Prestito di personale Infrastruttura di rete
Prolungamento del carattere obbligatorio generale fino a 31 dicembre 2026 (nessuna modifica) (19.12.2022) // Modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2022: nessuna modifica applicabile al prestito di personale.
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 30.11.2023 / Pubblicazione valida dal: 01.01.2024 - 31.12.2026 (CCL del ramo)
Si applica per tutto il territorio svizzero
Articolo 2.2
Le disposizioni del CCL (...) non dichiarate di obbligatorietà generale si applicano direttamente a tutte le imprese affiliate a una delle due associazioni svizzere dell’infrastruttura di rete (SNiv e AILC) e ai loro dipendenti che rientrano nel campo d’applicazione definito all’articolo 2, paragrafo 2, del CCL.
Si applica direttamente per tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro), la cui attività è principalmente, cioè per la maggior parte, nella realizzazione o nella manutenzione, per terzi, di cavi ed impianti di infrastruttura di rete aerei o sotterranei nei comparti dell'energia elettrica, delle telecomunicazioni o dei sistemi di trasporto e linea di contatto, effettuata davanti o al punto di consegna dalla rete di distribuzione alla rete utenti (installazioni elettriche ovvero nell' edificio) disciplinata dall'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT).
l settori dell'infrastruttura di rete comprendono:
- reti a corrente forte e a corrente debole di tutti i livelli di rete sottoposti alla Legge sugli impianti elettrici (LlE);
- reti di comunicazione e trasmissione di dati attraverso la tecnologia cavo ottico, rame, coassiale e radio rispettivamente wireless;
- sistemi di linea di contatto, segnaletica, illuminazione esterna e sicurezza nel settore del trasporto rispettivamente nello spazio pubblico:
- lavori di protezione dalla corrosione su impianti in questi comparti dell’infrastruttura di rete.
Articoli 2.1 e 2.2
Le disposizioni del CCL (...) non dichiarate di obbligatorietà generale si applicano direttamente a tutte le imprese affiliate a una delle due associazioni svizzere dell’infrastruttura di rete (SNiv e AILC) e ai loro dipendenti che rientrano nel campo d’applicazione definito all’articolo 2, paragrafo 2, del CCL.
Le disposizioni del CCL (...) valgono per lavoratori di imprese e parti di imprese secondo il capoverso 2.
Sono escluse le seguenti categorie di persone, se non sono impegnate principalmente, cioè non prevalentemente, in attività di montaggio:
- membri della direzione aziendale;
- quadri;
- personale amministrativo;
- collaboratrici e collaboratori che svolgono attività nell’ambito della logistica, della pianificazione e della progettazione.
Per le persone in formazione valgono le disposizioni del CCL, fatta eccezione per l’articolo 5.3 (Trattative salariali).
Articoli 2.1 e 2.2.3
Non sono ancora disponibili contratti futuri.
- Rimborso spese
- Lavoro straordinario / ore supplementari
- Campo d'applicazione geografico
- Servizio di picchetto
- Salari / salari minimi
- Giorni di congedo retribuiti (assenze)
- Tredicesima mensilità
- Aumento salariale
- Versamento del salario
- Malattia
- Congedo maternità / paternità / parentale
- Fondo paritetico
- Compiti organi paritetici
- Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Servizio militare / civile / di protezione civile
- Termini di disdetta
- Orario di lavoro
- Rappresentanza dei datori di lavoro
- Giorni festivi retribuiti
- Obbligo della pace
- Rappresentanza dei lavoratori
- Altri supplementi
- Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
- Previdenza professionale LPP
- Vacanze
- Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
- Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
- Informazioni organo paritetico
- Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
- Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
- Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
- Conseguenza in caso di violazione contrattuale
- Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
- Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
- Campo d'applicazione aziendale
- Campo d'applicazione personale
- Procedure di conciliazione e arbitrato
Rimborso spese
L'azienda decide se intende pagare un risarcimento forfettario oppure un risarcimento sulla base del singolo evento. Le collaboratrici e i collaboratori vengono informati.
