Prestito di personale artigianato svizzero della macelleria

01.02.2019

Nuovo nel cantone di Ginevra: Entrata in vigore del salario minimo a partire dal 1° novembre 2020: CHF 23.--/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 21.04.2023 / Pubblicazione valida dal: 01.05.2023 - 31.12.2025 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

È valido per tutta la Svizzera.

Articolo 1

È valido per i membri dell’Unione Professionale Svizzera della Carne (UPSC) e per tutti gli altri datori di lavoro di aziende che operano in maniera preponderante nell’artigianato della macelleria e nell’economia carnea.

Articolo 2

È valido per i membri dell’Associazione svizzera del personale della macelleria (ASPM) e per tutti gli altri lavoratori di aziende che operano in maniera preponderante nell’artigianato della macelleria e nell’economia carnea; gli apprendisti, salvo le disposizioni imperative dei contratti di apprendistato.

Analogamente, le prescrizioni del CCL sono applicabili per i lavoratori che eseguono lavoro a tempo parziale o con retribuzione a ore (art. 319 cpv. 2 CO) al servizio del datore di lavoro.

L’impresa acquisitrice che assuma un lavoratore da un’agenzia di personale a prestito, deve verificare che detta agenzia si attenga a sua volta alle disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale del presente CCL concernenti la retribuzione e la durata del lavoro (art. 3 cpv. 1 CCL Personale a prestito).

Non sono soggetti al CCL i membri delle famiglie di titolari d’azienda.

Articolo 2

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
06.11.2023 15:27
01.05.2023
17.07.2023 16:02
01.05.2023
21.04.2023 11:37
01.05.2023
23.12.2022 16:55
01.12.2021
30.11.2021 16:26
01.12.2021
23.06.2021 14:01
01.01.2021
23.12.2020 16:01
01.01.2021
31.10.2020 11:38
01.02.2019
16.10.2020 12:18
01.02.2019
15.10.2020 12:04
01.02.2019
24.08.2020 11:16
01.02.2019
30.07.2020 16:21
01.02.2019
13.07.2020 17:02
01.02.2019
03.06.2020 18:51
01.02.2019
30.01.2019 16:03
01.02.2019

 

Campo d'applicazione personale

È valido per i membri dell’Associazione svizzera del personale della macelleria (ASPM) e per tutti gli altri lavoratori di aziende che operano in maniera preponderante nell’artigianato della macelleria e nell’economia carnea; gli apprendisti, salvo le disposizioni imperative dei contratti di apprendistato.

Analogamente, le prescrizioni del CCL sono applicabili per i lavoratori che eseguono lavoro a tempo parziale o con retribuzione a ore (art. 319 cpv. 2 CO) al servizio del datore di lavoro.

L’impresa acquisitrice che assuma un lavoratore da un’agenzia di personale a prestito, deve verificare che detta agenzia si attenga a sua volta alle disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale del presente CCL concernenti la retribuzione e la durata del lavoro (art. 3 cpv. 1 CCL Personale a prestito).

Non sono soggetti al CCL i membri delle famiglie di titolari d’azienda.

Articolo 2

Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione

Tutto il territorio della Svizzera
Eccezione: il personale di vendita GE

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Si applica a tutte le imprese dell’artigianato della macelleria e dell’economia carnea, nonché ai lavoratori impiegati in queste imprese (inclusi i lavoratori occupati a tempo parziale e gli aiutanti avventizi).

Ad eccezione:
a. direttori, direttori aziendali e dipendenti che ricoprono funzioni equivalenti;
b. membri della famiglia del datore di lavoro (coniuge, genitori, fratelli, discendenti diretti);
c. studenti delle scuole professionali durante il periodo scolastico;
d. collaboratori occupati prevalentemente in un’impresa secondaria oppure nell’economia domestica;
e. il personale di vendita del Canton Ginevra (inclusi i lavoratori occupati a tempo parziale, il personale ausiliario e gli aiutanti avventizi).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2 e 3

Premio per anzianità di servizio

Premi per anzianità di servizio
Ai collaboratori di vecchia data va versato un premio per anzianità di servizio quale riconoscimento per la loro fedeltà all’azienda, ossia:
per 10 anni di servizio: un quarto del salario lordo mensile
per 20 anni di servizio: la metà del salario lordo mensile
per 30 anni di servizio: l’intero salario lordo mensile
per 40 anni di servizio: un salario e mezzo lordo mensile

