Prestito di personale Piastrellista e fumista Svizzera

08.12.2020

Proroga del periodo di validità in base all'articolo 3.5 CCL per il settore prestito di personale. Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2022. (15.12.2021). / Proroga della dichiarazione di obbligatorietà generale (senza modifica) fino al 31 dicembre 2021. Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2021.

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 20.02.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.03.2024 - 31.12.2025 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

Il CCNL della professione di piastrellista è valevole per l’intera Svizzera, esclusi FR, BS, BL, VD, VS, NE, GE, TI, JU.

Articolo 1.1

Le disposizioni fanno stato per tutte le imprese e settori d’impresa che eseguono lavori di posa di piastrelle in locali interni e ambienti esterni, rivestimenti in ceramica per pareti e pavimenti in locali interni e ambienti esterni, rivestimenti in mosaico piastrelle in locali interni e ambienti esterni, pietre naturali e artificiali o che ne effettuano la pulizia finale. Fanno eccezione le imprese e i settori d’impresa che siano o si siano dimostrabilmente assoggettati al Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM).

Articolo 1.2

Le disposizioni fanno stato per i lavoratori delle imprese menzionate al capoverso 1.2, indipendentemente dal loro lavoro e dal tipo di retribuzione.

Fanno eccezione:

  1. il titolare;
  2. il personale amministrativo con firma registrata;
  3. il personale commerciale e tecnico;
  4. i collaboratori del datore di lavoro appartenenti alla cerchia familiare in linea diretta (genitori e figli) nonché i partner registrati.

Articolo 1.3

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
20.02.2024 11:22
01.03.2024
07.12.2023 16:12
01.05.2023
07.12.2023 10:49
01.05.2023
09.10.2023 12:04
01.05.2023
03.10.2023 14:39
01.05.2023
28.04.2023 09:08
01.05.2023
16.12.2022 18:13
01.06.2022
24.05.2022 16:05
01.06.2022
01.04.2022 13:57
01.04.2022
30.03.2022 14:53
01.04.2022
15.12.2021 17:22
01.01.2021
11.02.2021 15:04
01.01.2021
22.12.2020 11:37
01.01.2021
05.08.2020 10:15
01.04.2020
24.07.2020 13:23
01.04.2020
10.07.2020 12:43
01.04.2020
10.07.2020 12:41
01.04.2020
04.06.2020 13:53
01.04.2020
17.01.2020 14:57
01.04.2020

 

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Compiti organi paritetici

Applicazione

L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).




Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Rimborso spese

Sorta di speseIndennità
Indennità per il pranzoforfettari CHF 250.--/mese oppure CHF 18.--/pasto
Spese di viaggioCHF -.70/km

Se i lavoratori vengono inviati in trasferta a cantieri fuori sede, le spese sostenute devono essere rimborsate in base alla relativa distinta.

Indennità per il pranzo
Per i pranzi consumati in trasferta il datore di lavoro versa ai lavoratori un’indennità che compensa i costi.
L'importo dell'indennità per il pranzo è disciplinata dall'Allegato 1.
Durante la validità del CCNL e d’intesa con i lavoratori l'impresa può scegliere fra due varianti, ai sensi dell'Allegato 1:
a) un importo forfettario mensile
b) un rimborso per ogni pasto.

In caso dell’indennità globale secondo la variante a) possono essere dedotti CHF 11.50 per ogni assenza (fanno eccezione i giorni di vacanze e festivi).
L'indennità secondo la variante b) è dovuta se, in caso di lavoro in trasferta, i lavoratori non riescono a tornare al normale luogo dove si consuma il vitto (domicilio della ditta), il pasto viene consumato in un ristorante o in una mensa e al datore di lavoro viene presentata la relativa ricevuta.
L’opzione scelta si applica per almeno un anno civile (da gennaio a dicembre)

Luogo di lavoro fuori sede
Qualora il rientro quotidiano non risulti possibile o ragionevole, il totale delle spese di viaggio, vitto e pernottamento dalla sede della ditta vengono rimborsate dal datore di lavoro dietro presentazione delle relative ricevute. In caso di utilizzo di proprio automezzo o del trasporto pubblico, è previsto il rimborso settimanale di un viaggio di andata e di un viaggio di ritorno.



