CCL nel ramo della posa di piastrelle e mosaici valevole per il Cantone Ticino (CCLPP)

26.06.2020

Proroga della dichiarazione di obbligatorietà generale (senza modifica) fino al 30 giugno 2021

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 24.04.2023 / Pubblicazione valida dal: 01.05.2023 - 30.06.2025 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:
E applicabile su tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 1.1

Dal profilo geografico, le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valevoli su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 1.1

Il presente CCL fa stato per tutte le imprese e/o settori d’impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini

Articolo 1.2

Dal profilo aziendale, il presente CCL fa stato per tutte le imprese e/o settori d’impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini.

Articolo 1.2

Il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti, autisti e magazzinieri compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2, indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione. Non vale per: a) i quadri dirigenti; b) il personale amministrativo; c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.

Articolo 1.3

Dal profilo professionale, il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti, autisti e magazzinieri compresi) delle imprese menzionate al capoverso 2, indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.

Il presente CCL non vale per i lavoratori la cui attività preponderante è:

  1. i quadri dirigenti;
  2. il personale amministrativo;
  3. il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.

Articolo 1.3 e 1.4

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
28.11.2023 11:18
01.05.2023
24.04.2023 12:04
01.05.2023
29.12.2022 10:32
01.07.2022
30.06.2022 13:41
01.07.2022
17.12.2021 15:08
01.07.2021
08.06.2021 11:12
01.07.2021
18.12.2020 10:15
19.12.2020
10.07.2020 12:38
01.07.2020
10.07.2020 12:35
01.07.2020
03.09.2020 11:14
01.07.2019
04.06.2020 13:52
01.07.2019
24.06.2019 16:07
01.07.2019

 

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono appplicabili:
A) a tutte le imprese e/o settori d impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) ai lavoratori, apprendisti, autisti e magazzinieri delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione. Sono esclusi i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell esecuzione dei lavori sui cantieri.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Salari / salari minimi

Salari minimi dal 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2018):
Lavoratori
Classe salarialeSalario orario (*1)Mensilità
CapoCHF 32.25CHF 5'676.--
Qualificato AFCCHF 30.25CHF 5'324.--
Semi-qualificato/ausiliare/CFPCHF 28.25CHF 4'972.--
(*1) Il salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.

Giovani lavoratori
Classe salarialeAnno di servizioSalario orario (*1)Mensilità
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni
Giovani lavoratori AFC (*2)1° annoCHF 24.20CHF 4'259.--
2° annoCHF 24.95CHF 4'392.--
3° annoCHF 25.76CHF 4'535.--
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni
Giovani lavoratori CFP (*2)1° anno CHF 21.18CHF 3'729.--
2° annoCHF 22.60CHF 3'977.--
3° annoCHF 24.01CHF 4'226.--
4° annoCHF 25.42CHF 4'475.--
(*1) Il Salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
(*2) l primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale "Qualificato AFC" o "Semi-qualificato+CFP"

Apprendisti
Classa salarialeDescrizionemensile
Apprendisti AFC
1° anno di tirocinioCHF 765.--
2° anno di tirocinioCHF 1’116.--
3° anno di tirocinioCHF 1’705.--
Apprendisti CFP
1° anno di tirocinioCHF 700.--
2° anno di tirocinioCHF 800.--

Appendice 2: Convenzione salariale

Tredicesima mensilità

Sussiste un diritto alla 13a mensilità.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 18.2

Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus


 

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Lavoro straordinario / ore supplementari

Ore supplementari
Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all'inizio di ogni anno dalla CPC. Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate e approvate dalla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata settimanale minima di 40 ore e massima di 44 ore. Durante tutto l'anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell'art 23 CCL) oltre l'orario normale al sabato, previa approvazione della CPC.

Ore straordinarie
sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC. Il supplemento non è dovuto con riferimento all’art. 21 del presente CCL sino a decorrenza delle 46 ore settimanali oltre le quali il supplemento del 25% è dovuto. Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo parziale.

