Prestito di personale Falegnami nella Svizzera tedesca e in TI
Modifica della dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2020: nuovi salari minimi, aumento del salario individuale e generale dell 0.75%
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 01.02.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.03.2024 - 31.12.2025 (CCL del ramo)
Il presente Contratto collettivo di lavoro (CCL) è valido per i Cantoni di Zurigo, Berna (escluso il circondario amministrativo del Giura bernese), Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Ticino.
Il CCL è valido anche nelle regioni che hanno concluso accordi aggiuntivi.
Convenzioni addizionali
Le associazioni contraenti s’impegnano e impegnano le loro sezioni e i loro membri a non stipulare Contratti collettivi di lavoro e contratti addizionali particolari. Fanno eccezione gli accordi tra le parti contraenti del canton Ticino, dei cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, nonché per il mestiere del serramentiere della città di Zurigo e dintorni. Qui è in particolare espressamente consentita l'introduzione di una regolamentazione di cauzioni limitata all'ambito di validità locale dei contratti addizionali.
Articoli 1 e 54
Le disposizioni contrattuali dichiarati di obbligatorietà generale valgono per tutte le aziende (datori di lavoro), per i reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini.
Si considerano aziende di falegnameria o di rami professionali affini, le falegnamerie di serramenta e le fabbriche di mobili, le falegnamerie di arredamenti d’interni, di negozi e di laboratori, le fabbriche di finestre (legno, legnometallo e materiali sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da cucina, le imprese per la costruzione delle saune, le aziende per la lavorazione delle superfici in legno, le aziende che eseguono lavori di falegnameria per rivestimenti di pareti e soffitti nonché isolamento, le aziende che eseguono soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (imprese di montaggio), le fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci, le vetrerie, le tintorie del legno, le falegnamerie dell’antiquariato.
Sono inoltre sottoposte al Contratto collettivo di lavoro tutte le aziende affiliate all’Associazione padronale contraente. In casi motivati, la CPC può deliberare eccezioni a questo principio fondamentale.
Con riguardo alla necessaria unità aziendale, il CCL è valido per tutte le aziende previste ai sensi del capoverso 2 e per i diversi settori artigianali di queste aziende, se, in virtù dell’adesione ad un’altra associazione padronale, non sono espressamente assoggettati in modo generale e riguardo a tutti i lavoratori ad un altro CCL o se non sono esclusi dal presente CCL tramite una decisione della Commissione professionale paritetica centrale della falegnameria.
Se un’azienda impiega collaboratori di un’impresa di personale a prestito, l’azienda presta attenzione, affinché l’impresa di personale a prestito applichi a sua volta le condizioni salariali e relative all’orario di lavoro del CCL dichiarate di obbligatorietà generale.
Articoli 2.1 - 2.5
Le disposizioni del presente Contratto collettivo di lavoro sono valide per tutti i lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui all’articolo 2 capoverso 2. Le disposizioni sono valide segnatamente anche per i preposti alla preparazione del lavoro, gli addetti alla pianificazione, gli addetti al calcolo, i pianificatori CAD e i tecnici falegnami.
Non sono assoggettati al CCL:
- i mastri falegnami dipl., i direttori d’azienda, i mastri d’officina e i tecnici falegnami con funzioni direttive e i capi progettisti (definizione secondo l'Appendice IV), e altri collaboratori che per posizione o responsabilità dispongono di ampi poteri decisionali nella gestione aziendale o possono esercitare un’influenza determinante sui processi decisionali,
- i collaboratori che lavorano nell’ambito dell’installazione, manutenzione e riparazione dei sistemi informatici interni e della relativa infrastruttura (tecnici di sistema, specialisti informatici e di rete, PC-Supporter, ecc.),
- il personale commerciale e di vendita,
- gli apprendisti ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale.
Articolo 3
Non sono ancora disponibili contratti futuri.
- Conseguenza in caso di violazione contrattuale
- Campo d'applicazione aziendale
- Procedure di conciliazione e arbitrato
- Termini di disdetta
- Rappresentanza dei lavoratori
- Rappresentanza dei datori di lavoro
- Compiti organi paritetici
- Categorie salariali
- Fondo paritetico
- Versamento del salario
- Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
- Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Lavoro a turni
- Tredicesima mensilità
- Aumento salariale
- Salari / salari minimi
- Informazioni organo paritetico
- Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
- Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
- Malattia
- Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
- Giorni festivi retribuiti
- Orario di lavoro
- Vacanze
- Giorni di congedo retribuiti (assenze)
- Servizio militare / civile / di protezione civile
- Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
- Lavoro straordinario / ore supplementari
- Campo d'applicazione personale
- Obbligo della pace
- Campo d'applicazione geografico
- Rimborso spese
- Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
- Previdenza professionale LPP
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Campo d'applicazione aziendale
Si considerano aziende di falegnameria o di rami professionali affini, le falegnamerie di serramenta e le fabbriche di mobili, le falegnamerie di arredamenti d’interni, di negozi e di laboratori, le fabbriche di finestre (legno, legno-metallo e materiali sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da cucina, i costruttori di stand espositivi, le imprese per la costruzione delle saune, le aziende per la lavorazione delle superfici in legno, le aziende che eseguono i rivestimenti di pareti e soffitti e lavori di isolamento, le aziende che eseguono soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (imprese di montaggio), le fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci, le vetrerie, le fabbriche di mordenti per il legno, le falegnamerie dell’antiquariato.
