Prestito di personale Falegnami nella Svizzera tedesca e in TI

01.05.2020

Modifica della dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2020: nuovi salari minimi, aumento del salario individuale e generale dell 0.75%

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 01.02.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.03.2024 - 31.12.2025 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

Il presente Contratto collettivo di lavoro (CCL) è valido per i Cantoni di Zurigo, Berna (escluso il circondario amministrativo del Giura bernese), Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Ticino.

Il CCL è valido anche nelle regioni che hanno concluso accordi aggiuntivi.

Convenzioni addizionali

Le associazioni contraenti s’impegnano e impegnano le loro sezioni e i loro membri a non stipulare Contratti collettivi di lavoro e contratti addizionali particolari. Fanno eccezione gli accordi tra le parti contraenti del canton Ticino, dei cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, nonché per il mestiere del serramentiere della città di Zurigo e dintorni. Qui è in particolare espressamente consentita l'introduzione di una regolamentazione di cauzioni limitata all'ambito di validità locale dei contratti addizionali.

Articoli 1 e 54

Le disposizioni contrattuali dichiarati di obbligatorietà generale valgono per tutte le aziende (datori di lavoro), per i reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini.

Si considerano aziende di falegnameria o di rami professionali affini, le falegnamerie di serramenta e le fabbriche di mobili, le falegnamerie di arredamenti d’interni, di negozi e di laboratori, le fabbriche di finestre (legno, legnometallo e materiali sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da cucina, le imprese per la costruzione delle saune, le aziende per la lavorazione delle superfici in legno, le aziende che eseguono lavori di falegnameria per rivestimenti di pareti e soffitti nonché isolamento, le aziende che eseguono soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (imprese di montaggio), le fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci, le vetrerie, le tintorie del legno, le falegnamerie dell’antiquariato.

Sono inoltre sottoposte al Contratto collettivo di lavoro tutte le aziende affiliate all’Associazione padronale contraente. In casi motivati, la CPC può deliberare eccezioni a questo principio fondamentale.

Con riguardo alla necessaria unità aziendale, il CCL è valido per tutte le aziende previste ai sensi del capoverso 2 e per i diversi settori artigianali di queste  aziende, se, in virtù dell’adesione ad un’altra associazione padronale, non sono espressamente assoggettati in modo generale e riguardo a tutti i lavoratori ad un altro CCL o se non sono esclusi dal presente CCL tramite una decisione della Commissione professionale paritetica centrale della falegnameria.

Se un’azienda impiega collaboratori di un’impresa di personale a prestito, l’azienda presta attenzione, affinché l’impresa di personale a prestito applichi a sua volta le condizioni salariali e relative all’orario di lavoro del CCL dichiarate di obbligatorietà generale.

Articoli 2.1 - 2.5

Le disposizioni del presente Contratto collettivo di lavoro sono valide per tutti i lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui all’articolo 2 capoverso 2. Le disposizioni sono valide segnatamente anche per i preposti alla preparazione del lavoro, gli addetti alla pianificazione, gli addetti al calcolo, i pianificatori CAD e i tecnici falegnami.

Non sono assoggettati al CCL:

  1. i mastri falegnami dipl., i direttori d’azienda, i mastri d’officina e i tecnici falegnami con funzioni direttive e i capi progettisti (definizione secondo l'Appendice IV), e altri collaboratori che per posizione o responsabilità dispongono di ampi poteri decisionali nella gestione aziendale o possono esercitare un’influenza determinante sui processi decisionali,
  2. i collaboratori che lavorano nell’ambito dell’installazione, manutenzione e riparazione dei sistemi informatici interni e della relativa infrastruttura (tecnici di sistema, specialisti informatici e di rete, PC-Supporter, ecc.),
  3. il personale commerciale e di vendita,
  4. gli apprendisti ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale.

