Prestito di personale MPA Involucro edilizio
Modifica della dichiarazione di obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2022: Riscossione del contributo e Aventi diritto
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.01.2026 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 02.12.2021 / Pubblicazione valida dal: 01.01.2022 - 31.12.2028 (CCL del ramo)
Ha validità in tutta la Svizzera, fatta eccezione per i cantoni Basilea Città, Ginevra, Vaud e Vallese.
Articolo 1
Le disposizioni del CCL sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio.
Tra queste vanno annoverate le aziende che si occupano di ambiti non esposti a sollecitazioni statiche quali tetti a falde, tetti piani/impermeabilizzazioni sottoterra e rivestimento facciate. Di questi fanno parte soprattutto i seguenti elementi dell’edilizia del soprassuolo come:
- inserimento della barriera al freno vapore/isolamento termico/strato di barriera all’aria
- copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
- strati di protezione e strati praticabili
- montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico/impianti termici senza istallazioni 220 V).
Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.
Articolo 2
Le disposizioni del CCL sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio.
Sono esclusi dal CCL-MPA Involucro edilizio:
- il personale commerciale
- gli apprendisti;
- i titolari d'aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo.
- gli azionisti di società per azioni e i soci di società a garanzia limitata che lavorano nel Consiglio direttivo, a condizione che la loro quota ammonti almeno al 10% del capitale complessivo.
Assoggettamento volontario
Il personale commerciale, come pure gli azionisti di società per azioni che operano nel Consiglio direttivo aziendale e i soci di società a garanzia limitata che operano nel Consiglio direttivo aziendale possono essere assoggettati al CCL-MPA Involucro edilizio dall'azienda mediante un accordo di assoggettamento volontario, a condizione che lo stesso venga stipulato per l'intera azienda. Per questa categoria valgono le disposizioni di cui all'art. 13 CCL-MPA Involucro edilizio.
I titolari d'aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo, possono essere assoggettati al CCL-MPA Involucro edilizio attraverso la propria azienda mediante un accordo di assoggettamento volontario. Per questa categoria valgono le disposizioni di cui all'art. 13 CCL-MPA Involucro edilizio.
Articoli 2 e 3
Non sono ancora disponibili contratti futuri.
- Campo d'applicazione geografico
- Campo d'applicazione aziendale
- Campo d'applicazione personale
- Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
- Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
- Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
- Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
- Versamento del salario
- Contratto di lavoro
- Periodo di prova
- Pensionamento anticipato
- Previdenza professionale LPP
- Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Contributi al pensionamento anticipato
- Rappresentanza dei lavoratori
- Rappresentanza dei datori di lavoro
- Fondo paritetico
- Organi paritetici
- Compiti organi paritetici
- Istanza di ricorso
- Conseguenza in caso di violazione contrattuale
- Controlli
- Obbligo della pace
Campo d'applicazione geografico
Ha validità in tutta la Svizzera, fatta eccezione per i cantoni Basilea Città, Ginevra, Vaud e Vallese.
Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
Le disposizioni del CCL sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio.
Tra queste vanno annoverate le aziende che si occupano di ambiti non esposti a sollecitazioni statiche quali tetti a falde, tetti piani/impermeabilizzazioni sottoterra e rivestimento facciate. Di questi fanno parte soprattutto i seguenti elementi dell’edilizia del soprassuolo come:
- inserimento della barriera al freno vapore/isolamento termico/strato di barriera all’aria
- copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
- strati di protezione e strati praticabili
- montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico/impianti termici senza istallazioni 220 V).
Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.
Articolo 2
Campo d'applicazione personale
Le disposizioni del CCL sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio.
Sono esclusi dal CCL-MPA Involucro edilizio:
- il personale commerciale
- gli apprendisti;
- i titolari d'aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo.
- gli azionisti di società per azioni e i soci di società a garanzia limitata che lavorano nel Consiglio direttivo, a condizione che la loro quota ammonti almeno al 10% del capitale complessivo.