Articolo 2
Procedure di conciliazione e arbitrato
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Tribunale arbitrale |
2° livello | Presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna |
Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40
Termini di disdetta
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Compiti organi paritetici
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.
Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)
Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36
Categorie salariali
Categoria di collaboratori | Condizioni |
---|---|
Lavoratore qualificato | Sono considerati tali tutti i lavoratori assoggettati al CCL che hanno concluso un apprendistato ed esercitano la professione imparata. Nel caso di conclusione del tirocinio dopo il compimento del 24° anno di età, il salario iniziale verrà stabilito d’accordo con la Commissione professionale paritetica centrale. |
Addetti alla pianificazione e quadri medi | Sono considerati addetti alla pianificazione i collaboratori che per oltre il 50% del loro tempo lavorativo sono occupati nei preparativi del lavoro. Per i quadri medi – segnatamente i responsabili dei progetti, gli addetti al calcolo, i capi officina, i capi di montaggio – che guadagnano oltre il 20% in più di questo salario minimo, è possibile rendere flessibile l’orario di lavoro, disciplinandolo nel contratto di lavoro individuale nel senso che il 10% delle ore supplementari non possa essere compensato, remunerato oppure assoggettato ad indennità. |
Falegname CFP e lavoratori non specializzati con perfezionamento professionale | |
Lavoratori ausiliari | Sono considerati tali i lavoratori con funzioni ausiliarie subalterne senza particolari conoscenze professionali. |
Montatore specializzato | Lavoratori qualificati costantemente occupati sui cantieri che dispongono del diploma «montatore/montatrice ASFMS» o «Montatore/Montatrice Costruzione di finestre FFF-ASFMS”. |
Montatore | Lavoratori qualificati costantemente occupati sui cantieri |
Montatore ausiliario | Lavoratori semiqualificati e non qualificati costantemente occupati sui cantieri e che eseguono anche lavori di montaggio. |
Capo progettista | I collaboratori in possesso imperativamente di un diploma di falegname AFC o di un diploma professionale equivalente e di almeno 5 anni di esperienza e che hanno terminato l'esame professionale capo progettista con attestato professionale federale o una formazione equivalente o che soddisfano da almeno 5 anni due delle condizioni sotto elencate, detenendo: una funzione chiave nell'impresa, durante il cui esercizio essi progettano, assistono e coordinano i progetti, dalla stesura delle necessità alla preparazione dei documenti di produzione fino all'organizzazione del montaggio; che fungono da interlocutori per gli architetti, i committenti, i fornitori e altri artigiani che partecipano a un ordine; che espletano compiti di progettazione all'attenzione della produzione, eseguono calcoli dei costi riguardo all'ordine e accompagnano l'esecuzione fino al montaggio e alla preparazione del conteggio finale. |
Articolo 17 e appendice IV
Fondo paritetico
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2
Versamento del salario
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Chi | Contributo |
---|---|
Lavoratori | 0.7% di salario |
Datori | 0.3% di salario |
L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8
Lavoro a turni
Lavoro a turni | Supplemento |
---|---|
A due turni | 10% del salario di base |
A tre turni | 15% del salario di base |
Commento:
La 13a mensilità va pagata sul salario di base e sull’indennità forfettaria per turni, anche durante le vacanze e per i giorni festivi.
Ogni introduzione o modifica del sistema di lavoro a turni deve essere segnalata alla CPC previa introduzione/modifica del sistema di lavoro a turni.
Articolo 9
Tredicesima mensilità
Articolo 18
Aumento salariale
I salari lordi vigenti a fine marzo 2019 per tutti i dipendenti assoggettati al CCL per il mestiere del falegname saranno aumentati complessivamente dell'1.5%.
L'aumento del salario summenzionato per il 2020 è composto da una parte generale dello 0.75% nonché da una parte individuale, sempre dello 0.75%.
Questi aumenti salariali vigono a partire dalla data del conferimento dell'obbligatorietà generale di questa convenzione aggiuntiva al vigente CCL per il mestiere del falegname.