Articolo 3

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
14.03.2024 10:04
01.03.2024
01.02.2024 16:06
01.03.2024
05.12.2023 14:03
01.05.2023
25.04.2023 16:20
01.05.2023
11.01.2023 16:42
01.01.2023
22.12.2022 17:30
01.01.2023
05.08.2020 11:09
01.05.2020
10.07.2020 12:50
01.05.2020
03.06.2020 18:27
01.05.2020
06.04.2020 15:22
01.05.2020
29.04.2020 23:59
01.03.2019
29.04.2020 23:59
01.03.2019
25.02.2019 17:00
01.03.2019

 

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Campo d'applicazione aziendale

Valido per le aziende, per i reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini.

Si considerano aziende di falegnameria o di rami professionali affini, le falegnamerie di serramenta e le fabbriche di mobili, le falegnamerie di arredamenti d’interni, di negozi e di laboratori, le fabbriche di finestre (legno, legno-metallo e materiali sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da cucina, i costruttori di stand espositivi, le imprese per la costruzione delle saune, le aziende per la lavorazione delle superfici in legno, le aziende che eseguono i rivestimenti di pareti e soffitti e lavori di isolamento, le aziende che eseguono soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (imprese di montaggio), le fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci, le vetrerie, le fabbriche di mordenti per il legno, le falegnamerie dell’antiquariato.

Articolo 2

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiegoTermine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi)2 giorni
Dal quarto al sesto mese7 giorni
A partire dal settimo mese1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Compiti organi paritetici

Applicazione:
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).



Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Categorie salariali

Categoria di collaboratoriCondizioni
Lavoratore qualificatoSono considerati tali tutti i lavoratori assoggettati al CCL che hanno concluso un apprendistato ed esercitano la professione imparata. Nel caso di conclusione del tirocinio dopo il compimento del 24° anno di età, il salario iniziale verrà stabilito d’accordo con la Commissione professionale paritetica centrale.
Addetti alla pianificazione e quadri mediSono considerati addetti alla pianificazione i collaboratori che per oltre il 50% del loro tempo lavorativo sono occupati nei preparativi del lavoro. Per i quadri medi – segnatamente i responsabili dei progetti, gli addetti al calcolo, i capi officina, i capi di montaggio – che guadagnano oltre il 20% in più di questo salario minimo, è possibile rendere flessibile l’orario di lavoro, disciplinandolo nel contratto di lavoro individuale nel senso che il 10% delle ore supplementari non possa essere compensato, remunerato oppure assoggettato ad indennità.
Falegname CFP e lavoratori non specializzati con perfezionamento professionale
Lavoratori ausiliariSono considerati tali i lavoratori con funzioni ausiliarie subalterne senza particolari conoscenze professionali.
Montatore specializzatoLavoratori qualificati costantemente occupati sui cantieri che dispongono del diploma «montatore/montatrice ASFMS» o «Montatore/Montatrice Costruzione di finestre FFF-ASFMS”.
MontatoreLavoratori qualificati costantemente occupati sui cantieri
Montatore ausiliarioLavoratori semiqualificati e non qualificati costantemente occupati sui cantieri e che eseguono anche lavori di montaggio.
Capo progettistaI collaboratori in possesso imperativamente di un diploma di falegname AFC o di un diploma professionale equivalente e di almeno 5 anni di esperienza e che hanno terminato l'esame professionale capo progettista con attestato professionale federale o una formazione equivalente o che soddisfano da almeno 5 anni due delle condizioni sotto elencate, detenendo: una funzione chiave nell'impresa, durante il cui esercizio essi progettano, assistono e coordinano i progetti, dalla stesura delle necessità alla preparazione dei documenti di produzione fino all'organizzazione del montaggio; che fungono da interlocutori per gli architetti, i committenti, i fornitori e altri artigiani che partecipano a un ordine; che espletano compiti di progettazione all'attenzione della produzione, eseguono calcoli dei costi riguardo all'ordine e accompagnano l'esecuzione fino al montaggio e alla preparazione del conteggio finale.

