Prestito di personale Costruzioni ferroviarie
Il calcolatore del salario minimo include ora il 2024 per la scelta dell'anno. (04.12.2023) / Rimessa in vigore e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2023: aumento dei salari minimi e aumento generale dei salari effettivi del 3.3%.
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 22.02.2023 / Pubblicazione valida dal: 01.03.2023 - 31.12.2025 (CCL del ramo)
Articolo 1
Si applica ance a imprese, la cui attività consiste i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.
Articolo 1
Articolo 1
Non sono ancora disponibili contratti futuri.
- Previdenza professionale LPP
- Tredicesima mensilità
- Versamento del salario
- Rappresentanza dei lavoratori
- Obbligo della pace
- Rappresentanza dei datori di lavoro
- Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
- Orario di lavoro
- Compiti organi paritetici
- Istanza di ricorso
- Termini di disdetta
- Controlli
- Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Servizio militare / civile / di protezione civile
- Campo d'applicazione geografico
- Fondo paritetico
- Informazioni organo paritetico
- Pensionamento anticipato
- Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
- Vacanze
- Categorie salariali
- Rimborso spese
- Malattia
- Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
- Aumento salariale
- Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
- Conseguenza in caso di violazione contrattuale
- Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
- Campo d'applicazione aziendale
- Organi paritetici
- Lavoro a turni
- Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
- Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
- Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
- Salari / salari minimi
- Campo d'applicazione personale
- Giorni festivi retribuiti
- Giorni di congedo retribuiti (assenze)
- Lavoro straordinario / ore supplementari
Previdenza professionale LPP
Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione
Chi | Obbligo d'assicurazione |
---|---|
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno |
altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno |
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno |
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente |
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga |
a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria |
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2023: max. CHF 40.35 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.75 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) | CHF 14.– |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'100.– |
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing
Tredicesima mensilità
Il pagamento avviene come segue
b) Pagamento pro rata: se un rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,3 per cento del salario determinante accumulato durante l’anno civile considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1).
c) Indennità di vacanza: sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1
Articolo 17.10; allegato 1
Versamento del salario
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Obbligo della pace
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
a) i lavori nell'ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari;
b) i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.
Sono escluse le imprese e parti di imprese che :
a) impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale secondo il capoverso 5;
b) eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.3 e 2.4
Orario di lavoro
Per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro. Non è considerato orario di lavoro:
a) il tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro.
b) la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolata.
Orario a tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e stabilire la quota esatta delle ore di lavoro annuali dovute. La parte delle ore settimanali non soggette a supplemento, nonché le ore computabili per giorni festivi, vacanze, malattia, infortunio ecc. subiscono una riduzione proporzionale.
Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali):
Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile ecc. Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore) tenuto conto delle condizioni locali e degli orari di presenza indispensabili, con riserva di eventuali orari di lavoro più brevi, determinati da disposizioni delle ferrovie. Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.
L’orario di lavoro settimanale per l’anno successivo viene fissato dall’impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine dell’anno. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al capoverso 5 lettera b. Se l’impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato per analogia il calendario sezionale del settore dell’edilizia principale, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali del settore dell’edilizia principale. Il calendario di lavoro aziendale deve essere consegnato alla CPS costruzioni ferroviarie entro metà gennaio. Se il calendario di lavoro vìola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la CPS costruzioni ferroviarie può opporsi con motivazione e respingerlo.
Durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale:
– minimo 37,5 ore settimanali (= 5 x 7,5 ore)
– massimo 45 ore settimanali (= 5 x 9 ore)
Scostamenti
In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (can tieri), purché rispetti il capoverso 5 lettera b e l’orario di lavoro annuale massimo dovuto. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.
Articolo 12
Compiti organi paritetici
Applicazione
L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria
Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.
Controlli aziendali
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.
Organi di controllo
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36
Istanza di ricorso
Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4
Termini di disdetta
Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11
Controlli
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria
Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.
Controlli aziendali
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.
Organi di controllo
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
Istanza di ricorso
La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi professionali
Chi | Contributo |
---|---|
Lavoratori | 0.4% di salario |
Datori | 0.4% di salario |
Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.
L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.
L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6
Servizio militare / civile / di protezione civile
- l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
Fondo paritetico
Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.
L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Pensionamento anticipato
Secondo il CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN).
In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
swissstaffing
Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf
044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00
Vacanze
Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze | Supplemento salariale corrispondente |
---|---|---|
Fino al compimento del 20° anno d’età | 30 giorni | Supplemento salariale del 13% |
Dal compimento del 20° anno di età fino al 50° anno compiuto | 25 giorni | Supplemento salariale del 10.6% |
Dal 50° anno compiuto | 30 giorni | Supplemento salariale del 13% |
Conteggio
Il salario percentuale per le vacanze è calcolato conformemente alla tabella in appendice. Il salario percentuale per le vacanze di cui all’articolo 13 capoverso 1 del presente contratto viene corrisposto mediante accredito sul conteggio salariale. I giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati come giorni di vacanza e possono di conseguenza essere recuperati successivamente.
Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. Allegato 1
Articolo 13; allegato 1
Categorie salariali
Classi salariali | Requisiti | |
---|---|---|
C | Lavoratori delle costruzioni ferroviarie | Lavoratori senza conoscenze professionali |
B | Lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali | Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B. |
A | Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie | Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di costruttore ferroviario pratico CFP, Capi gruppo e macchinisti semiqualificati con almeno tre anni di attività in questa funzione. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A. |
A | Addetto alla sicurezza | Qualora un lavoratore venga nominato addetto alla sicurezza (purché abbia il necessario certificato), ha diritto almeno al salario della classeA nel periodo in cui assolve questa funzione. |
Q | Costruttori di vie di traffico | Indirizzo costruzioni ferroviarie, con certificato professionale riconosciuto (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente). |
V | Capi | Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie che vengono riconosciuti dall’impresa come capi. |
Articolo 17.2 e 19.7
Rimborso spese
Pasti fuori sede
Se un contratto collettivo settoriale, le cui disposizioni salariali sono parte integrante del presente contratto, prevede un'indennità per i pasti in caso di lavoro fuori sede, tale indennità è dovuta anche al personale a prestito.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 27
Malattia
Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.
Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:
- per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
- per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
- per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.
Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.
Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia
Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:
l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))
Premi
Pagamento dei premi
la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.
Pagamento differito delle indennità giornaliere:
qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.
Condizioni minime d’assicurazione:
le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:
- la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
- il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
- il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
- in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
- l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
- l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
- la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Sorta di lavoro | Supplemento |
---|---|
Lavoro notturno (23.00-06.00), in genere | Supplemento di tempo è disciplinato dall'art. 17b della legge sul lavoro |
Lavoro notturno, singole ore (max. 5 ore)1 | Supplemento di CHF 6.–/h |
Lavoro notturno continuato1 | CHF 48.–/notte |
Lavoro di sabato | Supplemento del 25% |
Lavoro domenicale e festivo | Supplemento del 50% |
1 Lavoro notturno continuato: Per il lavoro notturno continuato e il lavoro notturno tra le 20.00 e le 05.00 in estate e le 06.00 in inverno viene versata un’indennità di CHF 48.–. Per singole ore di lavoro notturno vengono pagati CHF 6.– all’ora (al massimo per 5 ore), a meno che non si tratti di ore prestate in anticipo convenute con i lavoratori. Per questi lavori non vengono corrisposti supplementi salariali o altre indennità, eccezion fatta per ore prestate nelle notti da sabato a domenica o da domenica a lunedì. Negli altri casi il supplemento di tempo per il lavoro notturno tra le 23.00 e le 06.00 è disciplinato dall’articolo 17b della legge sul lavoro.
Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto): cfr. allegato 1
Articoli 12.6, 18 e 19; allegato 1
Aumento salariale
2023 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2023)
Convenzione addizionale 2023: articolo 3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.
Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni
In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro
Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.
Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.
I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Durata dell'impiego
Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Campo d'applicazione aziendale
Si applica ance a imprese, la cui attività consiste i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.
Articolo 1
Organi paritetici
Le parti contraenti
affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restando che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione, e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.
Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.
Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.
Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione.
Istanza di ricorso
Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 32, 33 e 39.1
Lavoro a turni
Il lavoro a sciolte viene autorizzato quando:
– l’impresa (o il consorzio) ha presentato, di regola almeno due settimane prima dell’inizio dei lavori, una domanda scritta e motivata;
– sussiste una necessità specifica;
– è stato elaborato un piano delle sciolte e
– sono rispettate le condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.
La domanda deve essere presentata alla CPS costruzioni ferroviarie che l’approva entro una settimana dal ricevimento, purché siano adempiute le premesse di cui al capoverso 5 lettera e. Ai lavoratori che lavorano a sciolte viene concesso un supplemento di 20 minuti per ogni turno. Invece di questo supplemento di tempo può eventualmente essere versato un supplemento di CHF 1.– per ogni ora di lavoro. Nella domanda di autorizzazione per il lavoro a sciolte occorre indicare come vengono regolati i supplementi.
