Prestito di personale Case per anziani TI

13.10.2020

Correzione calcolatore salari minimi: Salario orario di base + tredicesima e l'indennità vacanze viene calcolata sulla somma del salario orario di base + indennità per la 13a mensilità.

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 28.12.2022 / Pubblicazione valida dal: 27.01.2023 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:
Cantone Ticino
Associazione Melograno - Casa dei Ciechi, Domus Hyperion, Tusculum Lugano/Arogno
AVAD - Centro sociosanitario di Vallemaggia Cevio
Ca’ Rezzonico - Fondazione Luogo Pio G. Riziero Rezzonico Lugano
Casa per anziani Fondazione Caccia-Rusca Morcote
Casa anziani Greina - Società cooperativa costruzioni Bellinzona
Casa Anziani Malcantonese - Fondazione G. e G. Rossi Castelrotto
Casa Bianca Maria Cadro
Casa di cura Belsoggiorno Ascona
Casa leventinese per anziani Santa Croce Faido
Casa di riposo Don Luigi Guanella Castel S. Pietro
Casa di riposo Don Luigi Guanella Maggia
Casa di riposo San Giuseppe Tesserete
Casa San Giorgio - Istituto per anziani Brissago
Centro Sociale Onsernonese Russo
Consorzio Casa per persone anziane di Riviera Claro
Consorzio intercomunale dell’Alto Vedeggio - Casa per anziani Mezzovico
Ente casa anziani Biasca - Casa Petronilla Biasca
Ente Case Anziani Mendrisiotto – ECAM Mendrisio
Casa per persone anziane Santa Lucia Arzo
Casa per anziani Fondazione Antonio Torriani fu Leopoldo Mendrisio
Casa per anziani Quiete - Fondazione I. e D. Ronchetti Mendrisio
Casa di riposo S.F.S. Cabrini Rancate
Fondazione Casa Girotondo Novazzano
Istituto Santa Filomena Stabio
Fondazione Casa Anziani Regionale San Donato Intragna
Fondazione la Quercia Acquarossa
Fondazione Opera Charitas Casa anziani Sonvico
Istituto per anziani San Carlo Locarno
Montesano - Casa evangelica per anziani Orselina
Policentro anziani Losone
Unitas - Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana Tenero


Articolo 1

Il CCL ROCA si applica a tutto il personale delle CPA firmatarie. Restano esclusi i dipendenti assunti con contratti d’occupazione temporanea finanziati in base alle disposizioni in materia di assistenza e disoccupazione.

Restano riservate le prescrizioni federali o cantonali concernenti il lavoro e la formazione professionale (art. 342 cpv. 2 del CO).

Articolo 2.1

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
28.12.2022 18:15
27.01.2023
28.12.2021 12:13
27.01.2022
20.11.2020 14:40
12.11.2020
02.10.2020 16:03
12.11.2020

 

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Campo d'applicazione geografico

Cantone Ticino

Campo d'applicazione aziendale

Case per anziani (Cantone Ticino: AVAD - Centro sociosanitario di Vallemaggia (Cevio), Cà Rezzonico - Fondazione Luogo Pio G. Riziero Rezzonico (Lugano), Casa per anziani Fondazione Antonio Torriani fu Leopoldo (Mendrisio), Casa per anziani Fondazione Caccia-Rusca (Morcote), Casa anziani Greina - Società cooperativa costruzioni (Bellinzona), Casa Anziani Malcantonese – Fondazione Giovanni e Giuseppina Rossi (Castelrotto), Quiete Fondazione Ida e Dante Ronchetti (Mendrisio), Casa Bianca Maria (Cadro), Casa leventinese per anziani Santa Croce (Faido), Casa per persone anziani Santa Lucia (Arzo), Casa di riposo Don Luigi Guanella (Castel S. Pietro), Casa di riposo San Giuseppe (Tesserete), Casa di riposo S. F.S. Cabrini (rancate), Casa San Giorgio - Istituto per anziani (Brissago), Centro Sociale Onsernonese (Russo), Consorzio Casa per persone anziane di Riviera (Claro), Consorzio intercomunale dell’Alto Vedeggio - Casa per anziani (Mezzovico), Fondazione Casa Anziani Regionale San Donato (Intragna), Fondazione Casa Girotondo (Novazzano), Fondazione la Quercia (Acquarossa), Fondazione Opera Charitas Casa anziani (Sonvico), Fondazione Tusculum Case anziani Tusculum e Luigi Rossi (Arogno / Capolago), Istituto Santa Filomena (Stabio), Montesano - Casa evangelica per anziani (Orselina), Unitas - Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana (Tenero)