L’anno di servizio viene calcolato a partire dall’ assunzione fissata Mediante contratto. Il conteggio degli anni di impiego incomincia dal giorno dell’entrata contrattuale in servizio. Si considerano anni di impiego gli anni prestati, nella misura in cui un’eventuale interruzione fino alla ripresa del servizio non sia durata più di quattro mesi. Vengono conteggiati la durata dell’istruzione di base, l’occupazione consecutiva con salario orario, nonché gli anni di servizio prima di un congedo non retribuito.

Articolo 43

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Campo d'applicazione geografico

È valido per tutta la Svizzera.

Articolo 1

Rimborso spese

1 Il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro, anche le spese di sussistenza.
2 Mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo può essere convenuto o stabilito un rimborso in forma d’indennità fissa, come diarie o indennità complessive settimanali o mensili, a condizione che copra tutte le spese necessarie.
3 È nullo ogni accordo, per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte le spese necessarie.
Articolo 327a CO

1 Se il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, proprio o messo a sua disposizione dal datore di lavoro, egli ha diritto al rimborso delle spese correnti d’esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro.
2 Se il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, mette a disposizione un veicolo a motore, gli devono essere inoltre rimborsati le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell’assicurazione per la responsabilità civile e un’equa indennità per l’usura del veicolo, nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro.
Articolo 327b CO

Salari / salari minimi

Salari minimi (mensili lordi) dal 2019 (dichiarato d'obbligatorietà generale a partire dal 1° febbraio 2019):
Categoria di collaboratori Salari minimi (mensili lordi)
1A: Macellai (macellaie), macellai/ie-salumieri/e, impiegati/e del commercio al dettaglio ciascuno con AFC (formazione triennale) CHF 4'200.--
1B: Macellai/ie indipendenti, macellai/ie-salumieri/e, impiegati/e del commercio al dettaglio ciascuno con AFC CHF 4'370.--
1C: Macellai (macellaie), macellai/ie-salumieri/e, impiegati/e del commercio al dettaglio con responsabilità particolari CHF 4'825.--
1D: Dirigenti di azienda, dirigenti di filiale e lavoratori/lavoratrici con funzioni equivalenti secondo libero accordo
1E: Addetti/e di macelleria, assistenti del commercio al dettaglio ciascuno con CFP (formazione biennale) CHF 3'800.--
1F: In caso di efficienza al di sotto della media:  
- macellai/ie, macellai/ie-salumieri/e, impiegati del commercio al dettaglio ciascuno con AFC secondo libero accordo
- addetti/e di macelleria CFP, riduzione massima a CHF 3'500.--
- assistenti del commercio al dettaglio CFP, riduzione massima a CHF 3'750.--
1G: Personale ausiliario e aiutanti avventizi secondo libero accordo


1.2 In caso di nuovi contratti di lavoro i suddetti salari base possono essere ridotti del 5 % al massimo nei comuni a salari bassi indicati alla cifra 5.
1.3 I suddetti salari base possono essere ridotti solo per le eccezioni definite alla voce 1.2. Datori di lavoro e lavoratori si accorderanno liberamente per stabilire quale sia il salario reale in base alle prestazioni e alla responsabilità.

Comuni a salari bassi
Giura: 2926 Boncourt, 2923 Basse-Allaine, 2922 Courchavon, 2900 Porrentruy, 2916 Fahy, 2908 Grandfontaine, 2907 Rocourt, 2906 Haute-Ajoie, 2902 Fontenais, 2905 Courtedoux, 2889 Clos du Doubs, 2950 Courtemautruy, 2950 Courgenay, 2942 Alle, 2952 Cornol, 2946 La Baroche, 2943 Vendlincourt, 2932 Coeuve, 2933 Damphreux, 2933 Lugnez, 2935 Beurnevésin, 2944 Bonfol
Ticino: 6830 Chiasso, 6834 Morbio Inferiore, 3835 Breggia, 6874 Castel San Pietro, 6850 Mendrisio, 6853 Ligornetto, 6864 Arzo, 6862 Rancate, 6866 Meride, 6875 Casima, 6826 Riva San Vitale, 6827 Brusino Arsizio, 6825 Capolago, 6818 Melano, 6821 Rovio, 6817 Maroggia, 6816 Bissone, 6855 Stabio

Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02 / ora. A partire dal 1° gennaio 2018 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.78 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone di Ginevra: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Appendice 1, Cifra 2; Articolo 32d LEmpl Neuchâtel

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

Si applica su tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 1

Giorni festivi retribuiti

I giorni festivi legali sono quelli parificati alle domeniche e stabiliti dai cantoni […]. Nell'artigianato della macelleria questi giorni festivi parificati alle domeniche sono riconosciuti quali giorni festivi retribuiti.

Nelle settimane in cui cadono giorni festivi locali non legali, l'orario di lavoro settimanale previsto non viene ridotto. Le ore lavorative perse possono essere recuperate secondo l’articolo 20 capoverso 6 del presente CCL.

Qualora un giorno festivo legale cada in un giorno della settimana (da lunedì a venerdì), l’orario di lavoro settimanale previsto viene ridotto delle ore che sarebbero state fatte se il giorno fosse stato feriale. Per i lavoratori che lavorano regolarmente il sabato, tale regolamento vale anche qualora il giorno festivo cada di sabato.

Per lavoratori a tempo parziale l’orario di lavoro settimanale previsto viene ridotto proporzionalmente.

L'indennità per giorni festivi del 3,2 % per lavoratori con salario orario è inclusa nel salario base già concordato. In caso di nuovi contratti di lavoro che vengano conclusi a partire dal 1° gennaio 2015, tale indennità del 3,2 % deve essere indicata esplicitamente quale parte integrante del salario base.

Articolo 35

Altri supplementi

Il datore di lavoro mette a disposizione del lavoratore i coltelli e gli abiti da lavoro (due grembiuli lunghi o corti ed un grembiule di gomma).

D’accordo con il datore di lavoro il lavoratore può fare uso dei propri coltelli ed abiti da lavoro, provvedendo pure al lavaggio. In questo caso il lavoratore ha diritto alle seguenti indennità:
al mese CHFall'anno CHF
coltelli in totale4.--48.--
grembiuli6.--72.--
1 grembiule di gomma4.--48.--
lavaggio degli abiti da lavoro30.--360.--

Allegato 2015 al CCL: cifra 2

Lavoro straordinario / ore supplementari

Per lavoro straordinario si intende ogni lavoro supplementare ordinato dal datore di lavoro o dal suo sostituto in casi urgenti, e che supera l’orario di lavoro normale secondo l’articolo 20 del presente CCL. Se è necessaria l’esecuzione di lavoro straordinario, il lavoratore è tenuto a prestare ore supplementari solo se è in grado di farlo e se ciò può essere da esso ragionevolmente preteso secondo le norme della buona fede (art. 321c cpv 1 CO). Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere per ogni singolo lavoratore, ad eccezione dei giorni feriali di libero ed in caso di necessità. 4 Il lavoro straordinario deve essere compensato con tempo libero di uguale durata. Se ciò è impossibile, esso deve essere pagato obbligatoriamente al più tardi entro 12 mesi con un supplemento del 25 % sul salario lordo.

Articolo 23

Compiti organi paritetici

Applicazione:
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).



Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Vacanze

Eta/anno di servizioDurata delle vacanzeGiorni ferialiIndennità per le vacanze
Giovani fino al compimento del 20° anno d’età5 settimane3010.64%
Apprendisti, indipendentemente dalla loro età5 settimane3010.64%
Fino al 5° anno di servizio4 settimane248.33%
Dal 6° al 25° anno di servizio oppure a partire dal 50° anno di età5 settimane3010.64%
Dal 26° anno di servizio6 settimane3613.04%

Articoli 27a e 30

Orario di lavoro

Orario di lavoro normale: 43 ore la settimana

Il lavoratore che lavora sei giorni alla settimana ha diritto ad almeno una mezza giornata di libero che, se possibile, deve sempre cadere nello stesso giorno.

