Prestito di personale Industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo

01.05.2020

Proroga e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2020: nuovi salari minimi, aumento generale dei salari di CHF 20.--/mese e aumento individuale dei salari di CHF 5.--/mese in media

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 15.04.2024 / Pubblicazione valida dal: 01.05.2024 - 31.12.2025 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:
Fa stato per tutto il territorio svizzero.
È applicabile a tutte le aziende dell’industria dei prodotti in calcestruzzo e degli elementi prefabbricati in calcestruzzo.

Articolo 1
È applicabile a tutti i datori di lavoro assoggettati al CCL e ai loro collaboratori, eccettuati i lavoratori con funzioni direttive e il personale tecnico e amministrativo.

Articolo 1

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
15.04.2024 16:30
01.05.2024
07.12.2023 16:22
01.06.2022
07.12.2023 11:48
01.06.2022
19.12.2022 15:31
01.06.2022
24.05.2022 16:39
01.06.2022
26.11.2021 14:33
01.12.2021
25.06.2021 08:18
01.01.2021
22.12.2020 10:26
01.01.2021
10.07.2020 08:34
01.05.2020
10.07.2020 08:32
01.05.2020
03.06.2020 18:16
01.05.2020
01.01.2020 00:00
01.05.2020
29.04.2020 23:59
01.05.2019
11.12.2019 10:50
01.05.2019
04.11.2019 14:14
01.05.2019
16.04.2019 11:01
01.05.2019

 

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Campo d'applicazione geografico

Fa stato per tutto il territorio svizzero.

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiegoTermine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi)2 giorni
Dal quarto al sesto mese7 giorni
A partire dal settimo mese1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Compiti organi paritetici

Applicazione:
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).



Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale sono applicabili ai datori di lavoro che realizzano prodotti in calcestruzzo a base di cemento o resine sintetiche o elementi prefabbricati in calcestruzzo, e ai loro lavoratori, indipendentemente dal tipo di rimunerazione.

Sono eccettuati:
a. i lavoratori che rivestono funzioni direttive;
b. il personale commerciale;
c. il personale tecnico.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale sono applicabili ai datori di lavoro che realizzano prodotti in calcestruzzo a base di cemento o resine sintetiche o elementi prefabbricati in calcestruzzo, e ai loro lavoratori, indipendentemente tipo di rimunerazione.

Sono eccettuati:
a. i lavoratori che rivestono funzioni direttive;
b. il personale commerciale;
c. il personale tecnico.

Per i costruttori di prefabbricati apprendisti, si applicano le disposizioni CCL elencate qui di seguito: articoli 4 lettera B (tredicesima mensilità), 5 (vacanze) e 15 (contributo per le spese di esecuzione).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione:
ChiObbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoriadal 1° giorno
altri lavoratorifacoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesiobbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesinessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesiobbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavorosempre obbligatoria

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'175.--

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'152.50

Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Lavoro a turni

Per le aziende che adottano l’orario di lavoro a due turni il supplemento ammonta a CHF 1.20 all’ora.

Articolo 4C

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali:
ChiContributo
Lavoratori0.7% di salario
Datori0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Orario di lavoro

Il normale orario di lavoro settimanale è di 42 ore distribuite su 5 giorni, corri-spondenti a una giornata lavorativa di 8,4 ore. Questo orario di lavoro giornaliero previsto vale anche per il calcolo dei giorni di assenza (vacanze, festività, malattia, infortunio ecc.). Per i/le lavoratori/trici che lavorano a turni si applica il piano dei turni approvato dalle autorità.

Articolo 2

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese

Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Lavoro straordinario / ore supplementari

Il lavoro straordinario (art. 321c CO) deve essere compensato nell’arco di un anno con tempo libero di uguale durata. La compensazione deve avvenire il più presto possibile.

