Prestito di personale Settore dei contact center e call center
Nuovo nel cantone di Ginevra: Entrata in vigore del salario minimo a partire dal 1° novembre 2020: CHF 23.--/ora
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 23.08.2023 / Pubblicazione valida dal: 01.09.2023 - 31.12.2026 (CCL del ramo)
Vale per tutta la Svizzera.
Articolo 2.1
Vale direttamente per tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore dei contact center e call center con più di 20 lavoratori, compreso impiegati non sottoposti. Quel settore comprende imprese o parti di imprese che offrono prestazioni di contact center (inbound, outbound; back-office, e-Mail, chat, altri canali di comunicazione) per terzi.
Articolo 2.1
Vale per lavoratori da imprese e parti di imprese secondo il paragrafo 2.
Sono esclusi:
- i membri della direzione aziendale
- i quadri
- i capigruppo e supervisori
Articolo 2.1
Non sono ancora disponibili contratti futuri.
- Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
- Rappresentanza dei datori di lavoro
- Versamento del salario
- Malattia
- Previdenza professionale LPP
- Giorni festivi retribuiti
- Giorni di congedo retribuiti (assenze)
- Campo d'applicazione geografico
- Orario di lavoro
- Informazioni organo paritetico
- Lavoro straordinario / ore supplementari
- Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
- Salari / salari minimi
- Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Compiti organi paritetici
- Fondo paritetico
- Campo d'applicazione aziendale
- Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
- Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
- Termini di disdetta
- Vacanze
- Campo d'applicazione personale
- Rappresentanza dei lavoratori
- Categorie salariali
- Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
- Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
- Conseguenza in caso di violazione contrattuale
- Procedure di conciliazione e arbitrato
- Obbligo della pace
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
1 Il datore di lavoro deve accordare un supplemento salariale del 25 per cento almeno al lavoratore che svolge solo temporaneamente un lavoro notturno.
2 Il lavoratore che svolge regolarmente o periodicamente un lavoro notturno ha diritto a una compensazione di tempo equivalente al 10 per cento della durata del lavoro notturno da lui svolto. Il tempo di riposo compensativo deve essere accordato entro un anno. La compensazione può tuttavia essere accordata sotto forma di supplemento salariale ai lavoratori il cui lavoro, regolarmente svolto all’inizio o alla fine delle ore notturne, non supera un’ora.
3 Il tempo di riposo compensativo conformemente al capoverso 2 non deve essere accordato se:
a. la durata media delle squadre nell’azienda non supera le sette ore, comprese le pause, o
b. il lavoratore di notte é occupato solo quattro notti per settimana (settimana di quattro giorni), o
c. ai lavoratori sono accordati tempi di riposo compensativi equivalenti, entro un anno, per contratto collettivo di lavoro o per applicazione analogica delle disposizioni di diritto pubblico.
4 Le regolamentazioni relative al tempo di riposo compensativo, ai sensi del capoverso 3 lettera c, devono essere esaminate dall’Ufficio federale che si pronuncia sulla loro equivalenza con il tempo di riposo compensativo legale, ai sensi del capoverso 2.
Articolo 17b LL
1 Il lavoro é vietato nell’intervallo che intercorre tra le 23 del sabato e le 23 della domenica. Rimane salvo l’articolo 19.
2 Con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell’azienda o, in sua assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati, l’intervallo di 24 ore fissato nel capoverso 1 può essere anticipato o differito di un’ora al massimo.
Articolo 18 LL
Versamento del salario
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Malattia
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.
La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29
Previdenza professionale LPP
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione:
Chi | Obbligo d'assicurazione |
---|---|
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno |
altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno |
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno |
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente |
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga |
a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria |
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.25 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'175.-- |
Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.40 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'152.50 |
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31
Giorni festivi retribuiti
I supplementi per le ferie e per i giorni festivi sono calcolati sulla base del salario orario di base definito dall'articolo 5.13.
Articoli 5.10 e 5.18
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Assenza | Durata |
---|---|
Matrimonio proprio | 3 giorni |
Decesso del coniuge / partner, dei figli, dei genitori, dei suoceri, dei fratelli | 3 giorni |
Decesso di altri familiari | 1 giorno |
Nascita di un figlio proprio | 2 giorni |
Reclutamento militare | secondo l'effettivo impiego di tempo |
Ispezione, rilascio dal servizio militare obbligatorio | 1/2 giornata |
Trasloco della propria abitazione | 1 giorno per anno civile |
Cura di familiari malati nella propria casa dietro dimostrazione dell'effettivo bisogno | 3 giorni al massimo |
Articolo 5.19
Orario di lavoro
La pianificazione operativa compete al datore di lavoro. Nel farlo esso deve tenere conto delle esigenze dei dipendenti qualora le circostanze aziendali lo consentano.
I reparti organizzativi comunicano il prima possibile gli orari di lavoro, al più tardi due settimane prima del turno programmato con cambio di orario.
Articoli 5.7 e 5.8
Informazioni organo paritetico
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Lavoro straordinario / ore supplementari
La compensazione delle ore straordinarie e del lavoro supplementare generalmente avviene attraverso la concessione di tempo libero della stessa durata. Laddove una compensazione non è possibile le ore supplementari prestate possono essere pagate al 100% (senza supplemento).