Il rimborso forfettario mensile per il pranzo esterno ammonta a CHF 350.–. Il forfait spese viene sospeso in caso di un’assenza di lunga durata (a partire da 1 mese di assenza) per malattia o infortunio.
Il rimborso sulla base del singolo evento
Sorta di spese | Indennità |
---|---|
Per la prima colazione | CHF 8.– |
Per il pranzo | CHF 20.– |
Per la Cena | CHF 24.– |
Viaggi e pernottamenti | Vengono rimborsate a parte dietro presentazione di ricevuta/fattura (per il pernottamento si applica almeno un forfait di CHF 45.–) |
Articolo 5.4
Lavoro straordinario / ore supplementari
Ore supplementari
Sono considerate ore supplementari le ore di lavoro eccedenti le 42 ore settimanali fino a 45 ore settimanali incluse. Queste ore possono variare in modo flessibile nel corso dell'anno fino a un saldo massimo di +100 ore (ore supplementari) o di -80 ore.
Lavoro straordinario
Sono considerate ore straordinarie le ore che eccedono le 45 ore settimanali e che vengono richieste in via straordinaria dal superiore gerarchico o autorizzate immediatamente dopo la prestazione. D’intesa con il lavoratore, le ore straordinarie vengono compensate con tempo libero di pari durata entro un adeguato lasso di tempo. Qualora questo non sia possibile, la compensazione delle ore straordinarie viene effettuata con un supplemento salariale del 25%. In un anno civile possono essere prestate fino a un Massimo di 170 ore straordinarie. Tale saldo ore non può essere superato.
Persone in formazione
Gli straordinari devono essere preventivamente approvati dal formatore/dalla formatrice. Per gli straordinari effettuati dev’essere corrisposto fondamentalmente un supplemento salariale di almeno il 25%. Solo di comune accordo con il/la singol(a) praticante gli straordinari possono essere compensati, entro i successivi 14 giorni e di comune accordo con il formatore/la formatrice, concedendo tempo libero di pari durata.
Articoli 4.4 e 4.5; Appendice 1: articolo 3.3
Servizio di picchetto
Indennità per il servizio di picchetto (reperibilità)
Le collaboratrici e i collaboratori possono essere assegnati dai loro preposti al servizio di picchetto in base alle esigenze dell’azienda. Nell’ambito del servizio di picchetto, la collaboratrice/il collaboratore si mette a disposizione al di fuori dell’orario di lavoro per poter svolgere immediatamente il lavoro in caso di necessità.
Il servizio di picchetto si compone di un orario di picchetto e di un eventuale orario d’intervento. L’orario di intervento vale come tempo di lavoro, eventualmente con un supplemento per lavoro notturno o domenicale.
Forfait picchetto per reperibilità: CHF 100.– per ogni settimana di picchetto (7 giorni consecutivi).
In aggiunta al forfait picchetto è previsto un forfait di intervento pari a CHF 50.– per ciascun intervento effettivamente effettuato.
Articolo 4.9
Salari / salari minimi
In applicazione dell’articolo 5.2. del CCL per il settore dell’infrastruttura di rete vigono i salari base per categoria salariale in franchi al mese (versati per 13 mensilità) (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2020):
categoria salariale | Ramo Energia | Ramo Telecom | Ramo Linee di contatto | |
---|---|---|---|---|
Collaboratori senza formazione di base specialistica | Personale non qualificato (fino a 3 anni di esperienza nel settore oppure età max. 25 anni) | CHF 4'200.– | CHF 4'200.– | CHF 4'200.– |
Personale non qualificato (più di 3 anni di esperienza nel settore oppure di età superiore a 25 anni) | CHF 4'300.– | CHF 4'300.– | CHF 4'300.– | |
Personale specializzato con formazione professionale di base | Elettricista per reti di distribuzione AFC dopo qualifica professionale oppure specializzazione equivalente | CHF 4'450.– | CHF 4'450.– | CHF 4'700.– |
Elettricista per reti di distribuzione AFC dopo 3 anni di esperienza professionale oppure specializzazione/esperienza professionale equivalente | CHF 4'600.– | CHF 4'600.– | CHF 4'800.– | |
Personale specializzato con formazione professionale superiore — (con 2 anni di esperienza professionale dopo aver conseguito il diploma superiore) | Elettricista per reti di distribuzione AFC con esame professionale (APF) – Tecnico di rete con funzione operativa esecutiva oppure specializzazione equivalente o esperienza professionale equivalente | CHF 5'750.– | CHF 5'750.– | CHF 6'000.– |
Elettricista per reti di distribuzione AFC con esame professionale superiore (EPS) – Maestro elettricista per reti di distribuzione con funzione esecutiva operativa oppure specializzazione equivalente o esperienza professionale equivalente | CHF 6'350.– | CHF 6'350.– | CHF 6'700.– |
Il salario annuo viene stabilito nel contratto individuale di lavoro.