Mezzi di trasporto pubblici
In caso di incarico lavorativo fuori sede, il datore di lavoro deve sostenere per intero i costi derivanti dall’utilizzo del trasporto pubblico locale dalla sede della società.

Spese di viaggio
Per l’uso di un automezzo appartenente al lavoratore, ordinato dal datore di lavoro e col consenso del lavoratore stesso, dovrà essere versata un'indennità che copra il tragitto dalla sede centrale o dal magazzino della ditta. Tale indennità non si applica se la distanza da percorrere dal luogo di residenza del dipendente è più breve del tragitto dall’abitazione alla sede o al magazzino della ditta.
L'indennità è pari a CHF 0.70 al chilometro. In base alla disponibilità di spazio, l'utente del mezzo di trasporto è tenuto a trasportare possibilmente altri compagni di lavoro. Le spese di viaggio possono, di comune accordo, essere rimborsate mediante pagamento forfettario mensile.

Articolo 9; Allegato 1: 1.2

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
  • l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
  • dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Orario di lavoroSupplementi salariali
lavoro notturno svolto in un unico giorno della settimana, dalle ore 20,00 alle 06,00100%
lavoro notturno svolto in due o più giorni consecutivi della settimana, dalle ore 20,00 alle 06,0050%
il sabato dalle ore 15,00 alle 20.00 (applicabile unicamente qualora le 47 ore di lavoro settimanale siano già state raggiunte e non siano già state cumulate col 25% di straordinario)50%
il lavoro svolto la domenica e nei giorni festivi100%
I supplementi salariali devono essere registrati separatamente.

Articolo 6.1.10

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.7% di salario
Datori 0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi:

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

a) la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,

b) il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,

c) il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,

d) in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,

e) l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,

f) l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,

g) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00

info@swissstaffing.ch

Giorni festivi retribuiti

Il lavoratore ha diritto alla retribuzione della perdita salariale per 9 giorni festivi federali, cantonali e locali, a condizione che essi cadano in un giorno lavorativo. Sono soggetti a diritto di compenso il 1° agosto e i vari giorni festivi cantonali (massimo 8). La sede dell’azienda è determinante. I giorni festivi devono essere definiti di volta in volta all’inizio dell’anno civile dal datore di lavoro.

Articolo 6.3

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato fino al 2018
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60) CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'175.--

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'152.50


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Campo d'applicazione aziendale

Attività di piastrellista
Le disposizioni fanno stato per tutte le imprese e settori d’impresa che eseguono lavori di posa di piastrelle, rivestimenti in ceramica per pareti e pavimenti in locali interni e ambienti esterni, rivestimenti in mosaico, pietre naturali e artificiali o che ne effettuano la pulizia finale.

Fanno eccezione le imprese e i settori d’impresa che siano o si siano assoggettati al Contratto Nazionale Mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM).

Fumisteria
Le disposizioni si applicano a tutte le imprese e i settori d’impresa del ramo di fumisteria.

Articolo 1.2

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

OccasioneGiorni compensati
Nascita dei propri figli 1 giorno
Decesso del coniuge o della persona convivente, dei figli e dei genitori del lavoratore 3 giorni
Decesso di fratelli, sorelle e suoceri del lavoratore 2 giorni
Matrimonio 1 giorno
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento militare, a condizione che vi sia la possibilità di lavorare per la rimanente mezza giornata ½ giornata
Trasloco dei lavoratori che hanno più di un anno di anzianità di servizio presso la ditta e che hanno una propria economia domestica ed il cui rapporto di lavoro non è stato disdetto. Questo congedo è concesso una sola volta nell’arco di tre anni. 1 giorno

Articolo 7.5

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale è valevole per tutta la Svizzera, esclusi Friburgo, Basilea città, Basilea campagna, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra, Ticino e Jura.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1

Campo d'applicazione geografico

Si applica a tutta la Svizzera, ad eccezione dei cantoni FR, BS, BL, VD, VS, NE, GE, TI, JU.

