Prestito di personale Pensionamento anticipato costruzioni romando

01.01.2019

Conformemente alla dichiarazione di obbligatorietà generale del 1° gennaio 2019: Aumento al 1° gennaio 2023 dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori, rispettivamente all'1,1%. I calcolatori del salario minimo dei CCL corrispondenti sono stati aggiornati. (29.12.2022)

Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCL Prestito di personale)
Data di pubblicazione: 01.01.2019 / Pubblicazione valida dal: 01.01.2019 - 31.12.2028 (CCL del ramo)

Campo di applicazione in dettaglio:
Si applica ai seguenti cantoni: FR, JU, JU bernese, NE, VS, VD, GE, BL, BS, TI

Articolo 1

La CCPA si applica alle ditte svizzere e straniere, rispettivamente ai loro comparti di azienda, così come ai subappaltanti e ai lavoratori indipendenti che impiegano lavoratori che svolgono un’attività in particolare nei settori seguenti:

Kantone FR GE JU JB NE VD VS BL BS TI
Berufstätigkeit                    
a) Falegnameria, ebanisteria e carpenteria, tra cui:
– Fabbricazione e/o posa di finestre legno, legno-metallo e PVC.
– Fabbricazione, riparazione e/o restauro di mobili.
– Fabbricazione e/o posa di mobili di cucina.
– Posa di parquet in quanto attività accessoria.
– Fabbricazione di sci.
– Fabbricazione e/o posa di montaggio interno e di montaggio di depositi, d’installazione di saune.
– Impregnazione e trattamento preventivo e curativo del legno, effetuati dalle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria, di fabbricazione di mobili.
– Taglio di struttura.
– Costruzione di legno e di case ad ossatura in legno.
– Lavori di rimozione dell’amianto effetuati dalle imprese di falegnameria, ebenisteria e carpenteria, di fabbricazione di mobili.
X X X X X X X      
b) Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del vetro, tra cui lavori di rimozione dell’amianto effetuati da imprese del vetro e della tecnica vetro. X X X X X X X   X  
c) Gessatura e pittura, tra cui:
– Staff ed elementi decorativi.
– Fabbricazione e posa di massimali sospesi e targa per rivestimento del limite massimo.
– Posa di carta da pareti.
– Isolamento periferico.
– Impregnazione e trattamento preventivo e curativo del legno.
– Lavori di sabbiatura.
– Lavori di rimozione dell’amianto effetuati da imprese di gessatura e pittura.
X X     X X X X X  
d) Lavori di piastrellista, tra cui lavori di rimozione dell’amianto effetuati da imprese di piastrellisti. X X X     X   X X X

e) Copertura di tetti. Sono inclusi tutti i lavori all’ “involucro dell’edificio”. Questo termine comprende: tetti inclinati, tetti piani, sottotetti e paramenti esterni (con relativo basamento e isolamento contro il vapore), tra cui lavori di rimozione dell’amianto effetuati da imprese di copertura.

  X             X  
f) Rivestimenti di suoli e posa di pavimenti in parquet, tra cui lavori dirimozione dell’amianto effetuati da imprese di rivestimenti di suoli eposa di pavimenti in parquet. X X X X X X X   X X
g) Tecnica della costruzione:
– Lattoneria / copertura metallica.
– Impianti sanitari incl. le canalizazioni e le condotte industriali.
– Riscaldamento.
– Climatizzazione / raffreddamento.
– Ventilazione.
– Fotovoltaica.
                  X
h) Parchi e giardini (creazione e manutenzione), vivai e arboricoltura, tra cui:
– Campi sportivi e parchi giochi.
– Posa di piscine prefabbricate.
– Irrigazione integrata.
– Lavori di parchi e giardini realizzati all’esterno dei garden center.
  X                
i) Lavori del marmo e scultura.   X     X          
Altri lavori/mestieri                  

