Prestito di personale PostFinance SA

30.03.2020

Entrata in vigore del salario minimo a partire dal 1° novembre 2020: CHF 23.--/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 01.03.2023 / Pubblicazione valida dal: 01.04.2023 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:
CCL aziendale (PostFinance SA; tutta la Svizzera)

Articolo 1
CCL aziendale (PostFinance SA; tutta la Svizzera)

Articolo 1
Il presente contratto collettivo di lavoro si applica ai collaboratori / alle collaboratrici di PostFinance SA che beneficiano di un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 319 segg. CO.
 
Per i collaboratori / le collaboratrici che sono membri di un sindacato contraente,
il CCL si applica direttamente. Per gli altri collaboratori / le altre collaboratrici
si applicano le disposizioni normative del presente CCL basandosi sul
CIL.
 
Eccezioni:
a. collaboratori /collaboratrici con livello di funzione superiore a 10
b. collaboratori /collaboratrici con livello di funzione 10 se desiderano l’assunzione nell’ambito di un regolamento dei quadri
c. ulteriori collaboratori /collaboratrici attuali con contratto per quadri se desiderano rinnovarlo e, in singoli casi, nuovi assunti la cui funzione risulta adiacente a quella dei quadri
d. collaboratori /collaboratrici con retribuzione variabile nel settore delle vendite che hanno un contratto conforme al regolamento dei quadri
e. stagisti /stagiste
 
Sono altresì sottoposti al CCL i beneficiari / le beneficiarie di rendita che proseguono
e riprendono il rapporto di lavoro secondo l’articolo 1.3.
 
Personale a prestito
I lavoratori / le lavoratrici a prestito, che vengono impiegati nell’ambito di applicazione del presente CCL, possono essere impiegati presso PostFinance SA per un periodo ininterrotto non superiore a 12 mesi. Qualora PostFinance SA intenda continuare a occupare il lavoratore / la lavoratrice a prestito oltre tale periodo, dovrà offrirgli/offrirle un contratto di lavoro a tempo indeterminato basato sul presente CCL.
 
In caso di impiego prolungato di personale a prestito, il datore di lavoro svolge colloqui regolari di bilancio. Se nel corso di questi ultimi emerge la volontà di una collaborazione superiore a 12 mesi, il lavoratore / la lavoratrice a prestito acquisisce il diritto a un contratto di lavoro a tempo indeterminato già a partire da una durata dell’occupazione di 10 mesi (ininterrotti o entro un periodo di 12 mesi).
 
I capoversi 1-3 si applicano per analogia al prestito di personale interno al gruppo.

Articoli 1.1 1.3 e 2.6

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
01.03.2023 11:14
01.04.2023
31.03.2022 11:16
01.05.2022
27.07.2021 16:22
22.07.2021
22.06.2021 16:22
22.07.2021
01.12.2020 18:41
01.01.2021
31.10.2020 11:45
01.05.2020
03.09.2020 17:16
01.05.2020
11.08.2020 10:54
01.05.2020
13.07.2020 15:55
01.05.2020
20.03.2020 08:33
01.05.2020
29.04.2020 23:59
12.09.2019
12.08.2019 15:03
12.09.2019
11.08.2019 23:59
01.08.2019
11.08.2019 23:59
01.08.2019
02.07.2019 11:18
01.08.2019
30.07.2019 23:59
25.05.2019
02.05.2019 12:02
25.05.2019

 

Campo d'applicazione aziendale

Il presente contratto collettivo di lavoro si applica ai collaboratori / alle collaboratrici di PostFinance SA (di seguito: datore di lavoro) che beneficiano di un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 319 segg. CO.

