Prestito di personale Gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori TI
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Extension du champ d’application: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 24.04.2023 / Publication valable dès: 01.05.2023 - 30.06.2026 (CCT de la branche)
Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono applicabili su tutto il territorio del cantone Ticino.
Articolo 1.1
il presente CCL fa stato per tutte le imprese (datori di lavoro) che eseguono lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolazione termica di facciate, coibentazioni di ogni genere, montaggio di soffitti ribassati di ogni genere, costruzioni di elementi a secco esterni e interni (prefabbricati), posa di pavimenti tecnici rialzati interni ed esterni, pareti mobili ed elementi leggeri portanti rivestiti con lastre cementizie.
Articolo 1.2
Il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2., indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.
Il presente CCL non vale per:
- i quadri dirigenti;
- il personale amministrativo;
- il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Articoli 1.3 e 1.4
Aucun contrat futur n'est encore disponible.
- Orario di lavoro
- Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
- Pensionamento anticipato
- Salari / salari minimi
- Rappresentanza dei lavoratori
- Informazioni organo paritetico
- Vacanze
- Giorni di congedo retribuiti (assenze)
- Tredicesima mensilità
- Malattia
- Congedo maternità / paternità / parentale
- Campo d'applicazione aziendale
- Lavoro straordinario / ore supplementari
- Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
- Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
- Rimborso spese
- Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
- Campo d'applicazione geografico
- Servizio militare / civile / di protezione civile
- Compiti organi paritetici
- Obbligo della pace
- Giorni festivi retribuiti
- Conseguenza in caso di violazione contrattuale
- Categorie salariali
- Campo d'applicazione personale
- Altri supplementi
- Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
- Fondo paritetico
- Versamento del salario
- Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Termini di disdetta
- Rappresentanza dei datori di lavoro
- Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Orario di lavoro
Articoli 22 e 23
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) ai lavoratori e agli apprendisti impiegati nelle imprese (datori di lavoro) menzionati alla lettera A) - indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione - ad esclusione dei quadri dirigenti del personale amministrativo e del personale tecnico non direttamente impegnato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri.
Articolo 3B
Pensionamento anticipato
Salari / salari minimi
Salari minimi dal 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2018):
Classe salariale | Qualifica | Salario orario | Salario mensile |
---|---|---|---|
1 | Capo | CHF 31.10 | CHF 5'483.-- |
2 | Gessatore con qualifica AFC | CHF 29.60 | CHF 5'166.-- |
3 | Gessatore senza qualifica | CHF 28.60 | CHF 4'992.-- |
4 | Intonacatore o plafonatore senza qualifica | CHF 27.10 | CHF 4'779.-- |
5 | Lavoratore con esperienza professionale / CFP | CHF 25.40 | CHF 4'420.-- |
6 | Manovale | CHF 24.60 | CHF 4'296.-- |
Salari minimi giovani lavoratori
Classe salariale | Qualifica | Descrizione | Salario orario | Salario mensile |
---|---|---|---|---|
7a | Giovani lavoratori AFC | dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo | CHF 25.40 | CHF 4'419.60 |
7b | Giovani lavoratori AFC | il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato | CHF 26.40 | CHF 4'593.60 |
7c | Giovani lavoratori AFC | il terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato | CHF 27.40 | CHF 4'767.60 |
7d | Giovani lavoratori AFC | il quarto anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato | CHF 28.60 | CHF 4'976.40 |
8a | Giovani lavoratori CFP | dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo | CHF 22.-- | CHF 3'828.-- |
8b | Giovani lavoratori CFP | il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato | CHF 23.-- | CHF 4'002.-- |
8c | Giovani lavoratori CFP | il terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato | CHF 24.-- | CHF 4'176.-- |
Salari minimi apprendisti
Classe salariale | Qualifica | Descrizione | Salario mensile |
---|---|---|---|
9 | Apprendisti AFC | 1. anno di tirocinio | CHF 975.-- |
9 | Apprendisti AFC | 2. anno di tirocinio | CHF 1'355.-- |
9 | Apprendisti AFC | 3. anno di tirocinio | CHF 1'940.-- |
9 | Apprendisti CFP | 1. anno di tirocinio | CHF 700.-- |
9 | Apprendisti CFP | 2. anno di tirocinio | CHF 1'000.-- |
AFC: attestato federale di capacità
CFP: certificato federale di formazione pratica
Appendice 2
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Informazioni organo paritetico
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Vacanze
per lavoratori a partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età | per lavoratori fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età | |
---|---|---|
per lavoratori a salario mensile | 25 giorni lavorativi | 30 giorni lavorativi |
per lavoratori a salario orario | 10.64% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali (pari a 25 giorni lavorativi) | 13.04% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali (pari a 30 giorni lavorativi) |
Articolo 28.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Nascita di un figlio | 1 giornata |
Decesso nella famiglia del lavoratore (moglie e figli) | 3 giornate |
Decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri | 2 giornate |
Matrimonio (su richiesta del lavoratore dovrà essere inoltre concessa una settimana di congedo non retribuito) | 1 giornata |
Trasloco della propria economia domestica (una volta l’anno; se il rapporto di lavoro non è disdetto) | 1 giornata |
Per le assenze menzionate anteriormente viene corrisposto il salario per le ore di lavoro effettivamente perse che il lavoratore avrebbe percepito se nel giorno in questione avesse lavorato normalmente
Articolo 30
Tredicesima mensilità
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 18.2
Malattia
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.
