Prestito di personale Pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura TI

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Allgemeinverbindlicherklärung: 01.03.2024 - 31.12.2027 (GAV Personalverleih)
Publikationsdatum: 10.05.2023 / Publikation gültig ab: 09.06.2023 (Branchen-GAV)

Geltungsbereich im Detail:

Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valevoli su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 1

Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valevoli su tutto il territorio del Cantone Ticino per tutti i lavoratori e le aziende che eseguono:

  1. lavori di pittura, verniciatura, tappezzeria, isolamento termico, risanamento del calcestruzzo, segnaletica stradale orizzontale, sabbiatura, pavimenti in resina per conto di enti pubblici e privati;
  2. alle amministrazioni immobiliari e aziende commerciali che possiedono un proprio reparto di pittura.

Il CCL dichiarato di obbligatorietà generale vale, nel quadro dell’art. 20 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC), anche per le aziende di personale a prestito e i loro lavoratori che vengono ceduti ad aziende o reparti aziendali ai sensi del capoverso 1.

Le disposizioni decretate di obbligatorietà generale valgono anche per i datori di lavoro con sede all’estero, rispettivamente fuori dal raggio d’applicazione aziendale e geografico descritto nel capoverso 1, così come per i loro lavoratori a condizione che la durata dei lavori superi i 5 giorni in un anno.

Articolo 1.1, 1.4 e 1.5

Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valevoli su tutto il territorio del cantone Ticino per tutti i lavoratori e le aziende che eseguono:

  1. lavori di pittura, verniciatura, tappezzeria, isolamento termico, risanamento del calcestruzzo, segnaletica stradale orizzontale, sabbiatura, pavimenti in resina per conto di enti pubblici e privati;
  2. alle amministrazioni immobiliari e aziende commerciali che possiedono un proprio reparto di pittura.

Sono esclusi i dirigenti e i titolari di ditte con forma giuridica di SA o Sagl e il personale d'ufficio.

Gli apprendisti sono sottoposti al presente CCL.

Il CCL dichiarato di obbligatorietà generale vale, nel quadro dell’art. 20 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC), anche per le aziende di personale a prestito e i loro lavoratori che vengono ceduti ad aziende o reparti aziendali ai sensi del capoverso 1.

Le disposizioni decretate di obbligatorietà generale valgono anche per i datori di lavoro con sede all’estero, rispettivamente fuori dal raggio d’applicazione aziendale e geografico descritto nel capoverso 1, così come per i loro lavoratori a condizione che la durata dei lavori superi i 5 giorni in un anno.

Articolo 1

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Version.Edition
Publiziert auf tempdata.ch am:
Version gültig ab:
12.12.2023 10:56
09.06.2023
15.09.2023 16:05
09.06.2023
04.07.2023 11:58
09.06.2023
31.05.2023 14:50
09.06.2023
31.05.2023 14:50
22.01.2023
09.05.2023 14:48
22.01.2023
23.12.2022 09:57
22.01.2023

 

Giorni festivi retribuiti

Indennità giorni festivi infrasettimanali

Tutti i lavoratori hanno diritto ad un massimo di 9 giorni festivi retribuiti l’anno, 1° Agosto compreso. I giorni festivi retribuiti sono fissati dalla CPC. I giorni festivi che danno diritto all’indennità e che cadono durante il periodo delle vacanze non possono essere conteggiati come giornate di ferie.

Su tutti i salari orari di cui all’allegata convenzione salariale, verrà corrisposto, quale indennità per i giorni festivi infrasettimanali, il 3.9% sul salario base calcolato su tutte le ore lavorate.

Articolo 25

Campo d'applicazione aziendale

Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valevoli su tutto il territorio del Cantone Ticino per tutti i lavoratori e le aziende che eseguono:

  1. lavori di pittura, verniciatura, tappezzeria, isolamento termico, risanamento del calcestruzzo, segnaletica stradale orizzontale, sabbiatura, pavimenti in resina per conto di enti pubblici e privati;
  2. alle amministrazioni immobiliari e aziende commerciali che possiedono un proprio reparto di pittura.

Il CCL dichiarato di obbligatorietà generale vale, nel quadro dell’art. 20 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC), anche per le aziende di personale a prestito e i loro lavoratori che vengono ceduti ad aziende o reparti aziendali ai sensi del capoverso 1.

Le disposizioni decretate di obbligatorietà generale valgono anche per i datori di lavoro con sede all’estero, rispettivamente fuori dal raggio d’applicazione aziendale e geografico descritto nel capoverso 1, così come per i loro lavoratori a condizione che la durata dei lavori superi i 5 giorni in un anno.

