Prestito di personale laboratori di protesi dentaria svizzeri

17.12.2021

Nuovo: nel cantone Ticino: A partire dal 1° dicembre 2023, il salario minimo legale per il settore «Altre industrie manifatturiere» (NOGA 32) è di CHF 20.00 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.46 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Ginevra: Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Neuchâtel: Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 21.09 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.47 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Indennità per giorni festivi del 3,33% più il 1° agosto: Nel caso sia stato necessario lavorare il 1° agosto, tale lavoro viene effettivamente retribuito. (23.11.2023) / Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2023: CHF 24.– /ora, rispettivamente CHF 22.15 /ora con tredicesima mensilità. Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2023 a CHF 20.77 /ora, rispettivamente CHF 19.17 /ora con tredicesima mensilità. (23.12.2022) / Proroga e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2022: nuovo CCL. Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2022: CHF 23.27/ora, rispettivamente CHF 21.48/ora con tredicesima mensilità. Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2022. Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2022 a CHF 20.08/ora, rispettivamente CHF 18.54/ora con tredicesima mensilità. Ticino: In caso di assenza di un salario minimo per una categoria, si applica il salario minimo cantonale previsto dalla legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019. A partire dal 1° dicembre 2021 entra in vigore il salario minimo legale compreso tra CHF 19.00 e CHF 19.50/ora a seconda del settore economico e rispettivamente tra CHF 17.54 e CHF 18.00/ora con tredicesima mensilità.

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 17.12.2021 / Pubblicazione valida dal: 01.01.2022 - 31.12.2024 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:
È valido in tutta la Svizzera.

Articolo 1.1.3
È applicabile a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Articolo 1.1.1
Vale per tutte le odontotecniche qualificate e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda che esegue lavori di laboratorio di odontotecnica.

Articolo 1.1.2

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
23.11.2023 17:55
01.01.2022
23.11.2023 17:37
01.01.2022
23.12.2022 14:55
01.01.2022
21.12.2021 10:17
01.01.2022
06.10.2021 12:19
01.01.2019
23.06.2021 14:03
01.01.2019
16.12.2020 13:40
01.01.2019
14.12.2020 12:19
01.01.2019
31.10.2020 11:59
01.01.2019
13.08.2020 13:35
01.01.2019
16.07.2020 11:34
01.01.2019
13.07.2020 17:03
01.01.2019
13.07.2020 17:02
01.01.2019
04.06.2020 14:48
01.01.2019
20.12.2018 11:33
01.01.2019

 

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutte le aziende (datori di lavoro) che eseguono lavori odontotecnici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00

info@swissstaffing.ch

Lavoro straordinario / ore supplementari

In linea di principio, le ore supplementari devono essere compensate da tempo libero di pari durata, anche se è il datore di lavoro a determinare il momento della compensazione. Le ore supplementari che non vengono compensate entro il 31 dicembre dell’anno successivo devono essere pagate senza supplemento, nella misura in cui non superino l’orario di lavoro settimanale di 42 ore. Devono invece essere retribuite con un supplemento del 25% le ore supplementari che superano la normale durata del lavoro settimanale di 42 ore e non sono state compensate entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

Articolo 6.2

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto, sempre che l’evento non cada in un giorno non lavorativo, ai seguenti congedi pagati:
 
Occasione Giorni compensati
Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore 3 giorni
Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto 2 giorni
Decesso di un altro parente stretto 1 giorno
Proprio matrimonio 2 giorni
Cambiamento di domicilio 1 giorno
Reclutamento o ispezione militare conf. all'ordine di marcia


Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.

Per preparare ed effettuare un esame federale la lavoratrice / il lavoratore ha diritto a 3 giornate di assenza rimunerate supplementari, in aggiunta a quelle di cui al capoverso 1.

Articoli 6.5 e 6.6.2

Campo d'applicazione geografico

È valido in tutta la Svizzera.

Articolo 1.1.3

Fondo paritetico

Fondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2

Procedure di conciliazione e arbitrato

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloTribunale arbitrale
2° livelloPresidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Orario di lavoro

La durata del lavoro annua è di 2184 ore al massimo per le lavoratrici e i lavoratori impiegate/i a tempo pieno (52 x 42 ore), senza le eventuali ore ricuperate anticipatamente.
Il periodo di calcolo di 12 mesi può differire dall’anno civile. Per realizzare la durata del lavoro annua occorrerà elaborare le relative condizioni quadro e i rispettivi regolamenti. Senza l’emanazione di un regolamento aziendale, vige automaticamente la durata di lavoro settimanale di 42 ore. La durata normale della settimana lavorativa è di 42 ore, da ripartire possibilmente su 5 giorni. In caso di vacanza, di giorni festivi che cadono in un giorno lavorativo e di assenze pagate, per giornata di lavoro vengono computate 8,4 ore, più le eventuali ore ricupe-rate anticipatamente. La vigilia di giorni festivi legali, il lavoro dovrà terminare al più tardi alle 17.00.
Il datore di lavoro è obbligato a tenere un controllo della durata del lavoro per ogni lavoratrice / lavoratore.

Articolo 6.1

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni del CCL dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili per tutte le odontotecniche qualificate e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno d’età, e occupate/i presso un’azienda ai sensi dell’capoverso 2.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3

Premio per anzianità di servizio

Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
  • l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
  • dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato fino al 2018
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60) CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'175.--

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'152.50


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1

Campo d'applicazione personale

Vale per tutte le odontotecniche qualificate e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda che esegue lavori di laboratorio di odontotecnica.

