Prestito di personale Gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori TI

23.07.2020

Der Mindestlohnrechner ist ab sofort mit den Feiertagen 2021 und den FAR-Beiträgen 2021 ergänzt.

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 24.04.2023 / Pubblicazione valida dal: 01.05.2023 - 30.06.2026 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono applicabili su tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 1.1

il presente CCL fa stato per tutte le imprese (datori di lavoro) che eseguono lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolazione termica di facciate, coibentazioni di ogni genere, montaggio di soffitti ribassati di ogni genere, costruzioni di elementi a secco esterni e interni (prefabbricati), posa di pavimenti tecnici rialzati interni ed esterni, pareti mobili ed elementi leggeri portanti rivestiti con lastre cementizie.

Articolo 1.2

Il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2., indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.

Il presente CCL non vale per:

  1. i quadri dirigenti;
  2. il personale amministrativo;
  3. il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.

Articoli 1.3 e 1.4

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
28.11.2023 11:27
01.05.2023
24.04.2023 12:21
01.05.2023
29.12.2022 10:14
01.04.2022
29.03.2022 13:37
01.04.2022
17.12.2021 10:48
01.06.2021
28.05.2021 14:48
01.06.2021
17.12.2020 09:13
01.08.2020
23.09.2020 11:28
01.08.2020
23.09.2020 11:25
01.08.2020

 

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Salari / salari minimi

 

Salari minimi dal 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2018):
Classe salariale Qualifica Salario orario Salario mensile
1 Capo CHF 31.10 CHF 5'483.--
2 Gessatore con qualifica AFC CHF 29.60 CHF 5'166.--
3 Gessatore senza qualifica CHF 28.60 CHF 4'992.--
4 Intonacatore o plafonatore senza qualifica CHF 27.10 CHF 4'779.--
5 Lavoratore con esperienza professionale / CFP CHF 25.40 CHF 4'420.--
6 Manovale CHF 24.60 CHF 4'296.--

 

Salari minimi giovani lavoratori
Classe salariale Qualifica Descrizione Salario orario Salario mensile
7a Giovani lavoratori AFC dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo CHF 25.40 CHF 4'419.60
7b Giovani lavoratori AFC il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato CHF 26.40 CHF 4'593.60
7c Giovani lavoratori AFC il terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato CHF 27.40 CHF 4'767.60
7d Giovani lavoratori AFC il quarto anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato CHF 28.60 CHF 4'976.40
8a Giovani lavoratori CFP dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo CHF 22.-- CHF 3'828.--
8b Giovani lavoratori CFP il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato CHF 23.-- CHF 4'002.--
8c Giovani lavoratori CFP il terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato CHF 24.-- CHF 4'176.--

 

Salari minimi apprendisti
Classe salariale Qualifica Descrizione Salario mensile
9 Apprendisti AFC 1. anno di tirocinio CHF 975.--
9 Apprendisti AFC 2. anno di tirocinio CHF 1'355.--
9 Apprendisti AFC 3. anno di tirocinio CHF 1'940.--
9 Apprendisti CFP 1. anno di tirocinio CHF 700.--
9 Apprendisti CFP 2. anno di tirocinio CHF 1'000.--

AFC: attestato federale di capacità
CFP: certificato federale di formazione pratica

Appendice 2

Pensionamento anticipato

C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) ai lavoratori e agli apprendisti impiegati nelle imprese (datori di lavoro) menzionati alla lettera A) - indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione - ad esclusione dei quadri dirigenti del personale amministrativo e del personale tecnico non direttamente impegnato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri.

Articolo 3B

Vacanze

  per lavoratori a partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età per lavoratori fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età
per lavoratori a salario mensile 25 giorni lavorativi 30 giorni lavorativi
per lavoratori a salario orario 10.64% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali (pari a 25 giorni lavorativi) 13.04% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali (pari a 30 giorni lavorativi)

Articolo 28.1

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi:

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

a) la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,

b) il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,

c) il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,

d) in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,

e) l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,

f) l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,

g) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.


Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Campo d'applicazione aziendale

Valido per tutte le imprese (datori di lavoro) che eseguono lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolazione termica di facciate, coibentazioni di ogni genere, montaggio di soffitti ribassati di ogni genere, costruzioni di elementi a secco esterni e interni (prefabbricati), posa di pavimenti tecnici rialzati interni ed esterni, pareti mobili ed elementi leggeri portanti rivestiti con lastre cementizie.

Articolo 1.2

Lavoro straordinario / ore supplementari

Le ore accumulate al 31.12 possono essere compensate in tempo libero durante il periodo gennaio/aprile dell’anno successivo previo accordo tra le parti.
Rimborso delle ore flessibili: entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo le ore flessibili rimanenti vanno retribuite con il 25% di supplemento ed il saldo azzerato. Durante i mesi in cui il datore di lavoro farà capo alle ore flessibili, tali ore devono essere riconosciute in ragione del 100%. Se il saldo di ore flessibili ammesse viene superato (oltre le 80 ore), le ore eccedenti vengono considerate ore straordinarie e retribuite con supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui sono state prestate.

I lavoratori hanno diritto ai seguenti supplementi salariali, fermo restando quanto disposto dalla Legge federale sul lavoro (LL):

Per le ore straordinarie un supplemento del 25%.
- Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC. Il supplemento non è dovuto con riferimento all’art. 22 del presente CCL sino a decorrenza delle 44.50 ore settimanali oltre le quali il supplemento del 25% è dovuto
- Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista nell’ambito di un contratto a tempo parziale;
- È considerato lavoro diurno quello eseguito in estate tra le ore 05.00 e le ore 20.00 e in inverno tra le ore 06.00 e le ore 20.00.

Articoli 24 e 25

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Tipo di lavoro Ore Supplemento
Lavoro notturno fra le ore 20.00 e le ore 06.00 supplemento salariale del 50%
Lavoro festivo (Domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 05.00 in estate, rispettivamente 06.00 in inverno del lunedi) supplemento salariale del 100%
Giorni festivi infrasettimanali riconosciuti (dalle 00.00 alle 24.00) supplemento salariale del 100%

Sui supplementi salariali previsti dal presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 29 CCL), per le vacanze (art. 28 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 35 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.

Articoli 25b e 25c

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino

Articolo 2

Rimborso spese

Viene introdotta un’indennità forfetaria in funzione della distanza dalla sede dell’azienda al cantiere, omnicomprensiva sia del tempo di viaggio che del rimborso pasto secondo i seguenti parametri
 
Tratta semplice di percorso stradale in km Idennità giornaliera in CHF
0-40 km CHF 15.--
41-60 km CHF 20.--
Oltre i 60 km CHF 30.--

Ai fini dell’indennità di trasferta fa stato la sede principale dell’impresa, regolarmente iscritta a Registro di Commercio. Previa documentata richiesta, la CPC può riconoscere all’impresa, oltre alla sede principale, anche una succursale in altra località.
In caso di impiego di lavoratori a prestito (interinali) vale, per la definizione dell’indennità giornaliera, la sede della ditta cliente.
A tutti i lavoratori invitati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.
Relativamente alle trasferte dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro (cantiere) se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno fr. 0.60 al km per ogni chilometro di servizio. Alternativamente, se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l’indennità non verrà corrisposta.


Articoli 26

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese (datori di lavoro) e/o settori d'azienda che eseguono lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolazione termica di facciate, coibentazioni di ogni genere, montaggio si soffitti ribassati di ogni genere, costruzioni di elementi a secco esterni e interni (prefabbricati), posa di pavimenti tecnici rialzati interni ed esterni, pareti mobili ed elementi leggeri portanti rivesti con lastre cementizie.

