Prestito di personale Industrie orologiera e microtecnica svizzere
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 12.03.2024 / Pubblicazione valida dal: 11.04.2024 (CCL del ramo)
Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.
Articolo 1.1
Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.
Articolo 1.1
Il presente contratto si applica ai dipendenti iscritti al sindacato Unia, che esercitano il loro lavoro in fabbrica o a domicilio, indipendentemente dalle rispettive modalità di retribuzione.
Il CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere si trova a partire dal 1° gennaio 2018 nell'appendice 1 del CCL personale a prestito. Di seguito le disposizioni concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111) del CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere sono valide anche per i lavoratori prestati.
Articolo 1.1; CCL per il settore del prestito di personale
Non sono ancora disponibili contratti futuri.
- Campo d'applicazione geografico
- Campo d'applicazione aziendale
- Campo d'applicazione personale
- Informazioni organo paritetico
- Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
- Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
- Salari / salari minimi
- Categorie salariali
- Tredicesima mensilità
- Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
- Premio per anzianità di servizio
- Lavoro straordinario / ore supplementari
- Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
- Lavoro a turni
- Servizio di picchetto
- Orario di lavoro
- Vacanze
- Giorni di congedo retribuiti (assenze)
- Giorni festivi retribuiti
- Malattia
- Infortunio
- Congedo maternità / paternità / parentale
- Servizio militare / civile / di protezione civile
- Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
- Termini di disdetta
- Rappresentanza dei lavoratori
- Rappresentanza dei datori di lavoro
- Compiti organi paritetici
- Procedure di conciliazione e arbitrato
- Obbligo della pace
- Conseguenza in caso di violazione contrattuale
- Fondo paritetico
- Versamento del salario
- Previdenza professionale LPP
- Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Campo d'applicazione geografico
Articolo 1.1
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1.1
Campo d'applicazione personale
che esercitano il loro lavoro in fabbrica o a domicilio, indipendentemente
dalle rispettive modalità di retribuzione.
Il CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere si trova a partire dal 1° gennaio 2018 nell'appendice 1 del CCL personale a prestito. Di seguito le disposizioni concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111) del CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere sono valide anche per i lavoratori prestati.
Articolo 1.1; CCL per il settore del prestito di personale
Informazioni organo paritetico
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Salari / salari minimi
Dipendenti non qualificati:
Cantoni/regioni | Condizioni | Salario | Osservazioni |
---|---|---|---|
Berna (escl. Giura bernese) | dai 20 annni | CHF 3'800.-- | |
con 5 anni di esperienza | CHF 4'050.-- | ||
Ginevra | in formazione (6 mesi) | CHF 3'595.-- | Dopo il periodo di formazione di 6 mesi, il personale accede alla categoria « specializzati », senza possibilità di riduzione del 5% |
Giura/Giura bernese | dai 19 anni | CHF 3'440.-- | Durante i primi 3 mesi, riduzione salariale del 5% se si tratta del primo impiego nel settore dell'orologeria e microtecnica |
Neuchâtel | dai 19 anni | CHF 3'750.-- | |
Soletta /Basilea-C./Basilea-C. / Lengnau | dai 20 anni, dopo 6 mesi d'impiego | CHF 3'435.-- | |
Ticino | CHF 3'120.-- | Questo importo include la partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia. Durante i primi 3 mesi, riduzione salariale del 5% se si tratta del primo impiego nel settore dell'orologeria e microtecnica. | |
Vallese | CHF 3'570.-- | Casi speciali vengono negoziati | |
Vaud/Friburgo | dai 19 anni | CHF 3'590.-- |
Dipendenti qualificati:
Cantoni/regioni | Condizioni | Salario | Osservazioni |
---|---|---|---|
