Prestito di personale CNL Sicurezza per aziende con meno di 10 dipendenti TI

01.06.2020

Aumento dei salari minimi a partire dal 1° giugno 2020

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.01.1970 - 01.01.1970 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 01.01.1970 / Pubblicazione valida dal: 01.01.1970 (CCL del ramo)

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

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pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
28.10.2020 16:48
01.06.2020
14.07.2020 07:31
01.06.2020
13.07.2020 10:21
01.06.2020

 

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

OccasioneGiorni remunerati (*1)
Matrimonio (al matrimonio é equiparata l'unione domestica registrata) del lavoratore3 giorni
Decesso di un membro del nucleo famigliare o del partner convivente3 giorni
Decesso di fratelli/sorelle, genitori, nonni e suoceri1 giorno
Nascita o matrimonio (al matrimonio é equiparata l'unione domestica registrata) di un/a figlio/a1 giorno
Proprio trasloco1 giorno
Ispezione militare1/2 giorno
Cura dei propri figli malati, o di quelli che vivono nella stessa economia domestica: al massimo, per ogni caso di malattia3 giorni
Adempimento di obblighi legaliLe ore necessarie
(*1) Gli giorni sono remunerati dopo il periodo di prova. L'indennità è calcolata in base all'orario di lavoro normale stabilito dal contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 15

Giorni festivi retribuiti

Al salario di base viene aggiunto la seguente indennità:
3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3

Rimborso spese

Pasti fuori sede:
Se un contratto collettivo settoriale, le cui disposizioni salariali sono parte integrante del presente contratto, prevede un'indennità per i pasti in caso di lavoro fuori sede, tale indennità è dovuta anche al personale a prestito.

Attenzione:
Per le disposizioni salariali e sulla durata del lavoro ai sensi dell' articolo 20 LC (RS 823.11) e dell' articolo 48a OC (RS 823.111) vige il principio della precedenza di tali disposizioni dei CCL dichiarati d' obbligatorietà generale, e dei CCL figuranti nell' elenco all' Appendice 1.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 27

Lavoro a turni

Turni di lavoro notturno temporaeno prestati provvisoriamente
(23 alle 6, 22 alle 5 o 00 alle 7): supplemento salariale del 25%



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 25

Vacanze

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.64 % per 5 settimane di vancanza

Articolo 2.3

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Ore di lavoro notturno prestate provvisoriamente (23 alle 6): supplemento salariale del 25%
Turni di lavoro notturno prestati provvisoriamente
(23 alle 6, 22 alle 5 o 00 alle 7): supplemento salariale del 25%

I supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale non possono essere accumulati. Viene preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato.

Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo ecc.). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o aziendali vigenti in questi
ambiti si applicano anche al personale a prestito.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 24 e 25

Lavoro straordinario / ore supplementari

Numero oreSupplemento
Orario normale42 ore la settimana
Ore supplementari43a (> 42 ore) - 45a ora settimanalePagamento senza supplemento, risp. compensazione 1:1
Lavoro straordinario46a (> 45 ore) ora settimanale o 10a ora e mezza (> 9 ore e 30 min.) ora giornalierasupplemento del 25% (salario di base + parte 13e mensilità) per i giorni settimanali e del 50% (salario di base + parte 13e mensilità) per le domeniche

I supplementi per il lavoro straordinario giornaliero e quello settimanale non vengono accumulati. Per il supplemento fa state quella categoria di lavoro straordinario con i maggior numero di ore per settimana. Per i supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale non possono essere accumulati. Viene preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato.

Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo ecc.). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o aziendali vigenti in questi
ambiti si applicano anche al personale a prestito.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 12 e 24

Orario di lavoro

42 ore a settimana



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 12

Tredicesima mensilità

Sussiste un diritto alla 13a mensilità.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 18.2

Aumento salariale

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati o al rincaro, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Articolo 3

Salari / salari minimi

Categoria Salari orari minimi di base
Nel 1° anno di servizio CHF 22.45
Nel 2° anno di servizio CHF 22.65
Nel 3° anno di servizio CHF 22.85
Nel 4° anno di servizio CHF 23.20

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Il contratto è applicabile a tutti gli agenti di sicurezza impiegati nelle aziende con meno di 10 dipendenti del ramo dei servizi di sicurezza privati.

Articolo 1

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Il contratto è applicabile a tutti gli agenti di sicurezza impiegati nelle aziende con meno di 10 dipendenti del ramo dei servizi di sicurezza privati.

Articolo 1

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

È applicabile al Cantone Ticino

Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione

Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus


 

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.

Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Malattia

Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.

La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese

Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione:
ChiObbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoriadal 1° giorno
altri lavoratorifacoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesiobbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesinessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesiobbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavorosempre obbligatoria

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'175.--

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'152.50

Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali:
ChiContributo
Lavoratori0.7% di salario
Datori0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiegoTermine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi)2 giorni
Dal quarto al sesto mese7 giorni
A partire dal settimo mese1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Compiti organi paritetici

Applicazione:
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).



Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

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