Articolo 1.1, 1.4 e 1.5

Campo d'applicazione personale

Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valevoli su tutto il territorio del cantone Ticino per tutti i lavoratori e le aziende che eseguono:

  1. lavori di pittura, verniciatura, tappezzeria, isolamento termico, risanamento del calcestruzzo, segnaletica stradale orizzontale, sabbiatura, pavimenti in resina per conto di enti pubblici e privati;
  2. alle amministrazioni immobiliari e aziende commerciali che possiedono un proprio reparto di pittura.

Sono esclusi i dirigenti e i titolari di ditte con forma giuridica di SA o Sagl e il personale d'ufficio.

Gli apprendisti sono sottoposti al presente CCL.

Il CCL dichiarato di obbligatorietà generale vale, nel quadro dell’art. 20 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC), anche per le aziende di personale a prestito e i loro lavoratori che vengono ceduti ad aziende o reparti aziendali ai sensi del capoverso 1.

Le disposizioni decretate di obbligatorietà generale valgono anche per i datori di lavoro con sede all’estero, rispettivamente fuori dal raggio d’applicazione aziendale e geografico descritto nel capoverso 1, così come per i loro lavoratori a condizione che la durata dei lavori superi i 5 giorni in un anno.

Articolo 1

Vacanze

Il datore di lavoro deve concedere le vacanze ai lavoratori conformemente alla seguente regolamentazione:

Per i lavoratori di età compresa tra i 20 e 50 anni compiuti: 9.56% pari a 22 giorni lavorativi rispettivamente a 176 ore (per chi lavora tutto l’anno)
Per i lavoratori fino al compimento del 20° anno di età e dall’età di 50 anni compiuti: 12% pari a 27 giorni lavorativi rispettivamente a 216 ore (per chi lavora tutto l’anno)

 
La quarta settimana di vacanza (5 giorni lavorativi) dev’essere presa durante il periodo delle feste di fine anno (Natale/Capodanno) e la quinta settimana (5 giorni lavorativi) nel periodo lavorativo invernale (novembre-febbraio), il cui periodo esatto viene stabilito dal datore di lavoro. Se le esigenze dell’impresa lo giustificano, la quarta settimana di vacanza potrà essere fissata dal datore di lavoro già nel corso del mese di dicembre o spostata al mese di gennaio dell’anno seguente.

Il periodo delle vacanze va concordato in linea di massima tra imprenditori e maestranze.

La CPC può stabilire uno o più periodi di vacanza obbligatori fino ad un massimo di due settimane ritenuto che un periodo di vacanza è fissato durante il mese di agosto. La decisione dovrà essere comunicata alle imprese entro la fine di gennaio di ogni anno.

Il lavoratore ha diritto agli assegni familiari anche durante le vacanze. Questi assegni sono a carico della Cassa Assegni Familiari alla quale è affiliato il datore di lavoro che da ultimo ha occupato il lavoratore.

Articolo 24

Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione

Lavori di pittura, verniciatura, tappezzeria, isolamento termico, risanamento del calcestruzzo, segnaletica stradale orizzontale, sabbiatura, pavimenti in resina per conto di enti pubblici e privati

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)

Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71

Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88

Dal lunedì al venerdì
08:30 –  12:00
13:00 –  16:45

info@employes.ch


Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino

Via Vallone 27
6500 Bellinzona 

091 821 01 01

info@sicticino.ch

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00

info@swissstaffing.ch

Lavoro straordinario / ore supplementari

Per le ore prestate oltre la durata massima contrattuale (44 ore), viene corrisposto un supplemento del 25% in tempo libero o in denaro.

Articolo 21.1

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Le ore prestate al sabato saranno compensate in tempo libero corrispondente se non vengono superate complessivamente le 44 ore settimanali, oppure con un supplemento del 25% in tempo o in denaro nel caso di superamento.

Per il lavoro notturno, ritenuto tale quello fra le 20h00 e le 06h00, per quello domenicale e nei giorni festivi, il supplemento di tempo è pari al 100%.

Articoli 21.2 e 21.3

Rimborso spese

Trasferte

Ai fini dell’indennità di trasferta fa stato la sede principale dell’impresa, regolarmente iscritta al Registro di Commercio.