Articolo 1

Campo d'applicazione personale

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente CCL:
a. collaboratori/collaboratrici con livello di funzione superiore a 9
b. al massimo il 5% dei collaboratori / delle collaboratrici con livello di funzione inferiore a 10
c. stagisti

Articolo 1

Campo d'applicazione geografico

CCL aziendale (PostFinance; tutta Svizzera)

Articolo 1

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Salari / salari minimi

Salari minimi dal 1° maggio 2020 (per il prestito di personale vale dal 1° maggio 2020) secondo il livello di funzione secondo l’appendice 1 dell’allegato 2 e tabella delle funzioni (art. 2.19.3.2) – salario annuale minimo e salario orario di base in CHF
Livello di funzione Regione A   Regione B   Regione C   Regione D  
LF 1 54'800 25.-- 52'400 23.91 51'200 23.36 50'200 22.90
LF 2 54'800 25.-- 52'400 23.91 51'200 23.36 50'200 22.90
LF 3 55'860 25.48 53'460 24.39 52'260 23.84 51'060 23.29
LF 4 60'901 27.78 58'501 26.69 57'301 26.14 56'101 25.59
LF 5 66'035 30.13 63'635 29.03 62'435 28.48 61'235 27.94
LF 6 70'198 32.02 67'798 30.93 66'598 30.38 65'398 29.83
LF 7 76'136 34.73 73'736 33.64 72'536 33.09 71'336 32.54
LF 8 82'790 37.77 80'390 36.67 79'190 36.13 77'990 35.58
LF 9 90'438 41.26 88'038 40.16 86'838 39.62 85'638 39.07



Regioni salariali:L’assegnazione di un comune politico a una regione salariale, cfr. appendice 3 (articolo 7.2). Tutti i comuni che non sono indicati nella lista sono assegnati alla regione D. Per l’assegnazione dei collaboratori /delle collaboratrici a una regione salariale è determinante il luogo di lavoro.

Il divisore per la conversione di un salario annuo in un salario orario è 2192.

Il salario lordo minimo per i collaboratori / le collaboratrici ventenni, senza diploma di tirocinio è di 50’000 franchi l’anno. Il salario lordo minimo per i collaboratori / le collaboratrici diciottenni, senza diploma di tirocinio è di 47’620 franchi l’anno (se viene assunto personale più giovane, il salario di cui al capoverso 2 può essere ridotto del 10% al massimo).

Prestazioni in caso di decesso:
In caso di decesso del collaboratore / della collaboratrice il datore di lavoro versa ai superstiti complessivamente un sesto del salario annuale.

Gli assegni familiari continuano ad essere corrisposti per il mese corrente e per i tre mesi successivi. In caso di necessità dei superstiti di cui al capoverso 2, il datore di lavoro può effettuare ulteriori pagamenti a questi ultimi, se è possibile dimostrare che il collaboratore / la collaboratrice ha contribuito al loro mantenimento. I superstiti possono rivolgere una corrispondente richiesta al datore di lavoro. Le retribuzioni complessive percepite dai superstiti di cui al capoverso 2, sommate alle prestazioni in contanti annuali dell’assicurazione per l’invalidità, dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, di una cassa pensioni, di una assicurazione contro gli infortuni e di una assicurazione responsabilità civile non devono superare l’ultimo salario annuo percepito

Cantone di Ginevra: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Articoli 2.19.3.2, 2.21.8, Salari minimi 2020

Lavoro straordinario / ore supplementari

Ore supplementari:
Vengono considerate come ore supplementari le ore prestate che superano il tempo di lavoro concordato contrattualmente nei limiti del tempo di lavoro massimo previsto per legge. Le ore supplementari devono essere compensate con tempo libero di uguale durata. Se non è possibile giungere a un accordo sul momento della compensazione, questo è stabilito dal datore di lavoro. In casi eccezionali le ore supplementari vengono liquidate in denaro.

Per i collaboratori / le collaboratrici impiegati/e a tempo pieno il pagamento delle ore supplementari avviene senza supplemento salariale. Per i collaboratori / le collaboratrici impiegati/e a tempo parziale il pagamento avviene fino a 84 ore supplementari in un anno civile senza supplemento salariale. Per ulteriori ore supplementari nello stesso anno civile tali collaboratori/ collaboratrici ricevono un supplemento salariale del 25%.
 