Articolo 17 e appendice IV

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali:
ChiContributo
Lavoratori0.7% di salario
Datori0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Lavoro a turni

Lavoro a turniSupplemento
A due turni10% del salario di base
A tre turni15% del salario di base

Commento:
La 13a mensilità va pagata sul salario di base e sull’indennità forfettaria per turni, anche durante le vacanze e per i giorni festivi.
Ogni introduzione o modifica del sistema di lavoro a turni deve essere segnalata alla CPC previa introduzione/modifica del sistema di lavoro a turni.

Articolo 9

Tredicesima mensilità

Nel mese di dicembre il datore di lavoro dovrà pagare al lavoratore un intero salario mensile supplementare.

Articolo 18

Aumento salariale

2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2020)
I salari lordi vigenti a fine marzo 2019 per tutti i dipendenti assoggettati al CCL per il mestiere del falegname saranno aumentati complessivamente dell'1.5%.
L'aumento del salario summenzionato per il 2020 è composto da una parte generale dello 0.75% nonché da una parte individuale, sempre dello 0.75%.
Questi aumenti salariali vigono a partire dalla data del conferimento dell'obbligatorietà generale di questa convenzione aggiuntiva al vigente CCL per il mestiere del falegname.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° marzo 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’articolo 1 della convenzione aggiuntiva del dicembre 2019.



Articolo 55; Convenzione aggiuntiva 2020; Conferimento del carattere obbligatorio generale: II

Salari / salari minimi

Salari minimi 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2020)
Categoria di collaboratoriSalario mensile Salario orario
Lavoratore qualificato:
1° anno d’esperienza o 20° anno d’età CHF 4'165.--CHF 23.15
2° anno d’esperienza o 21° anno d’età CHF 4'363.--CHF 24.20
3° anno d’esperienza o 22° anno d’età CHF 4'562.--CHF 25.30
4° anno d’esperienza o 23° anno d’età CHF 4'811.--CHF 26.70
dal 24° anno d’etàCHF 5'060.--CHF 28.10
Montatore specializzato:
1° anno d’esperienza o 20° anno d’età CHF 4'414.--CHF 24.50
2° anno d’esperienza o 21° anno d’età CHF 4'625.--CHF 25.70
3° anno d’esperienza o 22° anno d’età CHF 4'836.--CHF 26.85
4° anno d’esperienza o 23° anno d’età CHF 5'100.--CHF 28.30
dal 24° anno d’età CHF 5'364.--CHF 29.80
Montatore:
1° anno d’esperienza o 20° anno d’etàCHF 4'289.--CHF 23.80
2° anno d’esperienza o 21° anno d’etàCHF 4'494.--CHF 24.95
3° anno d’esperienza o 22° anno d’etàCHF 4'699.--CHF 26.10
4° anno d’esperienza o 23° anno d’etàCHF 4'956.--CHF 27.50
dal 24° anno d'etàCHF 5'212.--CHF 28.95
Falegname CFP e lavoratore non specializzato con perfezionamento professionale:
18° anno d’età CHF 3'664.--CHF 20.35
19° anno d’età CHF 3'664.--CHF 20.35
20° anno d’età CHF 3'664.--CHF 20.35
21° anno d’età CHF 3'791.--CHF 21.05
22° anno d’età CHF 3'959.--CHF 22.00
23° anno d’età CHF 4'128.--CHF 22.90
dal 24° anno d’età CHF 4'296.-- CHF 23.85
Addetto alla pianificazione:
dal 24° anno d’età CHF 5'466.--CHF 30.35
Montatore ausiliario:
18° anno d’età CHF 3'700.--CHF 20.55
19° anno d’età CHF 3'700.--CHF 20.55
20° anno d’età CHF 3'700.--CHF 20.55
21° anno d’età CHF 3'926.--CHF 21.80
22° anno d’età CHF 4'151.--CHF 23.05
23° anno d’età CHF 4'378.--CHF 24.30
dal 24° anno d’età CHF 4'603.--CHF 25.60
Lavoratore ausiliario:
18° anno d’etàCHF 3'640.--CHF 20.20
19° anno d’etàCHF 3'640.--CHF 20.20
20° anno d’etàCHF 3'640.--CHF 20.20
21° anno d’etàCHF 3'717.--CHF 20.65
22° anno d’etàCHF 3'794.--CHF 21.05
23° anno d’etàCHF 3'871.--CHF 21.50
dal 24° anno d’età CHF 4'146.--CHF 23.05