Articolo 1

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi:

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

a) la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,

b) il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,

c) il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,

d) in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,

e) l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,

f) l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,

g) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)

Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71

Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88

Dal lunedì al venerdì
08:30 –  12:00
13:00 –  16:45

info@employes.ch


Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino

Via Vallone 27
6500 Bellinzona 

091 821 01 01

info@sicticino.ch

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00

info@swissstaffing.ch

Tredicesima mensilità

Tredicesima mensilità:
I dipendenti hanno diritto alla tredicesima mensilità, da versarsi entro il mese di dicembre di ogni anno.

Articolo 26

Lavoro straordinario / ore supplementari

Le ore straordinarie devono essere compensate con altrettanto tempo libero il più presto possibile, ma al massimo entro 6 mesi: trascorsi i sei mesi vanno pagate al dipendente. È riconosciuta una maggiorazione del compenso per ore straordinarie effettuate nei seguenti orari:
- 25% per interventi effettuati tra le 07.00 e le 21.00 nei giorni lavorativi;
- 50% per interventi effettuati tra le 21.00 e le 07.00 nei giorni lavorativi, come pure durante i giorni di libero programmato.

Articolo 30

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Categorie salariali

Personale Funzione Classe Anni
Personale direttivo direttore CPA con oltre 50 posti letto 32a 3 anni
    33a 3 anni
    34a 1 anno
    35a  
  direttore CPA fino a 50 posti letto 30a 3 anni
    31a 3 anni
    32a 3 anni
    33a 3 anni
    34a 3 anni
    35a  
  responsabile CPA 30a  
  direttore aggiunto amministrativo 28a 2 anni
    29a  
Personale amministrativo economo contabile 24a 2 anni
    25a  
  contabile 23a  
  segretario aggiunto 21a 3 anni
    22a  
  personale amministrativo con responsabilità (formazione triennale o superiore) 14a 1 anno
    15a 1 anno
    16a 1 anno
    17a 1 anno
    18a 2 anni
    19a  
  personale ausiliario amministrativo (formazione biennale o senza diploma) 13a 1 anno
    14a 1 anno
    15a 1 anno
    16a 1 anno
    17a 1 anno
    18a 2 anni
    19a  
Openatori infermiere responsabile settore cure 27a 2 anni
    28a 2 anni
    29a  
  infermiere vice responsabile settore cure 25a 2 anni
    26a  
  infermiere caporeparto postdiploma 25a 2 anni
    26a  
  infermiere CRS livello ll / infermiere in cure generali 23a 2 anni
    24a 2 anni
    25a  
  infermiere CRS livello I 22a 2 anni
    23a  
  infermiere con diploma estero in attesa di riconoscimento 21a  
  operatore sociosanitario/assistente geriatrico 19a 1 anno
    20a 2 anni
    21a 2 anni
    22a  
  assistente di cura/ACSS 18a  
  ausiliario di cura non diplomato (120 ore) 15a 2 anni
    16a  
  fisioterapista/ergoterapista con diploma riconosciuto 24a 1 anno
    25a  
  fisioterapista con diploma estero in attesa di riconoscimento 21a  
  massaggiatore con diploma 21a  
  specialista in attivazione 23a  
  animatore o ergoterapista con diploma 24a 1 anno
    25a  
  animatore con certificato d'esame 23a  
  animatore senza diploma 15a 2 anni
    16a  
Personale ai servizi genenali responsabile servizi generali (diploma SSS)/governante 23a  
  responsabile economia domestica/governante (+ indennità) 17a 1 anno
    18a 2 anni
    19a  
  capo cucina 22a  
  cuoco dietista (+ indennità) 20a  
    21a  
  cuoco con AFC (+ indennità) 17a 1 anno
    18a 2 anni
    19a  
  aiuto cuoco (+ indennità) 17a  
  custode/manutentore con AFC (+ indennità) 17a 1 anno
    18a 2 anni
    19a  
  custode/manutentore con pratica professionale (+ indennità) 17a  
  personale ai servizi generali (+ indennità) 12a 2 anni
    13a  