Articolo 1.1

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Categorie salariali

Categorie salarialiDescrizione
Piastrellista/Fumista APiastrellisti/Fumisti con attestato federale di capacità, formazione equipollente all’interno dell’UE, o che svolgono lavori da piastrellista o di fumisteria in modo autonomo e tecnicamente corretto
Piastrellista/Fumista BI piastrellisti/fumisti che non rispondono ai requisiti della categoria salariale A o che svolgono lavori di pulizia finale ai sensi dell’art. 1.2
Diplomati CFP C1Diplomati con certificato federale di formazione pratica
Manovali C2Lavoratori che effettuano lavori ausiliari dopo il 18° anno di età
Giovani lavoratori D (*1)Il salario minimo contrattuale per i giovani lavoratori con attestato federale di capacità ammonta a:
Giovani lavoratori D1 (*1)Nel 1° anno dal conseguimento dell’attestato federale di capacità (85% del salario minimo di Categoria A)
Giovani lavoratori D2 (*1)nel 2° anno dal conseguimento dell’attestato federale di capacità (87% del salario minimo di Categoria A)
Giovani lavoratori D3 (*1)nel 3° anno dal conseguimento dell’attestato federale di capacità (94% del salario minimo di Categoria A)
Lavoratori con capacità lavorative ridotte E
Tirocinante FSe il tirocinante ha compiuto il 18° anno di età deve essere inquadrato nella categoria salariale C2. Ove non sia possibile corrispondere il salario minimo all’interno della categoria C2, esso deve essere definito mediante accordo scritto tra il datore di lavoro e il lavoratore interessato. Esso acquisisce efficacia giuridica solo dopo l’approvazione da parte della Commissione Professionale Paritetica Regionale (CPPR) di competenza, la quale prende una decisione entro un mese a fronte di richiesta scritta e motivata del datore di lavoro
(*1) I salari sopra indicati in riferimento ai giovani lavoratori si applicano esclusivamente in aziende che effettuano la formazione di una o più persone o hanno formato almeno una persona negli ultimi due anni. In caso contrario questi lavoratori rientrano automaticamente nella categoria A.

Articolo 7.1.2

Aumento salariale

2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020):
(...) i salari effettivi di tutti i lavoratori (...) nelle categorie salariali A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 sono aumentati di CHF 30.--.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'allegato 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro.



Articolo 7.2; Accordo salariale 2020; Conferimento del carattere obbligatorio generale: II

Tredicesima mensilità

13esima mensilità
Nell’anno civile di pertinenza, i lavoratori assoggettati (...) ricevono una 13esima mensilità.
Se il rapporto di lavoro dura da meno di un anno civile, sussiste un diritto pro rata.
Il lavoratore non ha diritto alla 13esima mensilità, se non ha disdetto correttamente il rapporto di lavoro.
Il lavoratore non ha diritto alla 13esima mensilità, se gli è stata data una disdetta senza preavviso per cause gravi.

La 13esima mensilità è pari all’8,3% del salario lordo annuo, dedotti gli oneri sociali. Sono esclusi dal computo della 13esima mensilità i supplementi, i rimborsi e le indennità di qualsivoglia tipo, nonché le indennità di malattia, infortunio e servizio militare superiori a 4 settimane all’anno.

La 13esima mensilità deve essere corrisposta entro la fine di dicembre. Il datore di lavoro e il lavoratore possono concordarne la corresponsione in due rate (giugno e dicembre)

Articolo 7.3

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Lavoro straordinario / ore supplementari

Ore straordinarie
Gli straordinari sono ore di lavoro, disposte dal datore di lavoro o necessarie nell'interesse dell’azienda, che superano la durata media del lavoro settimanale convenuta, che non può comunque superare le 47 ore a settimana.