Articoli 20 e 34

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

OccasioneGiorni compensati
Matrimonio proprio2 giorni
Nascita di figli propri2 giorni
Morte del coniuge o partner di vita o di figli propri3 giorni
Morte di un genitore2 giorni
Morte di suocero o suocera, genero o nuora1 giorno
Morte di nonno o nonna, fratello o sorella, cognato o cognate1 giorno
Trasloco in un altro appartamento (escluso quello in una camera ammobiliata)1 giorno
Reclutamento e ispezione militareal massimo 3 giorni
Partecipazione a commissioni d’esame per apprendisti, di professione o di maestria (inclusa l’attività di esperti), come pure a organi associativi svizzeri specifici per il settoreil tempo necessario

Articolo 36

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiegoTermine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi)2 giorni
Dal quarto al sesto mese7 giorni
A partire dal settimo mese1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese

Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali:
ChiContributo
Lavoratori0.7% di salario
Datori0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Malattia

Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.

La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Campo d'applicazione aziendale

È valido per i membri dell’Unione Professionale Svizzera della Carne (UPSC) e per tutti gli altri datori di lavoro di aziende che operano in maniera preponderante nell’artigianato della macelleria e nell’economia carnea.

Articolo 2

Categorie salariali

CategoriaDescrizioneParticolare
1AMacellai (macellaie), macellai/ie-salumieri/e, impiegati/e del commercio al dettaglio ciascuno con AFC (formazione triennale, cfr. appendice, cifra 1, lett. a)
1BMacellai/ie indipendenti, macellai/ie-salumieri/e, impiegati/e del commercio al dettaglio ciascuno con AFC (cfr. appendice, cifra 1, lett.b)
1CMacellai (macellaie), macellai/ie-salumieri/e, impiegati/e del commercio al dettaglio con responsabilità particolari (cfr. appendice, cifra 1, lett. c)
1DDirigenti di azienda, dirigenti di filiale e lavoratori/lavoratrici con funzioni equivalenti (cfr. appendice, cifra 1, lett. d)
1EAddetti/e di macelleria, assistenti del commercio al dettaglio ciascuno con CFP (formazione biennale, cfr. appendice, cifra 1, lett. e)
1FIn caso di efficienza al di sotto della media (cfr. appendice, cifra 1, lett. f):macellai/ie, macellai/ie-salumieri/e, impiegati del commercio al dettaglio ciascuno con AFC
Addetti/e di macelleria CFP
Assistenti del commercio al dettaglio CFP
1GPersonale ausiliario (secondo appendice, cifra 1, lett. g) e aiutanti avventizi (cfr. art. 14 CCL)

Appendice 1, Cifra 2

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Si applica a tutte le imprese dell’artigianato della macelleria e dell’economia carnea, nonché ai lavoratori impiegati in queste imprese (inclusi i lavoratori occupati a tempo parziale e gli aiutanti avventizi). Il provvedimento riguarda in particolare le imprese che svolgono in prevalenza le seguenti attività:
a. produzione, lavorazione e trasformazione della carne;
b. fabbricazione di prodotti a base di carne;
c. commercio all’ingrosso e al dettaglio di carne e prodotti a base di carne.

Sono esclusi i grandi distributori della vendita al dettaglio, comprese le loro filiali,
nonché le imprese ad essi legate economicamente.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2 e 3

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Tredicesima mensilità

Tredicesima
Ogni lavoratore ha diritto ogni anno al versamento di una tredicesima, calcolata in base al salario base medio mensile del corrispondente anno. La tredicesima va versata in dicembre (al più tardi il 15), come segue
a. nel 1° anno civile di impiego nella stessa azienda: metà del salario base;
b. nel 2° anno civile e negli anni civili seguenti di impiego nella stessa azienda: l’intero salario base.

Il computo degli anni civili inizia nell’anno di entrata in un’azienda. All’entrata ed alla partenza da un’azienda risultano diritti pro rata per l’anno in questione. Per i lavoratori che ricevono un salario orario, per calcolare la tredicesima ci si può basare sul salario base medio percepito negli ultimi 12 mesi, sino a fine novembre.

Articolo 42 

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.

Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione:
ChiObbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoriadal 1° giorno
altri lavoratorifacoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesiobbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesinessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesiobbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavorosempre obbligatoria

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'175.--

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'152.50

Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

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