I collaboratori / le collaboratrici a tempo parziale non possono essere chiamati/e a prestare regolarmente o senza accordo preliminare ore supplementari per un periodo prolungato. Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici a tempo parziale adottano misure adeguate per limitare il numero delle ore supplementari e possono eventualmente accordarsi per una modifica del grado di occupazione.

Lavoro straordinario:
Si considerano come lavoro straordinario le ore prestate oltre il tempo di lavoro massimo previsto per legge. Il tempo di lavoro massimo previsto per legge può eccezionalmente essere superato, in particolare in caso di urgenza del lavoro, di cumulo straordinario di lavoro o al fine di evitare o risolvere delle perturbazioni dell’esercizio. È possibile pattuire che il lavoro straordinario venga compensato con tempo libero di uguale durata. Qualora la compensazione non sia possibile entro un periodo ragionevole, il lavoro straordinario viene pagato con un supplemento del 25%.

Articoli 2.10.5 e 2.10.6

Aumento salariale

Per informazione: Trattative salariali
Le parti del CCL possono, rispettivamente entro il 15 novembre, richiedere per iscritto di avviare trattative su misure collettive in merito alla retribuzione per l’anno seguente.

Le misure salariali vengono rispettivamente attuate in aprile.

Articolo 3.1

Tredicesima mensilità

Tredicesima:
Il pagamento del salario annuo avviene in 13 mensilità. La 13a mensilità viene versata in novembre e, in caso di entrata in servizio o partenza durante l’anno civile, pro rata temporis. La quota della 13a mensilità è compresa nel salario orario.

Articolo 2.19.1

Premio per anzianità di servizio

Premio di fedeltà:
I collaboratori / le collaboratrici, dopo il compimento di ciascun quinquennio di servizio, hanno diritto a un premio fedeltà. I collaboratori / le collaboratrici possono scegliere tra una settimana di vacanze e l’importo di 1500 franchi, rapportato al grado di occupazione.

Disposizioni transitorie: premio di fedeltà:
Il collaboratori / le collaboratrici, che nel corso della durata di validità del presente CCL compiono il 25°, 30°, 35°, 40°, 45° o 50° o anno di servizio presso il datore di lavoro, hanno diritto a quattro settimane di vacanze supplementari. È esclusa una liquidazione in denaro. Le vacanze possono essere godute in una o due soluzioni.
I collaboratori / le collaboratrici, che nel corso della durata di validità del presente CCL compiono il 20° anno di servizio presso il datore di lavoro, hanno diritto a tre settimane di vacanze supplementari. È esclusa una liquidazione in denaro. Le vacanze possono essere godute in una o due soluzioni.
Il diritto di cui al capoverso 1 o 2 sussiste al massimo una volta per ciascun/a collaboratore/collaboratrice. Successivamente si applica l’articolo 2.20 (premio fedeltà).
Nei casi di cui al capoverso 1 e 2 non sussiste alcun diritto al premio fedeltà ai sensi dell’articolo 2.20.
I collaboratori / le collaboratrici entrati in servizio nel 2009 o nel 2010, nel gennaio 2016 ricevono un premio fedeltà di 500 franchi, rapportato al grado di occupazione.

Articolo 2.20, appendice 3: articolo 7.6

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Supplemento salariale per lavoro serale:
lavoro serale regolare: 25 o più giorni tra le ore 20 e le ore 23 in un anno civile/ un supplemento salariale di 7 franchi per ora, pro rata temporis. Le pause durante le quali il collaboratore / la collaboratrice non può allontanarsi dal luogo di lavoro e le pause retribuite durante il tempo di lavoro serale devono essere considerate come tempo di lavoro nel computo del tempo di lavoro serale che deve essere retribuito con supplemento. I supplementi salariali per il lavoro serale e domenicale vengono cumulati se il collaboratore / la collaboratrice presta lavoro domenicale regolare ai sensi dell’articolo 2.12.4 capoverso 1. Negli altri casi non avviene alcun cumulo e i collaboratori / le collaboratrici ricevono il supplemento salariale rispettivamente più elevato.