Assoggettamento volontario
Il personale commerciale, come pure gli azionisti di società per azioni che operano nel Consiglio direttivo aziendale e i soci di società a garanzia limitata che operano nel Consiglio direttivo aziendale possono essere assoggettati al CCL-MPA Involucro edilizio dall'azienda mediante un accordo di assoggettamento volontario, a condizione che lo stesso venga stipulato per l'intera azienda. Per questa categoria valgono le disposizioni di cui all'art. 13 CCL-MPA Involucro edilizio.
I titolari d'aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo, possono essere assoggettati al CCL-MPA Involucro edilizio attraverso la propria azienda mediante un accordo di assoggettamento volontario. Per questa categoria valgono le disposizioni di cui all'art. 13 CCL-MPA Involucro edilizio.
Articoli 2 e 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L‘obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero, fatta eccezione per i cantoni Basilea Città, Ginevra, Vaud e Vallese.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
– inserimento della barriera al freno vapore/isolamento termico/strato di barriera all’aria
– copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
– strati di protezione e strati praticabili
– montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico/impianti termici senza istallazioni 220 V).
Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2*
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio.
Sono esclusi:
- il personale commerciale
- gli apprendisti;
- i titolari d'aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo.
- gli azionisti di società per azioni e i soci di società a garanzia limitata che lavorano nel Consiglio direttivo, a condizione che la loro quota ammonti almeno al 10% del capitale complessivo.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro
Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.
Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.
I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Durata dell'impiego
Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Versamento del salario
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Contratto di lavoro
Live-In: Definizione dell’incarico e obbligo di documentazione
Il datore di lavoro valuta sistematicamente il fabbisogno di assistenza del committente e, sulla base di questa valutazione, redige per iscritto un mansionario.
Il mansionario viene valutato mensilmente e, se necessario, adeguato secondo il articolo 2.1.
I lavoratori sono tenuti a documentare per iscritto le attività svolte al di fuori del mansionario e a comunicarle al datore di lavoro al più tardi alla fine del mese o della missione.
All’inizio del rapporto di lavoro, al lavoratore/lavoratrice deve essere consegnata una copia del CCL per il prestito di personale con l’allegato “live-in” e del contratto di lavoro.
Live-In: Modello di orario di lavoro
L’orario di lavoro, il servizio di reperibilità e il tempo libero devono essere regolati nel contratto di missione.
CCL per il settore del prestito di personale: Appendice 4: articoli 2.1–2.4 e 6
Periodo di prova
Live-In
In deroga agli art. 5 e 10 CCL per il prestito di personale, una nuova missione presso lo stesso datore di lavoro e azienda acquisitrice non comporta mai un nuovo periodo di prova.
Una nuova missione presso lo stesso datore di lavoro ma in una nuova azienda acquisitrice comporta un nuovo periodo di prova di massimo 3 settimane, fermo restando che il periodo di prova non può superare la durata del primo turno o i 2/3 della durata della missione a tempo determinato. Dopo il periodo di prova si applicano i termini di disdetta secondo l’articolo 12.1. Questi periodi di prova ridotti si applicano solo dopo la scadenza del primo periodo di prova di 3 mesi.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11; Appendice 4: articoli 12.2 e 12.3
Pensionamento anticipato
Principio basilare
Le prestazioni nei confronti degli aventi diritto devono dipendere dai mezzi disponibili.
Vengono corrisposte prestazioni che consentono e/o attutiscono finanziariamente la riduzione del grado di occupazione o il pensionamento anticipato completo a partire dal compimento del sessantesimo anno d’età fino al raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria. Il periodo della prestazione è sempre limitato ai cinque anni precedenti l’età di pensionamento AVS ordinaria.
Genere delle prestazioni
Vengono fornite esclusivamente le seguenti prestazioni:
- rendite transitorie – art. 14 CCL-MPA Involucro edilizo;
- contributo di risparmio LPP supplementare – art. 15 CCLMPA Involucro edilizio;
- prestazioni sostitutive per casi di rigore – art. 18 CCL-MPA Involucro edilizio.
