Prestito di personale Settore svizzero dell’isolazione

25.01.2021

Rimessa in vigore e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° febbraio 2021: La durata determinante del lavoro annuale è pari a 2088 ore.

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 20.02.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.03.2024 - 31.12.2024 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

La CCL vale per tutto il territorio svizzero.

Fanno eccezione i datori di lavoro dei cantoni Ginevra, Vallese e Vaud.

Articolo 3.1

La CCL si applica a tutti i datori di lavoro contemplati dal campo d'applicazione della CCL, che eseguono lavori d’isolazione nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle istallazioni di protezione antincendio.

I lavori comprendono i settori seguenti:

  • isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo ed il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
  • Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione.
  • Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione.
  • Realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere; isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Conformemente all’articolo 3.2.4 CCL, la CCL si applica pure a tutte le attività svolte da datori di lavoro membri di ISOLSUISSE che non sottostanno ad un altra CCL.

La CCL vale anche per i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di affiliazione conformemente all'art. 8 CCL.

Se diverse CCL sono in vigore in un’azienda che esegue lavori d’isolazione, l’azienda stessa, dopo essersi consultata con i lavoratori e con la commissione paritetica competente, rispettivamente con l’istanza contrattuale delle altre Convenzioni collettive di lavoro, può impegnarsi ad applicare una determinata CCL a cui è affiliata la maggior parte del personale.

Articolo 3.2

La CCL si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici, compresi quelli occupati a tempo parziale, in seguito detti lavoratori, occupati presso un datore di lavoro vincolato alla CCL, indipendentemente dal loro lavoro e dalla loro retribuzione. Agli apprendisti ed alle apprendiste si applicano gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 della CCL.

Lavoratori non sottoposti alla CCL
  • Amministratore dell’impresa.
  • Il personale commerciale.
  • I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo.

Articoli 3.3 e 3.4

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
20.02.2024 17:24
01.03.2024
17.11.2023 14:12
01.06.2023
24.05.2023 15:49
01.06.2023
25.11.2022 15:25
01.08.2022
22.09.2022 09:35
01.08.2022
16.09.2022 14:44
01.08.2022
16.09.2022 09:35
01.08.2022
28.07.2022 15:45
01.08.2022
16.12.2021 10:43
01.01.2022
30.11.2021 16:29
01.12.2021
08.02.2021 14:13
01.02.2021
29.01.2021 15:31
01.02.2021
22.12.2020 11:31
01.04.2020
18.12.2020 12:09
01.04.2020
15.10.2020 10:59
01.04.2020
19.08.2020 11:28
01.04.2020
04.08.2020 18:14
01.04.2020
24.07.2020 11:57
01.04.2020
10.07.2020 12:30
01.04.2020
03.06.2020 18:23
01.04.2020
13.03.2020 11:52
01.04.2020
30.03.2020 23:59
01.01.2020
30.03.2020 23:59
01.01.2020
30.03.2020 23:59
01.01.2020
18.12.2019 17:22
01.01.2020

 

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

OccasioneGiorni compensati
Matrimonio del lavoratore2 giorni
Nascita di un figlio1 giorno
Decesso del coniuge, dei figli o dei genitori3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica1 giorno
Militare: congedo dal servizio militare, giornata informativa scuola reclute1 giorno
Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro, al massimo una volta all’anno1 giorno

Articolo 38.1

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Vacanze

Categoria di età Giorni di vacanze
Apprendisti/e fino al compimento del 20° anno d’età30 giorni
Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno d’età25 giorni
Dopo il compimento del 20° anno d’età25 giorni
Dopo il compimento del 50° anno d’età27 giorni

Articolo 32.2; Appendice 7

Categorie salariali

a) Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato
b) Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)
c) Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio). Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo, il salario rninimo può essere inferiore del 10% al massimo.

Articolo 41.6

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Il conferimento dell’obbligatorietà generale vale per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle installazioni di protezione antincendio:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore; protezione contro gli incendi ed isolazione acustica nell’industria ed il settore della tecnica dell’abitazione, sia nell'edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Lavoro straordinario / ore supplementari

Il lavoro straordinario deve essere compensato mediante tempo libero di uguale durata. Se una compensazione non è possibile per motivi inerenti all’azienda, il lavoro straordinario deve essere indennizzato con un supplemento in denaro del 25%.
Gli averi riguardanti il lavoro straordinario possono essere riportati al periodo successivo ai sensi dell’art. 28.5 CCL.