La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29
Congedo maternità / paternità / parentale
Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
Rimborso delle ore flessibili: entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo le ore flessibili rimanenti vanno retribuite con il 25% di supplemento ed il saldo azzerato. Durante i mesi in cui il datore di lavoro farà capo alle ore flessibili, tali ore devono essere riconosciute in ragione del 100%. Se il saldo di ore flessibili ammesse viene superato (oltre le 80 ore), le ore eccedenti vengono considerate ore straordinarie e retribuite con supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui sono state prestate.
I lavoratori hanno diritto ai seguenti supplementi salariali, fermo restando quanto disposto dalla Legge federale sul lavoro (LL):
Per le ore straordinarie un supplemento del 25%.
- Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC. Il supplemento non è dovuto con riferimento all’art. 22 del presente CCL sino a decorrenza delle 44.50 ore settimanali oltre le quali il supplemento del 25% è dovuto
- Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista nell’ambito di un contratto a tempo parziale;
- È considerato lavoro diurno quello eseguito in estate tra le ore 05.00 e le ore 20.00 e in inverno tra le ore 06.00 e le ore 20.00.
Articoli 24 e 25
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Tipo di lavoro | Ore | Supplemento |
---|---|---|
Lavoro notturno | fra le ore 20.00 e le ore 06.00 | supplemento salariale del 50% |
Lavoro festivo | (Domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 05.00 in estate, rispettivamente 06.00 in inverno del lunedi) | supplemento salariale del 100% |
Giorni festivi | infrasettimanali riconosciuti (dalle 00.00 alle 24.00) | supplemento salariale del 100% |
Sui supplementi salariali previsti dal presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 29 CCL), per le vacanze (art. 28 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 35 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.
Articoli 25b e 25c
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino
Articolo 2
Rimborso spese
Tratta semplice di percorso stradale in km | Idennità giornaliera in CHF |
---|---|
0-40 km | CHF 15.-- |
41-60 km | CHF 20.-- |
Oltre i 60 km | CHF 30.-- |
Ai fini dell’indennità di trasferta fa stato la sede principale dell’impresa, regolarmente iscritta a Registro di Commercio. Previa documentata richiesta, la CPC può riconoscere all’impresa, oltre alla sede principale, anche una succursale in altra località.
In caso di impiego di lavoratori a prestito (interinali) vale, per la definizione dell’indennità giornaliera, la sede della ditta cliente.
A tutti i lavoratori invitati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.
Relativamente alle trasferte dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro (cantiere) se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno fr. 0.60 al km per ogni chilometro di servizio. Alternativamente, se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l’indennità non verrà corrisposta.
Articoli 26
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese (datori di lavoro) e/o settori d'azienda che eseguono lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolazione termica di facciate, coibentazioni di ogni genere, montaggio si soffitti ribassati di ogni genere, costruzioni di elementi a secco esterni e interni (prefabbricati), posa di pavimenti tecnici rialzati interni ed esterni, pareti mobili ed elementi leggeri portanti rivesti con lastre cementizie.
Articolo 3A
Campo d'applicazione geografico
Articolo 1.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
Compiti organi paritetici
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.
Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)
Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36
Obbligo della pace
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
Giorni festivi retribuiti
Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati dal compenso del 3,5% le seguenti feste:
S. Giuseppe; Lunedì di Pasqua; 1° maggio; Lunedì di Pentecoste; Corpus Domini; SS. Pietro e Paolo; 1° agosto; Assunzione e Ognissanti
Articolo 29
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Categorie salariali
Categorie salariali | Descrizione |
---|---|
Capo |
Lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale |
Gessatore con qualifica AFC |
Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità (AFC) o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC |
Gessatore senza qualifica |
Lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale maturata in CH. Lavoratore che precedentemente era stato assegnato a questa categoria salariale. In caso di cambiamento di datore di lavoro il lavoratore mantiene l’assegnazione a questa categoria |
Intonacatore o plafonatore |
Lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale maturata in CH. Lavoratore che precedentemente era stato assegnato a questa categoria salariale. In caso di cambiamento di posto di lavoro il lavoratore mantiene l'assegnazione a questa categoria |
Lavoratore con esperienza professionale / CFP |
Lavoratore con conoscenze professionali di base maturate in Svizzera. Lavoratore che può dimostrare di avere almeno 36 mesi di lavoro nella categoria salariale «manovale». Lavoratore che ha ottenuto il certificato federale di formazione pratica (CFP). In caso di cambiamento di datore di lavoro il lavoratore mantiene l’assegnazione a questa categoria. Per i manovali già in forza alle ditte prima dell’entrata in vigore del CCL e con 24 mesi d’esperienza, il passaggio è previsto al 1° gennaio 2018. |
Manovale |
Lavoratore senza qualifica e senza esperienza professionale |
Giovani lavoratori AFC |
dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo |
|
il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato |
il terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato |
|
il quarto anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato |
|
Giovani lavoratori CFP |
dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo |
|
il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato |
il terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato |
Articolo 18 e Appendice 2
Campo d'applicazione personale
Il presente CCL non vale per:
a) i quadri dirigenti;
b) il personale amministrativo;
c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Articoli 1.3 e 1.4
Altri supplementi
Articolo 27
Fondo paritetico
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2
Versamento del salario
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Chi | Contributo |
---|---|
Lavoratori | 0.7% di salario |
Datori | 0.3% di salario |
L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8
Termini di disdetta
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.
Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5