Prestito di personale Modello di pensionamento anticipato per il ramo Involucro edilizio Svizzera (addietro: per il settore dei copritetto e dei costruttori di facciate)

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 02.12.2021 / Pubblicazione valida dal: 01.01.2022 - 31.12.2028 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

Ha validità in tutta la Svizzera, fatta eccezione per i cantoni Basilea Città, Ginevra, Vaud e Vallese.

Articolo 1

Le disposizioni del CCL sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio.

Tra queste vanno annoverate le aziende che si occupano di ambiti non esposti a sollecitazioni statiche quali tetti a falde, tetti piani/impermeabilizzazioni sottoterra e rivestimento facciate. Di questi fanno parte soprattutto i seguenti elementi dell’edilizia del soprassuolo come:

  • inserimento della barriera al freno vapore/isolamento termico/strato di barriera all’aria
  • copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
  • strati di protezione e strati praticabili
  • montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico/impianti termici senza istallazioni 220 V).

Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.

Articolo 2

Le disposizioni del CCL sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio.

Sono esclusi dal CCL-MPA Involucro edilizio:

  • il personale commerciale
  • gli apprendisti;
  • i titolari d'aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo.
  • gli azionisti di società per azioni e i soci di società a garanzia limitata che lavorano nel Consiglio direttivo, a condizione che la loro quota ammonti almeno al 10% del capitale complessivo.
Assoggettamento volontario

Il personale commerciale, come pure gli azionisti di società per azioni che operano nel Consiglio direttivo aziendale e i soci di società a garanzia limitata che operano nel Consiglio direttivo aziendale possono essere assoggettati al CCL-MPA Involucro edilizio dall'azienda mediante un accordo di assoggettamento volontario, a condizione che lo stesso venga stipulato per l'intera azienda. Per questa categoria valgono le disposizioni di cui all'art. 13 CCL-MPA Involucro edilizio.

I titolari d'aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo, possono essere assoggettati al CCL-MPA Involucro edilizio attraverso la propria azienda mediante un accordo di assoggettamento volontario. Per questa categoria valgono le disposizioni di cui all'art. 13 CCL-MPA Involucro edilizio.

Articoli 2 e 3

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
26.09.2023 13:29
01.01.2022
02.12.2021 10:50
01.01.2022
28.06.2021 08:53
01.01.2019
19.12.2018 16:39
01.01.2019

 

Campo d'applicazione geografico

Ha validità in tutta la Svizzera, fatta eccezione per i cantoni Basilea Città, Ginevra, Vaud e Vallese.

Articolo 1

Campo d'applicazione aziendale

Le disposizioni del CCL sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio.
Tra queste vanno annoverate le aziende che si occupano di ambiti non esposti a sollecitazioni statiche quali tetti a falde, tetti piani/impermeabilizzazioni sottoterra e rivestimento facciate. Di questi fanno parte soprattutto i seguenti elementi dell’edilizia del soprassuolo come:
- inserimento della barriera al freno vapore/isolamento termico/strato di barriera all’aria
– copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
– strati di protezione e strati praticabili
– montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico/impianti termici senza istallazioni 220 V).
Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.

Articolo 2

Campo d'applicazione personale

Le disposizioni del CCL sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio.
Sono esclusi dal CCL-MPA Involucro edilizio:
– il personale commerciale
– gli apprendisti;
– i titolari d'aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo.
– gli azionisti di società per azioni e i soci di società a garanzia limitata che lavorano nel Consiglio direttivo, a condizione che la loro quota ammonti almeno al 10% del capitale complessivo.

Assoggettamento volontario:
Il personale commerciale, come pure gli azionisti di società per azioni che operano nel Consiglio direttivo aziendale e i soci di società a garanzia limitata che operano nel Consiglio direttivo aziendale possono essere assoggettati al CCL-MPA Involucro edilizio dall'azienda mediante un accordo di assoggettamento volontario, a condizione che lo stesso venga stipulato per l'intera azienda. Per questa categoria valgono le disposizioni di cui all'art. 13 CCL-MPA Involucro edilizio.
I titolari d'aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo, possono essere assoggettati al CCL-MPA Involucro edilizio attraverso la propria azienda mediante un accordo di assoggettamento volontario. Per questa categoria valgono le disposizioni di cui all'art. 13 CCL-MPA Involucro edilizio.

