Prestito di personale Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura (Svizzera tedesca e Ticino)

28.12.2021

Modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2022: campi d'applicazione, riscossione dei contributi e contributo LPP supplementare

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 28.12.2021 / Pubblicazione valida dal: 01.01.2022 - 31.12.2026 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:
Valido per il ramo pittura e gessatura dei Cantoni di Zurigo (ad eccezione dei gessatori di Zurigo Città), Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Giura nonché per il ramo della pittura del Canton Ticino.

Articolo 1
Il contratto collettivo di lavoro è valido per tutte le aziende e tutti i reparti aziendali nonché per le amministrazioni immobiliari con divisioni proprie di pittura o gessatura che eseguono o fanno eseguire lavori di pittura e gessatura rientranti nella descrizione della professione del pittore o del gessatore. Sono considerati lavori di pittura e gessatura i seguenti lavori professionali:

Pittura
Fanno parte del ramo della pittura le seguenti professioni:
pittore, pittore per clientela privata, pittore decoratore, restauratore, pittore di strutture rustiche, tappezziere (decorazioni escluse), verniciatore con mordente chimico, doratore, imitatore di legni e pietre, sverniciatore, spruzzatore di pitture, applicatore di plastiche, operatore di macchina traccialinee.

I lavori professionali comprendono tra l'altro: l'applicazione di pittura, materiali di rivestimento ed intonaci plastici, nonché la posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, l’applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, inoltre l’abbellimento e la manutenzione di edifici e parti di costruzioni, installazioni ed oggetti, come pure la protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici.

Gessatura
Fanno parte del ramo della gessatura le seguenti professioni:
gessatore, intonacatore, stuccatore, ammanitore, gessatore addetto alla costruzione con elementi a secco (sistemi di costruzione leggera), isolatore di facciate.

Fanno parte dei lavori professionali del ramo della gessatura:
le costruzioni di pareti, soffitti e pavimenti, i rivestimenti, le isolazioni di ogni genere, gli intonaci interni ed esterni e gli stucchi, il risanamento di edifici, la protezione di parti di costruzioni e di materiali contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi.

Articolo 2
Sono esclusi dal CCL MPA:
a) gli apprendisti;
b) gli impiegati d’ufficio;
c) le persone appartenenti alla categoria professionale che occupano un posto direttivo superiore;
d) i titolari di aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo;
e) gli azionisti di società per azioni e i soci di società a garanzia limitata che lavorano nel Consiglio direttivo, a condizione che la loro quota ammonti almeno al 10% del capitale complessivo.

Articolo 3

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
05.03.2024 17:17
01.01.2022
26.04.2023 10:22
01.01.2022
28.12.2021 15:37
01.01.2022

 

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

  1. la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
  2. il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
  3. il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
  4. in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
  5. l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
  6. l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
  7. la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00

info@swissstaffing.ch

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71

Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88

Dal lunedì al venerdì
08:30 –  12:00
13:00 –  16:45

info@employes.ch


Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino

Via Vallone 27
6500 Bellinzona 

091 821 01 01

info@sicticino.ch

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni del CCL dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici occupati in aziende o rami di azienda di cui al capoverso 2.

Sono esclusi:

  1. gli apprendisti;
  2. gli impiegati d’ufficio;
  3. le persone appartenenti alla categoria professionale che occupano un posto direttivo superiore;
  4. i titolari di aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo;
  5. gli azionisti di società per azioni ed i soci di società a garanzia limitata che lavorano nel Consiglio direttivo, a condizione che la loro quota ammonti almeno al 10 per cento del capitale complessivo.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)

Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Controlli

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate. 

Istanza di ricorso

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova. 

Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4

Organi paritetici

Le parti contraenti

affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restando che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione, e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.

Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.

Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.

Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione.

