Prestito di personale Negozi delle stazioni di servizio in Svizzera

01.01.2019

Nuovo nel cantone di Ginevra: Entrata in vigore del salario minimo a partire dal 1° novembre 2020: CHF 23.--/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 24.10.2023 / Pubblicazione valida dal: 01.11.2023 - 31.12.2024 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

Trova applicazione per tutti i negozi delle stazioni di servizio della Svizzera.

Articolo 3.1

Trova applicazione per tutti i negozi delle stazioni di servizio della Svizzera. I negozi delle stazioni di servizio sono punti vendita accorpati a una stazione di servizio, con un assortimento di articoli alimentari e/o non alimentari.

Anche gli esercizi di ristorazione che formano un’unità aziendale con i suddetti negozi delle stazioni di servizio e hanno una ricettività fino a 50 posti a sedere sottostanno al CCL dei negozi delle stazioni di servizio.

Sono esclusi a titolo esaustivo dal campo di applicazione aziendale:

  1. i negozi di stazioni di servizio che garantiscono al personale condizioni di lavoro fissate in CCL almeno equivalenti a quelle previste dal CCL dei negozi delle stazioni di servizio. Spetta alla Commissione paritetica pronunciarsi sull’equivalenza;
  2. gli esercizi che propongono essenzialmente un’offerta di accessori per auto e non sono aperti oltre gli orari di apertura dei negozi in uso nella località.


Articoli 3.1 – 3.3

Il CCL dei negozi delle stazioni di servizio è valido per tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori di un negozio di una stazione di servizio, a prescindere dal fatto che lavorino a tempo pieno o a tempo parziale e che abbiano un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Le apprendiste e gli apprendisti che seguono una formazione professionale di base ai sensi della Legge sulla formazione professionale, le stagiste e gli stagisti nonché le persone con capacità lavorativa ridotta sottostanno al CCL dei negozi delle stazioni di servizio con la sola eccezione dei salari, nella misura in cui non prevalgano disposizioni legislative contrastanti.

Ne sono esclusi:

  • i familiari dei datori di lavoro
  • lavoratrici e lavoratori la cui attività principale ha ad oggetto prestazioni diverse rispetto all’occupazione nel negozio della stazione di servizio.


Articoli 3.4, 3.5 e 3.6

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
24.10.2023 14:30
01.11.2023
28.09.2023 16:07
01.12.2021
15.08.2023 16:14
01.12.2021
29.12.2022 09:59
01.12.2021
16.12.2021 10:18
01.12.2021
29.11.2021 17:10
01.12.2021
23.06.2021 13:21
01.01.2021
12.02.2021 10:37
01.01.2021
14.12.2020 13:21
01.01.2021
31.10.2020 11:14
01.01.2019
05.08.2020 16:40
01.01.2019
15.07.2020 15:19
01.01.2019
13.07.2020 14:31
01.01.2019
13.07.2020 14:29
01.01.2019
04.06.2020 14:08
01.01.2019
20.12.2018 17:35
01.01.2019

 

Lavoro straordinario / ore supplementari

Per il personale retribuito con salario mensile vale la seguente regola: (…) le ore supplementari devono essere compensate con tempo libero di uguale durata entro un periodo di 4 mesi. Nel caso in cui tale compensazione non risulti possibile, il saldo deve essere retribuito con un supplemento del 25 %. Non sono previste detrazioni qualora il saldo sia negativo a seguito di sottoccupazione dovuta al datore di lavoro.

Se, di comune accordo con il datore di lavoro, le collaboratrici e i collabora-tori retribuiti con salario orario lavorano temporaneamente più di quanto preveda il grado di occupazione definito nel contratto individuale di lavoro, tale lavoro supplementare viene retribuito con il salario normale, senza supplementi.

Articolo 8

Giorni festivi retribuiti

In caso di lavoro in un giorno festivo cantonale, viene accordato un giorno libero retribuito supplementare. Ciò vale per almeno 9 giorni festivi, festa nazionale inclusa.

Articolo 14

Compiti organi paritetici

Applicazione:
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).



Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Salari / salari minimi

Il salario minimo lordo ammonta a (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):

Livello 1: ZH, BS, BL, AG, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, AR, AI, NE, VD, GE, LU
Categoria Salario mensile (x 13) Salario orario*
Senza formazione professionale CHF 3'700.-- CHF 20.33
Con formazione professionale biennale CHF 4'000.-- CHF 21.98
Con formazione professionale triennale CHF 4'100.-- CHF 22.53
Con altra formazione professionale CHF 4'100.-- CHF 22.53

Livello 2: VS, JU, GR, SH, TG
Categoria Salario mensile (x 13) Salario orario*
Senza formazione professionale CHF 3'600.-- CHF 19.78
Con formazione professionale biennale CHF 3'900.-- CHF 21.43
Con formazione professionale triennale CHF 4'000.-- CHF 21.98
Con altra formazione professionale CHF 4'000.-- CHF 21.98

Deroga: SG
Categoria Salario mensile (x 13) Salario orario*
Senza formazione professionale CHF 3'670.-- CHF 20.16
Con formazione professionale biennale CHF 3'900.-- CHF 21.43
Con formazione professionale triennale CHF 4'000.-- CHF 21.98
Con altra formazione professionale CHF 4'000.-- CHF 21.98


* Più 8.33% per la tredicesima mensilità, 9.24% risp. 10.64% a paritre da 50 anni per le vacanze, 3.59% per i giorni festivi.

I salari minimi non trovano applicazione per:
– apprendiste e apprendisti che seguono una formazione professionale di base ai sensi della legge sulla formazione professionale.
– stagiste e stagisti con meno di 20 anni che non hanno concluso una formazione professionale di base e non sono occupati esclusivamente nel negozio della stazione di servizio. Lo stage ha una durata massima di un anno;
– persone con capacità lavorative ridotte che partecipano a programmi di reinserimento o di promozione statali o statalmente riconosciuti, ma solo su richiesta scritta indirizzata alla Commissione paritetica e accolta da quest’ultima

Cantone di Ginevra: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)


Appendice 2

Vacanze

Categoria d'etàNumero di giorni di vacanze
fino al compimento del 20° anno di età25 giorni
dal compimento del 20° anno di età 22 giorni
dal compimento del 50° anno di età25 giorni
per gli apprendisti25 giorni

Non sono considerati giorni di vacanza i giorni con un’incapacità lavorativa totale comprovata da certificato medico, dovuta a malattia o infortunio.
I genitori di figli in età scolastica hanno la priorità nella fruizione delle vacanze durante le vacanze scolastiche.

Articolo 13

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero. L’Appendice 2 del CCL sui salari minimi non si applica al Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

OccasioneGiorni compensati
Matrimonio proprio o registrazione dell’unione domestica 3 giorni
Matrimonio o registrazione dell’unione domestica di un genitore, fratelli o sorelle, figli/e o minori in affido nonché nipoti 1 giorno
Congedo di paternità 4 giorni
Adozione di un/a figlio/a 4 giorni
Decesso del/della coniuge, del/della partner in unione domestica registrata o del/della convivente, di figli/e propri/e, di minori in affido e di figliastri ai sensi di legge, della madre o del padre 4 giorni
Decesso di suoceri, generi, nuore, fratelli e sorelle 2 giorni
Decesso di nonni/e, nipoti, cognati/e, zii e zie 1 giorni
Trasloco (una volta all’anno) 1 giorno
Reclutamento e consegna dell’equipaggiamento militare 1 giorno

In caso di nascita o adozione di un/a figlio/a, nell’anno successivo è altresì possibile, d’intesa con il datore di lavoro fruire, di due settimane di congedo non retribuito.

Appendice 1

Tredicesima mensilità

Tutto il personale ha diritto alla tredicesima mensilità.

Articolo 18

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Campo d'applicazione aziendale

Trova applicazione per tutti i negozi delle stazioni di servizio della Svizzera. I negozi delle stazioni di servizio sono punti vendita accorpati a una stazione di servizio, con un assortimento di articoli alimentari e/o non alimentari.

Anche gli esercizi di ristorazione che formano un’unità aziendale con i suddetti negozi delle stazioni di servizio e hanno una ricettività fino a 50 posti a sedere sottostanno al CCL dei negozi delle stazioni di servizio.