Articolo 24; allegato 2

Campo d'applicazione personale

Il CCL ROCA si applica a tutto il personale delle CPA firmatarie. Restano esclusi i dipendenti assunti con contratti d'occupazione temporanea finanziati in base alle disposizioni in materia di assistenza e disoccupazione.

Articolo 2.1

Rimborso spese

In caso di servizio fuori sede autorizzato dalla Direzione la CPA rimborsa al dipendente mensilmente le spese di vitto, alloggio e trasferte, in base agli importi riconosciuti ai dipendenti dello Stato.

Articolo 24

Orario di lavoro

La durata ordinaria settimanale del lavoro è di 40 ore nella media di sei mesi.

Eccezionalmente può estendersi fino a 48 ore settimanali per un massimo di 6 giorni consecutivi di lavoro: in questo caso il dipendente ha diritto a 2 giorni di libero consecutivi.

Articolo 11

Vacanze

Età/anno di servizio Vacanze
fino al 10° anno di servizio 4 settimane
fino all’anno di compimento dei 20 anni 5 settimane
dall’11° anno di servizio prestato in CPA aderenti al CCL ROCA 5 settimane
dal 40° anno di età e sino al 49° anno di età 5 settimane
dal 50° anno d’età 6 settimane

Articolo 35

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

1. Il personale ha diritto ai seguenti congedi straordinari pagati, non deducibili dalle vacanze:

Evento Congedo pagato
Matrimonio o unione domestica, da godere entro l’anno (fa stato la data della celebrazione dell’autorità civile) 5 giorni lavorativi
Malattia grave del coniuge, del partner registrato, dei figli, della madre o del padre, previa presentazione di un certificato medico (formulario cantonale) e autorizzazione della Direzione della CPA; fino a 10 giorni lavorativi à l'anno


2. Il personale ha diritto inoltre a giorni di congedo straordinario legati all’evento. Se l’evento che dà diritto al congedo si verifica quando il dipendente è già assente, cade il diritto al congedo. I congedi sono i seguenti:

Evento Congedo pagato
Decesso del coniuge, partner registrato o convivente, di figli 5 giorni consecutivi
Decesso di genitori, fratelli o sorelle 3 giorni consecutivi
Decesso di nonni, suoceri, generi, cognati, zii 1 giorno
Matrimoni di figli, genitori, sorelle e fratelli 1 giorno
Trasloco 1 giorno
per affari pubblici e sindacali (compresa la formazione sindacale), per compiti svolti dal presidente e dal segretario di una commissione del personale CPA: al massimo 12 giorni all’anno
Congedo gioventù e per attività di sportivo d’élite al massimo 8 giorni all’anno
Funerale di un collega di lavoro o di parenti quali bisnonni, nipoti e cugini di primo grado, per ispezioni militari, per comparse davanti ad autorità, per visite e cure mediche, specialistiche e dentistiche non prevedibili effettuate nel Cantone o per i frontalieri nella Provincia di residenza (visite e cure prevedibili devono di regola essere effettuate durante il tempo libero) il tempo strettamente necessario, ma al massimo mezza giornata


I congedi per affari pubblici e sindacali, per volontariato sociale, per il congedo gioventù e per attività di sportivo d'élite sono concessi compatibilmente con le esigenze di servizio e non possono superare, cumulati, il limite massimo di 12 giorni all'anno.

