Prestito di personale Industrie orologiera e microtecnica svizzere
Nuovi salari minimi CCL per la regione Soletta /Basilea-Città/Basilea Campagna / Lengnau a partire dal 1° gennaio 2023 (per il prestito di personale vale dal 9 febbraio 2023)
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 12.03.2024 / Pubblicazione valida dal: 11.04.2024 (CCL del ramo)
Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.
Articolo 1.1
Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.
Articolo 1.1
Il presente contratto si applica ai dipendenti iscritti al sindacato Unia, che esercitano il loro lavoro in fabbrica o a domicilio, indipendentemente dalle rispettive modalità di retribuzione.
Il CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere si trova a partire dal 1° gennaio 2018 nell'appendice 1 del CCL personale a prestito. Di seguito le disposizioni concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111) del CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere sono valide anche per i lavoratori prestati.
Articolo 1.1; CCL per il settore del prestito di personale
Non sono ancora disponibili contratti futuri.
- Lavoro a turni
- Obbligo della pace
- Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
- Vacanze
- Congedo maternità / paternità / parentale
- Rappresentanza dei lavoratori
- Campo d'applicazione personale
- Orario di lavoro
- Tredicesima mensilità
- Procedure di conciliazione e arbitrato
- Conseguenza in caso di violazione contrattuale
- Versamento del salario
- Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
- Termini di disdetta
- Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
- Malattia
- Giorni festivi retribuiti
- Informazioni organo paritetico
- Servizio militare / civile / di protezione civile
- Categorie salariali
- Giorni di congedo retribuiti (assenze)
- Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
- Campo d'applicazione aziendale
- Campo d'applicazione geografico
- Rappresentanza dei datori di lavoro
- Compiti organi paritetici
- Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
- Fondo paritetico
- Salari / salari minimi
- Lavoro straordinario / ore supplementari
- Previdenza professionale LPP
Lavoro a turni
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 25
Obbligo della pace
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro
Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.
Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.
I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Durata dell'impiego
Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Vacanze
Categoria d'età | settimane di vacanza |
---|---|
Sino al compimento del 17° anno d'età | almeno 7 settimane |
Sino al compimento del 20° anno d'età | almeno 6 settimane |
A partire dal compimento del 20° anno d'età | almeno 5 settimane |
A partire dal compimento del 50° anno d'età | almeno 6 settimane |
Gli apprendisti che si preparano ad un attestato federale di capacità o ad un certificato federale di formazione pratica hanno diritto a:
- sette settimane di vacanza durante il 1° anno d’apprendistato;
- sei settimane di vacanza a partire dal 2° anno d’apprendistato.
La settimana di sport nell’ambito di Gioventù e Sport rientra nelle settimane di vacanza sopra menzionate.
Ai dipendenti di età sino a 30 anni viene concessa un’ulteriore settimana di vacanza non retribuita per le attività giovanili extrascolastiche ai sensi dell’art. 329e CO. Tale settimana non viene retribuita.
Articolo 15.3
Congedo maternità / paternità / parentale
Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Campo d'applicazione personale
Il presente contratto si applica ai dipendenti iscritti al sindacato Unia, che esercitano il loro lavoro in fabbrica o a domicilio, indipendentemente dalle rispettive modalità di retribuzione.
Il CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere si trova a partire dal 1° gennaio 2018 nell'appendice 1 del CCL personale a prestito. Di seguito le disposizioni concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111) del CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere sono valide anche per i lavoratori prestati.
Articolo 1.1; CCL per il settore del prestito di personale
Tredicesima mensilità
I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.
Articolo 19.1
Procedure di conciliazione e arbitrato
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Tribunale arbitrale |
2° livello | Presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna |
Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Versamento del salario
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi professionali
Chi | Contributo |
---|---|
Lavoratori | 0.7% di salario |
Datori | 0.3% di salario |
L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26
Termini di disdetta
Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Lavoro notturno
Le ore di lavoro notturno temporaneo, prestate dalle 23 alle 6, o i turni di lavoro notturno temporaneo (prestate dalle 23 alle 6, risp. dalle 22 alle 5 o dalle 00 alle 7) sono indennizzate con un supplemento del 25%. Sono fatte salve le disposizioni della legge sul lavoro e delle relative ordinanze.
Lavoro domenicale
Il lavoro domenicale è indennizzato con un supplemento del 50% (salario di base + parte 13a mensilità).
I supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale non possono essere accumulati. Viene preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato.
Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo ecc.). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o aziendali vigenti in questi ambiti si applicano anche al personale a prestito.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 12.3, 24 e 25
Malattia
Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.
Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:
- per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
- per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
- per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.
Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.
Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia
Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:
l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))
Premi
Pagamento dei premi:
la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.