I salari minimi per lavoratori qualificati e montatori si determinano in prima linea in funzione degli anni di esperienza. Se non è possibile definire gli anni di esperienza, il fattore determinante è l’età.

Articolo 17; Convenzione aggiuntiva 2020

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono valide per i lavoratori occupati nelle aziende di falegnameria (vedere sopra). Le disposizioni sono valide segnatamente anche per i preposti alla preparazione del lavoro, gli addetti alla pianificazione, gli addetti al calcolo, i pianificatori CAD e i tecnici falegnami.
Sono esclusi:
a) i maestri falegnami dipl., i direttori d’azienda, i maestri d’officina e i tecnici falegnami con funzioni direttive e i capi progettisti (definizione secondo l'Appendice IV CCL) e altri collaboratori che, per posizione o responsabilità dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare
un’influenza determinante sui processi decisionali;
b) il personale commerciale e di vendita;
c) gli apprendisti ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono valide per i datori di lavoro (aziende, reparti aziendali e gruppi di montaggio) che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini.

Si considerano aziende di falegnameria o di rami professionali affini , le falegnamerie di serramenta e le fabbriche di mobili, le falegnamerie di arredamenti d’interni, di negozi e di laboratori, le fabbriche di finestre (legno, legno-metallo e materiali sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da cucina, le imprese per la costruzione delle saune, le aziende per la lavorazione delle superfici in legno, le aziende che eseguono lavori di falegnameria per rivestimenti di pareti e soffitti, nonché isolamento, le aziende che eseguono soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (imprese di montaggio), le fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci, le vetrerie, le tintorie del legno e le falegnamerie dell'antiquariato.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Malattia

Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.

La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Lavoro serale (dalle 20.00 alle 23.00): supplemento di 25%
Lavoro notturno (dalle 23.00 alle 06.00) e domenicale: supplemento di 100%

Articolo 14

Giorni festivi retribuiti

Il lavoratore ha diritto alla compensazione della perdita salariale per, al massimo, i 9 giorni festivi elencati nell’appendice II (compresa la Festa nazionale del 1° agosto), se questi cadono in un giorno lavorativo. I giorni festivi non possono essere compensati o, all’infuori di quelli che cadono durante le vacanze, essere presi più tardi in caso di malattia o d’infortunio. Per i giorni festivi cantonali eccedenti, non sussiste alcun diritto di compensazione della perdita salariale né per i lavoratori con salario orario né per quelli con salario mensile.

I lavoratori con salario orario con contratto di lavoro interinale o con durata determinata inferiore ai tre mesi ricevono un forfait a titolo di compensazione dei giorni festivi in ragione del 3,58% del salario di base.

Articolo 37

Orario di lavoro

Orario di lavoro annuale: 2'164 ore (media annuale mensile 180.33 ore, media annuale settimanale 41.5 ore)

Articolo 7

Vacanze

Categoria di età Giorni di vacanza
Fino al compimento del 20° anno d’età 28 giorni lavorativi
Dal 21° al 50° anno d’età compiuto 23 giorni lavorativi
Dal 51° al 65° anno d’età 28 giorni lavorativi

Per il calcolo dell’età è determinante l’anno civile.