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,  32, 33 e 39.1

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valide per tutti i datori di lavoro (aziende e reparti aziendali) del ramo pittura e gessatura. Sono considerati aziende e reparti aziendali quelli che eseguono 

  1. lavori di applicazione di pittura, materiali di rivestimento e materiali strutturali, di posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, di applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, di abbellimento e manutenzione di edifici, parti di costruzioni, installazioni ed oggetti, nonché la loro protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici (lavori di pittura);
  2. lavori di costruzione di pareti, soffitti e pavimenti, di rivestimento, di isolazione di ogni genere, d’intonacatura interna ed esterna, di stuccatura, di risanamento di edifici, nonché di protezione di edifici e oggetti contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi (lavori di gessatura).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L'obbligatorietà generale fa stato per il ramo pittura e gessatura dei Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Giura nonché per il ramo della pittura del Canton Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Campo d'applicazione aziendale

Il contratto collettivo di lavoro è valido per tutte le aziende e tutti i reparti aziendali nonché per le amministrazioni immobiliari con divisioni proprie di pittura o gessatura che eseguono o fanno eseguire lavori di pittura e gessatura rientranti nella descrizione della professione del pittore o del gessatore. Sono considerati lavori di pittura e gessatura i seguenti lavori professionali:

Pittura
Fanno parte del ramo della pittura le seguenti professioni:
pittore, pittore per clientela privata, pittore decoratore, restauratore, pittore di strutture rustiche, tappezziere (decorazioni escluse), verniciatore con mordente chimico, doratore, imitatore di legni e pietre, sverniciatore, spruzzatore di pitture, applicatore di plastiche, operatore di macchina traccialinee.

I lavori professionali comprendono tra l'altro: l'applicazione di pittura, materiali di rivestimento ed intonaci plastici, nonché la posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, l’applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, inoltre l’abbellimento e la manutenzione di edifici e parti di costruzioni, installazioni ed oggetti, come pure la protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici.

Gessatura
Fanno parte del ramo della gessatura le seguenti professioni:
gessatore, intonacatore, stuccatore, ammanitore, gessatore addetto alla costruzione con elementi a secco (sistemi di costruzione leggera), isolatore di facciate.

Fanno parte dei lavori professionali del ramo della gessatura:
le costruzioni di pareti, soffitti e pavimenti, i rivestimenti, le isolazioni di ogni genere, gli intonaci interni ed esterni e gli stucchi, il risanamento di edifici, la protezione di parti di costruzioni e di materiali contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi.

Articolo 2

Pensionamento anticipato

Le prestazioni a favore degli aventi diritto devono essere subordinate ai mezzi disponibili.
Vengono corrisposte prestazioni che consentono e/o attutiscono finanziariamente la riduzione del grado di occupazione o il pensionamento anticipato completo negli ultimi 5 anni che precedono il compimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria.
Il periodo della prestazione è sempre limitato ai 5 anni precedenti l’età di pensionamento AVS ordinaria.

È considerato salario determinate il salario SUVA fino al raggiungimento del massimo LAINF.
Ogni anno, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, il datore di lavoro dichiara la massa salariale complessiva annua ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 CCL, eventualmente corretta della massa salariale dei salariati non assoggettati.

Tipologie di prestazioni

Vengono erogate esclusivamente le seguenti prestazioni:
a) rendita transitoria – art. 15 CCL;
b) contributo di risparmio LPP supplementare – art. 16 CCL;
c) prestazioni sostitutive per casi di rigore – art. 19 CCL.
A eccezione delle prestazioni sostitutive per casi di rigore ai sensi dell’art. 19 CCL, le prestazioni della Fondazione MPA non vengono versate sotto forma di capitale.

Hanno diritto alle prestazioni i collaboratori delle aziende assoggettate che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
a) entro 5 anni o un lasso di tempo inferiore compiono l’età di pensionamento AVS ordinaria e
b) d’intesa con l’azienda assoggettata riducono nella misura minima richiesta la propria attività lavorativa e/o la interrompono annualmente per un numero minimo di mesi e
c) per almeno 15 anni, di cui gli ultimi 7 prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente, hanno lavorato in un’azienda che rientra nel campo di applicazione soddisfacendo l’obbligo di contribuzione previsto e
d) al momento della corresponsione delle prestazioni hanno un’abilità al lavoro corrispondente a quella del rapporto di lavoro in corso.

Il diritto alla riscossione delle prestazioni sorge non prima del 1° gennaio 2018, a condizione che l’azienda in cui l’avente diritto lavora immediatamente prima della corresponsione delle prestazioni sottostia da almeno 12 mesi.

Il lavoratore che non soddisfa pienamente il requisito della durata occupazionale dei sette anni a causa di un periodo di disoccupazione massimo di due anni, ma adempie i restanti requisiti (art. 14.1 CCL), ha diritto a una rendita transitoria ordinaria.

Non è possibile riscattare gli anni d’impiego mancanti in un’azienda che rientra nel campo di applicazione.
Il diritto a prestazioni relative al pensionamento anticipato sorge esclusivamente su richiesta dell’avente diritto.