Articolo 38

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.7% di salario
Datori 0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
  • l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
  • dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Compiti organi paritetici

Applicazione

L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).




Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) 2 giorni
Dal quarto al sesto mese 7 giorni
A partire dal settimo mese 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Giorni festivi retribuiti

Personale che lavora secondo calendario:
- Valgono i giorni festivi ufficiali di calendario indicati dal Cantone. Se questi giorni cadono mentre il dipendente è in vacanza rimane acquisito il diritto al recupero, purché non cadano in sabato o domenica.
- Inoltre sono festivi il pomeriggio della vigilia di Natale, il pomeriggio della vigilia di Capodanno e la mezza giornata di Carnevale (il martedì grasso al pomeriggio o la mattina del mercoledì delle Ceneri): questi giorni non danno diritto a recuperi se il dipendente è in vacanza, malattia o infortunio. Per chi lavora a tempo parziale il recupero è proporzionale al grado d'occupazione.

Personale che lavora a turni:
Al personale che lavora a turni sono riconosciute 13.5 feste infrasettimanali all'anno.

Indennità onnicomprensive
L’indennità di Fr. 6.60 orari per le fasce notturne e l’indennità di Fr. 5.60 orari per il servizio festivo comprendono il supplemento salariale per ogni e qualsiasi tipo di assenza, come ad esempio per la retribuzione della gratifica per anzianità di servizio e premio fedeltà (art. 29 CCL ROCA), delle vacanze (art. 36 CCL ROCA, a tacitazione delle pretese derivanti dall’art. 329 d cpv. 1 CO), dei congedi (artt. 38 e 39 CCL ROCA) per l’assenza per servizio militare, protezione civile e vari (art. 40 CCL ROCA) e dell’assenza per malattia e infortunio.

Articoli 31 e 34

Pensionamento anticipato

Le parti sociali si impegneranno a studiare soluzioni pensionistiche favorevoli ai dipendenti, in particolare il pensionamento anticipato, e a definire la ripartizione dei premi tra dipendenti e CPA.

Articolo 47

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Premio per anzianità di servizio

Gratifica premio fedeltà:
Dopo 10 anni di servizio consecutivi prestati presso le CPA firmatarie i dipendenti riceveranno una gratifica pari allo stipendio intero percepito il mese precedente oppure beneficeranno di un corrispondente periodo di congedo (4 settimane). ln seguito tale gratifica o congedo saranno corrisposti ogni cinque anni.

Articolo 29

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Al dipendente che lavora nelle fasce notturne 21.00 ‐ 23.00 e 06.00 ‐ 07.00 viene riconosciuta un’indennità di CHF 6.60 orari (sino alla mezz’ora l’indennità non è conteggiata). Per il lavoro svolto tra le 23.00 e le 06.00 è applicabile l’art. 17b della legge federale sul lavoro, ritenuto che la compensazione in tempo da accordare al lavoratore è del 10%: rimane riservata l’eccezione per chi lavora al massimo 1 ora, tra le 23.00 e le 24.00 oppure tra le 05.00 e le 06.00, che continua a beneficiare del pagamento dell’indennità di CHF 6.60 orari (sino alla mezz’ora l’indennità non è conteggiata).

Al dipendente che presta servizio festivo (sabato, domenica e giorni festivi ufficiali) è corrisposta un’indennità di CHF 5.60 all’ora. Tale indennità non è cumulabile con quella per il lavoro notturno. Tale indennità non è prevista durante le mezze giornate di cui all’art. 34 CCL ROCA.