Conformemente all’art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell’anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore di lavoro straordinario, escluso il lavoro di recupero.
Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore di lavoro straordinario, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201a ora esse devono essere:
a) pagate entro il 30 giugno, oppure
b) compensate con tempo libero, oppure
c) versate sul conto di risparmio conformemente agli art. 19 e 37 CCL
Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro.

Articoli 28.5 e 44.2; Accordo 2014; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)

Rimborso spese

Principio: se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rifondere queste spese.

I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti:
a) per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell’azienda del datore di lavoro:
CHF 17.-- per giorno di lavoro, oppure
CHF 320.-- al mese (12×) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all’esterno;



Articoli 46 e 47; Appendice 10: articolo 4

Campo d'applicazione aziendale

La CCL si applica a tutti i datori di lavoro contemplati dal campo d'applicazione della CCL, che eseguono lavori d’isolazione nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle istallazioni di protezione antincendio.

I lavori comprendono i settori seguenti:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo ed il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
– Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione.
– Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione.
– Realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere; isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Conformemente all’articolo 3.2.4 CCL, la CCL si applica pure a tutte le attività svolte da datori di lavoro membri di ISOLSUISSE che non sottostanno ad un altra CCL.

La CCL vale anche per i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di affiliazione conformemente all'art. 8 CCL.

Se diverse CCL sono in vigore in un’azienda che esegue lavori d’isolazione, l’azienda stessa, dopo essersi consultata con i lavoratori e con la commissione paritetica competente, rispettivamente con l’istanza contrattuale delle altre Convenzioni collettive di lavoro, può impegnarsi ad applicare una determinata CCL a cui è affiliata la maggior parte del personale.

Articolo 3.2

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato fino al 2018
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60) CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'175.--

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'152.50


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Tredicesima mensilità

Il lavoratore riceve un’indennità pari al 100% del salario mensile medio calcolato sulla base della durata annuale del lavoro giusta l’articolo 28.2 CCL.
L'articolo 42.1 si applica anche agli apprendisti

Articolo 42.1; Appendice 7

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festiviOrario Indennità
Domeniche e giorni festivi23.00-23.00100%
Lavoro serale, purchè si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno20.00-23.0050%
Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile23.00-06.0050%
Sabato16.00-20.0050%

Articolo 45.1

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)

Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Pensionamento anticipato

Il pensionamento flessibile è possibile a partire dai 58 anni di età. Conto di risparmio per il pensionamento anticipato per ogni lavoratore a partire dal 25° anno di età. Contributi: i datori di lavoro e i lavoratori versano entrambi un importo pari all’1% del salario annuo AVS lordo. Il versamento del capitale di risparmio è previsto al momento del pensionamento, tra il 58° e il 65° anno di età.

Articoli 36 e 37

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00

info@swissstaffing.ch

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) 2 giorni
Dal quarto al sesto mese 7 giorni
A partire dal settimo mese 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.7% di salario
Datori 0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Salari / salari minimi