Dopo aver ascoltato la commissione di fabbrica il datore di lavoro stila a cicli regolari un piano di lavoro ed informa i collaboratori/le collaboratrici nel caso in cui la compensazione entro il termine di un anno del lavoro straordinario svolto non sia possibile. Se il lavoro straordinario non può essere compensato entro un anno ha luogo il pagamento senza supplemento.

Per il lavoro straordinario (art. 12 e 13 LL) ordinato è previsto invece un indennizzo del 25% sotto forma di denaro o di tempo libero. Se il lavoro straordinario ordinato non può essere compensato entro un anno ha luogo la compensazione successiva oppure il pagamento con un supplemento del 25%.

Articolo 3; Integrazione 2006 al CCL

Aumento salariale

2020 (dichiarato d'obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2020):
Aumento generale dei salari effettivi: CHF 20.-- al mese.
Aumento individuale dei salari: la somma salariale dei/delle lavoratori/trici sottoposti/e al CCL deve essere incrementata mediamente di CHF 5.-- al mese.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 della Convenzione addizionale del 2 dicembre 2019.



Articolo 4; Convenzione addizionale 2020; Conferimento del carattere obbligatorio generale: III

Salari / salari minimi

I salari minimi per i lavoratori/le lavoratrici pienamente abili al lavoro di età superiore a 19 anni ammontano a (dichiarati d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2020):
Categoria di collaboratoriSalario mensile
Lavoratori/trici senza qualifica (*1) CHF 4'025.--
Lavoratori/trici semiqualificati/e CHF 4'175.--
Lavoratori/trici professionali: salario consueto per la località e/o il settore, ma almeno CHF 4'375.--
Produttori/trici di elementi prefabbricati AFCCHF 4'800.--
(*1) In caso di nuova assunzione, il salario nel primo anno di servizio può essere inferiore di CHF 200.-- rispetto al livello minimo.

Ai/alle lavoratori/trici viene corrisposto un salario mensile. La base di calcolo è data da 182.5 ore mensili.

Articolo 4; Convenzione addizionale 2020

Tredicesima mensilità

I lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad una tredicesima mensilità (8.33% del salario totale percepito). Anche le apprendiste e gli apprendisti hanno diritto a percepire la tredicesima mensilità.

Articolo 4B

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Giorni festivi retribuiti

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, compresi quelli che lavorano a turni, hanno diritto a 9 giorni festivi retributi in conformità agli usi locali o alle disposizioni legislative, se questi cadono in un giorno di lavoro.

Articolo 6

Vacanze

CategoriaGiorni di vacanza
fino a 20 anni compiuti (valido anche per gli/le apprendisti/e)30 giorni
a partire dal 1° anno die servizio25 giorni
dopo 15 anni die servizio nell'azienda27.5 giorni
dopo il compimento del 50° anno di età30 giorni

Articolo 5

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

OccasioneGiorni compensati
Matrimonio1 giorno
Nascita di un figlio giorni
Decesso del coniuge, del compagno, dei genitori o di un figlio3 giorni
Decesso di fratelli, nonni o suoceri1 giorno
Trasloco1 giorno
Militare, ispezione, reclutamento½ giornata
Se la partecipazione richiede più di mezza giornata, viene indennizzato il tempo necessario fino ad un massimo di una giornata.

Articolo 7 e accordo salariale 2017

Malattia

Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.

La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Di sabato di norma non si lavora. Per il lavoro straordinario svolto di sabato è previsto un indennizzo del 25% (in denaro o tempo libero) a condizione che nella settimana in questione siano già state prestate 5 giornate di lavoro normali.

Articolo 3; Integrazione 2006 al CCL

Campo d'applicazione personale

È applicabile a tutti i datori di lavoro assoggettati al CCL e ai loro collaboratori, eccettuati i lavoratori con funzioni direttive e il personale tecnico e amministrativo.

Articolo 1

Campo d'applicazione aziendale

È applicabile a tutte le aziende dell’industria dei prodotti in calcestruzzo e degli elementi prefabbricati in calcestruzzo.

Articolo 1

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.

Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

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