Prestito di personale Infrastruttura di rete

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 30.11.2023 / Pubblicazione valida dal: 01.01.2024 - 31.12.2026 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

Si applica per tutto il territorio svizzero

Articolo 2.2

Le disposizioni del CCL (...) non dichiarate di obbligatorietà generale si applicano direttamente a tutte le imprese affiliate a una delle due associazioni svizzere dell’infrastruttura di rete (SNiv e AILC) e ai loro dipendenti che rientrano nel campo d’applicazione definito all’articolo 2, paragrafo 2, del CCL.

Si applica direttamente per tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro), la cui attività è principalmente, cioè per la maggior parte, nella realizzazione o nella manutenzione, per terzi, di cavi ed impianti di infrastruttura di rete aerei o sotterranei nei comparti dell'energia elettrica, delle telecomunicazioni o dei sistemi di trasporto e linea di contatto, effettuata davanti o al punto di consegna dalla rete di distribuzione alla rete utenti (installazioni elettriche ovvero nell' edificio) disciplinata dall'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT).

l settori dell'infrastruttura di rete comprendono:

  • reti a corrente forte e a corrente debole di tutti i livelli di rete sottoposti alla Legge sugli impianti elettrici (LlE);
  • reti di comunicazione e trasmissione di dati attraverso la tecnologia cavo ottico, rame, coassiale e radio rispettivamente wireless;
  • sistemi di linea di contatto, segnaletica, illuminazione esterna e sicurezza nel settore del trasporto rispettivamente nello spazio pubblico:
  • lavori di protezione dalla corrosione su impianti in questi comparti dell’infrastruttura di rete.

Articoli 2.1 e 2.2

Le disposizioni del CCL (...) non dichiarate di obbligatorietà generale si applicano direttamente a tutte le imprese affiliate a una delle due associazioni svizzere dell’infrastruttura di rete (SNiv e AILC) e ai loro dipendenti che rientrano nel campo d’applicazione definito all’articolo 2, paragrafo 2, del CCL.

Le disposizioni del CCL (...) valgono per lavoratori di imprese e parti di imprese secondo il capoverso 2.

Sono escluse le seguenti categorie di persone, se non sono impegnate principalmente, cioè non prevalentemente, in attività di montaggio:

  1. membri della direzione aziendale;
  2. quadri;
  3. personale amministrativo;
  4. collaboratrici e collaboratori che svolgono attività nell’ambito della logistica, della pianificazione e della progettazione.

Per le persone in formazione valgono le disposizioni del CCL, fatta eccezione per l’articolo 5.3 (Trattative salariali).

Articoli 2.1 e 2.2.3

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
11.12.2023 16:25
01.01.2024
02.05.2023 13:06
01.04.2023
27.04.2023 16:45
01.04.2023
26.04.2023 16:10
01.04.2023
27.03.2023 10:15
01.04.2023
24.05.2022 17:59
01.06.2022
11.08.2020 17:33
01.06.2020
24.07.2020 13:50
01.06.2020
13.07.2020 16:26
01.06.2020
01.01.2020 00:00
01.06.2020
31.05.2020 23:59
01.01.2019
23.12.2019 10:58
01.01.2019
03.12.2019 10:36
01.01.2019
03.12.2019 09:57
01.01.2019
20.12.2018 10:48
01.01.2019