Rendita transitoria ordinaria

L’importo della rendita transitoria mensile è definito sulla base dei seguenti due elementi:
1. la parte della rendita di vecchiaia AVS minima semplice corrispondente alla riduzione del grado di occupazione valido al momento della riscossione delle prestazioni,
2. più il 50% del salario mensile determinante per la prestazione perso a causa della riduzione del grado di occupazione.
I dettagli relativi all’importo delle prestazioni e al loro calcolo figurano nella Tabella A dell’Appendice 1 CCL MPA.
L’importo del salario mensile determinante per la prestazione al momento della prima riscossione delle prestazioni e le componenti delle prestazioni ai sensi dell’art. 15.1 cifre 1 e 2 CCL determinano una percentuale massima delle prestazioni di cui il beneficiario può fruire nell’arco dell’intera durata della rendita di massimo 5 anni.
In caso di ulteriore aumento delle prestazioni, gli importi già versati vengono detratti dalle prestazioni correnti.
Per tutta la durata della sua corresponsione, la rendita transitoria è basata sul salario mensile determinante per la prestazione (lordo, supplementi e indennità per ore supplementari esclusi), corrisposto prima della prima riscossione della rendita transitoria. Il salario mensile determinante per la prestazione corrisponde a 1/12 del salario annuo soggetto alla SUVA, tuttavia al massimo a 3,30 volte la rendita mensile AVS massima semplice.

Qualora nel corso degli ultimi 15 anni il grado di occupazione abbia subìto variazioni significative, il salario mensile che determina la prestazione viene calcolato in base a un grado di occupazione del 100% e adeguato al grado di occupazione medio degli ultimi 15 anni.
Fanno eccezione le riduzioni del grado di occupazione derivanti da invalidità (cfr. art. 17 cpv. 3 CCL). In tal caso la prestazione è determinata dall’ultimo salario mensile effettivo.
La riduzione dell’orario di lavoro alla base della rendita transitoria resta valida fino al compimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria da parte dell’avente diritto. Per il periodo di validità del diritto alle prestazioni è possibile aumentare la riduzione dell’orario di lavoro, ma non diminuirla. In linea di principio la rendita transitoria non viene adeguata né a eventuali rincari né agli aumenti salariali annualmente stabiliti per le aziende che sottostanno al CCL per il ramo pittura e gessatura.
La fruizione delle prestazioni presuppone una riduzione minima pari al 20% dell’attività lavorativa (riduzione dell’orario di lavoro annuo) e/o del reddito nell’azienda assoggettata (è parificato a detta riduzione l’avvio di un’attività alternativa in un’altra azienda assoggettata che preveda un salario ridotto di almeno il 20%). Ogni riduzione del grado di occupazione deve essere effettuata nell’ordine di dieci punti percentuali interi.
La rendita transitoria viene corrisposta sempre mensilmente. Se la persona avente diritto non beneficia del pensionamento anticipato completo, oltre alla rendita transitoria mensile della Fondazione MPA corrispondente alla perdita salariale, continua a percepire dall’azienda un salario mensile ridotto.

Invalidità del beneficiario

Se al beneficiario della rendita transitoria viene riconosciuta l’inabilità al lavoro o l’invalidità ai sensi dell’AI prima del raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria, è necessario darne comunicazione all’organo esecutivo.
Nel caso in cui il beneficiario di una rendita transitoria diventi invalido a causa di malattia o infortunio prima del raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria, la rendita transitoria continuerà ad essere corrisposta senza alcuna variazione dell’importo. In caso di sovraindennizzo ai sensi dell’articolo 66 cpv. 2 LPGA risultante dalle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione federale per l’invalidità o della previdenza professionale, la rendita transitoria non viene decurtata. La rendita transitoria è invece da considerarsi reddito sostitutivo da notificare all’ente competente; in caso di sovraindennizzo comprovato ai sensi dell’articolo 66 cpv. 2 LPGA è possibile la decurtazione delle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione federale per l’invalidità o della previdenza professionale.
Nel caso in cui al momento dell’insorgere dell’incapacità al lavoro o dell’invalidità l’avente diritto non abbia ancora percepito alcuna rendita transitoria, per la parte di salario relativa all’invalidità non sorge alcun diritto alla stessa neanche nell’arco die 5 anni che precedono il pensionamento AVS in cui è possibile riscuotere le prestazioni. Sulla restante parte valida del salario continuano a essere dovuti i contributi oppure, in caso di abbandono parziale o totale dell’attività lavorativa, è possibile far valere un diritto proporzionale a una rendita transitoria.