Flessibilità oraria
In alternativa a quanto previsto dall’art. 20 CCL le ditte potranno avvalersi della facoltà di dotarsi di una flessibilità oraria, previa comunicazione alla CPC, sulla base dei seguenti criteri:
— il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2112 ore
— in deroga all’art. 20 cpv. 3 CCL la settimana lavorativa potrà essere estesa sino ad un massimo di 46 ore dal lunedì al venerdì
— per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato e approvato all’inizio di ogni anno dalla CPC
— la durata minima della settimana lavorativa è fissata in 40 ore
— la durata giornaliera del lavoro non potrà superare le 9.25 ore
— le ore settimanali lavorative prestate oltre il calendario approvato dalla CPC sono definite ore flessibili e potranno essere accumulate su un «contatore ore flessibili» che dovrà figurare sulla busta paga mensile di ogni lavoratore. In nessun caso potrà essere superata la durata massima di 46 ore della settimana lavorativa
— l’accumulo di ore flessibili prestate durante i giorni lavorativi e al sabato non potranno in ogni caso mai superare il saldo di 80 ore annuali;
— alle aziende che sceglieranno il sistema con la flessibilità oraria è concesso il lavoro al sabato con semplice notifica da inviare alla CPC entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro (in deroga all’art. 20 cpv. 6 CCL) al massimo per 6 sabati all’anno. Le ore effettuate durante questi sabati potranno andare ad accumularsi sul contatore ore flessibili senza supplementi salariali
— il riporto mensile negativo è vietato

Le ore accumulate al 31 dicembre possono essere compensate in tempo libero durante il periodo gennaio/aprile dell'anno successivo previo accordo tra le parti. Rimborso delle ore flessibili. Alla fine del mese di aprile dell'anno successivo le ore flessibili rimanenti vanno retribuite con il 25% di supplemento ed il saldo azzerato. Se il saldo di ore flessibili ammesse viene superato (oltre le 80 ore), le ore eccedenti vengono considerate ore straordinarie e retribuite con supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui sono state prestate.


Articoli 20, 21, 22 e 23

Campo d'applicazione personale

Il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti, autisti e magazzinieri compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2, indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione. Non vale per: a) i quadri dirigenti; b) il personale amministrativo; c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.

Articolo 1.3

Rimborso spese

Sorta di SpeseIndennità
Per il pranzoCHF 1.50 all'ora limitatamente alle ore prestate
A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera,
Trasferte con la propria autovetturaCHF -.70 al km
Trasferte con il proprio veicolo (su esplicita indicazione dell'impresa)CHF -.70 al km

Articolo 24

Orario di lavoro

Il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2112 ore annuali. Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all’inizio di ogni anno dalla CPC. Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate e approvate dalla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata settimanale minima di 40 ore e massima di 44 ore.

Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 23 CCL) oltre l’orario normale al sabato, previa approvazione della CPC. A complemento di quanto previsto dall’art. 20 cpv. 5 CCL, per casi motivati, è possibile prestare lavoro al sabato previa approvazione della CPC. Le richieste di autorizzazione per il lavoro al sabato dovranno essere inoltrate al segretariato per accettazione.

Le notifiche/richieste dovranno pervenire al segretariato entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro. Le disposizioni di questo articolo non sono vincolanti per gli autisti ed i magazzinieri

Articolo 20

Vacanze

Categoria d'etàNumero di giorni di vacanzePer il lavoratori a salario orario
A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compi mento del 50° anno di età25 giorni lavorativi10.64% del salario effetivo
Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età 30 giorni lavorativi13.04% del salario effettivo

Articolo 26

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

OccasioneGiorni compensati
Per la visita di reclutamentomax. 3 giornate
Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare½ giornata (1 giornata se la distanza tra il luogo di lavoro e il luogo della riconsegna è troppo grande da non permettere il rientro sul posto di lavoro
In caso di nascita di un figlio3 giornate
In caso di decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge e figli)3 giornate
In caso di decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri2 giornate
in caso di matrimonio del lavoratore2 giornate (*1)
In caso di trasloco della propria economia domestica, limitatamente una volta l'anno1 giornata
(*1) Su richiesta del lavoratore dovrà essere inoltre concessa una settimana di congedo non retribuito.

per le assenze menzionate anteriormente viene corrisposto il salario per le ore di lavoro effettivamente perse che il lavoratore avrebbe percepito se nel giorno in questione avesse lavorato normalmente.

Articolo 28

Malattia

Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.

La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese

Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Sorta di lavoroSupplemento
Lavoro notturno (20.00 - 05.00)supplemento salariale del 50%
Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 05.00 del lunedì)supplemento del 100%
Lavoro nei giorni festivi riconosciuti (00:00-24:00)supplemento del 100%

Articolo 23

Campo d'applicazione aziendale

Il presente CCL fa stato per tutte le imprese e/o settori d’impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini

Articolo 1.2

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali:
ChiContributo
Lavoratori0.7% di salario
Datori0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Altri supplementi

Per le ore di lavoro perse a causa delle intemperie: indennità del 80% del salario base

Articolo 25

Giorni festivi retribuiti

Ai lavoratori dovrà essere versata un'indennità del 3,5% sul salario orario lordo a titolo di compenso per i giorni festivi infrasettimanali. Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nella busta paga.

Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati che danno diritto al compenso del 3,5%, le seguenti festività:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti

Articolo 27

Pensionamento anticipato

C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).

Campo d'applicazione geografico

E applicabile su tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 1.1

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Compiti organi paritetici

Applicazione:
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).



Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Categorie salariali

Classa salarialeDescrizione
Capolavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale
Qualificato AFClavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC
Semi-qualificato/ausiliare/CFPLavoratore con o senza conoscenze ed esperienza professionale maturata in CH o all’estero

Appendice 2: Convenzione salariale

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiegoTermine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi)2 giorni
Dal quarto al sesto mese7 giorni
A partire dal settimo mese1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.

Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione:
ChiObbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoriadal 1° giorno
altri lavoratorifacoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesiobbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesinessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesiobbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavorosempre obbligatoria

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'175.--

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'152.50

Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Altri supplementi

Per le ore di lavoro perse a causa delle intemperie: indennità del 80% del salario base

Articolo 25

Giorni festivi retribuiti

Ai lavoratori dovrà essere versata un'indennità del 3,5% sul salario orario lordo a titolo di compenso per i giorni festivi infrasettimanali. Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nella busta paga.

Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati che danno diritto al compenso del 3,5%, le seguenti festività:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti

Articolo 27

Pensionamento anticipato

C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).

Campo d'applicazione geografico

E applicabile su tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 1.1

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino. 

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Categorie salariali

Classa salariale Descrizione
Capo lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale
Qualificato AFC lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC
Semi-qualificato/ausiliare/CFP Lavoratore con o senza conoscenze ed esperienza professionale maturata in CH o all’estero

Appendice 2: Convenzione salariale

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiegoTermine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi)2 giorni
Dal quarto al sesto mese7 giorni
A partire dal settimo mese1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Compiti organi paritetici

Applicazione:
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).



Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali:
ChiContributo
Lavoratori0.7% di salario
Datori0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono appplicabili:
A) a tutte le imprese e/o settori d'impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3a

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) ai lavoratori, apprendisti, autisti e magazzinieri delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione. Sono esclusi i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell esecuzione dei lavori sui cantieri.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3b

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Salari / salari minimi

Salari minimi dal 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2018):
Lavoratori
Classe salariale Salario orario1 Mensilità
Capo CHF 32.25 CHF 5'676.--
Qualificato AFC CHF 30.25 CHF 5'324.--
Semi-qualificato/ausiliare/CFP CHF 28.25 CHF 4'972.--
1Il salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.

Giovani lavoratori
Classe salariale Anno di servizio Salario orario (*1) Mensilità
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni      
Giovani lavoratori AFC2 1° anno CHF 24.20 CHF 4'259.--
  2° anno CHF 24.95 CHF 4'392.--
  3° anno CHF 25.76 CHF 4'535.--
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni      
Giovani lavoratori CFP2 1° anno CHF 21.18 CHF 3'729.--
  2° anno CHF 22.60 CHF 3'977.--
  3° anno CHF 24.01 CHF 4'226.--
  4° anno CHF 25.42 CHF 4'475.--
1 Il Salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
2 l primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale "Qualificato AFC" o "Semi-qualificato+CFP"

Apprendisti
Classa salariale Descrizione mensile
Apprendisti AFC    
  1° anno di tirocinio CHF 765.--
  2° anno di tirocinio CHF 1’116.--
  3° anno di tirocinio CHF 1’705.--
Apprendisti CFP    
  1° anno di tirocinio CHF 700.--
  2° anno di tirocinio CHF 800.--

Appendice 2: Convenzione salariale

Tredicesima mensilità

Sussiste un diritto alla 13a mensilità.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 18.2

Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus


 

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Lavoro straordinario / ore supplementari

Ore supplementari
Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all'inizio di ogni anno dalla CPC. Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate e approvate dalla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata settimanale minima di 40 ore e massima di 44 ore. Durante tutto l'anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell'art 23 CCL) oltre l'orario normale al sabato, previa approvazione della CPC.

Ore straordinarie
Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC. Il supplemento non è dovuto con riferimento all’art. 21 del presente CCL sino a decorrenza delle 46 ore settimanali oltre le quali il supplemento del 25% è dovuto. Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo parziale.