 

j) Fabbricazione di specchi.   X       X     X  
k) Tenuta stagna. X X       X        
l) Decorazione d’interno.   X                
m) Quilter.   X                
n) Inquadramento.   X                
o) Riparazione di persiane.   X                
p) Rivestimenti d’interno.   X                
q) Asfaltatura. X X       X        
r) Lavori speciali di resina. X X       X        
s) Fabbricazione e montaggio di tetti in materia plastica.                 X X
t) Sculture e lavori su pietra naturale.                 X  
u) Posa di suoli speciali e in linoleum.                 X  
v) Gessatura, tra cui stuccatura, montaggio a secco, plafonetura e intonacatura.                   X

 

Le parti alla presente convenzione possono convenire dell’adesione alla CCPA con altre associazioni di datori di lavoro. Queste associazioni possono essere organizzate sul piano nazionale, regionale o cantonale.

Le ditte non sottomesse al campo d’applicazione della CCL-SOR possono, con il consenso delle parti contraenti, aderire alla CCPA. L’adesione deve essere concordata per almeno dieci anni.

Articolo 1

La presente convenzione si applica al personale operativo occupato o in prestito nelle ditte citate all’articolo 1, compresi i capi squadra ed i capimastri, indipendentemente dal modo di retribuzione.
La convenzione non si applica né agli impiegati che lavorano in modo esclusivo nelle parti tecniche e commerciali dell’impresa, né agli apprendisti.

Articolo 2

Non sono ancora disponibili contratti futuri.

Versione.edizione
pubblicato su tempdata.ch il:
Versione valida dal:
25.10.2023 14:25
01.01.2019
24.12.2018 14:29
01.01.2019

 

Pensionamento anticipato

Modalità di percezione

Il datore di lavoro deve annunciare l’affiliazione del lavoratore alla Fondazione RESOR al più tardi il giorno che precede l’inizio effettivo dell’impiego. Il datore di lavoro è debitore nei confronti della Fondazione RESOR (art. 21) o dei suoi organi d’incasso della totalità dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori.

Scopo delle prestazioni

Le prestazioni sono accordate con lo scopo di permettere al lavoratore di beneficiare del pensionamento anticipato 3 anni prima dell’età ordinaria del pensionamento AVS e di attenuarne le conseguenze finanziarie.

Genere delle prestazioni

Solo le seguenti prestazioni vengono versate:

  1. rendite transitorie;
  2. partecipazione forfetaria alle spese sociali dei pensionati;
  3. rimborso di contributi per le bonifiche di vecchiaia LPP;
  4. prestazioni sostitutive nei casi di rigore.
Rendita transitoria

Il lavoratore può far valere il proprio diritto ad una rendita transitoria allorquando soddisfa le condizioni cumulative seguenti:

  1. si trova a 3 anni, al di più, dall’età ordinaria di pensionamento AVS;
  2. ha lavorato in una ditta soggetta al campo d’applicazione della CCPA per almeno 20 anni e in maniera ininterrotta nei 10 ultimi anni precedenti il versamento delle prestazioni;
  3. rinuncia definitivamente, sotto riserva dell’articolo 12, ad ogni attività lucrativa.

Il lavoratore che non soddisfa completamente il criterio d’occupazione (cpv. 1 lett. b del presente articolo) può far valere il proprio diritto ad una rendita transitoria ridotta in modo proporzionale se ha lavorato per almeno 10 anni nel corso degli ultimi 20 anni in una ditta soggetta alla presente CCPA, ma in modo ininterrotto durante i 10 anni precedenti il versamento delle prestazioni.

Attività permesse

Il beneficiario di una rendita ai sensi della CCPA è interdetto dall’esercizio di qualsiasi attività per conto di terzi in una delle professioni soggette al campo d’applicazione della presente CCPA. Egli può esercitare un’altra attività lucrativa dipendente o indipendente con un compenso massimo di CHF 7'200.– annui, senza perdita della prestazione di rendita transitoria. L’assicurato al beneficio di una rendita ridotta o parziale può avere un’attività salariata a condizione che l’insieme dei sui guadagni non ecceda l’importo della rendita transitoria massima maggiorato dell’importo previsto al capoverso 2.