Articoli 5.1 e 5.2; appendice 2: articoli 2.1 – 2.3
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Indipendentemente dalle vacanze, nei seguenti casi le collaboratrici e i collaboratori hanno diritto alle seguenti vacanze retribuite:
Occasione | Giorni renumerati |
---|---|
per il proprio matrimonio | 3 giorni |
per il decesso del/della coniuge, di un figlio o di un genitore | 3 giorni |
per il decesso di un parente prossimo | 1 giorno |
per la nascita di un figlio | 2 giorni |
per l’assistenza in caso di malattia di un familiare prossimo | fino a 3 giorni |
per il proprio trasloco | 1 giorno |
per il reclutamento o la consegna dell’equipaggiamento militare | 1 giorno |
Articolo 7.7
Tredicesima mensilità
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a un'indennità di fine anno (13a mensilità) del salario mensile medio. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno civile intero, tale indennità sarà calcolata proporzionalmente. L'indennità di fine anno viene corrisposta a dicembre in caso di rapporto di lavoro non risolto oppure allo scioglimento del rapporto di lavoro.
Articolo 5.2
Versamento del salario
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Malattia
Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.
Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:
- per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
- per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
- per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.
Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.
Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia
Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:
l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))
Premi
Pagamento dei premi:
la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.
Pagamento differito delle indennità giornaliere:
qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.
Condizioni minime d’assicurazione:
le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:
a) la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
b) il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
c) il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
d) in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
e) l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
f) l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
g) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29
Congedo maternità / paternità / parentale
Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17
Fondo paritetico
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2
Compiti organi paritetici
Applicazione
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.
Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)
Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi professionali
Chi | Contributo |
---|---|
Lavoratori | 0.7% di salario |
Datori | 0.3% di salario |
L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8
Servizio militare / civile / di protezione civile
- l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
Termini di disdetta
Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11
Orario di lavoro
L'orario di lavoro previsto viene stabilito mediante un orario di lavoro annualizzato, basato su una durata media del lavoro di 42 ore settimanali. L'orario di lavoro variabile e il modello del tempo di lavoro annualizzato costituiscono i modelli normativi. Entrambi i modelli temporali sono basati su una durata media del lavoro di 42 ore settimanali.
Per il pasto di mezzogiorno, il lavoro va interrotto per almeno 30 minuti. Questa interruzione non è considerata come tempo di lavoro. A partire da 9 ore di lavoro al giorno la pausa dura almeno 1 ora.
Il tempo lavorativo viene rilevato mediante appositi rapporti di lavoro.
Persone in formazione
Fatta eccezione per il punto indicato qui di seguito, si applicano in linea di massima le disposizioni del CCL per il settore dell’infrastruttura di rete:
Si applica il normale orario di lavoro previsto dal CCL per il settore dell’infrastruttura di rete. L’orario scolastico vale come orario di lavoro. Una giornata intera di scuola corrisponde a un intero giorno di lavoro; una mezza giornata di scuola vale come mezza giornata di lavoro. L’orario di lavoro giornaliero non può superare le nove ore (comprese eventuali ore supplementari e lezioni).