I supplementi, ad esempio per il lavoro straordinario, il lavoro notturno o il lavoro domenicale, sono calcolati sulla base del salario orario di base.
Articoli 5.10 e 5.12
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Sono esclusi:
– i membri della direzione aziendale
– i quadri
– i capigruppo e supervisori
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Salari / salari minimi
Regione | Tipo di salario | Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Livello 4 |
---|---|---|---|---|---|
Svizzera orientale | Salario annuo | 45'288.-- | 48'960.-- | 50'184.-- | 55'080.-- |
Salario mensile | 3'774.-- | 4'080.-- | 4'182.-- | 4'590.-- | |
Salario orario | 20.74 | 22.42 | 22.98 | 25.22 | |
Lago Lemano | Salario annuo | 49'020.-- | 52'992.-- | 54'312.-- | 59'616.-- |
Salario mensile | 4'085.-- | 4'416.-- | 4'526.-- | 4'968.-- | |
Salario orario | 22.45 | 24.26 | 24.87 | 27.30 | |
Altipiano (Mittelland) | Salario annuo | 47'712.-- | 51'588.-- | 52'872.-- | 58'032.-- |
Salario mensile | 3'976.-- | 4'299.-- | 4'406.-- | 4'836.-- | |
Salario orario | 21.85 | 23.62 | 24.21 | 26.57 | |
Svizzera nordoccidentale | Salario annuo | 51'000.-- | 55'128.-- | 56'508.-- | 62'016.-- |
Salario mensile | 4'250.-- | 4'594.-- | 4'709.-- | 5'168.-- | |
Salario orario | 23.35 | 25.24 | 25.87 | 28.40 | |
Zurigo | Salario annuo | 51'084.-- | 55'224.-- | 56'604.-- | 62'124.-- |
Salario mensile | 4'257.-- | 4'602.-- | 4'717.-- | 5'177.-- | |
Salario orario | 23.39 | 25.29 | 25.92 | 28.45 | |
Svizzera centrale | Salario annuo | 48'144.-- | 52'044.-- | 53'352.-- | 58'548.-- |
Salario mensile | 4'012.-- | 4'337.-- | 4'446.-- | 4'879.-- | |
Salario orario | 22.04 | 23.83 | 24.43 | 26.81 | |
Ticino | Salario annuo | 42'840.-- | 46'512.-- | 48'960.-- | 53'244.-- |
Salario mensile | 3'570.-- | 3'876.-- | 4'080.-- | 4'437.-- | |
Salario orario | 19.62 | 21.30 | 22.42 | 24.38 |
Regione | Cantoni |
---|---|
Svizzera orientale: | AR, AI, GL, GR, SG, SH, TG |
Lago Lemano: | GE, VD, VS |
Altipiano (Mittelland): | BE, FR, JU, NE, SO |
Svizzera nordoccidentale: | AG, BL, BS |
Zurigo: | ZH |
Svizzera centrale: | LU, NW, OW, SZ, UR, ZG |
Ticino: | TI |
Su richiesta possono essere autorizzati accordi speciali per i dipendenti con capacità ridotta. Tali accordi devono essere sottoposti precedentemente alla CP per approvazione.
Cantone di Ginevra: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Articolo 5.13
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Chi | Contributo |
---|---|
Lavoratori | 0.7% di salario |
Datori | 0.3% di salario |
L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8
Compiti organi paritetici
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.
Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)
Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36
Fondo paritetico
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Termini di disdetta
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11
Vacanze
Categoria d'età/anni di servizio | Numero di giorni di vacanze |
---|---|
Fino al compimento del 20. anno di età | |
Dal 21. anno di età | 20 giorni lavorativi |
+ per ogni anno di servizio completato | + 1 giorno di ferie (max. 25 giorni) |
I supplementi per le ferie e per i giorni festivi sono calcolati sulla base del salario orario di base definito dall'articolo 5.13.
Articoli 5.10 e 5.18
Campo d'applicazione personale
Sono esclusi:
– i membri della direzione aziendale
– i quadri
– i capigruppo e supervisori
Articolo 2.1
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Categorie salariali
Catégoria salariale | Funzioni |
---|---|
Livello 1 | Inbound / Outbound 1st Level |
Livello 2 | Multiskill |
Livello 3 | Funzioni amministrative e sostenibili |
Livello 4 | Technical Specialist e 2nd Level |
Dopo 12 mesi di impiego nella stessa azienda (e indipendentemente dalla percentua le lavorativa dei impiegati), il salario corrisponde almeno al livello 2. Se il totale di tutte le assenze di un salariato durante il primo anno di servizio supera i 60 giorni di calendario, l'assegnazione del livello 2 si sposta di conseguenza secondo il periodo totale delle assenze.
Per operatrici/operatori per la comunicazione con la clientela AFC la classificazione si fa almeno sul livello 2 a partire dell’assunzione.
Articolo 5.14
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.
Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Procedure di conciliazione e arbitrato
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Tribunale arbitrale |
2° livello | Presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna |
Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40
Obbligo della pace
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
link
Decreti del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generaleCommissione paritetica del settore dei contact e call center