Decesso del beneficiario

In caso di decesso del beneficiario di una rendita transitoria prima del raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria, il diritto alla rendita transitoria cessa alla fine del mese del decesso.
In caso di decesso del beneficiario, il diritto al contributo di risparmio supplementare cessa alla fine del mese del decesso.
Se al momento del decesso l’avente diritto non ha ancora percepito
alcuna rendita transitoria o ha fatto valere il diritto a quest’ultima, con il decesso cessa qualsivoglia diritto alle prestazioni di cui al presente CCL.

Prestazioni sostitutive per casi di rigore
Possono richiedere prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

  • hanno compiuto il 55° anno di età, ma mancano ancora più di 5 anni al compimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria,

  • per 15 anni, di cui gli ultimi 7 ininterrottamente, hanno lavorato in un’azienda che rientra nel campo di applicazione e

  • hanno cessato in modo definitivo e contro la loro volontà l’attività nel ramo pittura e gessatura (p.es. per fallimento del datore di lavoro, licenziamento per motivi puramente economici, decisione di mancata idoneità della SUVA).

L’eventuale diritto a una prestazione sostitutiva per casi di rigore nonché la tipologia e l’importo della stessa vengono stabiliti nel singolo caso dal Consiglio di fondazione. La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un versamento unico su un conto LPP. È escluso il pagamento in contanti.

Il diritto a prestazioni sostitutive per casi di rigore può essere fatto valere esclusivamente nel caso in cui il caso di rigore subentri successivamente al 1° gennaio 2022.
L’erogazione di una prestazione sostitutiva per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione MPA.

Articoli 12 – 19

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
  • l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
  • dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale

Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.

Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.

Conseguenze in caso di constatazione di violazioni

In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.

Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.

L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.

Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.

 

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Campo d'applicazione personale

Sono esclusi dal CCL MPA:
a) gli apprendisti;
b) gli impiegati d’ufficio;
c) le persone appartenenti alla categoria professionale che occupano un posto direttivo superiore;
d) i titolari di aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo;
e) gli azionisti di società per azioni e i soci di società a garanzia limitata che lavorano nel Consiglio direttivo, a condizione che la loro quota ammonti almeno al 10% del capitale complessivo.

Articolo 3

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2023: max. CHF 40.35 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.75
Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'100.–


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing

Fondo paritetico

Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%. 

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Campo d'applicazione geografico

Valido per il ramo pittura e gessatura dei Cantoni di Zurigo (ad eccezione dei gessatori di Zurigo Città), Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Giura nonché per il ramo della pittura del Canton Ticino.

Articolo 1

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.4% di salario
Datori 0.4% di salario


Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.

L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6

Compiti organi paritetici

Applicazione

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36

Contributi al pensionamento anticipato

Provenienza dei fondi

I fondi per il finanziamento del modello di pensionamento anticipato provengono in linea di principio dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, da apporti di terzi nonché dai redditi del patrimonio della Fondazione.
(...)

Contributi

Il contributo a carico del lavoratore corrisponde allo 0,85 per cento del salario determinante. L’importo viene trattenuto mensilmente dal salario lordo laddove non sia prevista una diversa modalità di trattenuta.
Il contributo a carico del datore di lavoro corrisponde allo 0,85 per cento del salario determinante.
È considerato salario determinate il salario SUVA fino al raggiungimento del massimo LAINF.
Ogni anno, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, il datore di lavoro dichiara la massa salariale complessiva annua ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 CCL, eventualmente corretta della massa salariale dei salariati non assoggettati.

Riscossione dei contributi

Il datore di lavoro deve versare alla Fondazione MPA la totalità dei contributi dovuti dal datore di lavoro e dai lavoratori.
Al 30 settembre è dovuto il 67% dei contributi annui calcolati in base alla massa salariale SUVA complessiva dei collaboratori assoggettati l’anno precedente.
L’importo residuo viene calcolato in modo definitivo sulla base della somma salariale SUVA dei collaboratori assoggettati e fatturato con scadenza al 31 marzo.
La Fondazione MPA addebita per ogni sollecito CHF 100.– oltre a una mora del 5 per cento a decorrere dalla domanda di esecuzione.
(...)

Articoli 7.1, 8 e 9.1 – 9.4

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