Salari minimi dall 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020):
Il salario orario è calcolato sulla base dell’articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
Categorie di lavoratori Anni di età (*1) Salario orario Salario mensile Salario annuale
Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato: 20. CHF 24.81 CHF 4'300.-- CHF 55'900.--
  21. CHF 25.39 CHF 4'400.-- CHF 57'200.--
  22. CHF 25.68 CHF 4'450.-- CHF 57'850.--
  23. CHF 26.26 CHF 4'550.-- CHF 59'150.--
  24. CHF 27.12 CHF 4'700.-- CHF 61'100.--
  25. CHF 27.99 CHF 4'850.-- CHF 63'050.--
  26. CHF 28.56 CHF 4'950.-- CHF 64'350.--
  27. CHF 29.14 CHF 5'050.-- CHF 65'650.--
  28. CHF 29.72 CHF 5'150.-- CHF 66'950.--
  29. CHF 30.29 CHF 5'250.-- CHF 68'250.--
  30. CHF 30.87 CHF 5'350.-- CHF 69'550.--
  41. CHF 31.74 CHF 5'500.-- CHF 71'500.--
Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini: 20. CHF 23.95 CHF 4'150.-- CHF 53'950.--
  21. CHF 24.52 CHF 4'250.-- CHF 55'250.--
  22. CHF 24.81 CHF 4'300.-- CHF 55'900.--
  23. CHF 25.39 CHF 4'400.-- CHF 57'200.--
  24. CHF 25.97 CHF 4'500.-- CHF 58'500.--
  25. CHF 26.54 CHF 4'600.-- CHF 59'800.--
  26. CHF 27.41 CHF 4'750.-- CHF 61'750.--
  27. CHF 27.99 CHF 4'850.-- CHF 63'050.--
  28. CHF 28.56 CHF 4'950.-- CHF 64'350.--
  29. CHF 29.14 CHF 5'050.-- CHF 65'650.--
  30. CHF 30.01 CHF 5'200.-- CHF 67'600.--
  41. CHF 30.29 CHF 5'250.-- CHF 68'250.--
Lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo): 20. CHF 23.37 CHF 4'050.-- CHF 52'650.--
  21. CHF 23.37 CHF 4'050.-- CHF 52'650.--
  22. CHF 23.66 CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
  23. CHF 23.95 CHF 4'150.-- CHF 53'950.--
  24. CHF 24.52 CHF 4'250.-- CHF 55'250.--
  25. CHF 25.39 CHF 4'400.-- CHF 57'200.--
  26. CHF 25.97 CHF 4'500.-- CHF 58'500.--
  27. CHF 26.54 CHF 4'600.-- CHF 59'800.--
  28. CHF 27.12 CHF 4'700.-- CHF 61'100.--
  29. CHF 27.70 CHF 4'800.-- CHF 62'400.--
  30. CHF 27.99 CHF 4'850.-- CHF 63'050.--
  41. CHF 28.85 CHF 5'000.-- CHF 65'000.--
Primo anno dopo l’apprendistato (per un massimo di 12 mesi; in seguito valgono le categorie per i salari minimi corrispondenti):     CHF 4'000.--  
(*1) Base di calcolo per l’età: valida dal 1° gennaio dell’anno civile in cui il lavoratore compie l’età corrispondente.
 
Cantone di Neuchâtel

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
Anno di apprendistato Salario mensile Salario annuale
1° anno di tirocinio CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2° anno di tirocinio CHF 1'350.-- CHF 17'550.--
3° anno di tirocinio CHF 1'850.-- CHF 24'050.--
Rimborso spese supplementare CHF 320.--/mese  

Articoli 41 e 43; Appendice 10: articolo 2

Compiti organi paritetici

Applicazione

L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).




Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni Ginevra, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71

Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88

Dal lunedì al venerdì
08:30 –  12:00
13:00 –  16:45

info@employes.ch


Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino

Via Vallone 27
6500 Bellinzona 

091 821 01 01

info@sicticino.ch

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Il conferimento dell’obbligatorietà generale vale per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle installazioni di protezione antincendio:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore; protezione contro gli incendi ed isolazione acustica nell’industria ed il settore della tecnica dell’abitazione, sia nell'edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Per gli apprendisti sono applicabili gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 del CCL.

Sono esclusi:
a. Amministratore dell'impresa;
b. il personale commerciale;
c. i lavoratori che svolgono almeno al 50% un'attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Campo d'applicazione personale

Tutte le lavoratrici e i lavoratori di datori di lavoro assoggettati al CCL; per gli apprendisti valgono singole diposizioni del CCL.
Non sono assoggettati al CCL:
– Amministratore dell’impresa.
– Il personale commerciale
– I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo

Articoli 3.3 e 3.4

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi:

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

a) la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,

b) il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,

c) il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,

d) in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,

e) l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,

f) l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,

g) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Campo d'applicazione geografico

Valido per la Svizzera ad eccezione dei cantoni GE, VD e VS.

Articolo 3

Giorni festivi retribuiti

Al massimo 9 giorni festivi federali oppure cantonali all’anno sono indennizzabili, purchè cadano in un giorno lavorativo.

Articolo 34.1

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Orario di lavoro

La durata determinante del lavoro annuale è pari a 2088 ore (in media 40 ore settimanali). Per il conteggio dell’indennità sostitutiva (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi ecc.) si utilizza come base di calcolo una durata quotidiana media di 8 ore.

Il salario orario è calcolato sulla base dell'articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.

Nel contratto individuale di lavoro non può essere concordata nessuna durata del lavoro superiore.

Articoli 28.2 - 28.4 e 28.7; Appendice 10: Articolo 5

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
  • l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
  • dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

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