CCL (...) non dichiarate di obbligatorietà generale si applicano direttamente a tutte le imprese affiliate a una delle due associazioni svizzere dell’infrastruttura di rete (SNiv e AILC) e ai loro dipendenti che rientrano nel campo d’applicazione definito all’articolo 2, paragrafo 2, del CCL.
Le disposizioni del CCL (...) valgono per lavoratori di imprese e parti di imprese secondo il capoverso 2.
Sono escluse le seguenti categorie di persone, se non sono impegnate principalmente, cioè non prevalentemente, in attività di montaggio:
- membri della direzione aziendale;
- quadri;
- personale amministrativo;
- collaboratrici e collaboratori che svolgono attività nell’ambito della logistica, della pianificazione e della progettazione.
Per le persone in formazione valgono le disposizioni del CCL, fatta eccezione per l’articolo 5.3 (Trattative salariali).
Articoli 2.1 e 2.2.3
Non sono ancora disponibili contratti futuri.