Berna (escl. Giura bernese) | CFC 4 anni | CHF 4'515.-- | Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo |
CFC 3 anni | CHF 4'215.-- | Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al Massimo | |
Ginevra | Qualificazione A | CHF 4'570.-- | CFC o diploma equivalente, dopo una formazione nei 3 anni di pratica nell'attività esercitata |
A partire da 3 anni di pratica | CHF 4'840.-- | ||
Qualificazione B | CHF 4'240.-- | AFP di 2 anni per l'attività esercitata o senza AFP con almeno 2 anni di esperienza nell'attività esercitata; se la qualificazione equivale al livello di un dipendente « qualificato A ». | |
Specializzati | CHF 4'100.-- | Formazione di 6 mesi di livello identico o comparabile | |
Giura/Giura bernese | CFC | CHF 3'980.-- | Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare |
Neuchâtel | CFC 3 o 4 anni (oppure altra formazione giudicata equivalente dal SEFRI), dai 22 anni | CHF 4'520.-- | |
Altri dipendenti qualificati, dai 22 anni (senza CFC né formazione giudicata equivalente dal SEFRI) | CHF 4'100.-- | ||
Soletta/ Basilea-C./Basilea-C./ Lengnau | CFC 4 anni, a partire dai 20 anni, dopo 6 mesi di contratto | CHF 4'080.-- | |
CFC 3 anni, a partire dai 20 anni, dopo 6 mesi di contratto | CHF 3'730.-- | ||
Vallese | CFC 4 anni | CHF 4'520.-- | Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo |
CFP | CHF 4'040.-- | Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo | |
Vaud/Friburgo | Qualificazione A | CHF 4'290.-- | Apprendistato con CFC di durata di 4 anni o diploma equivalente per l'attività esercitata. Aumento a 4'360 a decorrere dal 1° gennaio 2019 |
Qualificazione B | CHF 3'870.-- | Apprendistato con CFC di durata inferiore a 4 anni o formazione teorica seguita da almeno 2 anni di pratica nell'attività esercitata, le sue conoscenze pratiche corrispondono al livello di « Qualificazione A ». Aumento a CHF 3'940.-- a decorrere dal 1° gennaio 2019 |
Giovani / studenti / lavori estivi:
Cantoni | Condizioni | Salario | Osservazioni |
---|---|---|---|
Ginevra | meno di 18 anni | CHF 3'168.-- | Vacanze incluse |
dai 18 anni | CHF 3'281.-- | Vacanze incluse | |
dai 19 anni | CHF 3'377.-- | Vacanze incluse | |
Neuchâtel | 15 / 16 anni | CHF 2’625.-- | Per giovani / studenti con contratto limitato; il 70% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3’750.--) |
17 anni | CHF 2'815.-- | Per giovani / studenti con contratto limitato; il 75% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3’750.--) | |
dai 18 anni | CHF 3'375.-- | Per giovani / studenti con contratto limitato; il 90% del salario dei dipendenti non-qualificati (CHF 3'750.--) |
Cantone di Neuchâtel: Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02 / ora. A partire dal 1° gennaio 2018 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.78 / ora.
Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente al Indice nazionale dei prezzi al consumo dell’IPC (base agosto 2014).
Dal salario minimo legale sono esclusi i salari corrisposti nel contesto di rapporti di lavoro che rientrano in un contesto di formazione o integrazione professionale o riguardanti i giovani che lavorano durante le loro vacanze (lavori di vacanza)
Articoli 17.2; salari minimi 2018 e 2019
Categorie salariali
– dipendenti non qualificati.
– dipendenti qualificati.
Articolo 17.2
Tredicesima mensilità
Articolo 19.1
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
Articolo 19.1
Premio per anzianità di servizio
Articolo 19.1
Lavoro straordinario / ore supplementari
- compensare le ore straordinarie richieste con un congedo di uguale durata, oppure se
- retribuirle, a partire dalla prima ora, per i dipendenti che lavorano nella produzione, con un supplemento del 25%.
Questa disposizione non è applicabile alle ore di compensazione ai sensi dell'art. 11 LL.
Articolo 13.2 cpv. 2 e 3
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Turni di lavoro notturno prestati provvisoriamente
(23 alle 6, 22 alle 5 o 00 alle 7): supplemento salariale del 25%
I supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale non possono essere accumulati. Viene preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato.
Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo ecc.). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o aziendali vigenti in questi
ambiti si applicano anche al personale a prestito.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 24 e 25
Lavoro a turni
(23 alle 6, 22 alle 5 o 00 alle 7): supplemento salariale del 25%
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 25
Servizio di picchetto
(23 alle 6, 22 alle 5 o 00 alle 7): supplemento salariale del 25%
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 25
Vacanze
Categoria d'età | settimane di vacanza |
---|---|
Sino al compimento del 17° anno d'età | almeno 7 settimane |
Sino al compimento del 20° anno d'età | almeno 6 settimane |
A partire dal compimento del 20° anno d'età | almeno 5 settimane |
A partire dal compimento del 50° anno d'età | almeno 6 settimane |
Gli apprendisti che si preparano ad un attestato federale di capacità o ad un certificato federale di formazione pratica hanno diritto a:
– sette settimane di vacanza durante il 1° anno d’apprendistato;
– sei settimane di vacanza a partire dal 2° anno d’apprendistato.
La settimana di sport nell’ambito di Gioventù e Sport rientra nelle settimane di vacanza sopra menzionate.
Ai dipendenti di età sino a 30 anni viene concessa un’ulteriore settimana di vacanza non retribuita per le attività giovanili extrascolastiche ai sensi dell’art. 329e CO. Tale settimana non viene retribuita.
Articolo 15.3
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Assenze giustificate | congedi retribuiti |
---|---|
Matrimonio del dipendente | 2 giorni, indipendentemente dalla data del matrimonio |
Decesso di un coniuge, di un figlio o dei genitori | fino a 3 giorni |
Decesso dei suoceri, di un fratello o di una sorella: | |
qualora tali persone vivessero nell’economia domestica del dipendente | fino a 3 giorni |
in caso contrario | fino ad 1 giorno |
Trasloco, a condizione che il trasloco non sia legato ad un cambio di datore di lavoro | 1 giorno per anno civile |
Ispezione delle armi | |
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento | 0.5 giornata |
Se la lontananza del luogo dell’ispezione militare sia tale da impedire al dipendente di ritornare al proprio posto di lavoro il giorno stesso | 1 giorno |
Cure al proprio coniuge, ai membri della propria famiglia in linea diretta e ai fratelli e alle sorelle che vivono nella sua economia domestica | fino a 3 giorni |
Articoli 23.2.1 e 25
Giorni festivi retribuiti
tali giorni vengono fissati nel rispetto delle legislazioni cantonali e delle usanze regionali.
Laddove il 1° maggio non sia un giorno festivo, è comunque un giorno non lavorativo.
I dipendenti con salario orario percepiscono il salario corrispondente al loro normale orario di lavoro. A tal fine viene considerato il salario medio percepito negli ultimi tre mesi.
I dipendenti a domicilio percepiscono un salario equivalente a 1/65 del salario lordo totale percepito nei tre mesi precedenti il giorno festivo.
Articolo 16
Malattia
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.
La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28, 29 e 30
Infortunio
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.
La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28, 29 e 30
Congedo maternità / paternità / parentale
Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.
Congedo paternità: 1 giorno
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 15 e 17
Servizio militare / civile / di protezione civile
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Chi | Contributo |
---|---|
Lavoratori | 0.7% di salario |
Datori | 0.3% di salario |
L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26
Termini di disdetta
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Compiti organi paritetici
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.
Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)
Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36
Procedure di conciliazione e arbitrato
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Tribunale arbitrale |
2° livello | Presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna |
Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40
Obbligo della pace
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Fondo paritetico
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2
Versamento del salario
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Previdenza professionale LPP
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione:
Chi | Obbligo d'assicurazione |
---|---|
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno |
altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno |
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno |
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente |
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga |
a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria |
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.25 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'175.-- |
Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.40 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'152.50 |
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.
Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Documenti
CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere 2017 - 2021 (Unia) (782 KB, PDF)CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere 2017 - 2021 (Syna) (2859 KB, PDF)
Salari minimi 2019 CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere (non esiste in versione italiana) (185 KB, PDF)