Prestito di personale Artigianato svizzero della macelleria

21.04.2023

Nuovo nel Cantone Ticino: A partire dal 1° dicembre 2023, il salario minimo legale per le industrie alimentari (NOGA 10) e per il commercio al dettaglio (NOGA 47) è di CHF 19.50 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.00 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2024: CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovo nel cantone di Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2024 a CHF 21.09 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 19.47 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. (06.11.2023) / Correzione nel calcolatore del salario minimo: Ai sensi dell'articolo 43, la tredicesima mensilità ora viene calcolata della somma del salario orario di base + indennità di vacanze + indennità per giorni festivi. (17.07.2023) // Proroga del carattere obbligatorio generale (nessuna modifica) dal 1° maggio 2023 fino al 31 dicembre 2025.

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 21.04.2023 / Pubblicazione valida dal: 01.05.2023 - 31.12.2025 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:

È valido per tutta la Svizzera.

Articolo 1

È valido per i membri dell’Unione Professionale Svizzera della Carne (UPSC) e per tutti gli altri datori di lavoro di aziende che operano in maniera preponderante nell’artigianato della macelleria e nell’economia carnea.

Articolo 2

È valido per i membri dell’Associazione svizzera del personale della macelleria (ASPM) e per tutti gli altri lavoratori di aziende che operano in maniera preponderante nell’artigianato della macelleria e nell’economia carnea; gli apprendisti, salvo le disposizioni imperative dei contratti di apprendistato.

Analogamente, le prescrizioni del CCL sono applicabili per i lavoratori che eseguono lavoro a tempo parziale o con retribuzione a ore (art. 319 cpv. 2 CO) al servizio del datore di lavoro.

L’impresa acquisitrice che assuma un lavoratore da un’agenzia di personale a prestito, deve verificare che detta agenzia si attenga a sua volta alle disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale del presente CCL concernenti la retribuzione e la durata del lavoro (art. 3 cpv. 1 CCL Personale a prestito).

Non sono soggetti al CCL i membri delle famiglie di titolari d’azienda.

Articolo 2

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
06.11.2023 15:27
01.05.2023
17.07.2023 16:02
01.05.2023
21.04.2023 11:37
01.05.2023
23.12.2022 16:55
01.12.2021
30.11.2021 16:26
01.12.2021
23.06.2021 14:01
01.01.2021
23.12.2020 16:01
01.01.2021
31.10.2020 11:38
01.02.2019
16.10.2020 12:18
01.02.2019
15.10.2020 12:04
01.02.2019
24.08.2020 11:16
01.02.2019
30.07.2020 16:21
01.02.2019
13.07.2020 17:02
01.02.2019
03.06.2020 18:51
01.02.2019
30.01.2019 16:03
01.02.2019

 

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.4% di salario
Datori 0.4% di salario


Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.

L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6

Tredicesima mensilità

Ogni lavoratore ha diritto ogni anno al versamento di una tredicesima, calcolata in base al salario mensile lordo medio dell’anno corrispondente. La tredicesima viene versata durante l’anno civile corrente e va indicata sul conteggio del salario. In caso di uscita durante il periodo di prova, non vi è diritto alla tredicesima. Il computo degli anni civili inizia nell’anno di entrata in un’azienda. All’entrata in ed all’uscita da un’azienda il diritto si calcola pro rata temporis per l’anno in questione. Il calcolo del salario della tredicesima mensilità per i dipendenti con retribuzione oraria si basa sul salario lordo medio percepito negli ultimi 12 mesi fino alla fine di novembre.

Articolo 43

Lavoro straordinario / ore supplementari

Lavoro straordinario

Per lavoro straordinario si intende ogni lavoro supplementare ordinato dal datore di lavoro o dal suo sostituto in casi urgenti, che supera l’orario di lavoro normale pattuito. Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere per ogni singolo lavoratore, ad eccezione dei giorni feriali liberi dal lavoro ed in caso di necessità. Il lavoro straordinario deve essere compensato con tempo libero di uguale durata. Alla scadenza del 31 dicembre oppure ad una data definita per iscritto dall’azienda, l’incremento del lavoro straordinario deve essere retribuita con un supplemento del 25%. Ciò è valido a partire da un saldo di ore straordinarie che supera l’equivalente di 86 ore.