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° marzo 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’articolo 1 della convenzione aggiuntiva del dicembre 2019.
Articolo 55; Convenzione aggiuntiva 2020; Conferimento del carattere obbligatorio generale: II
Salari / salari minimi
Categoria di collaboratori | Salario mensile | Salario orario |
---|---|---|
Lavoratore qualificato: | ||
1° anno d’esperienza o 20° anno d’età | CHF 4'165.-- | CHF 23.15 |
2° anno d’esperienza o 21° anno d’età | CHF 4'363.-- | CHF 24.20 |
3° anno d’esperienza o 22° anno d’età | CHF 4'562.-- | CHF 25.30 |
4° anno d’esperienza o 23° anno d’età | CHF 4'811.-- | CHF 26.70 |
dal 24° anno d’età | CHF 5'060.-- | CHF 28.10 |
Montatore specializzato: | ||
1° anno d’esperienza o 20° anno d’età | CHF 4'414.-- | CHF 24.50 |
2° anno d’esperienza o 21° anno d’età | CHF 4'625.-- | CHF 25.70 |
3° anno d’esperienza o 22° anno d’età | CHF 4'836.-- | CHF 26.85 |
4° anno d’esperienza o 23° anno d’età | CHF 5'100.-- | CHF 28.30 |
dal 24° anno d’età | CHF 5'364.-- | CHF 29.80 |
Montatore: | ||
1° anno d’esperienza o 20° anno d’età | CHF 4'289.-- | CHF 23.80 |
2° anno d’esperienza o 21° anno d’età | CHF 4'494.-- | CHF 24.95 |
3° anno d’esperienza o 22° anno d’età | CHF 4'699.-- | CHF 26.10 |
4° anno d’esperienza o 23° anno d’età | CHF 4'956.-- | CHF 27.50 |
dal 24° anno d'età | CHF 5'212.-- | CHF 28.95 |
Falegname CFP e lavoratore non specializzato con perfezionamento professionale: | ||
18° anno d’età | CHF 3'664.-- | CHF 20.35 |
19° anno d’età | CHF 3'664.-- | CHF 20.35 |
20° anno d’età | CHF 3'664.-- | CHF 20.35 |
21° anno d’età | CHF 3'791.-- | CHF 21.05 |
22° anno d’età | CHF 3'959.-- | CHF 22.00 |
23° anno d’età | CHF 4'128.-- | CHF 22.90 |
dal 24° anno d’età | CHF 4'296.-- | CHF 23.85 |
Addetto alla pianificazione: | ||
dal 24° anno d’età | CHF 5'466.-- | CHF 30.35 |
Montatore ausiliario: | ||
18° anno d’età | CHF 3'700.-- | CHF 20.55 |
19° anno d’età | CHF 3'700.-- | CHF 20.55 |
20° anno d’età | CHF 3'700.-- | CHF 20.55 |
21° anno d’età | CHF 3'926.-- | CHF 21.80 |
22° anno d’età | CHF 4'151.-- | CHF 23.05 |
23° anno d’età | CHF 4'378.-- | CHF 24.30 |
dal 24° anno d’età | CHF 4'603.-- | CHF 25.60 |
Lavoratore ausiliario: | ||
18° anno d’età | CHF 3'640.-- | CHF 20.20 |
19° anno d’età | CHF 3'640.-- | CHF 20.20 |
20° anno d’età | CHF 3'640.-- | CHF 20.20 |
21° anno d’età | CHF 3'717.-- | CHF 20.65 |
22° anno d’età | CHF 3'794.-- | CHF 21.05 |
23° anno d’età | CHF 3'871.-- | CHF 21.50 |
dal 24° anno d’età | CHF 4'146.-- | CHF 23.05 |
I salari minimi per lavoratori qualificati e montatori si determinano in prima linea in funzione degli anni di esperienza. Se non è possibile definire gli anni di esperienza, il fattore determinante è l’età.
Articolo 17; Convenzione aggiuntiva 2020
Informazioni organo paritetico
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Sono esclusi:
a) i maestri falegnami dipl., i direttori d’azienda, i maestri d’officina e i tecnici falegnami con funzioni direttive e i capi progettisti (definizione secondo l'Appendice IV CCL) e altri collaboratori che, per posizione o responsabilità dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare
un’influenza determinante sui processi decisionali;
b) il personale commerciale e di vendita;
c) gli apprendisti ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Si considerano aziende di falegnameria o di rami professionali affini , le falegnamerie di serramenta e le fabbriche di mobili, le falegnamerie di arredamenti d’interni, di negozi e di laboratori, le fabbriche di finestre (legno, legno-metallo e materiali sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da cucina, le imprese per la costruzione delle saune, le aziende per la lavorazione delle superfici in legno, le aziende che eseguono lavori di falegnameria per rivestimenti di pareti e soffitti, nonché isolamento, le aziende che eseguono soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (imprese di montaggio), le fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci, le vetrerie, le tintorie del legno e le falegnamerie dell'antiquariato.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Malattia
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.