Lavoro straordinario indennizzabile
Viene definito lavoro straordinario quello prestato oltre la soglia massima delle 47 ore settimanali, disposto dal datore di lavoro o da lui approvato.
Il supplemento salariale viene indicato nei rapporti ed accreditato con la voce “supplemento di ore” (art. 6.1.10).

Supplementi salariali: 25 % per straordinari (oltre 47 ore a settimana)

Compensazione con tempo libero
In linea di massima, le ore di lavoro straordinarie ordinate e i supplementi per le ore straordinarie sono da compensare con tempo libero.

Superamento dell’orario di lavoro annuo massimo lordo
Se al termine dell’anno civile l’orario di lavoro annuale massimo lordo viene superato, sul conto ore del lavoro annuale è possibile trasferire un massimo di 100 ore di straordinario e un massimo di 80 ore in ammanco. Le ore straordinarie supplementari devono essere compensate entro fine giugno dell’anno seguente. Le ore di detrazione supplementari decadono ai sensi dell’art. 6.1.12.

Le ore supplementari e gli straordinari dell’anno precedente non compensati entro la fine di giugno e le ore supplementari e gli straordinari non compensati alla scadenza del contratto vengono remunerati.
Tali ore supplementari relative all’anno precedente (registrate senza supplemento salariale) vengono retribuite alla normale tariffa salariale, con un supplemento del 25 % e gli straordinari (già registrati con supplemento salariale) riferiti all’anno precedente vengono retribuiti alla tariffa salariale normale, senza supplemento.

Articoli 6.1.5 – 6.1.10

Campo d'applicazione personale

Le disposizioni fanno stato per i lavoratori delle imprese menzionate al capoverso 1.2, indipendentemente dal loro lavoro e dal tipo di retribuzione.

Fanno eccezione:
a) il titolare;
b) il personale amministrativo con firma registrata;
c) il personale commerciale e tecnico;
d) i collaboratori del datore di lavoro appartenenti alla cerchia familiare in linea diretta (genitori e figli) nonché i partner registrati.

Articolo 1.3

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)

Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71

Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88

Dal lunedì al venerdì
08:30 –  12:00
13:00 –  16:45

info@employes.ch


Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino

Via Vallone 27
6500 Bellinzona 

091 821 01 01

info@sicticino.ch

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni con conferimento del carattere obbligatorio generale del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per le professioni di piastrellista e fumista si applicano a tutti i datori di lavoro (imprese e settori d'impresa) delle professioni di piastrellista e fumista. Fanno parte tutte le imprese e settori d'impresa che eseguono lavori di posa di piastrelle in locali interni e ambienti esterni, rivestimenti in ceramica per pareti e pavimenti in locali interni e ambienti esterni, rivestimenti in mosaico in locali interni e ambienti esterni, pietre naturali e artificiali o che ne effettuano la pulizia finale e/o che effettuano lavori di impresario fumista e di fumisteria, ciò vale a dire, la costruzione o la ristrutturazione di forni a legna o di impianti a combustione nei locali alimentati con altro tipo di combustibile.

Sono escluse le imprese e i settori d'impresa che siano o si siano assoggettati al contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione

Sostituisce il precedente CCL "pour le carrelage des régions de AG, AI, AR, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SZ, SO, SG, TG, UR, ZG et ZH"

Salari / salari minimi

Salari minimi dal 1° luglio 2018 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2018)
Categorie salarialiSalari minimi mensili
Categoria ACHF 5'170.--
Categoria BCHF 4'670.--
Categoria C1CHF 4'215.--
Categoria C2CHF 4'215.--
Categoria D1, 85% di ACHF 4'395.--
Categoria D2, 87% di ACHF 4'498.--
Categoria D3, 94% di ACHF 4'860.--
Categoria E Salario solo previa approvazione della CPPR
Categoria F v. art. 7.1.2

