Prestito di personale Rami professionali della carrozzeria Svizzera

30.11.2021

Proroga del periodo di validità in base all'articolo 3.5 CCL per il settore prestito di personale. (20.02.2024) / Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2024: CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2024. Proroga del periodo di validità in base all'articolo 3.5 CCL per il settore prestito di personale. (17.11.2023) / Nuovo nel Cantone Ticino: A partire dal 1° dicembre 2023, il salario minimo legale per il commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli (NOGA 45) è di CHF 19.50 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.00 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. (07.11.2023) / Proroga del periodo di validità in base all'articolo 3.5 CCL per il settore prestito di personale. (25.09.2023) /Proroga del periodo di validità in base all'articolo 3.5 CCL per il settore prestito di personale. (27.06.2023) / Proroga del periodo di validità in base all'articolo 3.5 CCL per il settore prestito di personale. (28.03.2023) / Proroga del periodo di validità in base all'articolo 3.5 CCL per il settore prestito di personale Nuovo nel Cantone Ticino: A partire dal 1° dicembre 2022 entra in vigore il salario minimo legale compreso tra CHF 19.00 e CHF 19.50/ora a seconda del settore economico e rispettivamente tra CHF 17.54 e CHF 18.00/ora se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2023. (28.12.2022) / Proroga del periodo di validità in base all'articolo 3.5 CCL per il settore prestito di personale (22.09.2022) / Proroga del periodo di validità in base all'articolo 3.5 CCL per il settore prestito di personale (27.06.2022)

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 25.03.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.04.2024 - 31.12.2026 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

Il CCL vale per tutto il territorio svizzero.

Il CCL è valido – fatta eccezione per l’art. 36 CCL (salari minimi) e per l’art. 37 CCL (trattative salariali) – anche nel cantone di Ginevra.

Fanno eccezione i datori di lavoro ed i dipendenti del canton Giura e del circondario amministrativo del Giura bernese (distretti di Courtelary, Moutier e La Neuveville).

Articolo 3.1

Il CCL si applica a tutte le aziende associate a carrosserie suisse in tutta la Svizzera.

Il CCL si applica a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozzeria. In particolar modo se vengono eseguiti i lavori seguenti:

  1. carrozzeria e costruzione di veicoli;
  2. selleria di carrozzeria;
  3. carrozzeria-lattoneria;
  4. verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;
  5. aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. levabolli)
  6. reparti di carrozzeria in aziende miste.

Articolo 3.2

Il CCL si applica a tutti i dipendenti di un’azienda, indipendentemente dal loro lavoro, sesso e tipo di retribuzione, vincolati al CCL secondo i capoversi 3.1 e 3.2 e che non siano espressamente esclusi dal campo di applicazione del presente CCL, dietro osservanza dell’articolo 3.4. L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate» e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione

Dipendenti non sottoposti al CCL

Nel campo di applicazione territoriale ai sensi dell'art. 3.1. CCL, fatta eccezione per il cantone di Ginevra, non sono sottoposti al CCL:

  1. i titolari di aziende ed i loro familiari, come da art. 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL);
  2. abrogato
  3. ipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi;
  4. Quadri; Sono considerati quadri i dipendenti incaricati di mansioni direttive superiori che nell’azienda nel suo insieme hanno la facoltà di prendere decisioni su questioni di natura essenziale.

Non sono sottoposti al CCL nel Cantone di Ginevra:

  1. i titolari di aziende ed i loro familiari, come da art. 4, cpv.1 Legge federale sul lavoro LL
  2. abrogato

