Prestito di personale dell'industria metalmeccanica ed elettrica

13.07.2023

Nuovo CCL 01. Luglio 2023 (per il prestito di personale valevoli dal 12 agosto 2023), nessuna modifica del salario minimo

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.01.1970 - 01.01.1970 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 01.01.1970 / Pubblicazione valida dal: 01.01.1970 (CCL del ramo)

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13.07.2023 15:02
12.08.2023
27.06.2023 13:54
11.01.2023
13.04.2023 16:51
11.01.2023
14.12.2022 16:07
11.01.2023

 

Aumento salariale

2023

Ai sensi dell’art. 15.2 cpv. 6 CCL MEM, per l’indicizzazione dei salari minimi sono determinanti le variazioni dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) rispetto al 31 ottobre dell’anno precedente. Un’eventuale tendenza negativa dell’IPC non incide sui salari minimi. Rispetto all’anno precedente, in data 31 ottobre 2022 l’IPC è aumento dell’3%. L’indice ammonta a 105.5 punti (base: dicembre 2015).

Per informazione

Gli importi definiti per le regioni A, B e C vengono indicizzati ogni anno al 1° gennaio (la prima volta il 01.01.2019) in base all’indice dei prezzi al consumo svizzero (IPC). Ad essere determinanti sono le variazioni dell’IPC rispetto al 31 ottobre dell’anno precedente. Le parti contraenti mettono a verbale questi salari minimi indicizzati calcolati annualmente. La pubblicazione dovrà avvenire entro il 30 novembre. Un’eventuale tendenza negativa dell’IPC non incide sui salari minimi.

Articolo 15.2.6; accordo 2023

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

a) la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,

b) il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,

c) il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,

d) in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,

e) l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,

f) l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,

g) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
  • l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
  • dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)

Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Tredicesima mensilità

I dipendenti ricevono un’indennità di fine anno corrispondente all’importo di un salario mensile che, di regola, sarà pagata nel mese di dicembre. Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l’anno, l’indennità sarà versata pro rata temporis; in tal caso contano unicamente i mesi completi.

In deroga all’art. 15.4, il salario per il calcolo dell’indennità di fine anno viene determinato come segue:

  • per i dipendenti con salario mensile: salario mensile normale senza supplementi quali assegni per i figli, indennità per le ore di lavoro straordinario, ecc. Il salario mensile è calcolato in base alla media dei dodici salari mensili precedenti
  • per i dipendenti pagati ad ore: salario normale medio, senza supplementi quali assegni per i figli, indennità per le ore di lavoro straordinario, ecc., moltiplicato per 173
  • per i dipendenti retribuiti con un sistema salariale basato sul rendimento farà stato il guadagno medio conseguito durante un adeguato periodo precedente.

In caso di assenze, l’indennità di fine anno può essere ridotta nella misura in cui il datore di lavoro è liberato dall’obbligo di pagare tutto o parte del salario.

Articoli 16.1 – 16.2

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71

Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88

Dal lunedì al venerdì
08:30 –  12:00
13:00 –  16:45

info@employes.ch


Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino

Via Vallone 27
6500 Bellinzona 

091 821 01 01

info@sicticino.ch

Salari / salari minimi

 

Regioni Assegnazione dei Cantoni e dei distretti
Regione A AG: distretti di Aarau, Baden, Bremgarten, Brugg, Lenzburg, Zurzach, GE, SH, SZ: distretti di Höfe, March, TG: ex distretto die Diessenhofen, VD: distretti di Gros-de-Vaud, Losanna, Lavaux-Oron, Morges, Nyon, Ouest lausannois, ex distretto di Riviera
Regione B AG: distretti di Kulm, Laufenburg, Muri, Rheinfelden, Zofingen, AI/AR, BE: escluso il circondario amministrativo del Giura bernese (ex distretti Courtelary, La Neuveville, Moutier), BS/BL, FR, GL, GR: escluso il distretto di Moesa, LU, OW/NW, SG, SO, SZ: esclusi i distretti di Höfe, March, TG: escluso il ex distretto di Diessenhofen, UR, VD: distretti di Aigle, Broye-Vully, ex distretto del Pays-d'Enhaut, VS, ZG
Regione C BE: solo il cicondario amministrativo del Giura bernese (ex distritti di Courtelary, La Neuveville, Moutier), GR: solo il distretto di Moesa, JU, NE, TI, VD: solo il distretto del Giura nord vodese
 