Supplementi di tempo e salariali per il lavoro notturno:
lavoro notturno regolare: 25 o più notti (23 e le ore 6)
generale: supplemento di tempo del 10%/ supplemento salariale di 7 franchi per ora
il lavoro notturno tra le ore 24 e le ore 4 (fino alle ore 5 in caso di inizio del servizio prima delle ore 4): in aggiunta ai supplementi di tempo del 20%.
lavoro notturno (le ore 5 e le ore 6):un supplemento salariale di 7 franchi per ora
lavoro notturno irregolare: un supplemento salariale del 25%.
I supplementi salariali per il lavoro notturno e domenicale vengono cumulati se il collaboratore / la collaboratrice presta lavoro notturno regolare e lavoro domenicale regolare. In tutti gli altri casi: il supplemento salariale

Supplementi salariali per il lavoro domenicale:
il lavoro domenicale regolare:in un anno civile, più di sei domeniche (le ore 23 del sabato e le ore 23 di domenica) e/o giorni festivi previsti per legge equiparati alla domenica/ un supplemento salariale di 11 franchi per ora
il lavoro domenicale irregolare: un supplemento salariale del 50%.
il lavoro domenicale avente una durata fino a cinque ore: compensato mediante tempo libero.
il lavoro domenicale duri più di cinque ore: durante la settimana precedente o successiva, hanno diritto, immediatamente dopo il tempo di riposo giornaliero, a un giorno libero di almeno 24 ore consecutive.
Il cumulo dei supplementi salariali vedi sopra (articoli 2.12.2 capoverso 4 e 2.12.3 capoverso 7)

Indennità per le vacanze:
Se i collaboratori / le collaboratrici prestano regolarmente lavoro serale, notturno e/o domenicale hanno diritto, oltre alle indennità, ad un’indennità per le vacanze:
– 13,04% nel caso di un diritto alle vacanze di sei settimane
– 15,56% nel caso di un diritto alle vacanze di sette settimane

Articoli 2.12.2, 2.12.3, 2.12.4 e 2.14.3 

Servizio di picchetto

Una indennità per servizio di picchetto di 5 franchi per ora.

Articolo 2.13

Rimborso spese

Rimborso spese:
a. spese di viaggio per viaggi di servizio:
– 60 centesimi per chilometro in caso di utilizzo dell’auto privata
– 30 centesimi per chilometro in caso di utilizzo di altri veicoli a motore a partire da 50 cm3
– oppure costi per il biglietto in caso di utilizzo del trasporto pubblico (abbonamento a metà prezzo, in linea di massima in 2a classe)

b. spese per il vitto (laddove il pasto non possa essere consumato presso il luogo usuale o presso il luogo di domicilio):
– colazione: al massimo 10 franchi per pasto
– pranzo e cena: al massimo 17 franchi per pasto
– spese di pernottamento: al massimo 150 franchi per pernottamento (base: albergo tre stelle)

Articoli 2.8 e 2.9

Altri supplementi

Premi e indennità speciali:
Il datore di lavoro può versare premi assicurati e non assicurati basati su sistemi di premi.
Il datore di lavoro può versare indennità speciali assicurate e non assicurate nel limite massimo di 30’000 franchi per anno e per collaboratore/ collaboratrice. Il datore di lavoro può versare delle indennità di supplenza. Queste possono essere liquidate nel salario base o come indennità speciale.

Articolo 2.19.6

Orario di lavoro

Il normale tempo di lavoro settimanale medio: 42 ore (collaboratori / delle collaboratrici impiegati/e a tempo) / la settimana lavorativa di cinque giorni


Pause retribuite:
il tempo di lavoro ininterrotto pianificato (inclusa tale pausa) dura almeno tre ore e mezza: 15 minuti esclusivamente lavoro allo schermo (in particolare videocodifica, rilevamento dati):pause aggiuntive di cinque minuti per ciascuna ora di lavoro completa