I quadri i quali dispongono, tramite il contratto di lavoro individuale, di una regolamentazione di compensazione forfettaria delle ore straordinarie, non hanno diritto alla retribuzione delle singole ore straordinarie.

Articolo 23

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Congedo maternità / paternità / parentale



Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00

info@swissstaffing.ch

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Malattia

Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.

Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:

  • per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
  • per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.

Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.

Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia 

Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:

l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))

Premi

Pagamento dei premi

la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

Pagamento differito delle indennità giornaliere:

qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

Condizioni minime d’assicurazione:

le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:

  1. la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
  2. il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
  3. il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
  4. in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
  5. l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
  6. l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
  7. la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71

Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88

Dal lunedì al venerdì
08:30 –  12:00
13:00 –  16:45

info@employes.ch


Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino

Via Vallone 27
6500 Bellinzona 

091 821 01 01

info@sicticino.ch

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova. 

Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2023: max. CHF 40.35 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.75
Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'100.–


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing

Organi paritetici

Le parti contraenti

affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restando che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione, e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.

Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.

Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.

Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione.

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,  32, 33 e 39.1

Controlli

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate. 

Istanza di ricorso

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale

Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.

Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.

Conseguenze in caso di constatazione di violazioni

In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.

Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.

L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.

Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.

 

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Fondo paritetico

Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%. 

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7

Obbligo della pace

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1

Campo d'applicazione personale

È valido per i membri dell’Associazione svizzera del personale della macelleria (ASPM) e per tutti gli altri lavoratori di aziende che operano in maniera preponderante nell’artigianato della macelleria e nell’economia carnea; gli apprendisti, salvo le disposizioni imperative dei contratti di apprendistato.

Analogamente, le prescrizioni del CCL sono applicabili per i lavoratori che eseguono lavoro a tempo parziale o con retribuzione a ore (art. 319 cpv. 2 CO) al servizio del datore di lavoro.

L’impresa acquisitrice che assuma un lavoratore da un’agenzia di personale a prestito, deve verificare che detta agenzia si attenga a sua volta alle disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale del presente CCL concernenti la retribuzione e la durata del lavoro (art. 3 cpv. 1 CCL Personale a prestito).

Non sono soggetti al CCL i membri delle famiglie di titolari d’azienda.

Articolo 2

Vacanze

Ogni lavoratore ha diritto a vacanze retribuite della durata seguente:

Eta/anno di servizio Durata delle vacanze Indennità per le vacanze 1
fino al 3° anno di servizio compiuto 4 settimane 8.33%
dal 4° anno di servizio o a partire dai 50 anni di età compiuti 5 settimane 10.64%
a partire dal 19° anno di servizio compiuto 6 settimane 13,04%
giovani lavoratori (fino al mese in cui il giovane compie il 20° anno di età) 5 settimane 10.64%
Apprendisti, indipendentemente dalla loro età 5 settimane 10.64%

1 Lavoratori con salario orario
L’indennità per le vacanze potrà essere versata soltanto al momento del godimento delle vacanze e dovrà essere indicata separatamente.

Eventuali giornate libere concesse durante l’anno di servizio, senza deduzione dal salario, possono essere computate ai giorni di vacanza. Giornate festive ufficiali che cadono nel periodo di vacanza non valgono come giorni di vacanza e possono essere recuperate.

Ferie aziendali

Se il lavoro viene interrotto per ferie aziendali, il datore di lavoro può ordinare per i lavoratori il cui diritto alle vacanze non è sufficiente per l’intera durata delle ferie aziendali, una corrispondente compensazione lavorativa secondo l’art. 20 cpv. 7 del presente CCL, oppure occuparli durante le ferie aziendali con lavori attinenti alla professione. Le ferie aziendali fissate dal datore di lavoro devono essere comunicate con almeno 3 mesi di anticipo.

Salario per vacanze

Se i giorni di vacanza non possono più essere concessi prima della fine del rapporto di lavoro, gli stessi devono essere compensati con il salario. Se invece il lavoratore ha già fatto troppe vacanze nell’anno in cui lascia il servizio, il datore di lavoro ha il diritto alla corrispondente riduzione del salario. In caso di vacanze disposte dall’azienda e di ore da ciò risultanti, queste ultime non verranno dedotte al lavoratore in caso di disdetta da parte dal datore di lavoro.