Collaboratori non qualificati
Anno Regioni Salario mensile (x13) Salario annuale sulla base di 2'080h (52x40 ore)
dal 01.01.2023 Regione A CHF 4'063.– CHF 52'819.–
Regione B CHF 3'799.– CHF 49'387.–
Regione C CHF 3'639.– CHF 47'307.–


I datori di lavoro si impegnano a pagare ai lavoratori qualificati, ovvero ai dipendenti che esercitano una funzione che presuppone una formazione professionale di tre anni, un salario adeguatamente più alto in rapporto ai salari minimi. Se si soddisfano i requisiti citati in precedenza, ognuno dei salari minimi indicizzati menzionati nell’art. 15.2 cpv. 3 aumenterà di almeno CHF 300.– lordi al mese (si veda la tabella qui sotto).

 

Collaboratori qualificati
Anno Regioni Salario mensile (x13) Salario annuale sulla base di 2080h (52x40 ore)
dal 01.01.2023 Regione A CHF 4'363.– CHF 56'719.–
Regione B CHF 4'099.– CHF 53'287.–
Regione C CHF 3'939.– CHF 51'207.–


Articolo 15.2

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00

info@swissstaffing.ch

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Lavoro straordinario / ore supplementari

Il dipendente o la dipendente è tenuto a prestare ore straordinarie nella misura in cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui o da lei, secondo le regole della buona fede. Alle aziende va raccomandato di evitare nei limiti del possibile un numero di ore straordinarie importante e su lunga durata, impiegando personale supplementare, e di discutere periodicamente con la rappresentanza del personale l’evoluzione in materia.

Le ore straordinarie comandate sono retribuite fin dalla prima ora con un supplemento del 25% (senza l’indennità di fine anno ai sensi dell’art. 16). Previo reciproco accordo fra datore di lavoro e dipendente, esse possono essere compensate con un congedo di pari durata. I dipendenti possono pretendere la compensazione del lavoro straordinario ai sensi dell’art. 12.2 lett. a). Se i dipendenti a tempo parziale lavorano più del tempo lavorativo convenuto, le ore effettuate in più sono considerate ore straordinarie.

Per l’indennizzo di queste ore straordinarie può essere convenuta, per iscritto e di comune accordo, una deroga al cpv. 2, sempre che si rimanga nei limiti della durata normale di lavoro dell’azienda. Per i quadri e i dipendenti che svolgono compiti ugualmente qualificati, o qualora la funzione particolare del dipendente lo giustifichi, può essere concordato per iscritto che le ore straordinarie e il relativo supplemento siano compensati con altre prestazioni del datore di lavoro, in modo da consentire l’assoggettamento al CCL. L’azienda, in considerazione della struttura organizzativa di regola, informa la rappresentanza del personale due volte l’anno sul numero delle ore straordinarie, sul lavoro straordinario e sulle vacanze accumulate.

Articolo 12.5

Giorni festivi retribuiti

Previa consultazione della rappresentanza del personale, le aziende stabiliscono sotto forma di regolamento permanente al minimo 9 giorni festivi tra cui il 1º d’agosto. Nel caso i suddetti giorni festivi ricorrano in giorni lavorativi, non provocano alcuna deduzione dallo stipendio di dipendenti con salario mensile.

Ai dipendenti pagati ad ora vengono retribuite le ore normali di lavoro perdute, a meno che la festività non ricorra il sabato non lavorativo o la domenica.

Se un giorno festivo pagato ricorre il sabato non lavorativo o la domenica, non può essere sostituito con un altro giorno libero.