Modelli di tempo di lavoro:
a. Orari di lavoro secondo piano di impiego: I collaboratori / le collaboratrici di regola vengono informati dal datore di lavoro con due settimane di anticipo sugli impieghi di lavoro pianificati per loro. Il saldo delle ore dei collaboratori / delle collaboratrici non deve superare in alcun momento le dieci ore per il saldo negativo e le 50 ore per il saldo positivo.
b. Tempo di lavoro annuale aziendale: I collaboratori / le collaboratrici con tempo di lavoro annuale aziendale devono prestare il tempo di lavoro contrattuale nell’arco di un anno osservando un eventuale piano di impiego. Il saldo delle ore dei collaboratori / delle collaboratrici non deve superare in alcun momento le 50 ore per il saldo negativo e le 200 ore per il saldo positivo.
c. Orario di lavoro flessibile (GLAZ): Il saldo delle ore dei collaboratori / delle collaboratrici non deve superare in alcun momento le dieci ore per il saldo negativo e le 50 ore per il saldo positivo.
d. Conto risparmio ore: Possono essere accantonate su un conto risparmio ore al massimo 250 ore di lavoro. Il diritto alle vacanze previsto per legge nonché le ore di lavoro straordinario non possono essere trasferiti su un conto risparmio ore.
e. Il collaboratori / le collaboratrici con un rapporto di lavoro di durata indeterminata, i quali / le quali abbiano compiuto il 58o anno di età, hanno il diritto di ridurre una tantum il loro grado di occupazione di almeno il 10% (rispetto a un’occupazione a tempo pieno).

Articoli 2.10.2, 2.10.4 e 2.11

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Vacanze

Fascia di età Diritto alle vacanze
fino all’anno civile compreso, nel quale viene compiuto il 59o anno di età 6 settimane
dall’anno civile, nel quale viene compiuto il 60o anno di età 7 settimane


Indennità per le vacanze:
Se i collaboratori / le collaboratrici prestano regolarmente lavoro serale, notturno e/o domenicale hanno diritto, oltre alle indennità, ad un’indennità per le vacanze:
– 13,04% nel caso di un diritto alle vacanze di sei settimane
– 15,56% nel caso di un diritto alle vacanze di sette settimane

Articoli 2.14.1 e 2.14.3

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

Assenze retribuite
EventoAssenza retribuita
Adempimento di obblighi legali Tempo necessario conformemente alla convocazione
Esercizio di una funzione pubblica Previo accordo, fino a 15 giorni per anno civile
Matrimonio / registrazione di un’unione domestica del collaboratore / della collaboratrice 1 settimana
Partecipazione al matrimonio / alla registrazione di unione domestica di genitori, figli e fratelli/sorelle 1 giorno
Per i genitori, per questioni urgenti in relazione diretta con il/i figlio/i che richiedono la presenza di un genitore o entrambi i genitori fino 5 giorni per anno civile
Malattia improvvisa del/della partner, di un genitore o di un figlio. Se la malattia subentra durante le vacanze, i giorni di vacanza possono essere recuperati Fino 1 settimana
Decesso del/della partner, di un genitore o di un figlio. Se il decesso subentra durante le vacanze, i giorni di vacanza possono essere recuperati Fino a 1 settimana
Partecipazione a un funerale in casi non contemplati del evento precedente Fino a 1 giorno, su domanda del collaboratore / della collaboratrice
Disbrigo di formalità in relazione diretta con la morte di una persona vicina Fino a 2 giorni
Trasloco del collaboratore / della collaboratrice Fino a 1 giorno
Attività di esperto/a e di insegnante Su accordo individuale
Partecipazione in qualità di membri a organi dei sindacati Fino a 20 giorni per anno
Corsi di perfezionamento offerti dai sindacati contraenti, i vengono finanziati con il fondo per le spese d’esecuzione Fino a 3 giorni nell’arco di 2 anni