Riduzione delle vacanze – congedo non pagato

Il congedo non retribuito comporta una riduzione delle vacanze pro rata a partire dal 1° giorno.

Articoli 28a 32

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale

Supplementi salariali

I supplementi salariali per lavoro straordinario, notturno o domenicale che si verificano nello stesso lasso di tempo non sono cumulabili. Vige di volta in volta l’indennità più alta. Restano riservate le disposizioni aziendali nelle aziende con lavoro a turni oppure lavoro domenicale istituzionalizzato.

Articoli 21 e 26

Termini di disdetta

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) 2 giorni
Dal quarto al sesto mese 7 giorni
A partire dal settimo mese 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

 
I termini di disdetta
giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Campo d'applicazione aziendale

È valido per i membri dell’Unione Professionale Svizzera della Carne (UPSC) e per tutti gli altri datori di lavoro di aziende che operano in maniera preponderante nell’artigianato della macelleria e nell’economia carnea.

Articolo 2

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)

Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Compiti organi paritetici

Applicazione

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36

Salari / salari minimi

Salari minimi (mensili lordi) dal 2021 (dichiarato d'obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2021):

Ad eccezione dei salari cantonali minimi prioritari nei confronti del CCL, a condizione siano più elevati, i salari minimi mensili per le categorie secondo l’appendice 1 sono i seguenti:

Categoria di collaboratori al mese all'ora
A. AFC, formazione triennale nel settore della carne 0 – 2 anni dal termine dell’apprendistato CHF 4'350.– CHF 23.39
B. AFC, formazione triennale nel settore della carne CHF 4'550.– CHF 24.46
C. Specialista del settore della carne con responsabilità particolari CHF 5'100.– CHF 27.42
D. Quadri in base ad un libero accordo in base ad un libero accordo
E. CFP, formazione biennale nel settore della carne CHF 4'050.– CHF 21.77
F. AFC, formazione triennale esterna al settore salario in base al rispettivo settore salario in base al rispettivo settore
G. CFP, formazione biennale esterna al settore salario in base al rispettivo settore salario in base al rispettivo settore
H. Personale della macelleria senza una formazione conclusa specifica nel settore (esclusi scolari e studenti) in base ad un libero accordo in base ad un libero accordo


In caso di efficienza inferiore alla media, risp. in caso di livello linguistico insufficiente inferiore ad A2 (vedi appendice 1 cifra 1 lettera I) Riduzione del salario minimo pari al 5% per categoria salariale con salario minimo pattuito.

In caso di nuovi contratti di lavoro i suddetti salari base possono essere ridotti del 5% nei comuni a salari bassi indicati alla cifra 7.

Comuni a salari bassi

Giura/Ajoie
2926 Boncourt, 2922 Courchavon, 2900 Porrentruy, 2916 Fahy, 2908 Grandfontaine, 2905 Courtedoux, 2950 Courtemautruy, 2950 Courgenay, 2942 Alle, 2952 Cornol, 2946 Miécourt, 2943 Vendlincourt, 2932 Coeuve, 2933 Damphreux, 2933 Lugnez, 2935 Beurnevésin, 2944 Bonfol

Ticino
6830 Chiasso, 6834 Morbio Inferiore, 3835 Breggia, 6874 Castel San Pietro, 6850 Mendrisio, 6826 Riva San Vitale, 6827 Brusino Arsizio, 6818 Melano, 6821 Rovio, 6817 Maroggia, 6816 Bissone, 6855 Stabio

Cantone di Neuchâtel 

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 21.09 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.47 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
Dal 1° gennaio 2023 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 20.77 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.17 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone di Ginevra

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. 
Dal 1° gennaio 2023 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.– /
ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.15 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. 

Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Cantone Ticino

In caso di assenza di un salario minimo per una categoria, si applica il salario minimo cantonale previsto dalla legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019.
Il salario minimo cantonale ammonta al 55% della mediana salariale nazionale, differenziato per settore economico. L’appartenenza ad un settore economico è determinata dal codice NOGA, che è attribuito all’azienda dall’Ufficio federale di statistica (UST).
A partire dal 1° dicembre 2023, il salario minimo legale per le industrie alimentari (NOGA 10) e per il commercio al dettaglio (NOGA 47) è di CHF 19.50 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.00 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° dicembre 2022, il salario minimo legale per le industrie alimentari (NOGA 10) è di CHF 19.00 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 17.54 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Per il settore del commercio al dettaglio (NOGA 47),  il salario minimo legale è di CHF 19.00 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 17.54 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Il Consiglio di Stato fissa all’inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario di riferimento per settore economico.
Va ricordato che la legge prevede delle eccezioni per le quali il salario minimo non viene applicato. Si prega di fare riferimento alla legislazione per verificare che nessuna delle eccezioni sia applicabile.
Il salario minimo legale non si applica se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale fissa dei salari minimi. Poiché il CCL prevede che i salari minimi non vengano applicati a certe categorie di lavoratrici e lavoratori, il salario minimo cantonale deve essere applicato a questi/queste lavoratrici e lavoratori.

Supplemento: cifra 1

Orario di lavoro

Tempo di lavoro normale

È considerato tempo di lavoro normale il tempo di lavoro lordo, compresi giorni festivi pagati, vacanze, malattia, infortunio, giorni prestati al servizio militare e civile svizzero e affini; le pause non retribuite non contano come ore di lavoro. Per un impiego a tempo pieno (100%), essa ammonta a 43 ore settimanali, sia nelle aziende industriali che in quelle non industriali. Sono riservate le stipulazioni specifiche previste nei contratti di lavoro individuali dei quadri e dei lavoratori con funzioni equivalenti secondo la cifra 1 lettera D dell’appendice 1, resp. del supplemento al CCL.

Ad eccezione dei sistemi di registrazione del tempo, le correzioni apportate a mano sulle ore timbrate devono essere visibili e validate dal lavoratore. Sono ammessi arrotondamenti per saldi inferiori a 2.5 risp. 7.5 minuti all’ultima cifra prima risp. dopo la virgola alle inferiori 10 o 5 minuti se, in modo analogo, il saldo di 2.5 risp. 7.5 minuti prima o dopo la virgola et più sono arrotondati ai prossimi 5 o 10 minuti (es. timbratura in entrata: ore 5.52, arrotondamento a 5.50, timbratura in uscita: ore 15.33, arrotondamento a 15.35). Ulteriori arrotondamenti a sfavore del lavoratore non sono ammessi.

Se, in una settimana, il tempo di lavoro registrato è più breve o più lungo, lo stesso deve essere remunerato o compensato entro 14 settimane, al più tardi entro 12 mesi (vedi art. 23, riserva art. 13 LL).

Ripartizione e controllo dell’orario lavorativo

La ripartizione dell’orario lavorativo viene fissata di comune accordo dal datore di lavoro e dal lavoratore, nell’ambito dell’art. 20 del presente CCL, e resa vincolante per entrambi in modo appropriato. L’inizio del tempo di lavoro dev’essere comunicato tempestivamente al lavoratore, generalmente con almeno due settimane di anticipo; sono ammesse delle deroghe in casi eccezionali.

Un piano operativo non è considerato come registrazione del tempo di lavoro.

Il controllo delle ore di lavoro prestate (orario di lavoro netto, senza pause non retribuite) dev’essere effettuato obbligatoriamente per iscritto ed essere vistato da entrambe le parti, ad eccezione dei sistemi di registrazione dell’orario lavorativo. Qualora il conteggio delle ore avvenga tramite sistemi di registrazione dell’orario lavorativo e le correzioni apportate in seguito siano visibili come tali, lo stesso si intenderà accettato nella misura in cui non venga contestato entro cinque giorni dalla consegna/comunicazione.

La registrazione dell’orario di lavoro deve inoltre contenere almeno le seguenti informazioni:

  • godimento delle vacanze/saldo vacanze: saldo iniziale e finale
  • ore straordinarie / lavoro straordinario / ore negative: saldo iniziale e finale
  • pause
  • qualsiasi tipo di assenze

In alternativa, queste informazioni possono essere indicate sul conteggio del salario. Per i quadri (categoria salariale D) una registrazione dell’orario semplificata secondo gli articoli 73a e 73b dell’Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro è ammissibile.

Mezza giornata libera

Il lavoratore che lavora sei giorni alla settimana ha diritto ad almeno una mezza giornata libera che, se possibile, deve sempre cadere lo stesso giorno della settimana.