Orario di lavoro variabile
Le disposizioni inerenti l’orario di lavoro variabile valgono anche per le persone in formazione, ma in forma limitata. Il saldo positivo può essere al massimo di +30 ore e quello negativo di -10 ore. Il formatore/la formatrice responsabile può all’occorrenza concordare con la persona in formazione misure particolari relative all’orario di lavoro nell’ambito delle disposizioni di legge. Scopo di tali misure è di agevolare in modo ottimale l’acquisizione di competenze da parte della persona in formazione tenendo conto delle esigenze aziendali. D’intesa con il formatore/la formatrice, il saldo positivo dell’orario di lavoro può essere compensato con mezze giornate o giornate intere. Il saldo positivo dell’orario di lavoro deve essere ridotto a zero per la fine del tirocinio.
Articoli 4.1 – 4.3; Appendice 1: articoli 3.1 e 4
Giorni festivi retribuiti
I giorni festivi previsti dalla legge sono considerati giorni di non lavoro retribuiti. Vengono garantiti almeno 8 giorni festivi pagati all’anno.
Persone in formazione: Fanno testo i giorni festivi per il luogo di formazione indicati nel contratto di tirocinio e almeno nella stessa misura del CCL per il settore dell’infrastruttura di rete.
Articolo 7.6; Appendice 1: articolo 7.2
Obbligo della pace
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Altri supplementi
Indennità per lavoro in galleria (intervalli regolari)
Per il lavoro regolare in galleria (più lunga di 200 metri) è previsto un supplemento forfettario di CHF 15.– al giorno.
Articolo 4.10
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Sorta di lavoro | Supplemento |
---|---|
Indennità per lavoro notturno regolare (22h00–06h00) | CHF 10.– l'ora e una compensazione di tempo equivalente al 10% |
Indennità per lavoro notturno irregolare (22h00–06h00) | supplemento del 50% |
Indennità per lavoro domenicale e festivo irregolare | supplemento del 100% |
Persone in formazione, lavoro notturno e domenicale: Il lavoro notturno e domenicale è consentito solo in casi eccezionali e tenuto conto delle disposizioni giuridiche e previste dal CCL.
Articoli 4.6 – 4.8
Previdenza professionale LPP
Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione
Chi | Obbligo d'assicurazione |
---|---|
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno |
altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno |
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno |
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente |
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga |
a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria |
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.40 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'152.50 |
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31
Vacanze
Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze per anno civile |
---|---|
fino al1'anno civile in cui compie 49 anni | 25 giorni lavorativi |
dall'inizio dell'anno civile in cui viene compiuto il 50° anno di età | 30 giorni lavorativi |
Se il lavoratore assume o lascia il lavoro nel corso dell'anno, le vacanze sono stabilite in ragione della durata del rapporto di lavoro nell'anno considerato. Le frazioni di giorni di vacanza vengono arrotondate a mezze giornate. I giorni festivi che cadono durante le vacanze non sono considerati giorni di ferie.
I giorni di malattia o infortunio durante le vacanze non vengono conteggiati come giorni di ferie qualora venga presentato un relativo certificato medico.
Se un giorno festivo pagato cade nel periodo in cui si usufruisce delle vacanze, tale giorno potrà essere percepito in un secondo momento.
In caso di impedimento al lavoro superiore a due mesi a seguito di servizio militare obbligatorio, servizio civile, Croce Rossa, servizio militare femminile, malattia o infortunio senza colpa, il diritto alle vacanze viene ridotto di un dodicesimo per ogni ulteriore mese iniziato. In caso di impedimento al lavoro superiore a un mese dovuto ad altre motivazioni (ad es. vacanze non retribuite) il diritto alle vacanze viene ridotto ai sensi dell'art. 329b CO.
Vacanze non retribuite
Su presentazione di una richiesta motivata, l’azienda può concedere vacanze non retribuite. La decisione spetta alla direzione aziendale. Per le vacanze non retribuite di durata superiore a un mese il lavoratore non matura diritto alle vacanze. In caso di vacanze non retribuite di durata superiore al mese, l’azienda non mantiene le assicurazioni in essere. Durante tale arco di tempo il lavoratore può volontariamente mantenere le assicurazioni a proprie spese.