Previa documentata richiesta, la CPC può riconoscere all’impresa, oltre alla sede principale, anche una succursale in altre località. A tale riguardo dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

  1. la succursale dovrà essere regolarmente iscritta al Registro di commercio;
  2. la succursale dovrà disporre di un magazzino-laboratorio conveniente;
  3. la ditta dovrà dimostrare di aver assunto gli operai per la località dove ha sede la succursale (quale prova fa stato il permesso di lavoro rilasciato dalla Polizia degli stranieri).

Se il lavoro viene eseguito a oltre 12 km dalla sede principale o dalla succursale dell’impresa, purché non si tratti di località situata sul tragitto che il lavoratore deve abitualmente percorrere per raggiungere la sede o la succursale, l’impresa deve corrispondere al lavoratore un’indennità di CHF 17.– a titolo di indennizzo per il pranzo.

Se il lavoratore, per ragioni di lavoro, non potesse rincasare alla sera, il datore di lavoro provvederà per il vitto e l’alloggio convenienti.

Casi speciali, in rapporto al pagamento delle trasferte, saranno risolti di volta in volta dalla CPC.

Le spese di viaggio saranno a carico del datore di lavoro.

Se la durata del viaggio di trasferta per l’andata e il ritorno, dal e al posto di raccolta, eccede un’ora al giorno, il tempo addizionale (ciò che eccede un’ora) viene indennizzato in base alla paga oraria normale.

Il lavoratore che dietro ordine del datore di lavoro usa il proprio ciclomotore per recarsi a lavorare fuori dalla sede del magazzino, ha diritto a un’indennità di fr. -.15 al km percorso, sia all’andata che al ritorno.

  1. Per l’uso della motocicletta, alle stesse condizioni, il lavoratore ha diritto a un’indennità di CHF –.45 al km;
  2. Per l’uso dell’automobile, alle stesse condizioni, il lavoratore ha diritto a un’indennità di CHF –.70 al km;
  3. Per il trasporto, sul proprio mezzo, di colleghi di lavoro, al lavoratore dovrà essere corrisposta un’indennità supplementare di CHF –.05 al km.

Articolo 23

Altri supplementi

Per il lavoro sui ponti a sbalzo o ponti volanti sarà corrisposto un supplemento di CHF –.30 all’ora. Questo supplemento non viene corrisposto se il lavoro viene eseguito su solidi ponteggi. In nessun caso l’operaio potrà essere obbligato ad eseguire lavori su ponti a sbalzo o su ponti volanti.

Per la costruzione di ponteggi che oltrepassano i 12 m di altezza, l’operaio ha diritto ad un supplemento di CHF –.30 all’ora. Il supplemento va versato per l’esecuzione dell’intero ponteggio.

Per i lavori all’interno di cisterne o condotte forzate, sarà corrisposto un supplemento di CHF –.30 all’ora.

Prestazioni materiali

Ai lavoratori occupati da oltre un anno e agli apprendisti saranno consegnati gratuitamente, ogni anno, due abiti di lavoro. Qualora il datore di lavoro versasse in contanti al dipendente il rispettivo importo per l’acquisto degli abiti di lavoro, deve esigere la fattura debitamente quietanzata e tenerla a disposizione della CPC o della Sottocommissione regionale.

Articoli 21.4 – 21.6 e 22

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova. 

Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4

Tredicesima mensilità

I lavoratori (apprendisti compresi) sottoposti al presente CCL hanno diritto alla tredicesima mensilità, da calcolare secondo la procedura di calcolo del salario mensile su base annuale, parte integrante del presente CCL.

Ai lavoratori il cui rapporto di lavoro dal momento dell’assunzione non è durato almeno un mese, non è accordata alcuna tredicesima mensilità. Il lavoratore non può inoltre far valere alcuna pretesa se non ha disdetto correttamente il rapporto di lavoro o se gli è stata data una disdetta senza preavviso per cause gravi.

Se il rapporto di lavoro è disdetto normalmente nel corso dell’anno civile ed è durato almeno un mese, il lavoratore ha diritto al versamento della tredicesima mensilità pro rata temporis. In tal caso, la tredicesima mensilità viene versata con l’ultima paga.

Per i lavoratori stagionali il termine di carenza non è applicabile se nella stagione successiva il rapporto di lavoro continua presso lo stesso datore di lavoro. Per il resto essi beneficiano delle stesse condizioni degli altri lavoratori.