Articoli 3.3 e 3.4

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

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03.04.2024 16:38
01.04.2024
28.03.2024 16:15
01.04.2024
20.02.2024 11:43
01.12.2021
17.11.2023 15:03
01.12.2021
07.11.2023 17:23
01.12.2021
25.09.2023 11:42
01.12.2021
27.06.2023 12:02
01.12.2021
28.03.2023 13:12
01.12.2021
28.12.2022 17:43
01.12.2021
08.12.2021 10:33
01.12.2021
30.11.2021 16:38
01.12.2021
12.02.2021 13:54
01.04.2020
11.02.2021 15:11
01.04.2020
22.12.2020 12:10
01.04.2020
17.12.2020 13:45
01.04.2020
19.08.2020 14:57
01.04.2020
05.08.2020 11:47
01.04.2020
24.07.2020 16:15
01.04.2020
10.07.2020 13:00
01.04.2020
03.06.2020 18:34
01.04.2020
01.01.2020 00:00
01.04.2020

 

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale

Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.

Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.

Conseguenze in caso di constatazione di violazioni

In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.

Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.

L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.

Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.

 

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Campo d'applicazione aziendale

Il CCL si applica a tutte le aziende associate all’USIC in tutta la Svizzera; a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozzeria, a tutti i settori artigianali affini di un’azienda.

Articolo 3.2

Lavoro straordinario / ore supplementari

È considerato lavoro straordinario quello che supera la durata del lavoro fissata a livello d'azienda secondo l'art. 23.1 CCL, fino ad un limite di 50 ore settimanali. Le ore straordinarie devono essere compensate con tempo libero di uguale durata al massimo entro i primi sei mesi dell'anno civile seguente. Un'eventuale compensazione in denaro viene effettuata in base alla prassi aziendale. D’intesa con l’intero personale o con i suoi rappresentanti, le aziende hanno la possibilità di fissare la durata del lavoro (durata normale del lavoro) fino a un massimo di 42 ore settimanali, aumentando di conseguenza i giorni di vacanza (conformemente all’art. 27).

Articoli 26.1 – 26.3

Fondo paritetico

Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%. 

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Il CCL si applica a tutti i dipendenti delle aziende che rientrano nel campo d’applicazione aziendale e territoriale.

Dipendenti non sottoposti al CCL
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.

L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» si applicano anche alle persone in formazione.

Obbligatorietà generale: articolo 2

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale si applica a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozzeria. Sono considerati della carrozzeria:
– carrozzeria e costruzione di veicoli;
– selleria di carrozzeria;
– carrozzeria-lattoniere;
– verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;
– aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. levabolli);
– reparti di carrozzeria in aziende miste.

Obbligatorietà generale: articolo 2

Rimborso spese

Lavori fuori sede: indennizzo di tutte le spese

Articolo 39.1

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00

info@swissstaffing.ch

Compiti organi paritetici

Applicazione

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)

Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Salari / salari minimi

Salari minimi ad eccezione del Cantone di Ginevra a partire dal 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020)
categoria di collaboratori esperienza all'ora, con 41 ore settimanali all'ora, con 42 ore settimanali al mese
Lavoratori con AFC nel primo anno dopo la procedura di qualificazione CHF 25.04 CHF 24.45 CHF 4'450.–
Lavoratori con CFP nel primo anno dopo l’ottenimento del certificato CHF 22.23 CHF 21.70 CHF 3'950.–
Lavoratori senza attestato a partire dal 20° anno di età CHF 21.67 CHF 21.15 CHF 3850.–


I leva bolle sono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC).
I salari minimi orari si calcolano secondo l'articolo 34.2 CCL con il divisore di 177.7 o di 182 in rapporto al salario mensile.


Cantone di Ginevra 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2017):
Categoria di collaboratori Salario mensile
Per i lavoratori titolari AFC o CAP:  
- nel 1° anno dopo la fine del tirocinio CHF 4'500.–
- dopo un anno di esperienza professionale CHF 4'680.–
- dopo due anni di esperienza professionale CHF 4'900.–
- dopo cinque anni di esperienza professionale CHF 5'100.–
Per i lavoratori titolari di un CFP  
– con meno di 2 anni di esperienza professionale CHF 4'150.–
– con più di 2 anni di esperienza professionale CHF 4'230.–
– dopo cinque anni di esperienza professionale CHF 4'690.–
Per i lavoratori senza AFC o CAP:  
- con meno di 2 anni di esperienza professionale CHF 4'050.–
- con più di 2 anni di esperienza professionale CHF 4'150.–
- con più di 5 anni di esperienza professionale CHF 4'450.–
Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC  
- 1° anno CHF 600.–
- 2° anno CHF 800.–
- 3° anno CHF 1'000.–
- 4° anno CHF 1'300.–
Apprendisti verniciare e carozzeria CFP:  
- 1° anno CHF 600.–
- 2° anno CHF 800.–
 