Rendita transitoria completa

La rendita transitoria completa consiste nel: 80% del salario medio annuo convenuto per contratto, senza allocazioni, indennità orarie di lavori supplementari, ecc. (salario di base determinante per la rendita). La rendita transitoria completa (sarebbe a dire prima dell’eventuale riduzione per anno mancante secondo l’art. 14) non può tuttavia essere inferiore o superiore ai limiti seguenti:

  1. 80% del salario di base determinante per la rendita ma al minimo CHF 3'800.–al mese;
  2. 80% del salario di base determinante per la rendita ma al massimo CHF 4'800.– al mese.
Rendita transitoria ridotta

Riceve una rendita transitoria ridotta di 1/20 per anno mancante, colui che soddisfa le condizioni dell’articolo 11 capoverso 2. Per le persone che hanno esercitato per anno un’attività soggetta alla CCPA inferiore al 100% a causa di un impegno stagionale, dell’esercizio di differenti funzioni nella ditta secondo il campo d’applicazione della CCPA o che sono impiegati a tempo parziale, le prestazioni saranno ridotte. La somma di tutte le prestazioni precedenti, comprese quelle della Fondazione RESOR non possono in ogni caso superare la rendita massima alla quale l’assicurato avrebbe diritto se avesse lavorato al 100%. La Fondazione RESOR è abilitata a ridurre le proprie prestazioni di conseguenza. 3 L’assicurato in malattia o infortunato che beneficia delle prestazioni da parte dell’assicurazione malati perdita di guadagno, dell’AI o dell’assicurazione incidente può pretendere a delle prestazioni di prepensionamento solo per la sua capacità di guadagno residua.

Partecipazione forfetaria alle spese sociali

L’assicurato riceve una partecipazione forfetaria alle spese sociali del pensionato di un importo di CHF 50.– al mese. È versata in aggiunta alla rendita.

Sussidiarietà

Le rendite transitorie possono essere ridotte se esse sono cumulate con altre prestazioni contrattuali o legali. (...) 

Compensazione delle bonifiche di vecchiaia LPP

La Fondazione RESOR (art. 21) prende a carico, durante il periodo di versamento della rendita, i contributi all’istituto di previdenza. L’importo non può in alcun caso eccedere il 10% del salario determinante preso in considerazione per fissare la rendita transitoria di pensionamento anticipato.

Continuazione dell’affiliazione all’istituto di previdenza professionale

L’avente diritto deve indicare alla Fondazione RESOR il nome dell’istituto di previ-denza precedente il prepensionamento per permettere alla Fondazione RESOR di versare i contributi fissati all’articolo 17 qui di sopra.

Prestazioni sostitutive in casi di rigore

Il consiglio di Fondazione può concedere prestazioni sostitutive nei casi di rigore ai lavoratori che hanno dovuto interrompere contro la loro volontà, e definitivamente, la loro attività nel settore dei rami affini (per es. fallimento del datore di lavoro, licenziamento, decisione d’incapacità della CNA o dell’assicuratore per perdita di guadagno malattia). Il versamento della prestazione sostitutiva in casi di rigore esclude ogni altra prestazione della Fondazione RESOR.

Procedura per la domanda e controlli

Per ricevere delle prestazioni, l’avente diritto presenta una domanda, rendendo plausibile la propria legittimità. Le prestazioni della Fondazione RESOR versate senza che ci sia stato un diritto secondo la presente convenzione devono essere rimborsate.

Articoli 7 e 9–20; OC: articolo 48c

Rappresentanza dei lavoratori

Unia
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri

Rappresentanza dei datori di lavoro

swissstaffing

Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione

Questo CCL è destinato esclusivamente per il pensionamento anticipato sui territori enumerati.

Fondo paritetico

Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%. 

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7

Conseguenza in caso di violazione contrattuale

Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale

Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.

Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.

Conseguenze in caso di constatazione di violazioni

In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.

Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.

L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.

Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.

 

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento

Contributi professionali
Chi Contributo
Lavoratori 0.4% di salario
Datori 0.4% di salario


Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.

L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.

L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6

Versamento del salario

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro

Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,

  • che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
  • che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
  • nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.

Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.

I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).


Durata dell'impiego

Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Previdenza professionale LPP

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione
Chi Obbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria


Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio  
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2023: max. CHF 40.35 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurre CHF 11.75
Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese 150
Salario mensile assicurato CHF 2'100.–


Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing

Organi paritetici

Le parti contraenti

affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restando che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione, e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.

Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.

Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.

Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione.

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,  32, 33 e 39.1

Istanza di ricorso

Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova. 

Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4

Controlli

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate. 

Istanza di ricorso

La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Compiti organi paritetici

Applicazione

L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36

Campo d'applicazione geografico

Si applica ai seguenti cantoni: FR, JU, JU bernese, NE, VS, VD, GE, BL, BS, TI

Articolo 1

Campo d'applicazione aziendale

La CCPA si applica alle ditte svizzere e straniere, rispettivamente ai loro comparti di azienda, così come ai subappaltanti e ai lavoratori indipendenti che impiegano lavoratori che svolgono un’attività in particolare nei settori seguenti:

Kantone FR GE JU JB NE VD VS BL BS TI
Berufstätigkeit                    
a) Falegnameria, ebanisteria e carpenteria, tra cui:
– Fabbricazione e/o posa di finestre legno, legno-metallo e PVC.
– Fabbricazione, riparazione e/o restauro di mobili.
– Fabbricazione e/o posa di mobili di cucina.
– Posa di parquet in quanto attività accessoria.
– Fabbricazione di sci.
– Fabbricazione e/o posa di montaggio interno e di montaggio di depositi, d’installazione di saune.
– Impregnazione e trattamento preventivo e curativo del legno, effetuati dalle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria, di fabbricazione di mobili.
– Taglio di struttura.
– Costruzione di legno e di case ad ossatura in legno.
– Lavori di rimozione dell’amianto effetuati dalle imprese di falegnameria, ebenisteria e carpenteria, di fabbricazione di mobili.
X X X X X X X      
b) Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del vetro, tra cui lavori di rimozione dell’amianto effetuati da imprese del vetro e della tecnica vetro. X X X X X X X   X  
c) Gessatura e pittura, tra cui:
– Staff ed elementi decorativi.
– Fabbricazione e posa di massimali sospesi e targa per rivestimento del limite massimo.
– Posa di carta da pareti.
– Isolamento periferico.
– Impregnazione e trattamento preventivo e curativo del legno.
– Lavori di sabbiatura.
– Lavori di rimozione dell’amianto effetuati da imprese di gessatura e pittura.
X X     X X X X X  
d) Lavori di piastrellista, tra cui lavori di rimozione dell’amianto effetuati da imprese di piastrellisti. X X X     X   X X X

e) Copertura di tetti. Sono inclusi tutti i lavori all’ “involucro dell’edificio”. Questo termine comprende: tetti inclinati, tetti piani, sottotetti e paramenti esterni (con relativo basamento e isolamento contro il vapore), tra cui lavori di rimozione dell’amianto effetuati da imprese di copertura.

  X             X  
f) Rivestimenti di suoli e posa di pavimenti in parquet, tra cui lavori dirimozione dell’amianto effetuati da imprese di rivestimenti di suoli eposa di pavimenti in parquet. X X X X X X X   X X
g) Tecnica della costruzione:
– Lattoneria / copertura metallica.
– Impianti sanitari incl. le canalizazioni e le condotte industriali.
– Riscaldamento.
– Climatizzazione / raffreddamento.
– Ventilazione.
– Fotovoltaica.
                  X
h) Parchi e giardini (creazione e manutenzione), vivai e arboricoltura, tra cui:
– Campi sportivi e parchi giochi.
– Posa di piscine prefabbricate.
– Irrigazione integrata.
– Lavori di parchi e giardini realizzati all’esterno dei garden center.
  X                
i) Lavori del marmo e scultura.   X     X          
Altri lavori/mestieri                  