Articoli 2 e 3

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio. Tra queste vanno annoverate le aziende che si occupano di ambiti non esposti a sollecitazioni statiche quali tetti a falde, tetti piani/impermeabilizzazioni sottoterra e rivestimento facciate. Di questi fanno parte i seguenti elementi dell’edilizia del soprassuolo come:

– inserimento della barriera al freno vapore/isolamento termico/strato di barriera all’aria
– copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
– strati di protezione e strati praticabili
– montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico/impianti termici senza istallazioni 220 V).

Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2*

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio.

Sono esclusi:
– il personale commerciale
– gli apprendisti;
– i titolari d'aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo.
– gli azionisti di società per azioni e i soci di società a garanzia limitata che lavorano nel Consiglio direttivo, a condizione che la loro quota ammonti almeno al 10% del capitale complessivo.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2*

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Pensionamento anticipato

Principio basilare
Le prestazioni nei confronti degli aventi diritto devono dipendere dai mezzi disponibili.
Vengono corrisposte prestazioni che consentono e/o attutiscono finanziariamente la riduzione del grado di occupazione o il pensionamento anticipato completo a partire dal compimento del sessantesimo anno d’età fino al raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria. Il periodo della prestazione è sempre limitato ai cinque anni precedenti l’età di pensionamento AVS ordinaria.

Genere delle prestazioni
Vengono fornite esclusivamente le seguenti prestazioni:
– rendite transitorie – art. 14 CCL-MPA Involucro edilizo;
– contributo di risparmio LPP supplementare – art. 15 CCLMPA Involucro edilizio;
– prestazioni sostitutive per casi di rigore – art. 18 CCL-MPA Involucro edilizio.

Aventi diritto
Hanno diritto alle prestazioni i collaboratori delle aziende assoggettate …, se … soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
– uomini che hanno compiuto il sessantesimo (60°) anno d’età e donne che hanno compiuto il cinquantanovesimo (59°) anno d’età e che
– riducono nella quantità minima richiesta la propria attività lavorativa previo accordo con l’azienda assoggettata e/o che la interrompono annualmente per un numero minimo di mesi e che
– per un minimo di 15 anni nell’arco degli ultimi 25 anni e di questi per i 7 anni precedenti alla riscossione delle prestazioni hanno lavorato ininterrottamente in un’azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL-MPA Involucro edilizio, e che hanno rispettato l’obbligo di contribuzione previsto dal CCL-MPA Involucro edilizio e che
– al momento del ricevimento delle prestazioni, nell’ambito del rapporto di lavoro in vigore, sono abili al lavoro.

Il lavoratore che in seguito a disoccupazione non soddisfa il requisito della durata di sette anni, poiché in tale periodo è stato disoccupato al massimo per due anni, ma che soddisfa i restanti requisiti ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 CCL-MPA Involucro edilizio, ha diritto a una rendita transitoria invariata. … Non è possibile riscattare gli anni d'impiego mancanti in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL-MPA Involucro edilizio. Il diritto a prestazioni relative al pensionamento anticipato è conseguenza esclusiva e diretta della richiesta dell'avente diritto.

Rendita transitoria ordinaria
Le rendite transitorie della Fondazione MPA vengono corrisposte esclusivamente sotto forma di rendita.

L’importo della rendita transitoria mensile corrisponde in linea generale al 70 % del salario mensile perso e/o al valore massimo ai sensi della Tabella A, all’Appendice 1 CCL-MPA Involucro edilizio, corrispondente all’età dell’avente diritto al momento del ricorso alla rendita transitoria. Tra i due importi è sempre da considerarsi valido per il pagamento quello inferiore. La rendita transitoria è basata sul salario mensile ordinario medio (lordo, esclusi eventuali supplementi e indennità per ore supplementari), corrisposto prima del ricorso alla rendita transitoria. Il salario mensile corrisponde a 1/12 del salario annuo soggetto a SUVA, per un importo che corrisponde al massimo a 3,25 volte la rendita massima mensile di vecchiaia AVS. …