Articolo 14

Orario di lavoro

Per i dipendenti a tempo pieno, la durata annuale normale di lavoro è di 2080 ore al massimo (52 x 40 ore), escluse le pause. Il periodo di conteggio di 12 mesi può differire dall’anno civile. Per le vacanze, i giorni festivi che cadono durante un giorno lavorativo e le assenze pagate verranno conteggiate 8 ore al giorno. L’orario annuale di lavoro dovrebbe permettere di ridurre il numero di ore straordinarie e il lavoro straordinario.

La definizione dell’orario di lavoro deve essere regolata in modo chiaro per i dipendenti e nell’ambito delle possibilità aziendali sono da considerare le loro esigenze pianificatorie. Si raccomanda alle aziende di strutturare l’orario di lavoro in modo che i dipendenti possano utilizzare i mezzi pubblici o di trasporto collettivi considerando le situazioni personali dei dipendenti.

Articoli 12.1

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

Occasione Giorni compensati
Matrimonio o unione domestica registrata 2 giorni
Matrimonio o unione domestica registrata di una figlia o di un figlio (inclusi i figliastri e gli affidati: il bambino deve essere in affido permanente a scopi educativi e di cura) per la partecipazione alla cerimonia nunziale o alla registrazione dell’unione domestica 1 giorno
Nascita di una figlia o di un figlio1 1 giorno
decesso del coniuge o del concubino (attestazione di un’economia domestica comune da almeno 5 anni), di un bambino (inclusi gli affidati e i figliastri) o dei genitori fino a 3 giorni
decesso dei nonni, dei suoceri, della nuora, del genero, di una sorella o di un fratello, se queste persone vivevano nell’economia domestica della dipendente o del dipendente fino a 3 giorni
decesso in caso contrario fino a 1 giorni
Visita a scuola della propria figlia o del proprio figlio risp. di figliastri da parte dei genitori mono-parentali con custodia parentale 1⁄2 giornata all’anno
Reclutamento fino a 3 giorni
Costituzione o di trasloco della propria economia domestica, a condizione che non siano connessi con un cambiamento del datore di lavoro 1 giorno
Per l’accudimento necessario di un bambino con problemi di salute (secondo l'art. 324a CO) al massimo 3 giorni per evento
Per l’accudimento necessario di un membro della famiglia, del partner con problemi di salute (secondo l’art. 329h CO) al massimo 3 giorni per evento e al massimo 10 giorni all’anno


1 L’assenza pagata nel caso della nascita di un figlio s’intende come aggiuntiva al congedo di paternità accordato.

Articoli 20.1

Campo d'applicazione aziendale

Cfr. documento «Membri ASM» + link aziende Swissmem (subordinazione CLL se è indicato "membro ASM") su «Documenti e link»

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.7% di salario
Datori 0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Vacanze

Categoria d'età Durata delle vacanze
Dopo il compimento del 20° anno d'età 25 giorni
Dopo il compimento del 40° anno d'età 27 giorni
Dopo il compimento del 50° anno d'età 30 giorni


La durata delle vacanze per apprendisti e giovani è di:

Apprendisti Giovani Durata delle vacanze
1º anno d’apprendistato sino al compimento del 17º anno d’età 7 settimane
2º anno d’apprendistato dopo il compimento del 17º anno d’età 6 settimane
3º e 4º anno d’apprendistato dopo il compimento del 18º anno d’età e sino all’anno civile, compreso, del 20º compleanno 5 settimane


Per il calcolo della durata delle vacanze è determinante l’età che il dipendente o la dipendente ha raggiunto il 1º gennaio dell’anno civile per il quale sono accordate le vacanze.

Articoli 13.1 e 13.2

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) 2 giorni
Dal quarto al sesto mese 7 giorni
A partire dal settimo mese 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

 
I termini di disdetta
giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Compiti organi paritetici

Applicazione

L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).




Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2023
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2023: max. CHF 40.35 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.–
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.75
Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) CHF 13.25
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 1'987.50


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing

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