Pagamento differito delle indennità giornaliere:
qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.
Condizioni minime d’assicurazione:
le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:
a) la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
b) il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
c) il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
d) in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
e) l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
f) l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
g) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29
Giorni festivi retribuiti
I giorni festivi pagati sono nove e includono obbligatoriamente il 1° agosto;
tali giorni vengono fissati nel rispetto delle legislazioni cantonali e delle usanze regionali.
Laddove il 1° maggio non sia un giorno festivo, è comunque un giorno non lavorativo.
I dipendenti con salario orario percepiscono il salario corrispondente al loro normale orario di lavoro. A tal fine viene considerato il salario medio percepito negli ultimi tre mesi.
I dipendenti a domicilio percepiscono un salario equivalente a 1/65 del salario lordo totale percepito nei tre mesi precedenti il giorno festivo.
Articolo 16
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Servizio militare / civile / di protezione civile
- l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
Categorie salariali
I salari minimi vengono fissati per le categorie di personale seguenti:
- dipendenti non qualificati.
- dipendenti qualificati.
Articolo 17.2
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Assenze giustificate | congedi retribuiti |
---|---|
Matrimonio del dipendente | 2 giorni, indipendentemente dalla data del matrimonio |
Decesso di un coniuge, di un figlio o dei genitori | fino a 3 giorni |
Decesso dei suoceri, di un fratello o di una sorella: | |
qualora tali persone vivessero nell’economia domestica del dipendente | fino a 3 giorni |
in caso contrario | fino ad 1 giorno |
Trasloco, a condizione che il trasloco non sia legato ad un cambio di datore di lavoro | 1 giorno per anno civile |
Ispezione delle armi | |
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento | 0.5 giornata |
Se la lontananza del luogo dell’ispezione militare sia tale da impedire al dipendente di ritornare al proprio posto di lavoro il giorno stesso | 1 giorno |
Cure al proprio coniuge, ai membri della propria famiglia in linea diretta e ai fratelli e alle sorelle che vivono nella sua economia domestica | fino a 3 giorni |
Articoli 23.2.1 e 25
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
swissstaffing
Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf
044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00
Campo d'applicazione aziendale
Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.
Articolo 1.1
Campo d'applicazione geografico
Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.
Articolo 1.1
Compiti organi paritetici
Applicazione
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.
Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)
Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia
Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16
031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00
Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch
Syna
Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten
044 279 71 71
Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45
Employés Suisse
Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten
021 625 62 88
Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45
Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino
Via Vallone 27
6500 Bellinzona
091 821 01 01
Fondo paritetico
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2
Salari / salari minimi
Salari minimi dal 1° gennaio 2023 (per il prestito di personale vale dal 9 febbraio 2023)
Dipendenti non qualificati
Cantoni/regioni | Condizioni | Salario | Osservazioni |
---|---|---|---|
Berna (escl. Giura bernese) | dai 20 annni | CHF 3'855.– | Casi speciali vengono negoziati. |
con 5 anni di esperienza | CHF 4'105.– | Casi speciali vengono negoziati. | |
Ginevra | CHF 4'389.– | ||
Giura/Giura bernese | CHF 3'600.– | Durante i primi 3 mesi, riduzione salariale del 5% se si tratta del primo impiego nel settore dell'orologeria e microtecnica. Per giovani stagisti, scolari o studenti il cui impegno non supera i 2 mesi, -10%. | |
Neuchâtel | dai 19 anni | CHF 3'960.– | |
Soletta /Basilea-Città/Basilea Campagna / Lengnau | dai 19 anni e dopo 6 mesi d'impiego | CHF 3'715.– | |
Ticino | |||
Dal 01.01.2023 | CHF 3'120.– | ||
Dal 01.01.2024 | CHF 3'200.– | ||
Dal 01.07.2024 | CHF 3'200.– | ||
Dal 01.01.2025 | CHF 3'240.– | ||
Vallese | CHF 3'630.– | Casi speciali vengono negoziati. | |
Vaud/Friburgo | dai 19 anni | CHF 3'750.– | Casi speciali vengono negoziati. |
Dipendenti qualificati
Cantoni/regioni | Condizioni | Salario | Osservazioni |
---|---|---|---|
Berna (escl. Giura bernese) | AFC 4 anni | CHF 4'570.– | Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare. |
AFC 3 anni | CHF 4'270.– | Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare. | |
CFP 2 anni | CHF 4'100.– | Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare | |
Ginevra | Qualificato A | CHF 4'854.– | AFC o diploma equivalente, dopo una formazione di 3 anni per l'attività esercitata. |
Dopo 3 anni di pratica | CHF 5'134.– | ||
Qualificato B | CHF 4'528.– | CFP di 2 anni per l'attività esercitata o senza AFP o diploma equivalente ma con almeno 2 anni di esperienza nell'attività esercitata. | |
Giura/Giura bernese | AFC | CHF 4'150.– | Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare. |
Neuchâtel | AFC 3 o 4 anni (oppure altre formazioni giudicata equivalenti dal SEFRI), dai 22 anni | CHF 4'730.– | |
Altri dipendenti qualificati, dai 22 anni (senza AFC o formazione giudicata equivalente dal SEFRI) | CHF 4'295.– | ||
Soletta /Basilea-Città/Basilea Campagna/Lengnau | AFC 4 anni, a partire dai 19 anni, dopo 6 mesi di contratto | CHF 4'360.– | |
AFC 3 anni, a partire dai 19 anni, dopo 6 mesi di contratto | CHF 4'010.– | ||
CFP 2 anni, a partire dai 19 anni, dopo 6 mesi di contratt | CHF 3'865.– | ||
Ticino | Lavoratori qualificati con CFP e/o AFC | CHF 3'700.– | |
Vallese | AFC 4 anni | CHF 4'580.– | Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo. |
CFP 2 anni | CHF 4'100.– | Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo. | |
Vaud/Friburgo | Qualificato A | CHF 4'400.– | Apprendistato con AFC di 3 o 4 anni o diploma equivalente per l'attività esercitata. |
Qualificato B | CHF 4'000.– | Formazione tecnica teorica seguita da almeno 2 anni per l'attività esercitata, CFP di due anni. |
Giovani / studenti / lavori estivi
Cantoni | Condizioni | Salario | Osservazioni |
---|---|---|---|
Ginevra | meno di 18 anni | CHF 3'371.– | Vacanze incluse. Riguarda gli studenti immatricolati in un istituto di formazione che lavorano durante le vacanze dell'istituto di formazione e per un massimo di 60 giorni consecutivi per anno civile. |
dai 18 anni | CHF 3'489.– | Vacanze incluse. Riguarda gli studenti immatricolati in un istituto di formazione che lavorano durante le vacanze dell'istituto di formazione e per un massimo di 60 giorni consecutivi per anno civile. | |
dai 19 anni | CHF 3'589.– | Vacanze incluse. Riguarda gli studenti immatricolati in un istituto di formazione che lavorano durante le vacanze dell'istituto di formazione e per un massimo di 60 giorni consecutivi per anno civile. | |
Neuchâtel | 15 / 16 anni | CHF 2'772.– | Si applica ai giovani / studenti con contratto di durata limitata; importo uguale al 70% del salario dei dipendenti non qualificati (CHF 3'960.–). |
17 anni | CHF 2'970.– | Si applica ai giovani / studenti con contratto di durata limitata; importo uguale al 75% del salario dei dipendenti non qualificati (CHF 3'960.–). | |
dai 18 anni | CHF 3'564.– | Si applica ai giovani / studenti con contratto di durata limitata; importo uguale al 90% del salario dei dipendenti non qualificati (CHF 3'960.–). |
Cantone di Neuchâtel
I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2023 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 20.77 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.17 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Dal salario minimo legale sono esclusi i salari corrisposti nel contesto di rapporti di lavoro che rientrano in un contesto di formazione o integrazione professionale o riguardanti i giovani che lavorano durante le loro vacanze (lavori di vacanza).
Cantone di Ginevra
I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° gennaio 2023 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.– /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.15 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo.
Sono esclusi dal salario minimo legale i giovani d'età inferiore ai 18 anni, gli apprendisti e i tirocinanti nell'ambito della formazione scolastica o professionale prevista dalla legislazione cantonale o federale. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Articoli 17.2; salari minimi 2023; Articolo 32d LEmpl Neuchâtel; chapitre IVB LIRT Genève
Lavoro straordinario / ore supplementari
Il datore di lavoro e il/la dipendente decidono di comune accordo se
- compensare le ore straordinarie richieste con un congedo di uguale durata, oppure se
- retribuirle, a partire dalla prima ora, per i dipendenti che lavorano nella produzione, con un supplemento del 25%.
Questa disposizione non è applicabile alle ore di compensazione ai sensi dell'art. 11 LL.
Articolo 13.2 cpv. 2 e 3
Previdenza professionale LPP
Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione
Chi | Obbligo d'assicurazione |
---|---|
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno |
altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno |
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno |
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente |
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga |
a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria |
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.40 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'152.50 |
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31
Documenti
CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere 2017 - 2021 (Unia) (2859 KB, PDF)CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere 2017 - 2021 (Syna) (2859 KB, PDF)
Salari minimi 2023 CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere (non esiste in versione italiana) (169 KB, PDF)