Cantone Ticino

In caso di assenza di un salario minimo per una categoria, si applica il salario minimo cantonale previsto dalla legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019.
Il salario minimo cantonale ammonta al 55% della mediana salariale nazionale, differenziato per settore economico. L’appartenenza ad un settore economico è determinata dal codice NOGA, che è attribuito all’azienda dall’Ufficio federale di statistica (UST).
A partire dal 1° dicembre 2023, il salario minimo legale per il commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli (NOGA 45) è di CHF 19.50 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.00 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° dicembre 2022, il salario minimo legale peril commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli (NOGA 45) è di CHF 19.00 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 17.54 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Il Consiglio di Stato fissa all’inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario di riferimento per settore economico.
Va ricordato che la legge prevede delle eccezioni per le quali il salario minimo non viene applicato. Si prega di fare riferimento alla legislazione per verificare che nessuna delle eccezioni sia applicabile.
Il salario minimo legale non si applica se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale fissa dei salari minimi. Poiché il CCL prevede che i salari minimi non vengano applicati a certe categorie di lavoratrici e lavoratori, il salario minimo cantonale deve essere applicato a questi/queste lavoratrici e lavoratori.

Cantone di Ginevra

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Articolo 36; Appendice 8

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) 2 giorni
Dal quarto al sesto mese 7 giorni
A partire dal settimo mese 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

 
I termini di disdetta
giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Controlli

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate. 

Istanza di ricorso

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Orario di lavoro

Ore annueOre mensiliOre settimanali
2132177.741
218418242

D'intesa con l'intero personale o con i suoi rappresentanti, le aziende Hanno la possibilità di fissare la durata del lavoro (durata normale del lavoro) fino a un massimo di 42 ore settimanali, aumentando di conseguenza i giorni vacanza (conformemente all'art. 27 CCL).

Articoli 23.1 e 26.2

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71

Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88

Dal lunedì al venerdì
08:30 –  12:00
13:00 –  16:45

info@employes.ch


Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino

Via Vallone 27
6500 Bellinzona 

091 821 01 01

info@sicticino.ch

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

Occasione Giorni compensati
Matrimonio2 giorni
Matrimonio di un figlio1 giorno
Nascita di un figlio1 giorno
Decesso del coniuge, di un figlio, figliastro o figlio adottivo3 giorni
Decesso di un fratello o una sorella o dei genitori, suoceri, nonni o nipoti o del genitore sostitutivo nelle famiglie allargate1 giorno
Riforma militare 1/2 giorno
Giornata d’informazione per l’arruolamento1 giorno
Trasloco della propria economia domestica, purché il rapporto di lavoro non sia stato disdetto1 giorno

Articolo 32.1

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova. 

Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4

Giorni festivi retribuiti

Quando il lavoratore percepisce i giorni festivi fissati dal diritto cantonale non vi è alcuna trattenuta sul salario. Ciò vale per otto giorni festivi cantonali all’anno e per il giorno del 1° agosto,

È considerato lavoro domenicale e nei giorni festivi quello effettuato la domenica e nei giorni festivi fissati in base al diritto cantonale oppure federale. Il lavoro svolto di domenica e nei giorni festivi deve essere pagato con un'indennità del 50%.

Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo (art. 26.5 CCL) devono essere compensate con un supplemento di tempo libero pari al 50 % nel corso della settimana seguente. Inoltre rimangono applicabili le disposizioni della legge sul lavoro (LL), in particolare il supplemento salariale del 50 per cento.

