Prestito di personale Disegnatori TI

01.05.2020

Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2021.

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.01.1970 - 01.01.1970 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 01.01.1970 / Pubblicazione valida dal: 01.01.1970 (CCL del ramo)

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15.12.2020 14:20
01.05.2020
03.11.2020 12:15
01.05.2020
28.10.2020 16:45
01.05.2020
15.10.2020 09:59
01.05.2020
08.10.2020 15:26
01.05.2020
12.08.2020 14:03
01.05.2020
12.08.2020 13:40
01.05.2020
10.07.2020 08:28
01.05.2020
10.07.2020 08:27
01.05.2020
03.06.2020 18:15
01.05.2020
22.04.2020 14:23
01.05.2020

 

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3

Compiti organi paritetici

Applicazione:
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).



Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Categorie salariali



Articoli 1.2 e 1.3

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiegoTermine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi)2 giorni
Dal quarto al sesto mese7 giorni
A partire dal settimo mese1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Tredicesima mensilità

Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2020

Aumento salariale



Articolo 31

Salari / salari minimi

Salari minimi dal 1° gennaio 2016 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2016):
Anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica Salario annuale
Nel 1° anno CHF 46'853.--
Nel 2° anno CHF 48'679.--
Nel 3° anno CHF 54'111.--
Nel 4° anno CHF 59'567.--
Nel 5° anno CHF 64'968.--

Apprendisti disegnatori
Anno del tirocinioSalario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.-- (*1)
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--
(*1) Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio.

Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2016

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali:
ChiContributo
Lavoratori0.7% di salario
Datori0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4

Giorni festivi retribuiti

Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.

Articolo 16.1

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 13

Campo d'applicazione personale

Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.

È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.

Articoli 1.2 e 1.3

Rimborso spese



Articolo 14.1 – 14.3

Orario di lavoro

La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni. Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di lavoro. Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro. Il tempo necessario per portarsi dall’ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.

È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.

Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.

Articolo 12.1 – 12.5

Vacanze

Il periodo delle vacanze deve essere fissato di comune accordo tra il datore di lavoro e il dipendente, tenendo conto dei bisogni del datore di lavoro e del disegnatore.



Articoli 15.1, 15.3 e 27.2

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario, che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 5 giorni
Nascita di un figlio 2 giorni
Decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci3 giorni
Decesso di altri familiaritempo adeguato
Trasloco2 giorni
Matrimonio del proprio figlio1 giorno
Visite mediche o sanitarie tempo necessario
Corsi di formazione professionale, con l’accordo del datore di lavoro; tempo necessario
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l’onere finanziario causato dall’assenza del dipendente tempo necessario

Articolo 17

Malattia

Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.

La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese

Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.



CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Lavoro straordinario / ore supplementari

Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 13

Campo d'applicazione aziendale

Valido per tutti gli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).

Articolo 1.1

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.

Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

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