Aventi diritto
Hanno diritto alle prestazioni i collaboratori delle aziende assoggettate …, se soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
- uomini che hanno compiuto il 60° anno di età e donne che hanno compiuto il 59° anno di età e che
- riducono nella quantità minima richiesta la propria attività lavorativa previo accordo con l’azienda assoggettata e/o la interrompono annualmente per un numero minimo di mesi e che
- per almeno 15 anni, di cui gli ultimi 7 ininterrottamente, hanno lavorato in un’azienda sottoposta … e che
- al momento della corresponsione delle prestazioni hanno un’abilità al lavoro corrispondente al rapporto di lavoro in corso.
Il lavoratore che in seguito a disoccupazione non soddisfa il requisito della durata di sette anni, poiché in tale periodo è stato disoccupato al massimo per due anni, ma che soddisfa i restanti requisiti ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 CCL-MPA Involucro edilizio, ha diritto a una rendita transitoria invariata. … Non è possibile riscattare gli anni d'impiego mancanti in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL-MPA Involucro edilizio. Il diritto a prestazioni relative al pensionamento anticipato è conseguenza esclusiva e diretta della richiesta dell'avente diritto.
Rendita transitoria ordinaria
Le rendite transitorie della Fondazione MPA vengono corrisposte esclusivamente sotto forma di rendita.
L’importo della rendita transitoria mensile corrisponde in linea generale al 70 % del salario mensile perso e/o al valore massimo ai sensi della Tabella A, all’Appendice 1 CCL-MPA Involucro edilizio, corrispondente all’età dell’avente diritto al momento del ricorso alla rendita transitoria. Tra i due importi è sempre da considerarsi valido per il pagamento quello inferiore. La rendita transitoria è basata sul salario mensile ordinario medio (lordo, esclusi eventuali supplementi e indennità per ore supplementari), corrisposto prima del ricorso alla rendita transitoria. Il salario mensile corrisponde a 1/12 del salario annuo soggetto a SUVA, per un importo che corrisponde al massimo a 3,25 volte la rendita massima mensile di vecchiaia AVS. …
La riduzione dell’orario di lavoro alla base della rendita transitoria rimane valida fino al raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria da parte dell’avente diritto. Per il periodo di validità del diritto alle prestazioni è possibile estendere la riduzione dell’orario di lavoro, ma non è possibile diminuirla. … In linea di principio la rendita transitoria non viene adeguata né ad eventuali rincari né all’incremento salariale annualmente stabilito per le aziende assoggettate al CCL per il ramo Involucro edilizio. La presentazione della domanda è possibile partendo da una riduzione di almeno il 10 % dell’attività lavorativa (riduzione dell’orario di lavoro annuo) e/o del reddito nell’azienda assoggettata. È parificato a detta riduzione l’avvio di un’attività alternativa, in un’altra azienda assoggettata, che prevede un salario ridotto di almeno il 10%. La rendita transitoria viene corrisposta sempre mensilmente. Accanto alla rendita transitoria mensile della Fondazione MPA relativa alla perdita salariale, l’avente diritto continua a percepire dall’azienda un salario mensile ridotto. Qualora nel corso degli ultimi 15 anni il grado di occupazione abbia subito variazioni significative, il salario mensile che determina la prestazione viene calcolato in base a un grado di occupazione del 100% e adeguato al grado di occupazione medio degli ultimi 15 anni. Fanno eccezione le riduzioni del grado di occupazione derivanti da invalidità (cfr. art. 16, cpv. 3 CCL-MPA Involucro edilizio). In tal caso la prestazione è determinata dall'ultimo salario mensile effettivo.