Articolo 3A

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

OccasioneGiorni compensati
Nascita di un figlio1 giornata
Decesso nella famiglia del lavoratore (moglie e figli)3 giornate
Decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri2 giornate
Matrimonio (su richiesta del lavoratore dovrà essere inoltre concessa una settimana di congedo non retribuito)1 giornata
Trasloco della propria economia domestica (una volta l’anno; se il rapporto di lavoro non è disdetto)1 giornata

Per le assenze menzionate anteriormente viene corrisposto il salario per le ore di lavoro effettivamente perse che il lavoratore avrebbe percepito se nel giorno in questione avesse lavorato normalmente

Articolo 30

Tredicesima mensilità

Sussiste un diritto alla 13a mensilità.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 18.2

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese

Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Campo d'applicazione geografico

Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono applicabili su tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 1.1

Altri supplementi

Il lavoratore ha diritto a un’indennità d’intemperie per le ore di lavoro perse a causa del maltempo. Tale indennità ammonta all’80% del salario base e deve essere versata contemporaneamente al salario del periodo di paga corrispondente. Danno diritto all’indennità d’intemperie tutte le ore, le mezze giornate e le giornate intere di tempo di lavoro perso a causa del maltempo, indipendentemente dalla possibilità di compensazione con l’assicurazione sulla disoccupazione (LADI).

Articolo 27

Campo d'applicazione personale

Il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2., indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.

Il presente CCL non vale per:
a) i quadri dirigenti;
b) il personale amministrativo;
c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.

Articoli 1.3 e 1.4

Giorni festivi retribuiti

Ai lavoratori dovrà essere versata un’indennità del 3,5% sul salario orario lordo a titolo di compenso per i giorni festivi infrasettimanali. Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga.

Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati dal compenso del 3,5% le seguenti feste:
S. Giuseppe; Lunedì di Pasqua; 1° maggio; Lunedì di Pentecoste; Corpus Domini; SS. Pietro e Paolo; 1° agosto; Assunzione e Ognissanti

Articolo 29

Categorie salariali

Categorie salariali Descrizione

Capo

Lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale

Gessatore con qualifica AFC

Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità (AFC) o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC

Gessatore senza qualifica

Lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale maturata in CH. Lavoratore che precedentemente era stato assegnato a questa categoria salariale. In caso di cambiamento di datore di lavoro il lavoratore mantiene l’assegnazione a questa categoria

Intonacatore o plafonatore

Lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale maturata in CH. Lavoratore che precedentemente era stato assegnato a questa categoria salariale. In caso di cambiamento di posto di lavoro il lavoratore mantiene l'assegnazione a questa categoria

Lavoratore con esperienza professionale / CFP

Lavoratore con conoscenze professionali di base maturate in Svizzera. Lavoratore che può dimostrare di avere almeno 36 mesi di lavoro nella categoria salariale «manovale». Lavoratore che ha ottenuto il certificato federale di formazione pratica (CFP). In caso di cambiamento di datore di lavoro il lavoratore mantiene l’assegnazione a questa categoria. Per i manovali già in forza alle ditte prima dell’entrata in vigore del CCL e con 24 mesi d’esperienza, il passaggio è previsto al 1° gennaio 2018.

Manovale

Lavoratore senza qualifica e senza esperienza professionale

Giovani lavoratori AFC

dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo

 

il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato

il terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato

il quarto anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato

Giovani lavoratori CFP

dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo

 

il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato

il terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato

 

Articolo 18 e Appendice 2

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus


 

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Orario di lavoro

Il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2088 ore; la durata minima della settimana lavorativa è fissata in 37.50 Ore; la durata giornaliera del lavoro non potrà superare le 9.25 ore;

Articoli 22 e 23

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Compiti organi paritetici

Applicazione:
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).



Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.7% di salario
Datori 0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) 2 giorni
Dal quarto al sesto mese 7 giorni
A partire dal settimo mese 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
– che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
– che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
– nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.

Durata dell'impiego:
– Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
– 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

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