Regolamento del pagamento della tredicesima mensilità in caso di infortunio, di malattia o di servizio militare

Con l’entrata in vigore della disposizione contrattuale relativa la tredicesima mensilità, il problema sopraccitato si pone per quanto concerne i premi, nonché per il pagamento in caso d’assicurazione contro gli infortuni, così pure per il versamento dell’indennità giornaliera prevista dall’assicurazione malattia o dall’assicurazione invalidità per la perdita di guadagno.

Non vi è dubbio che la tredicesima mensilità è assoggettata ai premi della SUVA e a quelli dell’assicurazione malattia, dell’AVS, dell’AD, dell’AI e dell’ordinamento per perdita di guadagno.

La dichiarazione di questa gratifica, da considerarsi parte integrante del salario, deve essere fatta alla fine del periodo di conteggio per il tramite degli appositi formulari per la dichiarazione dei salari.

In caso di sinistro, l’assicurazione deve pertanto assumersi la quota parte della tredicesima mensilità.

Appendice 1: articolo 5

Campo d'applicazione geografico

Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valevoli su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 1

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Aumento salariale

Aumenti salariali in vigore dal 1° aprile 2023 (per il prestito di personale valevoli dal 9 giugno 2023)

A partire dal 1° aprile 2023, i salari effettivi (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) di tutti i lavoratori assoggettati al Contratto collettivo di lavoro registrano un aumento generale di CHF 50.–  al mese in tutte le categorie, apprendisti AFC/ CFP esclusi. L'aumento salariale è quindi dovuto a tutti i lavoratori che erano impiegati prima del 1° aprile 2023 e che continuano ad esserlo.

I datori di lavoro che già a decorrere dal 1° gennaio 2023 hanno accordato ai loro lavoratori un aumento salariale mensile di almeno CHF 50.– , possono computarlo sull’aumento salariale dovuto ai sensi dell’art. 9.4 CCL, rispettivamente non devono accordare un nuovo aumento ai lavoratori con effetto al 1° aprile 2023.

Accordo salariale 2023

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

  1. la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
  2. il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
  3. il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
  4. in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
  5. l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
  6. l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
  7. la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.4% di salario
Datori 0.4% di salario


Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.

L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2023: max. CHF 40.35 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.75
Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'100.–


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

Ai lavoratori assoggettati al CCL viene bonificata la perdita di salario risultante dalle assenze inevitabili qui sotto elencate: 

Assenze Numero di giorni
in caso di decesso della moglie, di figli e genitori 3 giornate
in caso di decesso di suoceri, fratelli e sorelle 2 giornate
in caso di matrimonio del lavoratore 1 giornata
in caso di nascita di un figlio 10 giorni Inclusa l’indennità perdita di guadagno, pari all’80% garantiti dall’art. 329g CO 1
per la visita di reclutamento e l’ispezione militare le ore effettivamente perse, al massimo 1 giornata
per la riconsegna dell’equipaggiamento militare 1 giornata
in caso di trasloco, i lavoratori che hanno un’economia in proprio, con oltre un anno di anzianità di servizio presso la ditta e a condizione che non abbiano disdetto il rapporto di lavoro hanno diritto ad un'indennità. Questa indennità è concessa una sola volta nello spazio di tre anni ed a condizione che il trasloco venga effettuato in una giornata di lavoro effettivo pari ad una giornata di salario


1 I giorni devono essere consumati nei primi sei mesi del nascituro.

Per le assenze summenzionate viene corrisposto il salario per le ore di lavoro effettivamente perse che il lavoratore avrebbe prestato se, nel giorno in questione, avesse lavorato normalmente.

Il pagamento dell’indennità avviene alla fine del periodo di paga durante il quale cadono le assenze e dietro comprova della validità delle stesse.

Per le seguenti assenze brevi viene corrisposto il salario per un tempo limitato:

  1. adempimento di obblighi legali, non possibili all’infuori del tempo di lavoro;
  2. per l’esercizio di una funzione pubblica ritenuto che al momento dell’accettazione della carica il datore di lavoro abbia assunto l’impegno del pagamento del salario;
  3. per visite mediche di cure dentarie in via eccezionale e solo in caso di malattia acuta o di infortunio.

Nei casi a) e b) gli eventuali indennizzi, indennità, ecc. sono da computare con il salario corrisposto dal datore di lavoro, a meno che si tratti unicamente del rimborso delle spese.

Articolo 26

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
  • l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
  • dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) 2 giorni
Dal quarto al sesto mese 7 giorni
A partire dal settimo mese 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

 
I termini di disdetta
giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Categorie salariali

Concetti per la classificazione della manodopera

Inquadramento: i lavoratori sottoposti al presente CCL, in occasione dell’assunzione, vengono inquadrati a seconda della loro attività, funzione e qualifica professionale. L’inquadramento deve essere annotato nel conteggio salariale.