Articolo 32

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

OccasioneGiorni compensati
Matrimonio del lavoratore2 giorni
Nascita di un figlio del lavoratore4 giorni
Decesso del/di/deiconiuge, figlio/a o genitori3 giorni
fratelli o sorelle2 giorni
nonni1 giorno
suoceri, generi, nuore1 giorno
Matrimonio di un figlio/a1 giorno all'anno
Trasloco1 giorno per anno
Cura di figli propri, se la cura non può essere organizzata diversamente3 giorni

Articolo 27

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese

Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale viene conferita per i Cantoni di Zurigo, Berna (esclusi i circondari di Courtelary, Moutier, La Neuveville), Lucerna, Uri, Svitto, Soprasselva, Sottoselva, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Lavoro straordinario / ore supplementari

È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la soglia delle 45 ore settimanali (senza tener conto di un eventuale tempo di recupero anticipato), così come le ore in eccesso rispetto al saldo dell’orario di lavoro annuale risultanti dal conto individuale dell’orario di lavoro.
Se il lavoro straordinario non è compensato con tempo libero, il datore di lavoro deve concordare con il lavoratore l’indennizzo del lavoro straordinario. L’indennizzo viene effettuato mediante un supplemento del 25 percento sul salario normale.

Sul conto delle ore di lavoro del successivo periodo di 12 mesi possono essere riportate al massimo 83 ore in eccesso o 65 in difetto. Le ore in difetto in più decadono e non devono essere compensate, se queste non sono sorte per espresso desiderio del collaboratore. Le ore supplementari in eccesso vengono considerate come ore straordinarie ai sensi dell’articolo 13.

Articoli 10 e 13

Campo d'applicazione personale

Il presente CCL è valido per tutti i lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali. Il CCL è valido segnatamente anche per i preposti alla preparazione del lavoro, gli addetti alla pianificazione, gli addetti al calcolo, i pianificatori CAD e i tecnici falegnami.

Non sono assoggettati al CCL:
a) i mastri falegnami dipl., i direttori d’azienda, i mastri d’officina e i tecnici falegnami con funzioni direttive, i capi progettisti e altri collaboratori che per posizione o responsabilità dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare un’influenza determinante sui processi decisionali,
b) il personale commerciale e di vendita,
c) gli apprendisti ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale.

Articolo 3

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Campo d'applicazione geografico

È valido per i cantoni ZH, BE (esclusi i circondari di Courtelary, Moutier e La Neuveville), LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI

Le associazioni contraenti s’impegnano e impegnano le loro sezioni e i loro membri a non stipulare Contratti collettivi di lavoro e contratti addizionali particolari. Fanno eccezione gli accordi tra le parti contraenti del canton Ticino, dei cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, nonché per il mestiere del serramentiere della città di Zurigo e dintorni. Qui è in particolare espressamente consentita l'introduzione di una regolamentazione di cauzioni limitata all'ambito di validità locale dei contratti addizionali.

Articoli 1 e 54

Rimborso spese

Sorta di spese Indennità
Colazione CHF 10.--
Pranzo e cena ciascuno CHF 18.--
Pernottamento CHF 75.--
Importo forfetario giornaliero CHF 121.--
Località costose Accordo individuale
Utilizzo autovettura personale almeno CHF -.65/km
Utilizzo motocicletta personale almeno CHF -.30/km
Utilizzo ciclomotore almeno CHF -.20/km

Commento:
È considerato luogo di lavoro in trasferta ogni località che dista più di dieci minuti in macchina dal luogo di lavoro e di residenza e per cui per il viaggio di andata e ritorno il lavoratore impiega più di 20 minuti.

Articoli 29 e 30

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.

Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione:
ChiObbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoriadal 1° giorno
altri lavoratorifacoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesiobbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesinessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesiobbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavorosempre obbligatoria

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'175.--

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'152.50

Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

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