Sorta di lavoro | Supplemento |
---|---|
Lavoro a sciolte | Supplemento di 20 minuti per ogni turno o supplemento di CHF 1.-- per ogni ora di lavoro |
Lavoro notturno continuato (20.00-05.00 in estate risp. 20.00-06.00 in inverno) | CHF 48.--/notte |
Articoli 12.5 e 19
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia
Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16
031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00
Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch
Syna
Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten
044 279 71 71
Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45
Employés Suisse
Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten
021 625 62 88
Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45
Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino
Via Vallone 27
6500 Bellinzona
091 821 01 01
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Sono esclusi:
a) i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
b) i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
c) i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici;
d) i capi muratori e i capi fabbrica;
e) il personale con funzioni direttive;
f) il personale tecnico-amministrativo.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.5
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL) i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Salari / salari minimi
Salari base dal 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019):
Classe di salario | Mensilità | Salario ad ora | Nota |
---|---|---|---|
V - capi | CHF 6'501.– | CHF 36.95 | |
Q - costruttori di vie di traffico | CHF 5'966.– | CHF 33.90 | Il salario di base può essere ridotto al massimo del 15% nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato (AFC) in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 10% e nel 3° anno al massimo del 5% |
A - lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie | CHF 5'759.– | CHF 32.70 | Il salario base può essere ridotto al salario base della classe salariale C nel 1° anno seguente al termine del tirocinio superato in caso di impiego fisso a tempo indeterminato, nel 2° anno al massimo del 15%, nel 3° anno al massimo del 10% e nel 4° anno al massimo del 5% |
B - lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali | CHF 5'381.– | CHF 30.55 | |
C - lavoratori delle costruzioni ferroviarie | CHF 4'874.– | CHF 27.70 |
Lavori in gallerie che superano i 200 m di lunghezza: indennità CHF 15.-- a sciolta (il diritto all’indennità sussiste nel caso di permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure di 5 ore durante un turno in una o più gallerie, se vi sono previsti degli intervalli.permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure 5 ore durante un turno in una o più gallerie).
Regolamentazioni salariali in casi particolari
Per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:
1. lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
2. giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti che vengono occupati per meno di due mesi in un anno civile;
3. lavoratori estranei al settore che vengono occupati nell’edilizia per meno di due mesi in un anno civile;
4. lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi del capoverso 2 del presente articolo, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla CPS costruzioni ferroviarie competente;
5. lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nel settore delle costruzioni ferroviarie, per il periodo di transizione fino all’inizio dell’apprendistato nell’anno in questione; se l’apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputabile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;
6. lavoratori che svolgono un’attività pratica nell’ambito di un pretirocinio d’integrazione approvato dalla CPS costruzioni ferroviarie ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi (…).
In caso di divergenze d’opinione sull’adeguatezza del salario ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.
Articolo 17.2 e 17.6; convenzione addizionale 2023: articoli 17.1
Campo d'applicazione personale
Articolo 1
Giorni festivi retribuiti
Articolo 14
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio | 1 giorno |
Nascita di un figlio | 1 giorno |
Decesso del coniuge, di un figlio, di fratelli, genitori, suoceri | 3 giorni |
Proscioglimento dall’obbligo militare | ½ – 1 giorno |
Trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto | 1 giorno |
Articolo 15
Lavoro straordinario / ore supplementari
Supplemento e limiti
Se l'orario di lavoro settimanale è superiore alle 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25%. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Le restanti ore supplementari prestate durante il mese in corso devono pure essere retribuite alla fine del mese successivo con il salario base. I supplementi di cui al capoverso 7 lettera b, capoverso 6 lettera b e articolo 18 capoverso 2 non sono cumulabili. Viene applicata l’aliquota più alta.
Compensazione
Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in particolare giornate intere. Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, il saldo rimanente dovrà essere retribuito a fine aprile con il salario base e un supplemento del 25%. In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l'anno civile, occorre effettuare il calcolo pro rata dell'orario annuale di lavoro.
Ore in difetto
Le ore in difetto possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore, e se l’ammontare è congruo.
Regolamentazione particolare e individuale per le ore supplementari
Per tenere conto della situazione particolare del settore delle costruzioni ferroviarie, è possibile derogare di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore alle disposizioni del capoverso 7 lettera b sul numero di ore supplementari trasferibili sul nuovo conto (25 al mese / saldo complessivo 100), purché il rapporto di lavoro sia di durata indeterminata e non sia disdetto. Le ore prestate in più delle 48 settimanali possono pure essere trasferite sul nuovo conto; il supplemento di cui al capoverso 7 lettera b deve essere pagato in ogni caso. Diversamente da quanto previsto al capoverso 7 lettera d, il saldo delle ore supplementari deve essere azzerato entro fine giugno dell’anno successivo o retribuito con il salario base e con un supplemento del 25 per cento. L’accordo tra datore di lavoro e lavoratore deve essere presentato in forma scritta per l’inizio dell’anno civile. I lavoratori interessati devono essere informati adeguatamente sugli orari di lavoro previsti. In analogia all’articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie, in caso di divergenze sull’accordo concluso ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.
Articolo 12.7; convenzione addizionale 2019: articolo 12.7
Documenti
Convenzione addizionale 2017 CCL costruzioni ferroviarie (64 KB, PDF)Convenzione addizionale 2019 CCL costruzioni ferroviarie (53 KB, PDF)
CCL costruzioni ferroviarie stato 2019 (594 KB, PDF)
Convenzione addizionale 2023 CCL costruzioni ferroviarie (non disponibile in italiano) (38 KB, PDF)
link
Decreti del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generaleCommissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie (CPS costruzioni ferroviarie)