Persone in formazioneAnno di tirocinioSalari minimi mensili
Piastrellista/Fumista AFC 1° anno di tirocinio CHF 750.--
Piastrellista/Fumista AFC 2° anno di tirocinio CHF 900.--
Piastrellista/Fumista AFC 3° anno di tirocinio CHF 1'200.--
Tirocinio supplementare Piastrellista/Fumista AFC 2° anno di tirocinioCHF 1'550.--
Tirocinio supplementare Piastrellista/Fumista AFC 3° anno di tirocinioCHF 2'000.--
Apprendista piastrellista CFP 1° anno di tirocinio CHF 620.--
Apprendista piastrellista CFP 2° anno di tirocinio CHF 750.--
Tirocinio AFC abbreviato dopo il CFP (attestato) 2° anno di tirocinio CHF 900.--
Tirocinio AFC abbreviato dopo il CFP (attestato) 3° anno di tirocinio CHF 1'200.--

Articolo 7.1; Allegato 1: 1.1

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) 2 giorni
Dal quarto al sesto mese 7 giorni
A partire dal settimo mese 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Il presente decreto è valido per i lavoratori delle imprese e settori d’impresa menzionate al capoverso 2.

Fanno eccezione:
a) il titolare;
b) il personale amministrativo con firma registrata;
c) il personale commerciale e tecnico;
d) i collaboratori del datore di lavoro appartenenti alla cerchia familiare in linea diretta (genitori e figli) nonché i partner registrati.

Le disposizioni del CCNL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.3 e 2.4

Vacanze

Categoria d'etàNumero di giorni di vacanze per anno civile
Fino compimento del 20° anno di età25 giorni lavorativi
Dal compimento del 20° anno di età25 giorni lavorativi
Dal compimento del 50° anno di età27 giorni lavorativi

Inizio delle vacanze, durata delle vacanze, giorni festivi durante le vacanze
Il datore di lavoro e il lavoratore devono accordarsi per tempo in merito all’inizio delle vacanze. A tale proposito si applica quanto segue:
Il lavoratore ha diritto alla fruizione di almeno due settimane consecutive di vacanza a sua scelta e il resto tra Natale e Capodanno o nel periodo di calo dell’attività aziendale.

I giorni festivi soggetti a indennizzo che cadono durante le vacanze non rappresentano giorni di vacanza.


Il congedo per maternità non autorizza all’abbreviazione del diritto alle vacanze.

Articolo 6.2

Orario di lavoro

AnnoOrario di lavoro annuo massimo lordoGiornate lavorative annue lordeOre mensili medie
20202'148.40262179.03

Tempo di lavoro – Principio
Il normale tempo di lavoro quotidiano rientra solitamente nella fascia oraria che va dalle 6,00 alle 20,00. Si applica la settimana lavorativa di 5 giorni, dal lunedì al venerdì. Il tempo di viaggio non ha diritto ad indennizzo. Il lavoro durante il sabato rimane un’eccezione.
L'orario di lavoro medio settimanale è di 41 ore.

Orario di lavoro settimanale massimo e minimo
L'orario di lavoro settimanale non può superare le 47 ore a settimana e non può essere inferiore alle 36 ore a settimana.

Controllo del tempo di lavoro
Per ciascun lavoratore in azienda si deve tenere quotidianamente un registro dettagliato sul tempo di lavoro. A tal fine deve essere applicato il controllo messo a disposizione dalla CPPC oppure un sistema di controllo del tempo di lavoro ad esso equivalente in ogni punto. Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare un controllo del tempo di lavoro per ogni lavoratore facendo riferimento alla specifica categoria salariale.
Alle imprese che infrangono questa disposizione verrà comminata una multa convenzionale ai sensi dell’art. 3.1.5. lett. c del CCNL. Alla fine dell’anno o del rapporto di lavoro il conteggio delle ore di lavoro va consegnato al lavoratore. In qualsiasi momento il lavoratore ha diritto di prendere visione del conteggio relativo all’orario di lavoro. Tutta la documentazione necessaria per il rilevamento delle ore lavorative deve essere conservata per un periodo di cinque anni.

Pausa di metà mattina e pause pranzo
La pausa di metà mattina e di mezzogiorno non rappresentano tempo di lavoro.

Articoli 6.1.1 – 6.1.4 e 6.1.11; Allegato 1: articolo 1.3

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