Indennità onnicomprensive L’indennità di Fr. 6.60 orari per le fasce notturne e l’indennità di Fr. 5.60 orari per il servizio festivo comprendono il supplemento salariale per ogni e qualsiasi tipo di assenza, come ad esempio per la retribuzione della gratifica per anzianità di servizio e premio fedeltà (art. 29 CCL ROCA), delle vacanze (art. 36 CCL ROCA, a tacitazione delle pretese derivanti dall’art. 329 d cpv. 1 CO), dei congedi (artt. 38 e 39 CCL ROCA) per l’assenza per servizio militare, protezione civile e vari (art. 40 CCL ROCA) e dell’assenza per malattia e infortunio.

Articolo 31

Lavoro a turni

Il servizio di picchetto prestato fuori dalla CPA viene compensato con un congedo adeguato oppure con un’indennità di CHF 75.-- per servizio fino a 24 ore e di CHF 37.50 per servizio fino a 6 ore. La maggiorazione del compenso per lavoro straordinario e le indennità per lavoro festivo e notturno sono riconosciute al dipendente di picchetto che lavora a seguito di chiamata.

Articolo 32

Servizio di picchetto

Il servizio di picchetto prestato fuori dalla CPA viene compensato con un congedo adeguato oppure con un’indennità di CHF 75.-- per servizio fino a 24 ore e di CHF 37.50 per servizio fino a 6 ore. La maggiorazione del compenso per lavoro straordinario e le indennità per lavoro festivo e notturno sono riconosciute al dipendente di picchetto che lavora a seguito di chiamata.

Articolo 32

Salari / salari minimi

Stipendi dal 2014
Le classi degli stipendi sono analoghe a quelle dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino: per la classificazione delle funzioni si rimanda all'allegato 2 del ROCA.
Classe stipendioSalario orario medio con 13.a mensilitàSalario minimo mensileSalario minimo annuale
10CHF 21.57CHF 2'905.90CHF 37'777.--
11CHF 22.49CHF 3'045.75CHF 39'595.--
12CHF 23.41CHF 3'186.15CHF 41'420.--
13CHF 24.33CHF 3'326.40CHF 43'243.--
14CHF 25.29CHF 3'472.10CHF 45'137.--
15CHF 26.22CHF 3'613.55CHF 46'976.--
16CHF 27.30CHF 3'778.60CHF 49'122.--
17CHF 28.79CHF 4'005.40CHF 52'070.--
18CHF 30.28CHF 4'231.60CHF 55'011.--
19CHF 31.71CHF 4'420.55CHF 57'467.--
20CHF 32.68CHF 4'491.10CHF 58'384.--
21CHF 33.98CHF 4'600.60CHF 59'808.--
22CHF 35.59CHF 4'806.10CHF 62'479.--
23CHF 37.18CHF 4'991.25CHF 64'886.--
24CHF 39.49CHF 5'342.15CHF 69'448.--
25CHF 41.20CHF 5'566.60CHF 72'366.--
26CHF 43.55CHF 5'865.40CHF 76'250.--
27CHF 44.58CHF 5'997.85CHF 77'972.--
28CHF 45.63CHF 6'078.45CHF 79'020.--
29CHF 47.59CHF 6'299.15CHF 81'889.--
30CHF 49.56CHF 6'520.15CHF 84'762.--
31CHF 51.55CHF 6'664.--CHF 86'632.--
32CHF 53.62CHF 6'894.40CHF 89'627.--
33CHF 56.83CHF 7'298.10CHF 94'875.--
34CHF 59.06CHF 7'553.25CHF 98'192.--

Salario delle funzioni seguenti è da completare con importo indennità funzioni manuali (CHF 2'240.-- annui), che si aggiunge allo stipendio della classe:
Governante; cuoco dietista; cuoco con AFC; aiuto cuoco; custode/manutentore con AFC; custode/manutentore con pratica professionale; personale ai servizi generali

Articolo 24; allegati 1 e 2; scala stipendi dipendenti dello Stato 2014

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato fino al 2018
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60) CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'175.--

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'152.50


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

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