Articolo 1.1.2

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71

Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88

Dal lunedì al venerdì
08:30 –  12:00
13:00 –  16:45

info@employes.ch


Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino

Via Vallone 27
6500 Bellinzona 

091 821 01 01

info@sicticino.ch

Tredicesima mensilità

Se viene concordato un salario annuo, il datore di lavoro è tenuto a segnalare per iscritto alla lavoratrice / al lavoratore nel contratto individuale di lavoro che esso è comprensivo della tredicesima mensilità. Se viene concordato un salario mensile, esso dovrà essere versato tredici volte.

Le lavoratrici e i lavoratori con salario orario ricevono la 13a mensilità a cadenza mensile o annuale.

Articolo 4.2

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi:

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

a) la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,

b) il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,

c) il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,

d) in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,

e) l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,

f) l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,

g) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Salari / salari minimi

L’appendice I al presente CCL riporta i salari minimi, che corrispondono a un grado d’occupazione del 100% giusta l’articolo 6.1 del presente CCL. In caso di durata del lavoro ridotta, le aliquote minime devono essere calcolate in base al rispettivo grado d’occupazione. Nel caso di lavoratrici e lavoratori che stanno per iniziare o stanno seguendo una formazione professionale oppure che vengono collocate da enti pubblici nell’ambito dell’integrazione professionale e completano un tirocinio non più lungo di sei mesi, il salario può essere concordato individualmente per iscritto tra il datore di lavoro e la lavoratrice / il lavoratore in deroga ai salari minimi dell’allegato I. Richieste per tali tirocini devono essere presentate alla CP Odontotecnica indicando il salario e il grado di occupazione. La CP Odontotecnica approva la deroga alle disposizioni sui salari minimi del CCL.

Salari minimii dall 1° gennaio 2022 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio  2022):
Categoria di collaboratori Salario mensile  Salario annuale
Odontotecniche e gli odontotecnici con procedura di qualificazione conclusa (attestato di capacità federale) o diploma equivalente CHF 4'000. CHF 52'000.
Esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) CHF 5'000. CHF 65'000.
Per le lavoratrici e i lavoratori con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per le lavoratrici e i lavoratori con più di 20 anni in possesso di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale competente,1 CHF 3'200. CHF 41'600.


1 vale a dire l’80% di quello di una odontotecnica qualificata o odontotecnico qualificato ai sensi del capoverso 1)

Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue

Il salario mensile minimo per impiegate e impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corri-sposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).

 Cantone di Neuchâtel 

Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti ... sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl). 
Dal 1° gennaio 2022 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 20.08 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.54 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.  Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone di Ginevra

Per il Cantone di Ginevra, i salari minimi previsti ... sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT). 
Dal 1° gennaio 2022 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.27 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.48 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Cantone Ticino

Il salario minimo cantonale (salario orario minimo per settore economico) ammonta al 55% della mediana salariale nazionale, differenziato per settore economico.

L’appartenenza ad un settore economico è determinata dal codice NOGA, che è attribuito all’azienda dall’Ufficio federale di statistica (UST).

La legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019, segnatamente agli articoli 4 e 11, prevede dei termini di attuazione provvisori prima dell’entrata in vigore delle soglie definitive.

La fase 1, da attuare entro il 31 dicembre 2021, prevede che il salario minimo orario deve essere compreso in un intervallo tra una soglia inferiore di CHF 19.00 e una soglia superiore di CHF 19.50 (fase 1). Se in un ramo economico il 55% del salario orario mediano in Svizzera si trova al di sotto della soglia minima inferiore, il salario minimo legale corrisponde almeno a quello della soglia inferiore. Se in un ramo economico il 55% del salario orario mediano in Svizzera si trova al di sopra della soglia superiore, il salario minimo legale corrisponde a quello della soglia superiore.

Se si ha diritto alla tredicesima mensilità, le soglie sono le seguenti: soglia inferiore CHF 17.54 / soglia superiore CHF 18.00.

Il Consiglio di Stato fissa all’inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario di riferimento per settore economico.

Va ricordato che la legge prevede delle eccezioni per le quali il salario minimo non viene applicato. Si prega di fare riferimento alla legislazione per verificare che nessuna delle eccezioni sia applicabile.

www.ti.ch/salario-minimo

Articoli 4.1.2; Appendice 1

Giorni festivi retribuiti

Per ogni anno civile vengono pagati 8 giorni festivi cantonali più il 1° agosto alle lavoratrici e ai lavoratori che avrebbero dovuto lavorare in tali giorni. Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel Contratto Individuale di Lavoro.

I giorni festivi che cadono durante le vacanze non sono considerati giorni di ferie. I giorni festivi che cadono durante altre assenze non potranno essere ricuperati.

Articolo 6.4

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.7% di salario
Datori 0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.





CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Tipo di lavoro Supplemento
Lavoro notturno (22:00-06:00) 50% sul salario effettivo
Lavoro domenicale  100% sul salario effet-tivo


Le giovani e i giovani al di sotto dei 20 anni non possono essere chiamate/i a svolgere lavoro notturno.

Articolo 6.3 

Campo d'applicazione aziendale

È applicabile a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Articolo 1.1.1

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Compiti organi paritetici

Applicazione

L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).




Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.



Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)

Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Vacanze

 La lavoratrice / Il lavoratore ha diritto a vacanze pagate, segnatamente:

Categoria d'età Numero di giorni di vacanze
fino ai 20 anni compiuti ad annualmente 25 giorni
a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente 20 giorni
a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente 21 giorni
a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente 22 giorni
a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente 23 giorni
a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente 24 giorni
a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente 25 giorni


Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) 2 giorni
Dal quarto al sesto mese 7 giorni
A partire dal settimo mese 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.



Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.



L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.



Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

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