Articoli 26.5 – 26.6 e 29.1

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2023: max. CHF 40.35 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.75
Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'100.–


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing

Campo d'applicazione personale

Il CCL si applica a tutti i dipendenti delle aziende che rientrano nel campo d’applicazione aziendale e territoriale.

Dipendenti non sottoposti al CCL
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.

L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.

Articolo 3.3

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Campo d'applicazione geografico

Vale per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni VD, VS, NE, JU, FR e del distretto amministrativo del Giura bernese (eccezione in tali Cantoni: i datori di lavoro e i dipendenti membri di una delle parti contraenti); Nel Cantone di GE senza l'art. 36 (Salari minimi) e l’art. 37 (Trattative salariali).

Articolo 3.1

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
  • l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
  • dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Tipo di lavoro Supplemento
Lavoro notturno (23:00-06:00)
- temporaneo (inferiore a 25 notti per anno civile) 50%
- periodico o regolare (pari o superiore a 25 notti per anno civile)compensazione di tempo equivalente al 10% oppure ad un supplemento di tempo libero pari al 10%
Lavoro domenicale e festivo (23:00-23:00)50%

Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo (art. 26.5 CCL) devono essere compensate con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso della settimana seguente. Inoltre rimangono applicabili le disposizioni della legge sul lavoro (LL), in particolare il supplemento salariale del 50%.

Articoli 26.4 – 26.6

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

  1. la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
  2. il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
  3. il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
  4. in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
  5. l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
  6. l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
  7. la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Tredicesima mensilità

Il datore di lavoro deve versare al lavoratore, al più tardi nel mese di dicembre, un’indennità di fine anno pari al 100% del salario mensile medio.

Cantone di Ginevra 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.12.2015):
Tutti i lavoratori che sottostanno al CCL hanno diritto a un’intera tredicesima mensilità
(100 %) pro rata temporis; la tredicesima mensilità è dovuta anche agli apprendisti.

Articolo 38.1; Appendice 7.3: articolo 5

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.4% di salario
Datori 0.4% di salario


Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.

L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6

Pensionamento anticipato

Possibilità del pensionamento flessibile dal compimento del 55° anno d’età.

Articolo 31

Vacanze

Durata delle vacanze per anno civile (in giorni lavorativi)
Categoria di età con 41 ore settimanali con 42 ore settimanali
fino a 20 anni compiuti 25 giorni 30 giorni
dopo il compimento dei 20 anni 20 giorni 25 giorni
dopo il compimento dei 50 anni 25 giorni 30 giorni
dopo il compimento dei 60 anni ed almeno 5 anni di servizio nell'azienda 30 giorni 35 giorni


Il diritto alle vacanze è calcolato a partire dal mese seguente il compimento degli anni.

Apprendisti cantone di Ginevra
Apprendistato Vacanza
1° anno (indipende dell'età) 6 settimane
2°, 3° e 4° anno (indipende dell'età) 5 settimane


Articolo 27

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, eccetuati i cantoni di Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura, Friburgo e il circondario amminstrativo del Giura bernese del cantone di Berna.

Obbligatorietà generale: articolo 1

Categorie salariali

Categorie salariali Pratica Descrizione
Lavoratori con AFC nel primo anno dopo la procedura di qualificazione per i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell'attestato di fine tirocinio (AFC)
Lavoratori con CFP nel primo anno dopo l'ottenimento del certificato per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP)
Lavoratori senza attestato a partire dal 20° anno di età per i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria, a partire dal 20° anno di età

AFC: Attestato federale di capacità
CFP: Certificato federale di formazione pratica
PQ: Procedura di qualificazione = esami di fine tirocinio

Articolo 36; Appendice 8

Organi paritetici

Le parti contraenti

affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restando che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione, e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.

Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.

Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.

Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione.

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,  32, 33 e 39.1

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