Articoli 20, 27 e 35

Altri supplementi

Utensili, abiti da lavoro

Il datore di lavoro mette a disposizione del lavoratore l’attrezzatura da lavoro necessaria. D’accordo con il datore di lavoro il lavoratore può fare uso dei propri coltelli ed abiti da lavoro, provvedendo pure al lavaggio. In questo caso il lavoratore ha diritto alle seguenti indennità:

  al mese CHF all’anno CHF
Coltelli in totale 4.– 48.–
Camice e indumenti 6.– 72.–
1 grembiule di gomma 4.– 48.–
Lavaggio degli abiti da lavoro 30.– 360.–


Supplemento: cifra 2

Servizio militare / civile / di protezione civile

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
  • l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
  • dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Premio per anzianità di servizio

Premi per anzianità di servizio

Ai collaboratori di lunga data va versato un premio per anzianità di servizio quale riconoscimento per la loro fedeltà all’azienda, ossia:

Anni di servizio  
10 anni di servizio ¼ del salario lordo minimo CHF 1000.–1
15 anni di servizio 3/8 del salario lordo minimo CHF 1500.–1
20 anni di servizio ½ del salario lordo minimo CHF 2000.–1
25 anni di servizio ¾ del salario lordo
30 anni di servizio 1 salario lordo intero
35 anni di servizio 1 salario lordo intero
40 anni di servizio 1½ del salario lordo
45 anni di servizio 1½ del salario lordo


1 In caso di impiego al 100%, altrimenti in proporzione al grado d’impiego
Il pensionamento viene onorato individualmente.

Conta come anno di servizio, il periodo di un anno dall'assunzione fissata nel contratto. Il conteggio degli anni di impiego incomincia dal giorno dell’entrata in servizio fissata nel contratto. Si considerano anni di impiego gli anni prestati in azienda, nella misura in cui un’eventuale interruzione non sia durata più di quattro mesi fino alla ripresa del servizio. Vengono conteggiati la durata della formazione di base, l’occupazione consecutiva con salario orario nonché gli anni di servizio prima di un congedo non retribuito.

Articolo 44

Categorie salariali

Categoria Caratteristiche
A. AFC, formazione triennale nel settore della carne 0 – 2 anni dalla fine dell’apprendistato specialista del ramo carneo deve ancora fare delle esperienze professionali.
B. AFC, formazione triennale nel settore della carne almeno 2 anni di esperienza professionale negli ultimi 5 anni.
C. Specialista del ramo carneo autonomo/a con responsabilità particolari i lavoratori in questione sono abilitati a dirigere un reparto.
D. Quadri fanno parte di questa categoria i capi-azienda dell’economia della carne, i gerenti e le persone che ricoprono funzioni equivalenti.
E. CFP, formazione biennale nel settore della carne attestato professionale, esegue lavori in parte autonomamente.
F. AFC, formazione triennale esterna al settore esegue l’attività secondo la rispettiva formazione.
G. CFP, formazione biennale esterna al settore esegue l’attività secondo la rispettiva formazione, in parte autonomamente.
H. Personale ausiliario senza formazione personale della macelleria senza attestato di formazione specifica nel settore della carne (esclusi scolari e studenti).


In caso di capacità di prestazione inferiori alla media, risp. livello linguistico insufficiente inferiore ad A2 (vedi appendice 1 cifra 2) è possibile, per 1 anno al massimo con nuova valutazione ogni 6 mesi, ridurre al massimo del 5% il salario minimo per categoria di salario, con salario minimo concordato. In seguito ad un aumento delle prestazioni, il salario viene nuovamente aumentato al livello iniziale.

I diplomi o le qualificazioni professionali conseguiti all’estero vengono riconosciuti come equivalenti ai diplomi professionali svizzeri (CFP 0 AFC) unicamente se l’ufficio federale competente (SEFRI) lo conferma per iscritto. Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore straniero la possibilità dell’esame di equivalenza e lo sostiene nello svolgimento della procedura. Per la procedura di riconoscimento è competente il Segretariato di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI. Durante la procedura di riconoscimento non sono applicabili, nemmeno in modo retroattivo, i salari minimi ai sensi del supplemento al CCL cifra 1.