La riduzione dell’orario di lavoro alla base della rendita transitoria rimane valida fino al raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria da parte dell’avente diritto. Per il periodo di validità del diritto alle prestazioni è possibile estendere la riduzione dell’orario di lavoro, ma non è possibile diminuirla. … In linea di principio la rendita transitoria non viene adeguata né ad eventuali rincari né all’incremento salariale annualmente stabilito per le aziende assoggettate al CCL per il ramo Involucro edilizio. La presentazione della domanda è possibile partendo da una riduzione di almeno il 10 % dell’attività lavorativa (riduzione dell’orario di lavoro annuo) e/o del reddito nell’azienda assoggettata. È parificato a detta riduzione l’avvio di un’attività alternativa, in un’altra azienda assoggettata, che prevede un salario ridotto di almeno il 10%. La rendita transitoria viene corrisposta sempre mensilmente. Accanto alla rendita transitoria mensile della Fondazione MPA relativa alla perdita salariale, l’avente diritto continua a percepire dall’azienda un salario mensile ridotto. Qualora nel corso degli ultimi 15 anni il grado di occupazione abbia subito variazioni significative, il salario mensile che determina la prestazione viene calcolato in base a un grado di occupazione del 100% e adeguato al grado di occupazione medio degli ultimi 15 anni. Fanno eccezione le riduzioni del grado di occupazione derivanti da invalidità (cfr. art. 16, cpv. 3 CCL-MPA Involucro edilizio). In tal caso la prestazione è determinata dall'ultimo salario mensile effettivo.

Tabella A, all'Appendice 1CCL-MPA Involucro edilizio : Rendita transitoria
Uomini - Età determinante per la prestazione (1)Donne - Età determinante per la prestazione (1)Rendita transitoria mensile massima (in %) sul salario mensile determinante per la prestazione (2)
60/00 - 60/1159/00 - 59/1136%
61/00 - 61/1160/00 - 60/1144%
62/00 - 62/0561/00 - 61/0554%
62/06 - 64/1161/06 - 63/1172%
(1) espressa in anni e mesi da (AA/MM) a (AA/MM)
(2) fino a un salario mensile che corrisponde al massimo a 3,25 volte la rendita AVS mensile massima

Contributo di risparmio LPP supplementare
Il contributo di risparmio LPP supplementare ammonta al 18% della rendita transitoria erogata qualora, oltre alla rendita transitoria MPA, il beneficiario non percepisca altre prestazioni di vecchiaia LPP. Il contributo di risparmio viene corrisposto proporzionalmente sotto forma di versamento una tantum alla fine di ogni anno oltre il quale sussiste il diritto a una rendita transitoria. L’ultimo contributo di risparmio LPP proporzionale viene versato al termine dell’obbligo di versamento delle prestazioni a seguito di pensionamento o decesso. ... Il contributo di risparmio LPP supplementare viene versato direttamente all’istituto di previdenza in cui il beneficiario è assicurato nell’ambito della LPP tramite il suo datore di lavoro. Per coloro che non sono più affiliati ad alcun istituto di previdenza, il Consiglio di fondazione stabilisce il tipo e la modalità di versamento.

Prestazioni sostitutive per casi di rigore
Possono richiedere prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che
soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
– hanno compiuto il cinquantacinquesimo (55°) anno d’età, ma non hanno ancora raggiunto il sessantesimo (60°) anno d’età,
– hanno lavorato almeno 25 anni, di cui gli ultimi sette senza interruzioni, in un’azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL-MPA Involucro edilizio e
– sono stati espulsi definitivamente e per responsabilità non imputabili a loro dal ramo Involucro edilizio (per esempio per fallimento del datore di lavoro, licenziamento per motivi puramente economici, decisione di mancata idoneità della SUVA).

L’eventuale diritto a una prestazione sostitutiva per casi di rigore, così come la tipologia e l’importo della stessa, vengono determinati in via definitiva per ogni singolo caso dal Consiglio di fondazione. La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un versamento unico su un conto LPP. È escluso il pagamento in contanti. Il diritto a prestazioni sostitutive in casi di rigore può essere fatto valere esclusivamente nel caso in cui il caso di rigore sia subentrato successivamente al 1° gennaio 2015. L’erogazione di una prestazione sostitutiva per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione MPA.

Articoli 11–15 e 18; Appendice 1: Tabella A: Rendita transitoria

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.7% di salario
Datori 0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L‘obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero, fatta eccezione
per i cantoni Basilea Città, Ginevra, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2*

Compiti organi paritetici

Applicazione:
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).



Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
– che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
– che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
– nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.

Durata dell'impiego:
– Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
– 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione:
ChiObbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoriadal 1° giorno
altri lavoratorifacoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesiobbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesinessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesiobbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavorosempre obbligatoria

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'175.--

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'152.50

Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

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