 

j) Fabbricazione di specchi.   X       X     X  
k) Tenuta stagna. X X       X        
l) Decorazione d’interno.   X                
m) Quilter.   X                
n) Inquadramento.   X                
o) Riparazione di persiane.   X                
p) Rivestimenti d’interno.   X                
q) Asfaltatura. X X       X        
r) Lavori speciali di resina. X X       X        
s) Fabbricazione e montaggio di tetti in materia plastica.                 X X
t) Sculture e lavori su pietra naturale.                 X  
u) Posa di suoli speciali e in linoleum.                 X  
v) Gessatura, tra cui stuccatura, montaggio a secco, plafonetura e intonacatura.                   X

 

Le parti alla presente convenzione possono convenire dell’adesione alla CCPA con altre associazioni di datori di lavoro. Queste associazioni possono essere organizzate sul piano nazionale, regionale o cantonale.

Le ditte non sottomesse al campo d’applicazione della CCL-SOR possono, con il consenso delle parti contraenti, aderire alla CCPA. L’adesione deve essere concordata per almeno dieci anni.

Articolo 1

Campo d'applicazione personale

La presente convenzione si applica al personale operativo occupato o in prestito nelle ditte citate all’articolo 1, compresi i capi squadra ed i capimastri, indipendentemente dal modo di retribuzione.
La convenzione non si applica né agli impiegati che lavorano in modo esclusivo nelle parti tecniche e commerciali dell’impresa, né agli apprendisti.

Articolo 2

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale

L’estensione si applica, nei limiti del capoverso 2, sui lavori seguenti:
a. Falegnameria, ebanisteria e carpenteria, tra cui:
– Fabbricazione e/o posa di finestre legno, legno-metallo e PVC;
– Fabbricazione, riparazione e/o restauro di mobili;
– Fabbricazione e/o posa di mobili di cucina;
– Posa di parquet in quanto e attività accessoria;
– Fabbricazione di sci;
– Fabbricazione e/o posa di montaggio interno e di montaggio di depositi, d’installazione di saune;
– Impregnazione e trattamento preventivo e curativo del legno, effettuati dalle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria, fabbricazione di mobili;
– Taglio di struttura;
– Costruzione di legno e di case ad ossatura in legno;
– Lavori di rimozione dell’amianto effettuati dalle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria, di fabbricazione di mobili.
b. Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del vetro, tra cui lavori di rimozione dell’amianto effettuati da imprese del vetro e della tecnica vetro.
c. Gessatura e pittura, tra cui:
– Staff e elementi decorativi;
– Fabbricazione e posa di massimali sospesi e targa per rivestimento del limite massimo;
– Posa di carta da parati;
– Isolamento periferico;
– Impregnazione e trattamento preventivo e curativo del legno;
– Lavori di sabbiatura;
– Lavori di rimozione dell’amianto effettuati da imprese di gessatura e pittura.
d. Lavori di piastrellista, tra cui lavori di rimozione dell’amianto effettuati da imprese di piastrellisti.
e. Copertura di tetti, tra cui:
– Tutti i lavori all’«involucro dell’edificio». Questo termine comprende: tetti inclinati, tetti piani, sottotetti e paramenti esterni (con relativo basamento e isolamento);
– Lavori di rimozione dell’amianto effettuati da imprese di copertura.
f. Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet).
g. Tecnica della costruzione:
– Lattoneria / copertura metallica;
– Impianti sanitari incl. tubazioni e condotte d’opera;
– Riscaldamento;
– Climatizzazione / raffreddamento;
– Ventilazione;
– Fotovoltaica.
h. Parchi e giardini (creazione e manutenzione), vivai e arboricoltura, tra cui:
– Campi sportivi e parchi da gioco
– Posa di piscine prefabbricate
– Irrigazione integrata
– Lavori di parchi e giardini all’esterno dei garden center.
i. Lavori del marmo e scultura
k. Altri lavori / mestieri: Fabbricazione di specchi; tenuta stagna, decorazione d’interno e lavori di cucitura di materia, inquadramento, riparazione di persiane, rivestimenti d’interno, asfaltatura, lavori speciali di resina.