La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Lavoro notturno (dalle 23.00 alle 06.00) e domenicale: supplemento di 100%
Articolo 14
Giorni festivi retribuiti
I lavoratori con salario orario con contratto di lavoro interinale o con durata determinata inferiore ai tre mesi ricevono un forfait a titolo di compensazione dei giorni festivi in ragione del 3,58% del salario di base.
Articolo 37
Orario di lavoro
Articolo 7
Vacanze
Categoria di età | Giorni di vacanza |
---|---|
Fino al compimento del 20° anno d’età | 28 giorni lavorativi |
Dal 21° al 50° anno d’età compiuto | 23 giorni lavorativi |
Dal 51° al 65° anno d’età | 28 giorni lavorativi |
Per il calcolo dell’età è determinante l’anno civile.
Articolo 32
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Occasione | Giorni compensati | |
---|---|---|
Matrimonio del lavoratore | 2 giorni | |
Nascita di un figlio del lavoratore | 4 giorni | |
Decesso del/di/dei | coniuge, figlio/a o genitori | 3 giorni |
fratelli o sorelle | 2 giorni | |
nonni | 1 giorno | |
suoceri, generi, nuore | 1 giorno | |
Matrimonio di un figlio/a | 1 giorno all'anno | |
Trasloco | 1 giorno per anno | |
Cura di figli propri, se la cura non può essere organizzata diversamente | 3 giorni |
Articolo 27
Servizio militare / civile / di protezione civile
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Lavoro straordinario / ore supplementari
Se il lavoro straordinario non è compensato con tempo libero, il datore di lavoro deve concordare con il lavoratore l’indennizzo del lavoro straordinario. L’indennizzo viene effettuato mediante un supplemento del 25 percento sul salario normale.
Sul conto delle ore di lavoro del successivo periodo di 12 mesi possono essere riportate al massimo 83 ore in eccesso o 65 in difetto. Le ore in difetto in più decadono e non devono essere compensate, se queste non sono sorte per espresso desiderio del collaboratore. Le ore supplementari in eccesso vengono considerate come ore straordinarie ai sensi dell’articolo 13.
Articoli 10 e 13
Campo d'applicazione personale
Non sono assoggettati al CCL:
a) i mastri falegnami dipl., i direttori d’azienda, i mastri d’officina e i tecnici falegnami con funzioni direttive, i capi progettisti e altri collaboratori che per posizione o responsabilità dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare un’influenza determinante sui processi decisionali,
b) il personale commerciale e di vendita,
c) gli apprendisti ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale.
Articolo 3
Obbligo della pace
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
Campo d'applicazione geografico
Le associazioni contraenti s’impegnano e impegnano le loro sezioni e i loro membri a non stipulare Contratti collettivi di lavoro e contratti addizionali particolari. Fanno eccezione gli accordi tra le parti contraenti del canton Ticino, dei cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, nonché per il mestiere del serramentiere della città di Zurigo e dintorni. Qui è in particolare espressamente consentita l'introduzione di una regolamentazione di cauzioni limitata all'ambito di validità locale dei contratti addizionali.
Articoli 1 e 54
Rimborso spese
Sorta di spese | Indennità |
---|---|
Colazione | CHF 10.-- |
Pranzo e cena | ciascuno CHF 18.-- |
Pernottamento | CHF 75.-- |
Importo forfetario giornaliero | CHF 121.-- |
Località costose | Accordo individuale |
Utilizzo autovettura personale | almeno CHF -.65/km |
Utilizzo motocicletta personale | almeno CHF -.30/km |
Utilizzo ciclomotore | almeno CHF -.20/km |
Commento:
È considerato luogo di lavoro in trasferta ogni località che dista più di dieci minuti in macchina dal luogo di lavoro e di residenza e per cui per il viaggio di andata e ritorno il lavoratore impiega più di 20 minuti.
Articoli 29 e 30
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.
Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Previdenza professionale LPP
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione:
Chi | Obbligo d'assicurazione |
---|---|
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno |
altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno |
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno |
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente |
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga |
a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria |
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.25 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'175.-- |
Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.40 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'152.50 |
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31
Documenti
Convenzione aggiuntiva sui salari 2020 (Non esiste in versione italiana) (807 KB, PDF)CCL per il mestiere del falegname 2018-2020 (2473 KB, PDF)