Articoli 7.1 – 7.5 e 7.8
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro
Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.
Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.
I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Durata dell'impiego
Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia
Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16
031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00
Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch
Syna
Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten
044 279 71 71
Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45
Employés Suisse
Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten
021 625 62 88
Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45
Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino
Via Vallone 27
6500 Bellinzona
091 821 01 01
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarate d'obbligatorietà generale valgono direttamente per tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro), la cui attività è principalmente, cioè per la maggior parte, nella realizzazione o nella manutenzione, per terzi, di cavi ed impianti di infrastruttura di rete aerei o sotterranei nei comparti dell'energia elettrica, delle telecomunicazioni o dei sistemi di trasporto e linea di contatto, effettuata davanti o al punto di consegna dalla rete di distribuzione alla rete utenti (installazioni elettriche ovvero nell' edificio) disciplinata dall'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT).
l settori dell'infrastruttura di rete comprendono:
- reti a corrente forte e a corrente debole di tutti i livelli di rete sottoposti alla legge sugli impianti elettrici (LlE);
- reti di comunicazione e trasmissione di dati attraverso la tecnologia cavo ottico, rame, coassiale e radio rispettivamente wireless;
- sistemi di linea di contatto, segnaletica, illuminazione esterna e sicurezza nel settore del trasporto rispettivamente nello spazio pubblico.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del CCL dichiarate d'obbligatorietà generale valgono per lavoratori di imprese e parti di imprese secondo il capoverso 2.
Sono esclusi:
- membri della direzione aziendale;
- quadri;
- personale amministrativo;
- collaboratrici e collaboratori che svolgono attività nell'ambito della pianificazione e della progettazione.
Per le persone in formazione valgono le disposizioni del CCL dichiarate d'obbligatorietà generale, fatta eccezione per l'articolo 2.9. (Contributo alle spese di esecuzione) e 7.10. (Formazione professionale e perfezionamento).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
swissstaffing
Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf
044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00
Campo d'applicazione aziendale
Si applica direttamente per tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro), la cui attività è principalmente, cioè per la maggior parte, nella realizzazione o nella manutenzione, per terzi, di cavi ed impianti di infrastruttura di rete aerei o sotterranei nei comparti dell'energia elettrica, delle telecomunicazioni o dei sistemi di trasporto e linea di contatto, effettuata davanti o al punto di consegna dalla rete di distribuzione alla rete utenti (installazioni elettriche ovvero nell' edificio) disciplinata dall'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT).
l settori dell'infrastruttura di rete comprendono:
- reti a corrente forte e a corrente debole di tutti i livelli di rete sottoposti alla Legge sugli impianti elettrici (LlE);
- reti di comunicazione e trasmissione di dati attraverso la tecnologia cavo ottico, rame, coassiale e radio rispettivamente wireless;
- sistemi di linea di contatto, segnaletica, illuminazione esterna e sicurezza nel settore del trasporto rispettivamente nello spazio pubblico.
Articolo 2.2
Campo d'applicazione personale
Si applica per lavoratori di imprese e parti di imprese secondo il capoverso 2.
Sono esclusi:
- membri della direzione aziendale;
- quadri;
- personale amministrativo;
- collaboratrici e collaboratori che svolgono attività nell'ambito della pianificazione e della progettazione.
Per le persone in formazione valgono le disposizioni del CCL dichiarate d'obbligatorietà generale, fatta eccezione per l'articolo 2.9. (Contributo alle spese di esecuzione), 5.3 (Trattative salariali) e 7.10. (Formazione professionale e perfezionamento).
Articolo 2.2
Procedure di conciliazione e arbitrato
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Tribunale arbitrale |
2° livello | Presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna |
Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40
Documenti
CCL per il settore dell'infrastruttura di rete 2020-2022 (608 KB, PDF)Calcolo della paga oraria (48 KB, PDF)
link
Commissione paritetica del settore dell’infrastruttura di reteDecreti del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale