Prestito di personale Edilizia principale

24.04.2023

Correzione calcolatore salario minimo: classe salariale Q – Settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo (02.05.2023) / Rimessa in vigore e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2023: aumento dei salari minimi e aumento generale dei salari, adeguamento della tredicesima mensilità, aumento del rimborso spese per l'uso dell'auto privata e per altri supplementi, modifiche in materia di riduzione di orario, modifiche in materia di straordinari/straordinari e revisione delle clausole già registrate.

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 21.12.2023 / Pubblicazione valida dal: 01.01.2024 - 31.12.2025 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

Valido per tutta la Svizzera, ad esclusione delle imprese di carpenteria dei Cantoni FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU e Giura bernese.

Articolo 1

Valido per le imprese o parti di imprese svizzere o straniere operanti in Svizzera, aziende in subappalto o cottimisti indipendenti, che impiegano lavoratori, purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell'edilizia principale.

L’attività che caratterizza l’imprese o la parte d’impresa rientra nel settore dell’edilizia principale in particolare quando l’impresa o la parte d’impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi die seguenti ambiti:

a) edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);

b) lavori di sterro, demolizioni (incluse le demolizioni pianificate e la bonifica di edifici contaminati da amianto), deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture;

c) lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;

d) lavorazione del marmo e del granito;

e) imprese attive nella posa di ponteggi, nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici dei tamponamento; per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);

f) imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore gel genio civile e dei lavori in sotterraneo;

g) imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;

h) imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;

i) imprese di giardinaggio nella misura in cui l’attività che le caratterizza rientra nel settore dell’edilizia principale, ossia che eseguono prevalentemente lavori ai sensi del presente campo di applicazione aziendale, come lavori edili, opere di livellamento, di muratura, ecc.:

k) trasporto da e verso cantieri; sono escluse le forniture di materiali edili prodotti industrialmente (ad es. mattoni, prodotti in calcestruzzo, ferri di armatura, calcestruzzo da centrale e rivestimenti stradali).

Per il resto si applica l’elenco dettagliato delle attività riportato all’appendice 7. Se l’appendice 7 del CNM contiene divergenze rispetto ai capoversi 1 e 2 di cui sopra, questi prevalgono sull’appendice 7.

Se un’impresa sottoposta al CNM occupa personale di una terza impresa (ditta prestatrice) assoggettato al CNM, la ditta prestatrice deve confermarle di rispettare integralmente le condizioni del CNM.

Articolo 2

Il CNM fa stato per i lavoratori delle imprese di cui all’art. 2 CNM (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione), operanti nei cantieri e in ditte ausiliarie di imprese edili. Per gli apprendisti si applica l’appendice 1 del CNM, indipendentemente dall’età.

Il personale addetto alle mense e alle pulizie è assoggettato al presente contratto purché non sia sottoposto ai contratti collettivi di lavoro di forza obbligatoria conclusi per il settore dell’industria alberghiera e per quello dei servizi di pulizia.

Sono esclusi:

  1. capi muratori e i capi fabbrica;
  2. personale con funzioni direttive;
  3. il personale tecnico e amministrativo.


Articolo 3

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
21.12.2023 15:02
01.01.2024
19.10.2023 17:13
01.07.2023
24.08.2023 15:36
01.07.2023
30.06.2023 15:49
01.07.2023
02.05.2023 16:28
01.05.2023
24.04.2023 16:29
01.05.2023
28.03.2023 10:53
03.01.2023
03.01.2023 17:33
03.01.2023
23.12.2022 10:24
01.01.2021
16.09.2022 11:12
01.01.2021
14.06.2022 12:21
01.01.2021
24.05.2022 16:29
01.01.2021
10.05.2022 13:53
01.01.2021
25.01.2022 14:13
01.01.2021
23.12.2021 15:40
01.01.2021
28.06.2021 12:04
01.01.2021
28.06.2021 11:58
01.01.2021
14.06.2021 15:20
01.01.2021
19.01.2021 17:27
01.01.2021
24.12.2020 08:09
01.01.2021
15.10.2020 11:10
17.01.2020
01.09.2020 14:04
17.01.2020
15.07.2020 17:19
17.01.2020
08.07.2020 16:32
17.01.2020
03.06.2020 18:22
17.01.2020
16.01.2020 17:09
17.01.2020
15.01.2020 23:59
01.01.2020
15.01.2020 23:59
01.01.2020
17.12.2019 13:46
01.01.2020
30.12.2019 23:59
01.11.2019
30.12.2019 23:59
01.11.2019
30.12.2019 23:59
01.11.2019
24.10.2019 16:40
01.11.2019
30.10.2019 23:59
01.05.2019
30.10.2019 23:59
01.05.2019
26.04.2019 14:46
01.05.2019
29.04.2019 23:59
01.04.2019
29.04.2019 23:59
01.04.2019
04.04.2019 13:49
01.04.2019
02.04.2019 11:30
01.04.2019
25.03.2019 17:13
01.04.2019
30.03.2019 23:59
01.03.2019
30.03.2019 23:59
01.03.2019
30.03.2019 23:59
01.03.2019
30.03.2019 23:59
01.03.2019
30.03.2019 23:59
01.03.2019
25.03.2019 17:13
01.03.2019
14.03.2019 14:43
01.03.2019
28.02.2019 16:14
01.03.2019

 

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Pensionamento anticipato

Secondo il CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN). Eccezione: settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo.

In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi:

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

a) la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,

b) il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,

c) il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,

d) in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,

e) l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,

f) l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,

g) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71

Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88

Dal lunedì al venerdì
08:30 –  12:00
13:00 –  16:45

info@employes.ch


Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino

Via Vallone 27
6500 Bellinzona 

091 821 01 01

info@sicticino.ch

Campo d'applicazione geografico

Valido per tutta la Svizzera, ad esclusione delle imprese di carpenteria dei Cantoni FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU e Giura bernese

Articolo 1

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

Ai lavoratori con rapporto di lavoro superiore a tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore a tre mesi spetta di diritto un’indennità di perdita di salario per le assenze inevitabili di seguito elencate: 

Occasione Giorni compensati
Proscioglimento dall’obbligo militare ½ giornata. Qualora la distanza tra il posto di lavoro e quello di ispezione sia tale da rendere impossibile la ripresa del lavoro nella stessa giornata, il lavoratore ha diritto a una giornata intera
Matrimonio del lavoratore 1 giorno
Congedo di paternità in caso di nascita di un figlio 10 giorni. Il congedo di paternità è disciplinato dall’art. 329g CO. L’indennità per perdita di guadagno (IPG) spetta al datore di lavoro
Decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge o figlio) 3 giorni
Decesso di fratelli, genitori o suoceri 3 giorni
Trasloco della propria economia domestica se il rapporto di lavoro non è disdetto 1 giorno


Articolo 39

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
  • l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
  • dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano ai lavoratori delle imprese di cui alla cifra 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti nei cantieri. Si applicano anche ai lavoratori che eseguano lavori ausiliari in un’impresa sottomessa al campo d’applicazione. Per gli apprendisti, indipendentemente della loro età, è applicabile l’appendice 1 del CNM.
Sono eccettuati:
  1. i capomastri e capi fabbrica,
  2. personale con funzioni direttive;
  3. il personale tecnico e amministrativo,
  4. il personale addetto alle mense e alle pulizie.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Tredicesima mensilità

I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa (salario mensile medio).
I lavoratori a salario orario percepiscono l'8,3% in più del salario determinante riscosso nell'anno considerato.

Mediante accordo scritto, il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare un versamento semestrale della tredicesima mensilità, anche se il rapporto di lavoro si protrae per l’intero anno civile. Con i lavoratori soggetti all’imposta alla fonte può inoltre essere concordato un versamento mensile della tredicesima mensilità. In ogni caso, il pagamento della tredicesima mensilità deve figurare separatamente sul conteggio salariale.

Articoli 49 e 50

Compiti organi paritetici

Applicazione

L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).




Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'152.50


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

Vacanze

Categoria d'età Numero di giorni di vacanze
Fino al compimento del 20° anno d’età 6 settimane (= 30 giornate lavorative)
Dal 21° anno d’età fino al 50° anno compiuto 5 settimane (= 25 giornate lavorative)
Dal 50° anno compiuto 6 settimane (= 30 giornate lavorative)
Lavoratori con salario orario 10,6% (= 5 settimane) e 13,0% (= 6 settimane)

Articolo 34

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Lavoro notturno temporaneo
Sorta di lavoro Supplemento
Estate (ore 20.00–05.00) durata fino ad una settimana supplemento del 50%
Estate (ore 20h00–05h00) durata superiore ad una settimana supplemento del 25%
Inverno (ore 20h00–06h00) durata fino ad una settimana supplemento del 50%
Inverno (ore 20h00–06h00) durata superiore ad una settimana supplemento del 25%

 

Sorta di lavoro Supplemento
Lavoro notturno a sciolte (estate e inverno) supplemento di CHF 2.– l’ora\; Non cumulativo con il supplemento per il lavoro notturno temporaneo
Lavoro domenicale (sab. ore 17h00 – lun. ore 05h00 in estate o 06h00 in invernale) supplemento del 50%
Lavoro nei giorni festivi (ore 00h00–24h00) supplemento del 50%
Lavoro al sabato (per tutte le ore prestate) supplemento del 25% sotto forma di denaro (settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo: 30%)


I supplementi ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 (ore supplementari) e i supplementi ai sensi dell'art. 55 (lavoro notturno temporaneo), dell'art. 27 cpv. 3 (lavoro di sabato) e dell'art. 56 (lavoro festivo) non sono cumulabili tra loro. Viene applicato quello più alto.

Articoli 27, 52, 55, 56, 59; appendice 17: articolo 6

 

Rimborso spese

Rimborso spese, indennità per il pranzo e chilometraggio

I lavoratori occupati fuori dal luogo di lavoro hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.

L’impresa, secondo possibilità, mette a disposizione un pasto sufficiente al posto di corrispondere un’indennità in denaro. In mancanza di questa possibilità da parte dell’azienda, o se il lavoratore non può rientrare a casa per il pranzo, viene versata un’indennità di almeno CHF 16.–.

Se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno CHF 0.70 per ogni chilometro di servizio.

 
Convenzione addizionale per i lavori in sotterraneo

Per il miglioramento della qualità del vitto nelle mense e per una più ampia offerta sui cantieri con lavoro a sciolto con esercizio continuo giusta l’articolo 17 capoverso 2 appendice 12 CNM, ogni lavoratore ha diritto a un supplemento giornaliero di CHF 3.– per i pasti. (...)

Vengono inoltre rimborsate le spese nei seguenti casi:

Se il lavoratore, dal posto di lavoro, non torna ogni giorno al proprio domicilio o alla sede dell’impresa del datore di lavoro:

  1. Per i giorni lavorativi stabiliti in base al piano delle sciolte in vigore, il lavoratore ha diritto all’indennità per il trasferimento completo (vitto e alloggio). Una panoramica delle diverse varianti nell’applicazione del trasferimento completo è riportata all’allegato 1 dell’appendice 12 CNM. In caso d’interruzione del lavoro inferiore a 48 ore, il lavoratore ha diritto, anche durante l’interruzione, all’indennità per il trasferimento completo (vitto e alloggio) analogamente a quanto previsto al cpv. 2.2 lett. a. Se l’interruzione del lavoro è pari o superiore a 48 ore, il lavoratore non ha diritto, durante l’interruzione, all’indennità per il trasferimento completo. In questo caso le spese per l’alloggio non devono essere sostenute dal lavoratore. 

Applicazione del trasferimento completo (Appendice 12 art. 14 capoverso 2 cifra 2.2 lettera a CNM in combinato disposto con l'art. 60 CNM e l'Appendice 6 CNM)

Principio: Indennità per il tempo di viaggio

Sorta di spese Indennità
Se il lavoratore torna al proprio domicilio una volta alla settimana CHF 90.– per ogni viaggio di andata e ritorno
In caso di lavoro a sciolte con esercizio continuo CHF 120.– per ogni viaggio di andata e ritorno (questa indennità viene corrisposta anche se il lavoratore non torna al proprio domicilio)
Sul territorio del Cantone di Ginevra: Indennità forfetaria giornaliera (spese di viaggio e pranzo) CHF 25.–
Indennità pausa per il cantone GE 2,9% (del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali)

Genio civile speciale

Principio: si applicano le disposizioni del CNM con riserva delle seguenti disposizioni.

Sorta di spese Indennità
Rimborso spese se non è possibile tornare giornalmente al luogo di impiego CHF 70.– per giorno lavorativo per alloggio in pensioni e simili; CHF 37.50 per giorno lavorativo per alloggio gratuito in baracche, roulotte, ecc. con possibilità di cucina o mensa
Rimborso spese in caso di ritorno giornaliero al luogo di impiego indennità forfetaria per il pranzo: CHF 12.50 per ogni giorno di lavoro
Sul territorio del Cantone di Ginevra: Indennità forfetaria giornaliera (spese di viaggio e pranzo) CHF 25.–
Indennità pausa per il cantone GE 2,9% (del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali)

 

Convenzione addizionale per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo

Indennità tempo di percorso

Il tempo del percorso viene indennizzato in modo forfettario a seconda della distanza dal luogo di lavoro (cantiere) al deposito:

  Distanza tra l’impresa e il luogo di lavoro (in linea d’aria) Andata CHF Andata e ritorno CHF
A Moins de 10 km 6.– 12.–
B 10 jusqu'à 15 km 12.– 24.–
C 15 jusqu'à 25 km 18.– 36.–
D 25 jusqu'à 50 km 24.– 48.–
E Plus de 50 km Vale come orario di lavoro ai sensi del cpv. 2 Vale come orario di lavoro ai sensi del cpv. 2



Rimborso spese

Indennità di pasto: in deroga all’art. 60 CNM, a tutti i lavoratori operanti sui cantieri viene corrisposta per ogni pasto principale un’indennità di CHF 16.–. (...)

Spese di pernottamento: in caso di lavori eseguiti fuori, il datore di lavoro può disporre il pernottamento presso il luogo di lavoro. I pernottamenti fuori, compresa la colazione, vengono rimborsati dal datore di lavoro separatamente sulla base dei costi effettivi.

 

Ginevra

Pausa: per tutto l’anno, durante la mattina, è concessa una pausa obbligatoria di 15 minuti dal lavoro.

  • È retribuita nella percentuale del 2,9% del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali.
  • Il suo ammontare deve essere specificato separatamente nella busta paga.

Sul territorio del Cantone di Ginevra, l’indennità forfetaria giornaliera per le spese di viaggio e il pranzo ammonta a CHF 25.–.

 

Articolo 60; appendice 12 (convenzione per i lavori in sotterraneo): articolo 14; appendice 13 (convenzione addizionale Genio civile speciale): articolo 8; appendice 17 (settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo): articoli 4 e 7;  appendice 18 (convenzione addizionale Ginevra): articolo 1

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)

Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Campo d'applicazione personale

Tutti i lavoratori delle imprese assoggettate
Ne sono esclusi:
  • i capi muratori e i capi fabbrica
  • il personale dirigente
  • il personale tecnico e amministrativo
  • il personale delle mense e il personale di pulizia è sottoposto al presente contratto nella misura in cui non soggiace ai contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale del settore alberghiero e della ristorazione nonché del personale di pulizia.

Articolo 3

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.7% di salario
Datori 0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Campo d'applicazione aziendale

Valido per le imprese o parti di imprese svizzere o straniere operanti in Svizzera, aziende in subappalto o cottimisti indipendenti, che impiegano lavoratori, purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell'edilizia principale.
L’attività che caratterizza l’imprese o la parte d’impresa rientra nel settore dell’edilizia principale in particolare quando l’impresa o la parte d’impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi die seguenti ambiti:

a. edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);

b. Lavori di sterro, demolizioni (incluse le demolizioni pianificate e la bonifica di edifici contaminati da amianto), deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture.

c. lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;

d. lavorazione del marmo e del granito

e. imprese attive nella posa di ponteggi, nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici dei tamponamento; per “superfici di tamponamento” si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico):

f. imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore gel genio civile e dei lavori in sotterraneo;

g. imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;

h. imprese che esguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;

i. imprese di giardinaggio nella misura in cui l’attività che le caratterizza rientra nel settore dell’edilizia principale, ossia che eseguono prevalentemente lavori ai sensi del presente campo di applicazione aziendale, come lavori edili, opere di livellamento, di muratura ecc.:

k. trasporto da e verso cantieri; sono escluse le forniture di materiali edili prodotti industrialmente (ad es. mattoni, prodotti in calcestruzzo, ferri di armatura, calcestruzzo da centrale e rivestimenti stradali)

Articolo 2, convenzione addizionale 2017 e 2019

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) 2 giorni
Dal quarto al sesto mese 7 giorni
A partire dal settimo mese 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo


I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Orario di lavoro

Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore dal 1° maggio al 30 aprile dell’anno seguente (anno di conteggio), durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile, ecc. Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore).

Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.

Orario di lavoro settimanale (orario di lavoro normale): l’orario di lavoro settimanale per il successivo anno di conteggio viene fissato dall’impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine di aprile. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al cpv. 2. Le parti contraenti mettono a disposizione dei modelli di calendari di lavoro elaborati congiuntamente. Se l’impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato il calendario sezionale in vigore nel luogo d’impiego, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali. Se necessario, esse possono scostarsi dal cpv. 2 in caso di condizioni geografiche o climatiche particolari o per parti d’impresa o unità che dedicano oltre il 60% del tempo di lavoro alla posa di pavimentazioni. Il calendario di lavoro aziendale non può superare i limiti fissati dalla Commissione professionale paritetica (fascia di oscillazione) e deve essere consegnato a detta Commissione entro metà maggio.

Durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale: l’orario di lavoro settimanale si articola di regola nel modo seguente:

  1. minimo 37,5 ore settimanali (= 5 x 7,5 ore) e
  2. massimo 45 ore settimanali (= 5 x 9 ore).

Su richiesta dei datori di lavoro, i calendari di lavoro annuali sezionali o aziendali possono inoltre comprendere fino a cinque giorni a zero ore (giorni di compensazione). La Commissione paritetica competente può prevedere ulteriori giorni a zero ore. (…)

Se a posteriori il lavoro supplementare da compiere risulta di entità minore rispetto alla riduzione precedente del tempo di lavoro, la differenza va a carico del datore di lavoro, vale a dire che quest’ultimo non è autorizzato a ridurre proporzionalmente il salario del lavoratore alla fine dell’anno, anche se questi nel complesso ha lavorato meno del dovuto. Per il riporto delle ore in difetto si applica l’articolo 26 capoverso 2.

In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (cantieri), purché rispetti il cpv. 2 e il numero massimo di ore annuali. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.

Pausa obbligatoria a Ginevra

Per tutto l’anno, durante la mattina, è concessa una pausa obbligatoria di 15 minuti dal lavoro.

  • La pausa non viene calcolata nel tempo di lavoro effettivo.
  • Il lavoratore non è autorizzato a lasciare il cantiere durante questo lasso di tempo.

Articoli 24, 25 e 54; appendice 18 (convenzione addizionale Ginevra): articolo 1

Giorni festivi retribuiti

Diritto a un’indennità per perdita di salario in determinati almeno 8 giorni festivi, ricorrono in giorni di lavoro;

Indennità percentuale: in alternativa è possibile concordare per iscritto un’indennità percentuale per i giorni festivi. Fa stato la percentuale definita annualmente dalla Commissione professionale paritetica competente. L’indennità viene corrisposta insieme al salario mensile. Il metodo di indennizzo prescelto non può essere modificato nel corso dell’anno.

Eccezione «genio civile speciale»: indennità forfetaria pari al 3%

Articolo 38; appendice 13: articolo 9.2

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00

info@swissstaffing.ch

Salari / salari minimi

Salari di base (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2023)
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Rossa CHF 6'597.– CHF 37.50 CHF 5'893.– CHF 33.50 CHF 5'684.– CHF 32.30 CHF 5'372.– CHF 30.50 CHF 4'808.– CHF 27.30
Blu CHF 6'340.– CHF 36.– CHF 5'813.– CHF 33.05 CHF 5'608.– CHF 31.85 CHF 5'238.– CHF 29.75 CHF 4'737.– CHF 26.90
Verde CHF 6'082.– CHF 34.55 CHF 5'738.– CHF 32.60 CHF 5'533.– CHF 31.45 CHF 5'103.– CHF 29.00 CHF 4'673.– CHF 26.55


Classi salariali: V = capi; Q = lavoratori diplomati; A = lavoratori qualificati; B = lavoratori edili con conoscenze professionali; C = lavoratori edili senza conoscenze professionali


Salari di base «Genio civile speciale»
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Blu CHF 6'340.– CHF 36.– CHF 5'813.– CHF 33.05 CHF 5'608.– CHF 31.85 CHF 5'238.– CHF 29.75 CHF 4'737.– CHF 26.90


Classi salariali: V = capisquadra; Q = lavoratori diplomati; A = lavoratori qualificati; B = lavoratori edili con conoscenze professionali; C = lavoratori edili senza conoscenze professionali

Salario di base per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Rossa CHF 6'597.– CHF 39.00 CHF 5'893.– CHF 34.85 CHF 5'684.– CHF 33.60 CHF 5'372.– CHF 31.75 CHF 4'808.– CHF 28.40
Blu CHF 6'340.– CHF 37.50 CHF 5'813.-- CHF 34.35 CHF 5'608.– CHF 33.15 CHF 5'238.– CHF 30.95 CHF 4'737.– CHF 28.00


Classi salariali per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo: V = capo operaio; Q = specialista di taglio del calcestruzzo/ operatore/trice al taglio edile qualificato/a; A = tagliatore di calcestruzzo; B = tagliatore di calcestruzzo senza attestato professionale; C = lavoratore edile

I salari del rimanente personale (deposito, ufficio, ecc.) sono stabiliti a livello individuale nel contratto di lavoro personale.

Assegnazione alle classi salariali

L’assegnazione alla relativa classe salariale viene fatta al momento dell’assunzione dal datore di lavoro. La classe salariale deve essere indicata sul conteggio salariale individuale.
Il salario base per i lavoratori diplomati come muratori o costruttori stradali (classe salariale Q) che hanno assolto con successo l’apprendistato e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al massimo del 15%, nel secondo anno al massimo del 10% e nel terzo anno al massimo del 5%.
Il salario base per gli aiuti muratori o i costruttori stradali pratici (classe salariale A) che hanno assolto con successo l’apprendistato CFP e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al salario base della classe salariale C, nel secondo anno al massimo del 15%, nel terzo anno al massimo del 10% e nel quarto anno al massimo del 5%.

Regolamentazioni salariali in casi particolari

Per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:

  1. lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
  2. giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti che non vengono occupati per più di due mesi nel corso dell’anno civile;
  3. lavoratori estranei al settore che non vengono occupati nell’edilizia per più di due mesi nel corso dell’anno civile;
  4. lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi dell’art. 42 CNM, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla Commissione professionale paritetica competente.
  5. lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nell'edilizia principale, per il periodo di transizione fino all'inizio dell'apprendistato nell'anno in questione; se l'apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputa bile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;
  6. lavoratori che svolgono un'attività pratica nell'ambito di un pretirocinio d'integrazione approvato dalla Commissione paritetica competente ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi.
Salari base Cantone di Ginevra

Gruisti (certificato di formazione di gruista o attestato equivalente): classe Q

Articoli 41, 43 e 45; appendici 13 et 17

Aumento salariale

Salari effeti  (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2023)

A tutti i lavoratori sottoposti al CNM viene concesso, dall’entrata in vigore della dichiarazione d’obbligatorietà generale, un adeguamento (generale) del salario individuale pari a CHF 150.- al mese (CHF 0,85 all’ora in caso di contratto con salario orario) in tutte le classi salariali giusta l’articolo 42 e le appendici 13 e 17 CNM. Per beneficiarne, il lavoratore deve aver lavorato almeno 6 mesi in un’impresa sottoposta al CNM nel 2022 e deve essere in grado di «svolgere pienamente l’attività» (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. a CNM).

Per i lavoratori che non sono durevolmente in grado di svolgere pienamente un’attività lavorativa ai sensi dell'articolo 45 capoverso 1 lettera a CNM occorre stipulare individualmente un accordo scritto concernente l’aumento salariale, che può essere inferiore ai valori summenzionati giusta l’articolo 41 capoverso 1.  

La base di calcolo per l’adeguamento è il salario individuale al 31 dicembre 2022. Gli adeguamenti generali (a livello aziendale) al rincaro e gli aumenti salariali già concordati dal 1° luglio 2022 possono essere computati al suddetto adeguamento salariale (…).




Articolo 51; Convenzione addizionale 2022: articolo 3

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.
Sono esclusi:

  1. le imprese di impermeabilizzazione del cantone di Ginevra;
  2. le imprese del marmo del cantone di Ginevra;
  3. le imprese d’asfalto, di impermeabilizzazione e di lavori speciali con resina sintetica del cantone di Vaud;
  4. i mestieri della pietra del cantone di Vaud.


A partire dal 1° ottobre 2014, le imprese che eseguono pavimenti industriali e lavori in betoncini del Cantone di Zurigo e del distretto di Baden (AG) non sono più esclusi del campo d'applicazione con carattere obbligatorio generale.

Sono escluse dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 8 CNM) le aziende dei cantoni di Ginevra, Neuchâtel,
Ticino, Vaud e Vallese associate a uno dei fondi paritetici cantonali seguenti: «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» nel Cantone di Ginevra, «Fonsopar» nel Cantone di Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» e «Fondo applicazione » in Ticino, «Contribution de solidarité professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» nel Cantone di Vaud, «Paritätischer Fonds des Hoch- und Tiefbaugewerbes» in Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Categorie salariali

Classi salariali Condizioni
C – Lavoratori edili Lavoratori senza conoscenze professionali
B – Lavoratori edili con conoscenze professionali Lavoratori edili con conoscenze professionali ma senza certificato professionale e che per le loro buone qualifiche conformemente all’art. 44 cpv. 1 vengono promossi dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B. Di regola tale promozione avviene al più tardi dopo 3 anni (36 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100 %) d’attività quale lavoratore edile nella classe salariale C (compresi gli impieghi svolti tramite prestatori di personale). In caso di nuova assunzione, la promozione può avvenire, in aggiunta al termine di cui sopra, dopo un anno di attività (12 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100 %) nell’impresa in questione. L’impresa può in ogni caso rifiutare la promozione anche dopo la scadenza dei termini e negli anni seguenti, se la qualifica si rivela insufficiente conformemente all’art. 44 cpv. 1, dandone notifica alla Commissione professionale paritetica competente. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B. Sono fatte salve le eccezioni conformemente all’art. 45 cpv. 1 lett. d17.
A – Lavoratori qualificati Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di aiuto muratore CFP/costruttore stradale pratico CFP18. Lavoratori edili qualificati senza certificato professionale, tuttavia: 1. con un attestato comprovante la frequenza ai corsi riconosciuti dalla CPSA oppure 2. riconosciuti esplicitamente dal datore di lavoro come lavoratori edili qualificati. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A. 3. con un attestato estero non riconosciuto dalla CPSA per l’assegnazione alla classe Q.
Q – Lavoratori diplomati Lavoratori diplomati quali muratori, costruttori di vie di traffico (costruttori stradali), ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPSA (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività su cantieri (il periodo di apprendistato viene considerato come attività).
V – Capi Lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPSA o che sono stati nominati capi dal proprio datore di lavoro.


Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali A e Q e promemoria della CPSA relativo al riconoscimento di certificati professionali esteri: cfr. appendice 15

Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali nel genio civile speciale: cfr. appendice 13

Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali nel settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo: cfr. appendice 17

Articolo 42; appendici 13, 15 e 17

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, del CNM che figurano nell’allegato devono essere applicabili a tutti i datori di lavoro (imprese e parti di imprese e i cottimisti indipendenti) purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell’edilizia principale.
L’attività che caratterizza l’impresa o la parte d’impresa rientra nel settore dell’edilizia principale quando l’impresa o la parte d’impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi dei seguenti ambiti:
  1. edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);
  2. lavori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell'ordinanza sui rifiuti OPSR, nonché il personale impiegato in queste strutture;
  3. lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;
  4. imprese attive nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici di tamponamento; per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
  5. imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
  6. imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;
  7. imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Lavoro straordinario / ore supplementari

Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari, mentre le ore eseguite in meno sono considerate ore in difetto. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici. L'impresa può scegliere una delle seguenti varianti (cpv. 2), ma è tenuta a comunicare tale scelta in modo vincolante entro la fine di aprile di ogni anno alla Commissione paritetica. La variante selezionata ha validità almeno per un anno di conteggio. Se non viene effettuata alcuna scelta, trova applicazione la variante a).

Tutte le ore prestate che eccedono le 48 ore danno diritto a un supplemento del 25%. Possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo due ore, mentre le ore restanti devono essere retribuite nel mese successivo con il salario base e con il supplemento. Il supplemento deve in ogni caso essere versato nel mese seguente. Complessivamente, tuttavia, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore nella variante a) e a 80 ore nella variante b). Le restanti ore supplementari prestate durante il mese in corso sono da retribuire parimenti alla fine del mese successivo con il salario base. Nella variante b) le ore in difetto alla fine del mese possono essere riportate sul nuovo conto fintantoché il saldo complessivo di 20 ore in difetto non venga superato. Ulteriori ore in difetto decadono a carico del datore di lavoro, purché egli non dimostri che sono imputabili a una colpa del lavoratore.

Il limite di 25 ore si applica indistintamente a tutti i rapporti di lavoro a partire da un grado di assunzione del 70%.

Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile, egli tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in modo particolare giornate intere. Onde evitare i lavori in caso di canicola o di maltempo, la compensazione può anche essere disposta su base oraria.

Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, a fine aprile il saldo rimanente dovrà essere retribuito con il salario base e un supplemento del 25%. Per il riporto delle ore in difetto si applica l’articolo 26 capoverso 2, a condizione che venga mantenuto il sistema di conteggio secondo la variante b).

In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l’anno di conteggio, occorre effettuare il calcolo pro rata dell’orario annuale di lavoro e procedere analogamente a quanto previsto dal capoverso 4.

Ore in difetto (ore mancanti) possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore e se l’ammontare è congruo.

I supplementi ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 (ore supplementari) e i supplementi ai sensi dell'art. 55 (lavoro notturno temporaneo), dell'art. 27 cpv. 3 (lavoro di sabato) e dell'art. 56 (lavoro festivo) non sono cumulabili tra loro. Viene applicato quello più alto.

Articoli 26 e 52

Altri supplementi

Lavori nell’acqua o nel fango

È considerato «lavoro nell’acqua o nel fango» quello che non può essere eseguito con calzature di lavoro normali o stivali di gomma bassi, senza andare soggetti ad influenze nocive. Per un lavoro di questo tipo viene corrisposto un supplemento salariale tra il 20 % e il 50 % conformemente alla seguente tabella:

Stivali al ginocchio

25%

Stivali tutta coscia

35%

Pantaloni per il lavoro nell’acqua

50%

Lavori sotterranei

I lavoratori hanno diritto a un supplemento per le ore effettivamente prestate nei lavori sotterranei.

Per lavori sotterranei si intendono gallerie, cunicoli, caverne e pozzi la cui esecuzione, ampliamento o ricostruzione avviene sotto terra con il procedimento da minatore1. In base a questa regolamentazione, i pozzi verticali che devono essere prolungati e la cui profondità misura più di 20 metri (misurati dal piano di lavoro da cui ha inizio lo scavo) sono considerati alla stessa stregua dei lavori sotterranei; il supplemento per lavori sotterranei viene pagato a partire dalla profondità di 20 metri.

I supplementi per i lavori in sotterraneo e i risanamenti di opere sotterranee sono regolamentati nella Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo (appendice 12).

 

1 Per «procedimento da minatore» si intendono i lavori in sotterraneo indipendentemente dal fatto che siano eseguiti con l’avanzamento tradizionale, con frese, con frese puntuali, con lo scudo, ecc.

Articoli 57 e 58

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