Conoscenze linguistiche inferiori alla media

Le conoscenze linguistiche sono considerate inferiori alla media se non è raggiunto il livello linguistico A2.

Appendice 1: Cifre 1 e 2

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL sono valide per i lavoratori (inclusi gli apprendisti, i lavoratori occupati a tempo parziale e gli aiutanti avventizi) occupati nelle imprese ai sensi del capoverso 2. Sono esclusi.

  1. direttori, direttori aziendali e dipendenti che ricoprono funzioni equivalenti;
  2. membri della famiglia del datore di lavoro (coniuge, genitori, fratelli, discendenti diretti);
  3. collaboratori occupati prevalentemente in un’impresa secondaria oppure nell’economia domestica;

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro (CCL) sono applicabili a tutte le imprese (datori di lavoro) dell’artigianato della macelleria e dell’economia carnea. Questo riguarda in particolare le imprese che svolgono in prevalenza le seguenti attività:

  1. produzione, lavorazione e trasformazione della carne;
  2. fabbricazione di prodotti a base di carne e sottoprodotti della carne;
  3. commercio all’ingrosso e al dettaglio di carne, prodotti a base di carne e sottoprodotti della carne.

Sono esclusi i grandi distributori della vendita al dettaglio, nonché le imprese ad essi legate economicamente.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2

Giorni di congedo retribuiti (assenze)

Il lavoratore ha diritto al tempo libero retribuito nei seguenti casi:

Occasione Giorni compensati
Proprio matrimonio oppure registrazione unione 2 giorni
per i padri: nascita di figli propri/adozione secondo il diritto federale vigente, risp. almeno 3 giorni
decesso del coniuge o convivente o di figli propri 3 giorni
decesso di un genitore 2 giorni
decesso del suocero o suocera, genero o nuora 1 giorno
decesso del nonno o nonna, fratello o sorella, cognato o cognata 1 giorno
trasloco in un altro appartamento (escluso quello in una camera ammobiliata sempre che questo non sia collegato ad un cambiamento del posto di lavoro) 1 giorno
giornata di orientamento, reclutamento o proscioglimento dagli obblighi militari svizzeri massimo 3 giorni
partecipazione a commissioni d’esame per apprendisti, di professione o di maestria (inclusa l’attività di esperti) il tempo necessario, a condizione che le indennità maturate in tale contesto vengano accreditate al datore di lavoro
Malattia di figli propri/bambini in affidamento, di un congiunto in linea diretta come coniuge/convivente fino a 3 giorni per ogni caso di malattia, se non è possibile organizzare altrimenti la cura e viene presentato un attestato medico.

Disposizioni di base

Le assenze per adempimento di obblighi legali o per l’esercizio di una funzione pubblica devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo esserne venuti a conoscenza.

Articoli 37 e 45.1

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute



I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.



CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Giorni festivi retribuiti

I giorni festivi legali sono quelli parificati alle domeniche e stabiliti dai cantoni. Nell’artigianato della macelleria questi giorni festivi parificati alle domeniche sono riconosciuti quali giorni festivi retribuiti. Nelle settimane con giorni festivi locali non ufficiali, l’orario di lavoro settimanale previsto non viene ridotto. Le ore lavorative perse possono essere recuperate prima o dopo secondo l’art. 20 cpv. 7 del presente CCL.

Qualora un giorno festivo cada in un giorno della settimana (da lunedì a venerdì), l’orario di lavoro settimanale dovuto viene ridotto delle ore che cadono sul giorno festivo, indipendentemente dal fatto che il lavoratore lavori effettivamente tale giorno. Per i lavoratori che lavorano regolarmente il sabato, tale regola vale anche qualora il giorno festivo cada di sabato. Per regolarmente, si intende che un lavoratore lavora almeno 23 sabati per anno civile. Per i lavoratori a tempo parziale l’orario di lavoro settimanale previsto viene ridotto proporzionalmente.

L’indennità per giorni festivi del 3,2% per i lavoratori con salario orario è inclusa nel salario orario di base. In caso di nuovi contratti di lavoro conclusi a partire dal 1° gennaio 2015, tale indennità del 3,2% deve essere indicata esplicitamente in franchi quale parte integrante del salario di base lordo.

Articolo 36

Campo d'applicazione geografico

È valido per tutta la Svizzera.

Articolo 1

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