Articolo 2.17.5

Categorie salariali

cfr. articolo 2.19.3.2: Tabella delle funzioni

Transizione dei salari attuali:
I salari (esclusi indennità e premi) dei collaboratori / delle collaboratrici il cui rapporto di lavoro con il datore di lavoro sia iniziato prima del 1° gennaio 2016, restano invariati con l’entrata in vigore del presente CCL, salvo diverso accordo scritto individuale tra il datore di lavoro e il collaboratore/ la collaboratrice.
Ai collaboratori / alle collaboratrici, che prima del 1° gennaio 2016 avevano diritto a un’indennità fissa del mercato del lavoro, quest’ultima viene integrata nel salario.
Ai collaboratori / alle collaboratrici, che prima del 1° gennaio 2016 avevano diritto a un supplemento forfetario per conducenti veicoli trasporto merci, quest’ultimo viene integrato nel salario.
I salari dei collaboratori / delle collaboratrici che, a partire dal 1o gennaio 2016 si trovano al di sotto del salario minimo del rispettivo livello di funzione, vengono adeguati in due fasi come segue:
a. per il 1o gennaio 2017 almeno fino al 3% al di sotto del salario minimo applicabile ai sensi del presente CCL
b. per il 1o gennaio 2018 almeno il salario minimo del rispettivo livello di funzione applicabile ai sensi del presente CCL

Retribuzione orientata al rendimento nel settore della vendita (LEVER):
Tutti gli accordi in vigore riguardo ai «premi sugli obiettivi» cesseranno per il 31 dicembre 2015 e verranno sostituiti da un nuovo accordo con efficacia dal 1° gennaio 2016

appendice 3: articoli 7.4  e 7.5

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiegoTermine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi)2 giorni
Dal quarto al sesto mese7 giorni
A partire dal settimo mese1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali:
ChiContributo
Lavoratori0.7% di salario
Datori0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese

Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Malattia

Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.

La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Compiti organi paritetici

Applicazione:
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).



Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Giorni festivi retribuiti

Complessivamente il datore di lavoro concede ai collaboratori / alle collaboratrici nove giorni festivi retribuiti conformemente all’allegato 1. Si fa riferimento ai giorni festivi vigenti presso il luogo di lavoro. Nei cantoni con meno di nove giorni festivi equiparati alla domenica, i collaboratori / le collaboratrici possono usufruire in sostituzione di giorni liberi aggiuntivi, fino a che è raggiunto il massimo di nove giorni. Il godimento di tali giorni avviene d’intesa con il datore di lavoro. Qualora i giorni festivi di cui all’allegato 1 cadano di domenica o in un giorno della settimana libero per il collaboratore / la collaboratrice, quest’ultimo/a ha diritto di recuperare tali giorni festivi.
 
È escluso un recupero di giorni festivi a causa di impedimento al lavoro ai sensi dell’articolo 324a CO (ad es. a causa di malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare).

Ulteriori giorni festivi devono essere anticipati o recuperati (compensazione del tempo di lavoro), compensati mediante un corrispondente saldo positivo delle ore oppure mediante una corrispondente detrazione dal salario.

Qualora i giorni festivi di cui all’allegato 1 cadano durante le vacanze, essi non vengono computati come giorni di vacanza.

Supplemento per lavoro nei giorni festivi per lavoratori occasionali:
Il salario di base dei collaboratori / delle collaboratrici il cui rapporto di lavoro è iniziato prima del 1o gennaio 2016 e che prestano lavoro occasionale ai sensi dell’articolo 2.5, dal 1o gennaio 2016 non viene aumentato a causa del supplemento per lavoro nei giorni festivi (vedere articolo 2.5 capoverso 5). Il salario di base di tali collaboratori/collaboratrici a partire dal 1o gennaio 2016 corrisponde al salario di base precedente al 1o gennaio 2016, dedotto il supplemento per lavoro nei giorni festivi di cui all’articolo 2.5 capoverso 5.

Articoli 2.16 e  2.5, appendice 1 e appendice 3: disposizioni transitorie: articolo 7.7

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.

Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione:
ChiObbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoriadal 1° giorno
altri lavoratorifacoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesiobbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesinessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesiobbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavorosempre obbligatoria

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'175.--

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'152.50

Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

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