Prestito di personale Autorimesse TI
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Extension du champ d’application: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 18.03.2024 / Publication valable dès: 01.04.2024 - 30.06.2026 (CCT de la branche)
Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell’Unione professionale svizzera dell’automobile – Sezione Ticino ed a tutto il personale in esse impiegato, per le figure professionali elencate nell’Art. 13, elenco che le parti ritengono esaustivo. Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili.
Articolo 3.1
Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell’Unione professionale svizzera dell’automobile – Sezione Ticino ed a tutto il personale in esse impiegato, per le figure professionali elencate nell’Art. 13, elenco che le parti ritengono esaustivo. Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili.
Al contratto potranno aderire quali firmatari individuali le aziende del settore economico come da elenco riportato nell’art. 3.3.
I firmatari individuali sottostanno alle condizioni previste dall’art. 37.
In ragione del Decreto di forza obbligatoria, emanato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 26.02.1997, sono pure sottoposte al presente contratto tutte le aziende che si occupano delle lavorazioni indicate nell’elenco sottostante ed a tutto il personale in esse impiegato, per tutte le figure professionali elencate nell’Art. 13.
Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili:
- lavori di manutenzione, riparazione di autoveicoli leggeri e/o pesanti compresa riparazione e/o sostituzione pneumatici;
- restauro di veicoli d’epoca;
- tuning, modifica, montaggio ricambi e/o accessori di autoveicoli leggeri e/o pesanti;
- lavori elettrici o elettronici di autoveicoli leggeri e/o pesanti;
- stazioni di vendita di carburanti e/o di ricarica di batterie di trazione annesse alle autofficine;
- stazioni di lavaggio annesse alle autofficine;
- aziende miste che eseguono lavori di riparazione e/o verniciatura di carrozzeria di autoveicoli leggeri e/o pesanti, ma la cui attività principale è una di quelle sopra elencate. Sono escluse le carrozzerie indipendenti che si occupano esclusivamente di riparazioni e/o verniciatura di carrozzeria per autoveicoli leggeri e/o pesanti.
Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili
Articoli 3.1 – 3.3
Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell’Unione professionale svizzera dell’automobile – Sezione Ticino ed a tutto il personale in esse impiegato, per le figure professionali elencate nell’Art. 13, elenco che le parti ritengono esaustivo. Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili.
In ragione del Decreto di forza obbligatoria, emanato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 26.02.1997, sono pure sottoposte al presente contratto tutte le aziende che si occupano delle lavorazioni indicate nell’elenco sottostante ed a tutto il personale in esse impiegato, per tutte le figure professionali elencate nell’Art. 13.
Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili:
- lavori di manutenzione, riparazione di autoveicoli leggeri e/o pesanti compresa riparazione e/o sostituzione pneumatici;
- restauro di veicoli d’epoca;
- tuning, modifica, montaggio ricambi e/o accessori di autoveicoli leggeri e/o pesanti;
- lavori elettrici o elettronici di autoveicoli leggeri e/o pesanti;
- stazioni di vendita di carburanti e/o di ricarica di batterie di trazione annesse alle autofficine;
- stazioni di lavaggio annesse alle autofficine;
- aziende miste che eseguono lavori di riparazione e/o verniciatura di carrozzeria di autoveicoli leggeri e/o pesanti, ma la cui attività principale è una di quelle sopra elencate. Sono escluse le carrozzerie indipendenti che si occupano esclusivamente di riparazioni e/o verniciatura di carrozzeria per autoveicoli leggeri e/o pesanti.
Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili
Articoli 3.1 e 3.3
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- Giorni festivi retribuiti
- Conseguenza in caso di violazione contrattuale
- Rappresentanza dei datori di lavoro
- Rappresentanza dei lavoratori
- Compiti organi paritetici
- Categorie salariali
- Procedure di conciliazione e arbitrato
- Obbligo della pace
- Fondo paritetico
- Altri supplementi
- Versamento del salario
- Previdenza professionale LPP
- Termini di disdetta
- Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Campo d'applicazione geografico
- Campo d'applicazione aziendale
- Campo d'applicazione personale
- Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
- Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
- Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
- Informazioni organo paritetico
- Salari / salari minimi
- Tredicesima mensilità
- Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
- Premio per anzianità di servizio
- Lavoro straordinario / ore supplementari
- Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
- Lavoro a turni
- Servizio di picchetto
- Rimborso spese
- Orario di lavoro
- Vacanze
- Giorni di congedo retribuiti (assenze)
- Malattia
- Infortunio
- Congedo maternità / paternità / parentale
- Servizio militare / civile / di protezione civile
- Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Giorni festivi retribuiti
Qualora uno di essi cade in sabato o in domenica potrà essere sostituito con un altro giorno festivo.
Articolo 25
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Compiti organi paritetici
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.
Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)
Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36
Categorie salariali
Maestro meccanico | Meccanico con l'attestato federale di maestria |
---|---|
Capo meccanico | Meccanico completo, capace di dirigere in modo autonomo l'officina, di allestire preventivi e fatture, di trattare con la clientela in sostituzione del datore di lavoro |
Ricezionista | Chi ha il compito di accettare incarichi per servizi. Deve essere in possesso di un certificato di capacità professionale quale meccanico d’auto oppure quale impiegato d’ufficio |
Meccanico diagnostico | Specialista nella diagnosi autonoma e sicura dei difetti e in grado di sapere consigliare i clienti. Deve essere in possesso dell’apposito attestato federale di capacità |
Meccatronico, meccanico d’automobili e elettricista elettronico per autoveicoli | Lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio nel rispettivo ramo |
Meccanico di manutenzione, riparatore d’automobili | Lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio |
Assistente di manutenzione per automobili | Lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio quale assistente di manutenzione per automobili |
Commesso di vendita pezzi di ricambio | Lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio o con certificato d’impiegato di commercio e pratica nel ramo |
Magazziniere comune | Addetto al magazzino senza certificato |
Aiuto meccanico d’auto | Lavoratore che non ha superato gli esami di fine tirocinio, ma con formazione pratica nel ramo |
Serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme | |
Addetto alla vendita di carburanti | Personale addetto esclusivamente alla vendita di benzina e olio alla stazione di servizio |
Giovani lavoratori | Aiuto meccanici, lavoratori ausiliari, serviceman, magazzinieri comuni, commessi di vendita pezzi di ricambio e addetti alla vendita di carburanti con meno di 20 anni di età (vedi art. 16) |
Apprendisti | Giovani che hanno stipulato un contratto di tirocinio quali meccatronico, meccanico d’automobili, elettricista elettronico per autoveicoli, meccanico di manutenzione, riparatore di automobili, assistente di manutenzione per automobili, commesso di vendita pezzi di ricambio (vedi appendice 2) |
Per divergenze circa l'interpretazione delle categorie e l'assegnazione ad una determinata categoria, il caso è da sottoporre alla CPC per mediazione.
Articolo 13
Procedure di conciliazione e arbitrato
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Tribunale arbitrale |
2° livello | Presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna |
Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40
Obbligo della pace
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
Fondo paritetico
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2
Altri supplementi
Al personale vengono fornite gratuitamente due tute ogni 12 mesi di lavoro, qualora non ci sia il servizio di pulizia tute da lavoro.
Articolo 22
Versamento del salario
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Previdenza professionale LPP
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione:
Chi | Obbligo d'assicurazione |
---|---|
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno |
altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno |
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno |
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente |
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga |
a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria |
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.25 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'175.-- |
Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.40 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'152.50 |
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31
Termini di disdetta
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Chi | Contributo |
---|---|
Lavoratori | 0.7% di salario |
Datori | 0.3% di salario |
L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8
Campo d'applicazione geografico
Articolo 3.1
Campo d'applicazione aziendale
I firmatari individuali sottostanno alle condizioni previste dall’art. 37.
Articolo 3.2
Campo d'applicazione personale
Articolo 3.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
a) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli;
b) le ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore leggeri e pesanti;
c) le ditte che si occupano della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi;
d) le ditte che si occupano della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli;
e) le officine di elettrauto;
f) le aziende che si occupano di lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri,
di torpedoni;
g) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli con annesse stazioni di benzina,
di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 5
Informazioni organo paritetico
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Salari / salari minimi
Categoria di collaboratori | Condizione | Salario mensile minimo |
---|---|---|
Maestro meccanico, capo meccanico e meccanico diagnostico | accordo individuale, lo stipendio minimo non può essere inferiore a CHF 5'041.-- (*1) | |
Ricezionista | accordo individuale, lo stipendio non può essere inferiore a CHF 3'682.-- (*2) | |
Meccatronico, meccanico d’automobili e elettricista elettronico per autoveicoli (con un tirocinio di 4 anni) | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'533.-- |
2° anno dopo il tirocinio | CHF 4'120.-- | |
3° anno dopo il tirocinio | CHF 4'392.-- | |
4° anno dopo il tirocinio | CHF 4'432.-- | |
5° anno dopo il tirocinio | CHF 5'041.-- | |
Meccanico di manutenzione, riparatore d’automobili (con un tirocinio di 3 anni) | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'287.-- |
2° anno dopo il tirocinio | CHF 3'923.-- | |
3° anno dopo il tirocinio | CHF 4'138.-- | |
Assistente di manutenzione per automobili (con un tirocinio di 2 anni) «fino al 19.mo anno di età si applica art. 16 stipendio per giovani lavoratori» | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 2'590.-- |
Aiuto meccanico | 1° anno | CHF 3'651.-- |
2° anno | CHF 3'682.-- | |
Serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme | CHF 3'647.-- | |
Commesso di vendita pezzi di ricambio | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'370.-- |
2° anno dopo il tirocinio | CHF 3'657.-- | |
3° anno dopo il tirocinio | CHF 3'819.-- | |
4° anno dopo il tirocinio | CHF 4'155.-- | |
5° anno dopo il tirocinio | CHF 4'399.-- | |
Magazziniere | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'115.-- |
2° anno dopo il tirocinio | CHF 3'657.-- | |
3° anno dopo il tirocinio | CHF 3'989.-- | |
Addetto alla vendita di carburanti | 1° anno | CHF 3'724.-- |
2° anno | CHF 3'915.-- |
(*2) Ricezionista: l’accordo individuale (escluse le provvigioni) non può essere inferiore all’ "Aiuto meccanico" del 2° anno.
Per ottenere il salario orario si divide lo stipendio per:
- 180 se la durata settimanale del lavoro è di 41 ore ½;
- 206 se la durata settimanale del lavoro è di 47 ore ½.
Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
Età | |
---|---|
16 | 60% del salario minimo della rispettiva categoria |
17 | 70% del salario minimo della rispettiva categoria |
18 | 80% del salario minimo della rispettiva categoria |
19 | 90% del salario minimo della rispettiva categoria |
Retribuzioni minime degli apprendisti
Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio:
Anno di tirocinio | Salario mensile |
---|---|
nel 1° anno di tirocinio | CHF 536.-- |
nel 2° anno di tirocinio | CHF 666.-- |
nel 3° anno di tirocinio | CHF 867.-- |
nel 4° anno di tirocinio | CHF 1'136.-- |
Anno di tirocinio quale meccatronico | Condizione | Salario mensile minimo |
---|---|---|
2° | se completa la maturità professionale | CHF 918.-- |
se esonerato dalla cultura generale | CHF 1'071.-- | |
3° | se completala maturità professionale | CHF 1'203.-- |
se esonerato dalla cultura generale | CHF 1'427.-- | |
4° | se completala maturità professionale | CHF 1'427.-- |
se esonerato dalla cultura generale | CHF 1'732.-- |
Articoli 13.2, 14 e 16; Appendice 1: salari minimi; Appendice 2: accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti
Tredicesima mensilità
Articolo 19
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
Articolo 19
Premio per anzianità di servizio
Articolo 19
Lavoro straordinario / ore supplementari
Articolo 11.1
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Lavoro | Supplementi salariali |
---|---|
Per le ore straordinarie notturne (sono ritenute tali le ore comprese tra le 20.00 e le 06.00 per il personale d'officina e tra le 22.00 risp le 23.00 del sabato, della domenica, dei giorni festivi e della loro vigilia e le ore 06.00 per il personale addetto alla distribuzione di benzina, olio e accessori) | 50% |
Per le straordinarie festive (sono ritenute tali le ore che il personale d'officina effettua tra le 00.00 e le ore 24.00 delle domeniche e dei giorni festivi e quelle che il personale addetto alla distribuzione effettua in domenica o nei giorni festivi all'infuori dei turni normali di servizio) | 100% |
Articolo 11.1
Lavoro a turni
Articolo 12.1
Servizio di picchetto
Articolo 12.1
Rimborso spese
Se il la lavoratore deve eseguire lavori o prestare servizio oltre 4 km fuori dall'officina e deve restare assente per il pranzo o la cena, la ditta verserà un'indennità di CHF 20.-- per ogni pasto principale. Per i lavori o servizi da prestarsi in località distanti (nel Cantone) tanto da non permettere al lavoratore di rientrare alla sera al proprio domicilio, da ditta versa al lavoratore CHF 100.-- per il pernottamento ed eventuali spese di viaggio saranno a carico del datore di lavoro. Le ore impiegate nel viaggio di andata e ritorno saranno considerate come ore di lavoro.
Al lavoratore che, a richiesta del datore di lavoro, mette la propria automobile a disposizione di quest'ultimo per trasferte di servizio, è riconosciuta una indennità di CHF -.70 per km.
Articolo 21
Orario di lavoro
– 41.5 ore per il personale di officina;
– 47.5 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti.
In ogni caso il lavoratore ha diritto a 48 ore consecutive di interruzione del lavoro.
In caso di necessità e riservate le disposizioni di legge, al maestro meccanico, al capo meccanico, al ricezionista e al meccanico diagnostico possono essere richieste fino ad un massimo di 170 ore supplementari all’anno.
La durata giornaliera del lavoro non potrà eccedere:
– 9 ore per il personale d’officina;
– 10 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti, comprese tra le ore 06.00 e le 23.00.
Alla vigilia dei giorni festivi che cadono nel periodo di fine anno (Natale, Capodanno, Epifania), il lavoro d’officina cessa al più tardi alle ore 17.00. Le ditte si asterranno dall’occupare i propri lavoratori per lavori di riparazioni dalle ore 12.00 del sabato alla ripresa del lavoro del lunedì mattina, nonché durante tutti i giorni festivi ufficiali anche non parificati alla domenica. Non cadono sotto questo divieto il servizio gomme e batterie e il cambio olio.
Articoli 9 e 10
Vacanze
Dopo 50 anni di età: 5 settimane all'anno
Le cinque settimane sono accordate ai lavoratori che raggiungono l'età nell'anno di compimento.
Articolo 23
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio | 1 settimana |
Decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore | 3 giorni |
Decesso di un fratello, sorella o suocero/a | 1 giorno |
Nascita di un figlio/a | 1 giorno |
Ispezione militare | 0.5 giornata (qualora l’ispezione militare dovesse richiedere l’assenza di un’intera giornata, sarà corrisposto il salario per tale durata) |
Articolo 26
Malattia
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.
La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28, 29 e 30
Infortunio
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.
La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28, 29 e 30
Congedo maternità / paternità / parentale
Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17
Servizio militare / civile / di protezione civile
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.
Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Documents
CCL per il personale delle autorimesse del Canton Ticino 2019 (512 KB, PDF)Calcolazione salario orario 2019 (49 KB, PDF)
Accordo salariale 2020 Autorimesse TI (30 KB, PDF)
liens
Decreto che conferisce obbligatorietà generaleit_Commissione professionale paritetica cantonale per le Autorimesse