Classe Descrizione
Capi operai Vengono considerati capi operai i lavoratori che hanno concluso con successo la scuola per capi operai dall’Associazione Svizzera Imprenditori Pittori. Il lavoratore precedentemente occupato come capo pittore o capo operaio mantiene questa qualifica.
Lavoratori qualificati con certificato di capacità

Vengono considerati lavoratori qualificati con certificato di capacità tutti i lavoratori del settore pittura che hanno concluso l’apprendistato di pittore con un attestato federale di capacità (AFC) ai sensi dell’art. 38 della Legge federale sulla formazione professionale e tutti i lavoratori con qualifica equivalente.

I lavoratori che hanno concluso apprendistati diversi, ad es. i doratori, non vengono considerati automaticamente lavoratori qualificati con certificato di capacità.

Lavoratori qualificati

Sono considerati lavoratori qualificati coloro che eseguono lavori di pittura ma che non dispongono dei requisiti richiesti ad un lavoratore qualificato con certificato di capacità.

Vengono inoltre considerati lavoratori qualificati i lavoratori che hanno terminato l’apprendistato con Certificato di Formazione Professionale (CFP), dopo aver compiuto gli anni di “giovane lavoratore CFP”.

Lavoratori ausiliari Sono considerati lavoratori ausiliari coloro che durante un periodo di 2 anni al massimo sono occupati con mansioni ausiliarie nel settore della pittura. Trascorsi questi 2 anni, avviene automaticamente la promozione alla categoria “lavoratori qualificati”.
Lavoratori estranei al ramo Sono considerati lavoratori estranei al ramo coloro che sono occupati nel settore della pittura senza avere esperienza professionale durante i primi 24 mesi di lavoro. Di seguito avviene la promozione automatica alla classe “lavoratori ausiliari”.


Appendice 1: articolo 2

Fondo paritetico

Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%. 

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale

Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.

Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.

Conseguenze in caso di constatazione di violazioni

In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.

Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.

L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.

Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.

 

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Organi paritetici

Le parti contraenti

affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restando che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione, e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.

Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.

Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.

Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione.

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,  32, 33 e 39.1

Salari / salari minimi

Salari minimi a partire dal 1° aprile 2023 (per il prestito di personale valevoli dal 9 giugno 2023)
Classe Descrizione Salario base mensile
Capi operai   CHF 5'669.–
Lavoratori qualificati con attestato federale di capacità e 3 anni di esperienza   CHF 4'976.–
Lavoratori qualificati senza certificato di capacità (con CFP)   CHF 4’592.–
Lavoratori ausiliari Per i “lavoratori ausiliari” trascorsi 24 mesi di attività in questa classe salariale avviene la promozione nella categoria “lavoratori qualificati senza certificato di capacità” CHF 4’379.–
Lavoratori estranei al ramo Per i lavoratori estranei al ramo (senza esperienza professionale) trascorsi 24 mesi di attività in questa classe salariale avviene la promozione nella categoria “lavoratori ausiliari” CHF 4'097.–
Giovani lavoratori (AFC)
con attestato federale di capacità
nel 1° anno (dopo la fine del tirocinio) CHF 4’276.–
nel 2° anno (dopo la fine del tirocinio) CHF 4’511.–
nel 3° anno (dopo la fine del tirocinio) CHF 4'775.–
Apprendisti (AFC) nel 1° anno di tirocinio CHF 870.–
nel 2° anno di tirocinio CHF 1'040.–
nel 3° anno di tirocinio CHF 1'585.–
che ha terminato il tirocinio e che attende di presentarsi agli esami di fine tirocinio CHF 1'755.–
che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno
(se non va a scuola e/o frequenta i corsi d’introduzione)
CHF 2'895.–
che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno (rinnovo del contratto di tirocinio)
(se va a scuola e/o frequenta i corsi d’introduzione)
CHF 2'090.–
Giovani lavoratori (CFP)
con cerificato di formazione professionale
nel 1° anno (dopo la fine del tirocinio) CHF 3’929.–
nel 2° anno (dopo la fine del tirocinio) CHF 4’151.–
nel 3° anno (dopo la fine del tirocinio) CHF 4’371.–
Apprendisti (CFP) nel 1° anno di tirocinio CHF 700.–
nel 2° anno di tirocinio CHF 900.–
che ha terminato il tirocinio e che attende di presentarsi agli esami di fine tirocinio CHF 1'400.–
che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno
(se non va a scuola e/o frequenta i corsi d’introduzione)
CHF 2'400.–
che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno (rinnovo del contratto di tirocinio)
(se va a scuola e/o frequenta i corsi d’introduzione)
CHF 1'700.–

Coefficiente

Per determinare il salario orario base dividere il salario annuale (compresa tredicesima) per il coefficiente 2262
Il divisore per il conguaglio di fine anno o di fine rapporto lavoro è fissato come segue:

  1. per chi ha più di 20 anni e meno di 50 anni: 1864 ore
  2. per chi ha meno di 20 anni e più di 50 anni: 1824 ore
Lavoratori con rendimento ridotto

Con il lavoratore, il cui rendimento si rivelasse costantemente insufficiente, potrà essere convenuto un salario speciale mediante accordo scritto e motivato tra datore di lavoro e lavoratore interessato. I salari di tali lavoratori dovranno essere però fissati, entro la prima quindicina di occupazione, tra l’impresa ed il lavoratore. Di tale accordo dovrà essere data comunicazione, dal datore di lavoro alla CPC. Quest’ultima, dopo aver sentito il preavviso dei sindacati deciderà se accettare o meno l’accordo.

Lavoro a cottimo

Il lavoro a cottimo è proibito. Per lavoro a cottimo si intende qualsiasi attività dipendente dalla quantità del lavoro svolto o dalla sua qualità. Nel lavoro a cottimo rientrano tutte quelle forme di lavoro, per cui la retribuzione è stabilita in base al rendimento, alla quantità, al pezzo o al tempo. Inoltre rientrano nel divieto di lavoro a cottimo tutte le forme simili di premi, compensi o indennizzi forfettari, nella misura in cui rappresentano uno spostamento del rischio, dall’imprenditore al lavoratore.

Articolo 16; Appendice 1: articoli 4 e 6; Accordo salariale 2023

Controlli

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate. 

Istanza di ricorso

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Orario di lavoro

Lavoro su chiamata e tempo parziale

Il lavoro su chiamata è proibito.

I contratti di lavoro a tempo parziale saranno ritenuti validi unicamente se prevedranno preliminarmente nell’ordine: il grado d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia oraria d’impiego prevista. II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Il datore di lavoro dovrà produrre trimestralmente alla Commissione Paritetica copie delle buste paga e dei relativi bonifici bancari. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all’art. 32 CCL relative al pagamento del salario.

I contratti di lavoro a tempo parziale dovranno venir autorizzati dalla CPC.

Durata del lavoro e debito annuo di ore

La durata settimanale media del lavoro, ripartita su 5 giorni, è fissata in 40 ore settimanali. Debito annuo di ore 2088 (comprese 72 ore festivi infrasettimanali).

La CPC emanerà, all’inizio di ogni anno, un calendario delle ore di lavoro possibili secondo l’art. 20 cpv. 1 CCL in due varianti con recupero “ponti” e senza recupero “ponti”. È data facoltà alle singole imprese di allestire un calendario aziendale nel rispetto del art. 20 cpv. 4 CCL che deve essere sottoposto per approvazione alla CPC.

La durata settimanale, rispettivamente giornaliera del lavoro, potrà variare dalle 37½ alle 44 ore, ritenuta una durata minima giornaliera di 7½ ed un massimo di 9 ore. Unicamente per i mesi di gennaio e febbraio la durata giornaliera minima può essere fissata in 7 ore. Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni. Per il lavoro al sabato è indispensabile chiedere preventivamente alla CPC l’autorizzazione. Si ricorda tuttavia che il lavoro al sabato deve rimanere un’assoluta eccezione. Qualora, si dovesse lavorare al sabato, i lavoratori occupati avranno diritto ad una mezza giornata di libero nella stessa settimana o nella settimana successiva.

La durata giornaliera del lavoro sarà compresa fra le ore 0600 e le ore 2000, con una pausa per il pranzo non superiore all’ora e mezza. Per il lavoro notturno e festivo è inoltre indispensabile l’autorizzazione dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro. Il lavoratore ha l’obbligo del rispetto dell’orario di lavoro sul luogo di lavoro o al magazzino secondo le disposizioni del datore di lavoro o di un suo rappresentante. Ne consegue che il cambio d’abiti e la pulizia personale deve avvenire fuori dall’orario di lavoro.

Articoli 19 e 20

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Compiti organi paritetici

Applicazione

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

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