Sono esclusi a titolo esaustivo dal campo di applicazione aziendale:
– i negozi di stazioni di servizio che garantiscono al personale condizioni di lavoro fissate in CCL almeno equivalenti a quelle previste dal CCL dei negozi delle stazioni di servizio. Spetta alla Commissione paritetica pronunciarsi sull’equivalenza;
– gli esercizi che propongono essenzialmente un’offerta di accessori per auto e non sono aperti oltre gli orari di apertura dei negozi in uso nella località.

Articoli 3.1 – 3.3

Orario di lavoro

L’orario di lavoro settimanale normale corrisponde a 42 ore per un grado di occupazione del 100%. L’orario di lavoro annuale normale è fissato a 2184 ore.
I lavori di preparazione e di riordino sono considerati tempo di lavoro.


Articoli 7 e 12

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali:
ChiContributo
Lavoratori0.7% di salario
Datori0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese

Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Campo d'applicazione geografico

Trova applicazione per tutti i negozi delle stazioni di servizio della Svizzera.

Articolo 3.1

Campo d'applicazione personale

Il CCL dei negozi delle stazioni di servizio è valido per tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori di un negozio di una stazione di servizio, a prescindere dal fatto che lavorino a tempo pieno o a tempo parziale e che abbiano un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Le apprendiste e gli apprendisti che seguono una formazione professionale di base ai sensi della Legge sulla formazione professionale, le stagiste e gli stagisti nonché le persone con capacità lavorativa ridotta sottostanno al CCL dei negozi delle stazioni di servizio con la sola eccezione dei salari, nella misura in cui non prevalgano disposizioni legislative contrastanti.

Ne sono esclusi:
– i familiari dei datori di lavoro
– lavoratrici e lavoratori la cui attività principale ha ad oggetto prestazioni diverse rispetto all’occupazione nel negozio della stazione di servizio.

Articoli 3.4, 3.5 e 3.6

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiegoTermine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi)2 giorni
Dal quarto al sesto mese7 giorni
A partire dal settimo mese1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL sono applicabili ai lavoratori di un negozio di una stazione di servizio ai sensi dei capoversi 2 e 3, a prescindere dal fatto che lavorino a tempo pieno o a tempo parziale e che abbiano un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Sono esclusi:
a) i familiari dei datori di lavoro ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della legge sul lavoro (titolari dell’azienda e/o affiliati/e di un franchising);
b) lavoratori la cui attività principale consiste in prestazioni diverse rispetto all’occupazione nel negozio della stazione di servizio.

Gli apprendisti che seguono una formazione professionale di base ai sensi della legge sulla formazione professionale, gli stagisti nonché le persone con capacità lavorativa ridotta sottostanno alle disposizioni dichiarate d’obbligatorietà generale del CCL con la sola eccezione dei salari.

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (RS 823.20) e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza (ODist, RS 823.201) valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 (Articolo 2 capoverso 1 DCF) come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la Commissione Paritetica / sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Malattia

Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.

La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro (CCL), contenute nell’allegato, hanno validità per i negozi (datori di lavoro) delle stazioni di servizio. I negozi delle stazioni di servizio sono punti vendita accorpati ad una stazione di servizio, con un assortimento di articoli alimentari e/o non alimentari.

Sono esclusi:
a) i negozi di stazioni di servizio che garantiscono al personale condizioni di lavoro fissate in un CCL almeno equivalenti alle disposizioni di carattere obbligatorio previste nel CCL dei negozi delle stazioni di servizio. Spetta alla Commissione paritetica pronunciarsi sull’equivalenza;
b) gli esercizi che propongono essenzialmente un’offerta di accessori per auto e che non sono aperti oltre gli orari di apertura dei negozi in uso nella località.

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL hanno validità anche per gli esercizi di ristorazione che formano un’unità aziendale con i suddetti negozi delle stazioni di servizio e hanno una ricettività fino a 50 posti a sedere.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

– Il lavoro serale non dà diritto a un supplemento.
– Il lavoro domenicale è retribuito con un supplemento del 5%.

Articolo 11

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.

Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

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