L’estensione si applica a tutti i lavoratori (compresi i capi di gruppo ed i capireparto) impiegati nelle imprese secondo il capoverso 2, indipendentemente dal modo di retribuzione. Sono esclusi i dipendenti che lavorano esclusivamente nelle parti tecniche e commerciali dell’impresa, come pure gli apprendisti.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.1 e 2.3

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale

Su tutto il territorio dei cantoni enumerati qui di seguito, l’estensione si applica ai datori di lavoro (imprese e settori di imprese) che effettuano i lavori seguenti:
a. Friburgo
– Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
– Lavorazione del vetro / lavorazione tecnica del vetro
– Gessatura e pittura
– Lavori di piastrellista
– Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet)
b. Giura e Giura bernese
– Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
– Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del vetro
– Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet)
– Lavori di piastrellista (solo nel cantone Giura)
c. Neuchâtel
– Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
– Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del vetro
– Gessatura e pittura
– Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet)
– Lavori del marmo e scultura
d. Vallese
– Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
– Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del vetro
– Gessatura e pittura
– Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet)
e. Vaud
– Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
– Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del vetro
– Gessatura e pittura
– Lavori di piastrellista
– Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet)
– Altri lavori / mestieri: Fabbricazione di specchi; tenuta stagna; asfaltatura; lavori speciali di resina.
f. Ginevra
– Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
– Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del vetro
– Gessatura e pittura
– Lavori di piastrellista
– Copertura
– Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet)
– Parchi e giardini (creazione e manutenzione), vivai e arboricoltura
– Lavori del marmo e scultura
– Altri lavori / mestieri: Fabbricazione di specchi; tenuta stagna; decorazione d’interno e lavori di cucitura di materia; inquadramento; riparazione di persiane; rivestimenti d’interni; asfaltatura, lavori speciali di resina
g. Basilea Campagna
– Gessatura e pittura
– Lavori di piastrellista
h. Basilea Città
– Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del vetro
– Gessatura e pittura
– Lavori di piastrellista
– Copertura
– Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet)
– Altri lavori / mestieri: Fabbricazione di specchi; fabbricazione e montaggio di tetti in materiale plastica; scultura e lavori su pietra naturale; posa di suoli speciali e in linoleum.
i. Ticino
– Lavori di piastrellista
– Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet)
– Tecnica della costruzione
– Altri lavori / mestieri: Fabbricazione e montaggio di tetti in materiale plastica; gessatura, tra cui stuccatura, montaggio a secco, plafonatura e intonacatura.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale

L’obbligatorietà generale è applicabile ai seguenti cantoni: FR, JU, JU bernese, NE, VS, VD, GE, BL, BS, TI

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Informazioni organo paritetico

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)

Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica

Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Segretariato centrale
Römerstrasse 7
Casella postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71

Dal lunedì al venerdì
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88

Dal lunedì al venerdì
08:30 –  12:00
13:00 –  16:45

info@employes.ch


Società degli impiegati del commercio Sezione Ticino

Via Vallone 27
6500 Bellinzona 

091 821 01 01

info@sicticino.ch

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Dal lunedì al venerdì:
08.30 – 12.00
13.30 – 17.00

info@swissstaffing.ch

Contributi al pensionamento anticipato

Anno Contributo del lavoratore e del datore del salario determinante
2019 1% ciascuno
a partire dal 2021 1.05% ciascuno
a partite dal 2023 1.1% ciascuno

 

Il contributo è dedotto mensilmente dal salario. Il salario AVS è considerato come salario determinante.

Articolo 6

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