Flessibilità oraria
In alternativa a quanto previsto dall’art. 20 CCL le ditte potranno avvalersi della facoltà di dotarsi di una flessibilità oraria, previa comunicazione alla CPC, sulla base dei seguenti criteri:
— il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2112 ore
— in deroga all’art. 20 cpv. 3 CCL la settimana lavorativa potrà essere estesa sino ad un massimo di 46 ore dal lunedì al venerdì
— per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato e approvato all’inizio di ogni anno dalla CPC
— la durata minima della settimana lavorativa è fissata in 40 ore
— la durata giornaliera del lavoro non potrà superare le 9.25 ore
— le ore settimanali lavorative prestate oltre il calendario approvato dalla CPC sono definite ore flessibili e potranno essere accumulate su un «contatore ore flessibili» che dovrà figurare sulla busta paga mensile di ogni lavoratore. In nessun caso potrà essere superata la durata massima di 46 ore della settimana lavorativa
— l’accumulo di ore flessibili prestate durante i giorni lavorativi e al sabato non potranno in ogni caso mai superare il saldo di 80 ore annuali;
— alle aziende che sceglieranno il sistema con la flessibilità oraria è concesso il lavoro al sabato con semplice notifica da inviare alla CPC entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro (in deroga all’art. 20 cpv. 6 CCL) al massimo per 6 sabati all’anno. Le ore effettuate durante questi sabati potranno andare ad accumularsi sul contatore ore flessibili senza supplementi salariali
— il riporto mensile negativo è vietato

Le ore accumulate al 31 dicembre possono essere compensate in tempo libero durante il periodo gennaio/aprile dell'anno successivo previo accordo tra le parti. Rimborso delle ore flessibili. Alla fine del mese di aprile dell'anno successivo le ore flessibili rimanenti vanno retribuite con il 25% di supplemento ed il saldo azzerato. Se il saldo di ore flessibili ammesse viene superato (oltre le 80 ore), le ore eccedenti vengono considerate ore straordinarie e retribuite con supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui sono state prestate.

Articoli 20, 21, 22 e 23

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Campo d'applicazione personale

Il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti, autisti e magazzinieri compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2, indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione. Non vale per: a) i quadri dirigenti; b) il personale amministrativo; c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.

Articolo 1.3

Rimborso spese

Sorta di Spese Indennità
Per il pranzo CHF 1.50 all'ora limitatamente alle ore prestate
A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio
Trasferte con la propria autovettura CHF -.70 al km
Trasferte con il proprio veicolo (su esplicita indicazione dell'impresa) CHF -.70 al km

 

Articolo 24

Orario di lavoro

Il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2112 ore annuali. Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all’inizio di ogni anno dalla CPC. Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate e approvate dalla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata settimanale minima di 40 ore e massima di 44 ore.

Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 23 CCL) oltre l’orario normale al sabato, previa approvazione della CPC. A complemento di quanto previsto dall’art. 20 cpv. 5 CCL, per casi motivati, è possibile prestare lavoro al sabato previa approvazione della CPC. Le richieste di autorizzazione per il lavoro al sabato dovranno essere inoltrate al segretariato per accettazione.

Le notifiche/richieste dovranno pervenire al segretariato entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro. Le disposizioni di questo articolo non sono vincolanti per gli autisti ed i magazzinieri

Articolo 20

Vacanze

Categoria d'età Numero di giorni di vacanze Per il lavoratori a salario orario
A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compi mento del 50° anno di età 25 giorni lavorativi 10.64% del salario effetivo
Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età 30 giorni lavorativi 13.04% del salario effettivo

Articolo 26

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

Occasione Giorni compensati
Per la visita di reclutamento max. 3 giornate
Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare ½ giornata (1 giornata se la distanza tra il luogo di lavoro e il luogo della riconsegna è troppo grande da non permettere il rientro sul posto di lavoro
In caso di nascita di un figlio 3 giornate
In caso di decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge e figli) 3 giornate
In caso di decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri 2 giornate
in caso di matrimonio del lavoratore 2 giornate1
In caso di trasloco della propria economia domestica, limitatamente una volta l'anno 1 giornata
1 Su richiesta del lavoratore dovrà essere inoltre concessa una settimana di congedo non retribuito.

per le assenze menzionate anteriormente viene corrisposto il salario per le ore di lavoro effettivamente perse che il lavoratore avrebbe percepito se nel giorno in questione avesse lavorato normalmente.

Articolo 28

Malattia

Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.

La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese

Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Sorta di lavoro Supplemento
Lavoro notturno (20.00 - 05.00) supplemento salariale del 50%
Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 05.00 del lunedì) supplemento del 100%
Lavoro nei giorni festivi riconosciuti (00:00-24:00) supplemento del 100%

Articolo 23

Campo d'applicazione aziendale

Il presente CCL fa stato per tutte le imprese e/o settori d’impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini

Articolo 1.2

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.

Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione:
ChiObbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoriadal 1° giorno
altri lavoratorifacoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesiobbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesinessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesiobbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavorosempre obbligatoria

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'175.--

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'152.50

Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

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