Tabella A, all'Appendice 1CCL-MPA Involucro edilizio : Rendita transitoria
| Uomini - Età determinante per la prestazione 1 | Donne - Età determinante per la prestazione 1 | Rendita transitoria mensile massima (in %) sul salario mensile determinante per la prestazione 2 |
|---|---|---|
| 60/00 - 60/11 | 59/00 - 59/11 | 36% |
| 61/00 - 61/11 | 60/00 - 60/11 | 44% |
| 62/00 - 62/05 | 61/00 - 61/05 | 54% |
| 62/06 - 64/11 | 61/06 - 63/11 | 72% |
1 espressa in anni e mesi da (AA/MM) a (AA/MM)
2 fino a un salario mensile che corrisponde al massimo a 3,25 volte la rendita AVS mensile massima
Contributo di risparmio LPP supplementare
Il contributo di risparmio LPP supplementare ammonta al 18% della rendita transitoria erogata qualora, oltre alla rendita transitoria MPA, il beneficiario non percepisca altre prestazioni di vecchiaia LPP. Il contributo di risparmio viene corrisposto proporzionalmente sotto forma di versamento una tantum alla fine di ogni anno oltre il quale sussiste il diritto a una rendita transitoria. L’ultimo contributo di risparmio LPP proporzionale viene versato al termine dell’obbligo di versamento delle prestazioni a seguito di pensionamento o decesso. ... Il contributo di risparmio LPP supplementare viene versato direttamente all’istituto di previdenza in cui il beneficiario è assicurato nell’ambito della LPP tramite il suo datore di lavoro. Per coloro che non sono più affiliati ad alcun istituto di previdenza, il Consiglio di fondazione stabilisce il tipo e la modalità di versamento.
Prestazioni sostitutive per casi di rigore
Possono richiedere prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
- hanno compiuto il cinquantacinquesimo (55°) anno d’età, ma non hanno ancora raggiunto il sessantesimo (60°) anno d’età,
- hanno lavorato almeno 25 anni, di cui gli ultimi sette senza interruzioni, in un’azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL-MPA Involucro edilizio e
- sono stati espulsi definitivamente e per responsabilità non imputabili a loro dal ramo Involucro edilizio (per esempio per fallimento del datore di lavoro, licenziamento per motivi puramente economici, decisione di mancata idoneità della SUVA).
L’eventuale diritto a una prestazione sostitutiva per casi di rigore, così come la tipologia e l’importo della stessa, vengono determinati in via definitiva per ogni singolo caso dal Consiglio di fondazione. La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un versamento unico su un conto LPP. È escluso il pagamento in contanti. Il diritto a prestazioni sostitutive in casi di rigore può essere fatto valere esclusivamente nel caso in cui il caso di rigore sia subentrato successivamente al 1° gennaio 2015. L’erogazione di una prestazione sostitutiva per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione MPA.
Articoli 11–15 e 18; Appendice 1: Tabella A: Rendita transitoria
Previdenza professionale LPP
Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione
| Chi | Obbligo d'assicurazione |
|---|---|
| lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno |
| altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno |
| lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno |
| lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente |
| se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga |
| a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria |
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato
| Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
|---|---|
| Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2025: max. CHF 41.50 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
| Importo di coordinamento da dedurre | CHF 12.10 |
| Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) | CHF 13.65 |
| Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
| Salario mensile assicurato | CHF 2'047.50 |
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi professionali
| Chi | Contributo |
|---|---|
| Lavoratori | 0.4% di salario |
| Datori | 0.4% di salario |
Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.
L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.
L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6
Contributi al pensionamento anticipato
Contributi
- Il contributo a carico dei lavoratori corrisponde allo 0,50 per cento del salario determinante. L’importo viene trattenuto mensilmente dal salario lordo, a condizione che non sia prevista una diversa modalità di trattenuta.
- Il contributo a carico del datore di lavoro corrisponde allo 0,85 per cento del salario determinante.
È da considerarsi salario determinante il salario soggetto a SUVA fino al raggiungimento del massimo LAINF.
Articolo 7
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Fondo paritetico
Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.
L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7
Organi paritetici
Le parti contraenti
Esse affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restante che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Keller & Co SA.
L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.
Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.
Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.
Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Kessler & CO SA.
L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRI), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Istanza di ricorso
Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 32, 33 e 39.1
Compiti organi paritetici
Applicazione
L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria
Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.
Controlli aziendali
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.
Organi di controllo
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36
Istanza di ricorso
Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.
Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni
In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Controlli
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria
Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.
Controlli aziendali
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.
Organi di controllo
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
Istanza di ricorso
La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2
Obbligo della pace
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1